Art. 2.
    Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

  1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun
anno   e,   comunque,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  stagionale
dell'azienda, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)
presentano,  anche  per il tramite delle organizzazioni di categoria,
all'ufficio  incaricato  dalla  regione o dalle provincie autonome di
Trento  e  Bolzano  del  servizio  relativo all'impiego di carburanti
agevolati  per  l'agricoltura,  d'ora  in  avanti denominato "ufficio
regionale  o  provinciale",  competente  in  base  all'ubicazione dei
terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
    a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi
di  persona  giuridica,  la  denominazione o ragione sociale, la sede
legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale;
    b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
    c)  gli  estremi  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese e
nell'anagrafe delle aziende agricole;
    d)  le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature
che  intendono  utilizzare  specificandone,  per  quelle  soggette ad
immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad
immatricolazione,  il  numero  del telaio o del motore e, nel caso in
cui  esse  non siano di proprieta' dell'azienda, anche le generalita'
del proprietario delle stesse;
    e)  le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 4, che si
intendono  utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di
cui  alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne
chiede l'utilizzo;
    f)   l'ubicazione   e   l'estensione   dell'azienda,  nonche'  la
ripartizione delle colture su di essa praticate;
    g)  la  dichiarazione  dei  lavori connessi alle attivita' di cui
all'articolo  1,  comma  2,  che  si  intendono  eseguire  nel  corso
dell'anno,   riferiti   a  colture,  superfici  o  quantita'  su  cui
intervenire  con  distinta  indicazione  di  quelli  che si intendono
affidare  ad  imprese  agromeccaniche  specificandone generalita' del
titolare,  ragione  sociale  e sede legale; nelle richieste di cui al
comma  1,  successive  alla  prima  presentata  a  norma del presente
regolamento,  le  attivita'  da  eseguire  nel  corso  dell'anno sono
oggetto   della  dichiarazione  solo  se  variate  rispetto  all'anno
precedente.
  2.  Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati
di  cui alla lettera f), risultanti dal repertorio notizie economiche
ed  amministrative  (REA)  previsto  dall'articolo  9 del decreto del
Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso
riferimento.   Nella   medesima   richiesta  sono  altresi'  indicate
eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attivita'
dichiarate,  alimentate  con  energia  elettrica  o  con combustibili
diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento.
  3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di
cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d),  e) e g), ed allegano l'elenco
nominativo  dei  soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi
di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione
della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed
i  lavori  che  intendono  eseguire  riferiti  a colture, superfici o
quantita' su cui intervenire.
  4.  Le  aziende  agricole delle istituzioni pubbliche producono, in
allegato  alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere
a),  b),  d),  e),  f)  e  g),  una dichiarazione dalla quale risulti
l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
  5.  I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato
alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere a), b),
d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese di cui alla lettera e), una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo  4  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15, e successive
modificazioni,  dalla  quale  risulti  l'attivita' che da' titolo per
l'accesso all'agevolazione.
  6.  Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di
cui  al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed indicano i nominativi
degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni
verranno   effettuate  e,  per  ciascun  esercente,  gli  estremi  di
iscrizione  nel  registro  delle imprese, l'ubicazione e l'estensione
delle  relative  aziende,  le  lavorazioni  che prevedono di svolgere
riferite  a  colture,  superfici  o quantita' su cui intervenire e le
relative quantita' e qualita' complessive di prodotti petroliferi che
presumono di impiegare.
  7.  Ai  fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da
effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata
la   documentazione   comprovante  la  conduzione,  che  puo'  essere
costituita   anche   dalla   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero
congiuntamente,   nella   quale   vengono  indicati  gli  estremi  di
registrazione  del  contratto  di  affitto,  ove  sussista  l'obbligo
tributario.  Nel  caso di registrazione effettuata ai sensi del comma
3-bis  aggiunto  all'articolo  17  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera
b),  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  congiuntamente alla
predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato
formale  atto  di  impegno  ad  effettuare  la  debita  registrazione
mediante   la  denuncia  annuale  ed  a  comunicare  gli  estremi  di
registrazione  della  denuncia  stessa  entro  il termine di sessanta
giorni dalla data di effettuazione della registrazione.
  8.   Per   la  conduzione  di  terreni  ubicati  in  piu'  province
appartenenti  a  diverse  regioni,  i soggetti interessati presentano
agli  uffici  regionali  o  provinciali competenti distinte richieste
redatte ai sensi del presente articolo.
  9.   Le   variazioni  dei  dati  dichiarati,  ivi  comprese  quelle
conseguenti   al  verificarsi  di  eventi  di  carattere  eccezionale
adeguatamente  documentati,  sono  oggetto  di apposita comunicazione
integrativa  della  richiesta  per i conseguenti adempimenti. Analoga
comunicazione  viene presentata, in caso di cessazione dell'attivita'
nel  corso  dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione
ed,  in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal
verificarsi dell'evento.
  10.  I dati di cui al comma 1 possono essere omessi dal richiedente
se  registrati  nell'anagrafe  delle aziende agricole; in tal caso e'
sufficiente  nella  richiesta fare riferimento a detta registrazione.
Le  variazioni  di  cui  al  comma  9  si  considerano  effettuate se
comunicate  all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro
invio   all'ufficio  regionale  o  provinciale  senza  oneri  per  il
richiedente.
 
          Note all'art. 2:
              -   Il   testo  dell'art.  9  del  citato  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' il
          seguente:
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a) gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro      (dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato),  d'intesa  con il Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari  e forestali per la parte riguardante
          le  imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere
          economico,  statistico,  amministrativo  che l'ufficio puo'
          acquisire,  invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli
          archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
          pubblici   servizi   secondo   le  norme  vigenti,  nonche'
          dall'archivio  statistico delle imprese attive costituito a
          norma  del  regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993,
          purche'  non  coperte dal segreto statistico. Con lo stesso
          decreto   sono  stabilite  modalita'  semplificate  per  la
          denuncia   delle   notizie   di   carattere   economico  ed
          amministrativo  da  parte  dei soggetti iscritti o annotati
          nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
              -  Il  testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15  (Norma  sulla  documentazione  amministrativa  e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente:
              "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente atti, stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
              Quando   la   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta'  e'  resa  ad  imprese  di  gestione  di servizi
          pubblici,    la    sottoscrizione   e'   autenticata,   con
          l'osservanza  delle  modalita'  di  cui  all'art.  20,  dal
          funzionario    incaricato    dal    rappresentante   legale
          dell'impresa stessa".
              -  Per il testo dell'art. 7, comma 8, lettera b), della
          legge 23 dicembre 1998, si vedano le note alle premesse.