Art. 8.
     Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale
  1.  Oltre ai controlli di cui all' articolo 7 del presente decreto,
l'ufficio  regionale  o  provinciale,  avvalendosi dei poteri ad esso
conferiti,  vigila  sull'effettivo svolgimento delle attivita' per le
quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio.
  2.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  331  del codice di
procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli
emergano  irregolarita',  l'ufficio  regionale  o  provinciale ne da'
immediata   comunicazione  all'UTF  territorialmente  competente  che
provvede ai successivi adempimenti.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Per  il  testo dell'art. 331 del codice di procedura
          penale, vedi nelle note all'art. 7.