Art. 7. Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale 1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3 e verifica la regolarita' degli impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti dichiarate, ricorrendo agli accertamenti ritenuti necessari e procedendo altresi' a controlli incrociati con le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento e' altresi' finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale rimette la documentazione, con le proprie osservazioni, all'UTF, per gli adempimenti di competenza.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3 . Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".