Art. 6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), titolari del libretto di controllo, che hanno acquistato, a norma dell'articolo 4, prodotti petroliferi nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotano sul libretto medesimo, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi. 2. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 1, specificando l'area di intervento. 3. Le imprese agromeccaniche indicano nel libretto di controllo in loro possesso entro cinque giorni dal termine dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre i quantitativi consumati e le lavorazioni eseguite, specificando i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende. 4. Il libretto di controllo e' tenuto nel rispetto delle norme generali che sottendono ad una ordinata contabilita', secondo i principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, ed e' custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione. 5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresi' risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'articolo 1, comma 1. 6. Alla dichiarazione prevista dal comma precedente sono allegate: a) copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da cui risulti la qualita' e la quantita' dei prodotti acquistati, la data di acquisto e la minore accisa assolta in conformita' a quanto riportato nelle fatture. 7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche' gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni. 8. Gli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati, in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2219 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".