Art. 4. Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito 1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse mediante accredito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, in via generale, rispettivamente per la benzina e il gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico e dell'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli esercenti i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, tenuti a fornire ai soggetti ammessi al beneficio prodotti petroliferi da impiegare nelle lavorazioni agevolate ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente, osservano i seguenti adempimenti: a) all'atto della vendita dei prodotti, annotano sul libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto, le quantita' di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino i limiti dell'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata; b) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti; c) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto e che viene trasferito al titolare del deposito fiscale fornitore di cui sopra, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati; d) prestano cauzione, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, commisurata all'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa. 3. Il titolare del deposito fiscale espone il credito cedutogli dagli esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilita' e lo denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del comma 2 e' posta a corredo delle registrazioni fiscali.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' il seguente: "Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso. 2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a L. 20.000". - Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, come modificato dal regolamento del 16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente: "Art. 11. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore e' tenuto: a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) od all'art. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali; - Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedi nelle note all'art. 2.