Art. 4.
    Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito
  1.  Le  agevolazioni  di  cui all'articolo 1 sono concesse mediante
accredito  d'imposta,  ai  sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo
unico,   commisurato   alla   differenza  tra  l'aliquota  di  accisa
stabilita,  in  via  generale,  rispettivamente  per  la benzina e il
gasolio  e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del
punto  5  della  tabella A allegata al testo unico e dell'articolo 2,
comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.   Gli   esercenti   i   depositi  commerciali  di  oli  minerali
assoggettati  ad  accisa  ad  aliquota  intera,  tenuti  a fornire ai
soggetti ammessi al beneficio prodotti petroliferi da impiegare nelle
lavorazioni  agevolate  ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e
dell'IVA alla stessa afferente, osservano i seguenti adempimenti:
    a)  all'atto della vendita dei prodotti, annotano sul libretto di
controllo  esibito  dai  soggetti ammessi al beneficio, distintamente
per  prodotto,  le quantita' di oli minerali vendute e la data in cui
viene  effettuata  la  cessione,  verificando  che i rifornimenti non
superino   i   limiti   dell'assegnazione   determinata  dall'ufficio
regionale  o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione
dell'accisa assolta e non addebitata;
    b)  per  ciascun  soggetto beneficiario riportano nel registro di
carico  e  scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  25  marzo  1996,  n.  210,  e
successive  modificazioni,  distintamente dagli altri, i quantitativi
consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;
    c)  presentano  periodicamente  al  titolare del deposito fiscale
fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni,  recante  per  ciascun  beneficiario l'indicazione dei
quantitativi   di  prodotti  petroliferi  fatturati  nel  periodo  di
riferimento   e   dell'importo   del   credito   d'imposta  maturato,
determinato  tenuto  conto  dell'aliquota  di accisa stabilita in via
generale  e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto e
che  viene  trasferito  al titolare del deposito fiscale fornitore di
cui sopra, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati;
    d)  prestano  cauzione,  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni  sulla  contabilita'  generale  dello Stato, commisurata
all'importo  massimo  del  credito  d'imposta maturato in un semestre
solare,  prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota
normale e quella ridotta di accisa.
  3.  Il  titolare  del  deposito fiscale espone il credito cedutogli
dagli  esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilita' e lo
denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse
in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia
tenuto  ad  effettuare.  La  dichiarazione  sostitutiva  di  cui alla
lettera  c)  del  comma  2  e'  posta  a  corredo delle registrazioni
fiscali.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
              "Art.  14  (Recuperi  e  rimborsi dell'accisa). - 1. Le
          somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o
          restituite  si  esigono  con  la  procedura  di riscossione
          coattiva   prevista   dal   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 gennaio   1988,   n.   43,   e   successive
          modificazioni.  Prima  di avviare tale procedura gli uffici
          spediscono,  mediante  raccomandata  postale,  un avviso di
          pagamento  fissando  un  termine  di  quindici  giorni  per
          l'adempimento,  decorrente  dalla  data  di  spedizione del
          predetto avviso.
              2.  L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente
          pagata.  Il  rimborso  deve  essere  richiesto,  a  pena di
          decadenza,  entro  due anni dalla data del pagamento. Sulle
          somme  da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
          prevista   dall'art.   3   a   decorrere   dalla   data  di
          presentazione della relativa istanza.
              3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo
          possono  dar  luogo  a  rimborso della stessa, su richiesta
          dell'operatore  nell'esercizio della attivita' economica da
          lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
          o  esportati.  Il  rimborso  compete  anche nel caso in cui
          vengano  autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un
          prodotto  per  il  quale  e'  dovuta  l'accisa di ammontare
          inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza
          di  rimborso  e' presentata, a pena di decadenza, entro due
          anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
              4.  Il  rimborso  puo'  essere  concesso anche mediante
          accredito  dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento
          dell'accisa.  In  caso  di  dichiarazioni infedeli, volte a
          ottenere  il  rimborso dell'imposta per importi superiori a
          quelli  dovuti,  si  applicano  le sanzioni previste per la
          sottrazione  dei  prodotti all'accertamento ed al pagamento
          dell'imposta.
              5.  Non  si  fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla
          riscossione, di somme non superiori a L. 20.000".
              -  Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al
          decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, vedi nelle
          note alle premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 127, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, vedi nelle note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  lettera a) del
          decreto  del  Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
          concernente  norme  per estendere alla circolazione interna
          le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria
          dei   prodotti   soggetti  al  regime  delle  accise,  come
          modificato  dal  regolamento del 16 maggio 1997, n. 148, e'
          il seguente:
              "Art.  11.  Per  i  trasferimenti  di  merci ad imposta
          assolta lo speditore e' tenuto:
                a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e
          scarico  di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) od all'art.
          12,  comma  1,  del  testo  unico, il giorno di partenza, i
          quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la
          scorta  del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed
          i   numeri   d'identificazione  dei  DAS  emessi.  Analoghe
          annotazioni  vengono effettuate per le partite estratte con
          la scorta di documenti commerciali;
              -  Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, vedi nelle note all'art. 2.