Art. 2. Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione 1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attivita' stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalita' del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1, successive alla prima presentata a norma del presente regolamento, le attivita' da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente. 2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f), risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresi' indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attivita' dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento. 3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantita' su cui intervenire. 4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione. 5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera e), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione. 6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed indicano i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantita' su cui intervenire e le relative quantita' e qualita' complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare. 7. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata la documentazione comprovante la conduzione, che puo' essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione della registrazione. 8. Per la conduzione di terreni ubicati in piu' province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano agli uffici regionali o provinciali competenti distinte richieste redatte ai sensi del presente articolo. 9. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta per i conseguenti adempimenti. Analoga comunicazione viene presentata, in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione ed, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. 10. I dati di cui al comma 1 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso e' sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 9 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il seguente: "Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unita' locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro (dell'industria, del commercio e dell'artigianato), d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro". - Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norma sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente atti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". - Per il testo dell'art. 7, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, si vedano le note alle premesse.