Art. 3.
Determinazione   dei   quantitativi  di  oli  minerali  da  ammettere
     all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo
  1.  L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui
all'articolo  2,  ne  controlla la regolarita' effettuando, anche con
l'ausilio  di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui
dati  esposti,  e  determina per ciascun soggetto beneficiario, entro
trenta   giorni   dalla   ricezione   delle  stesse,  i  quantitativi
complessivi  dei  prodotti  da  ammettere all'impiego agevolato per i
lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di
prodotto  dichiarate  ai  sensi  del  successivo articolo 6, comma 5,
secondo  i  criteri  fissati dal decreto del Ministro delle politiche
agricole   e   forestali   di   cui  all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge  15  febbraio  2000,  n.  21, convertito dalla legge 14
aprile 2000, n. 92.
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  fine  di  ogni bimestre solare,
l'ufficio  regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli
utenti   ammessi   all'agevolazione   nel   bimestre   medesimo,  con
l'indicazione della qualita' e della quantita' dei prodotti spettanti
a  ciascuno  di  essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza
(UTF)  ed  al  comando  della  Guardia  di  finanza,  competenti  per
territorio;  entro  lo  stesso  termine  da'  notizia delle eventuali
modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 9.
  3.  L'ufficio  regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi
all'agevolazione   apposito   libretto  di  controllo,  distinto  per
provincia,  previa  annotazione degli elementi di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettere  a),  b),  c), d) ed e), nonche', limitatamente ai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), anche degli
elementi  di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera f), ed indica
su  di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma
1 del presente articolo.
  4. Il libretto di cui al comma 3 puo' essere sostituito dalla carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  1o dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa
siano  contenuti  tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che
consenta   l'effettuazione  delle  registrazioni  previste  per  tale
libretto  dal  presente  regolamento.  Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,   in   base   all'articolo  15  del  gia'  citato  decreto
legislativo  30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalita' di
collegamento,  tramite  il  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN),  tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali
o  provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 6.
 
          Note all'art. 3:
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n. 21, convertito dalla legge 14 aprile
          2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse.
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  1o dicembre  1999, n. 503, vedi nelle note alle
          premesse.
              -  Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
              "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
          quale  strumento  per  l'esercizio delle funzioni di cui al
          decreto    legislativo    4 giugno   1997,   n.   143,   ha
          caratteristiche  unitarie  ed integrate su base nazionale e
          si   avvale   dei  servizi  di  interoperabilita'  e  delle
          architetture  di  cooperazione  previste dal progetto della
          rete  unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
          per  le  politiche  agricole  e gli enti e le agenzie dallo
          stesso  vigilati,  le regioni e gli enti locali, nonche' le
          altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
          nel  comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
          avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
          quali  servizi  di  interesse  pubblico,  anche  per quanto
          concerne  le  informazioni  derivanti  dall'esercizio delle
          competenze  regionali  e  degli  enti  locali nelle materie
          agricole,   forestali   ed   agroalimentari.   Il  SIAN  e'
          interconnesso,  in  particolare,  con l'anagrafe tributaria
          del   Ministero   delle   finanze,   i   nuclei   antifrode
          specializzati  della  Guardia  di  finanza  e dell'Arma dei
          carabinieri, l'istituto nazionale della previdenza sociale,
          le  camere  di commercio, industria ed artigianato, secondo
          quanto definito dal comma 4.
              2.  Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
          e'  unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
          comma  3,  della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
          della  legge  28 marzo  1997,  n.  81,  ed  integrato con i
          sistemi  informativi  regionali.  Allo stesso e' trasferito
          l'insieme  delle  strutture  organizzative, dei beni, delle
          banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
          sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
          senza  oneri  amministrativi. In attuazione della normativa
          comunitaria,  il  SIAN  assicura,  garantendo la necessaria
          riservatezza  delle  informazioni, nonche' l'uniformita' su
          base   nazionale   dei  controlli  obbligatori,  i  servizi
          necessari  alla gestione, da parte degli organismi pagatori
          e  delle  regioni  e  degli  enti locali, degli adempimenti
          derivanti  dalla  politica  agricola  comune, connessi alla
          gestione  dei  regimi  di  intervento  nei  diversi settori
          produttivi   ivi  inclusi  i  servizi  per  la  gestione  e
          l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
              3.  Il  SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura,  al  fine  di fornire all'ufficio del registro
          delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581, gli elementi
          informativi  necessari  alla  costituzione ed aggiornamento
          del   repertorio  economico  amministrativo  (REA).  Con  i
          medesimi  regolamenti,  di  cui  all'art. 14, comma 3, sono
          altresi'  definite  le  modalita'  di  fornitura al SIAN da
          parte  delle  camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura,  delle  informazioni relative alle imprese del
          comparto agroalimentare.
              4.  Con  apposita convenzione le amministrazioni di cui
          ai  commi  precedenti  definiscono i termini e le modalita'
          tecniche  per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
          un  protocollo  di interscambio dati. Il sistema automatico
          di  interscambio  dei  dati e' attuato secondo modalita' in
          grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
          certezza  delle  operazioni effettuate, garantendo altresi'
          il  trasferimento  delle informazioni in ambienti operativi
          eterogenei,  nel  pieno  rispetto  della  pariteticita' dei
          soggetti coinvolti.
              5.  Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
          al  presente  articolo,  finalizzato al perseguimento delle
          funzioni   istituzionali  nelle  pubbliche  amministrazioni
          interessate,   non   costituisce   violazione  del  segreto
          d'ufficio.
              6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
          legislativi".