Art. 8. Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale 1. Oltre ai controlli di cui all' articolo 7 del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attivita' per le quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarita', l'ufficio regionale o provinciale ne da' immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 7.