Art. 7.
          Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
  1.  L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese
ai  sensi  dell'articolo  6, unitamente alla documentazione allegata,
controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi
nei  limiti  determinati  ai  sensi  dell'articolo  3  e  verifica la
regolarita'  degli  impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti
dichiarate,   ricorrendo   agli  accertamenti  ritenuti  necessari  e
procedendo  altresi'  a  controlli  incrociati  con  le superfici che
usufruiscono  di  regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento e'
altresi'  finalizzato  a  verificare  che  per  le stesse lavorazioni
effettuate   sui  medesimi  terreni  non  risultino  duplicazioni  di
assegnazioni di oli minerali agevolati.
  2.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  331  del codice di
procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro
emergano  irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale rimette la
documentazione,   con  le  proprie  osservazioni,  all'UTF,  per  gli
adempimenti di competenza.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  331  del  codice  di procedura
          penale, e' il seguente:
              "Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  e  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3  .  Quando  piu' persone sono obbligate alla denuncia
          per  il  medesimo  fatto,  esse  possono  anche  redigere e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se   nel   corso   di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero".