Art. 6.
Tenuta del libretto di controllo  e dichiarazione di avvenuto impiego
                         negli usi agevolati
  1.  I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c),
titolari  del  libretto  di  controllo, che hanno acquistato, a norma
dell'articolo  4,  prodotti petroliferi nei limiti delle assegnazioni
effettuate   dall'ufficio   regionale  o  provinciale,  annotano  sul
libretto  medesimo,  entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  di  ogni
trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi.
  2. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni
di cui al comma 1, specificando l'area di intervento.
  3.  Le imprese agromeccaniche indicano nel libretto di controllo in
loro possesso entro cinque giorni dal termine dei lavori e, comunque,
entro  cinque  giorni dalla scadenza di ogni trimestre i quantitativi
consumati  e le lavorazioni eseguite, specificando i nominativi degli
esercenti  attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni sono
state  effettuate  e  gli  estremi  di  iscrizione nel registro delle
imprese, l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.
  4.  Il  libretto  di  controllo  e' tenuto nel rispetto delle norme
generali  che  sottendono  ad  una  ordinata  contabilita', secondo i
principi   fissati  dall'articolo  2219  del  codice  civile,  ed  e'
custodito  presso  la  sede  dell'impresa,  unitamente  ai  documenti
fiscali  a  corredo,  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  data
dell'ultima scritturazione.
  5.  Entro  il  31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari
del   libretto   di  controllo  presentano  all'ufficio  regionale  o
provinciale,  anche per il tramite delle organizzazioni di categoria,
una  dichiarazione  di  avvenuto  impiego  di  oli  minerali nell'uso
agevolato  in  cui  indicano,  complessivamente,  i  quantitativi dei
prodotti  utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non
utilizzati  e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno
solare  successivo,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, nonche' le
lavorazioni  eseguite  in  loro  favore dalle imprese agromeccaniche,
indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede
legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche
stagionali,  eseguite  con  l'impiego  di  energia  elettrica  e  con
l'impiego  di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati
di cui all'articolo 1, comma 1.
 6. Alla dichiarazione prevista dal comma precedente sono allegate:
    a) copia del libretto di controllo con le debite annotazioni;
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti
la  qualita'  e  la  quantita'  dei  prodotti  acquistati, la data di
acquisto e la minore accisa assolta in conformita' a quanto riportato
nelle fatture.
  7.  In  aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le
cooperative  allegano  un elenco nominativo contenente, distintamente
per  ciascun  socio,  le  generalita'  dello  stesso,  le lavorazioni
effettuate  ed  i  relativi  consumi  di  oli  minerali,  nonche' gli
elementi  identificativi  dei  terreni  ai  quali  le  lavorazioni si
riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo,
per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali
sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i
lavori  eseguiti  ed  i  quantitativi  di prodotti consumati, nonche'
copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei
destinatari delle prestazioni.
  8.   Gli  stessi  adempimenti  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
effettuati, in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno,
entro  sessanta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso
del   titolare   dell'impresa,   entro   sei   mesi  dal  verificarsi
dell'evento.
 
          Nota all'art. 6:
              -  Il  testo  dell'art.  2219  del codice civile, e' il
          seguente:
              "Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita').  - Tutte le
          scritture  devono  essere  tenute  secondo  le norme di una
          ordinata   contabilita',   senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee  e  senza trasporti a margine. Non vi si possono
          fare  abrasioni  e, se e' necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
          siano leggibili".