Art. 9.
                        Verifiche e controlli
  1. I funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti
alla   Guardia   di   finanza,   per  l'accertamento  della  corretta
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente regolamento,
eseguono  controlli  nei confronti dei soggetti indicati all'articolo
1, comma 1, e verifiche ai depositi di cui all'articolo 4, comma 2, e
all'articolo  5  del  presente  regolamento avvalendosi dei poteri ad
essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.
  2.  Per  l'esecuzione  delle indagini di cui al comma precedente, i
funzionari  dell'amministrazione  finanziaria e gli appartenenti alla
Guardia  di  finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei
funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.
  3.  Gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 4, comma
2,  inviano,  entro  dieci  giorni dalla scadenza di ciascun bimestre
solare,  all'UTF  territorialmente competente sui propri impianti, un
prospetto   riepilogativo   delle   cessioni  di  prodotti  agevolati
effettuate;  nel medesimo prospetto sono altresi' indicati i titolari
dei  depositi fiscali ai quali sono state presentate le dichiarazioni
sostitutive  di  cui  alla  lettera  c)  del  predetto comma 2, con i
relativi importi dei crediti d'imposta ceduti.
  4. Il titolare del deposito fiscale di cui all'articolo 4, comma 3,
trasmette  all'UTF  territorialmente competente sul proprio impianto,
entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  di ciascun bimestre solare, un
elenco  recante, per ciascuno degli esercenti depositi commerciali, i
dati ricognitivi dei crediti cedutigli nel bimestre medesimo.
  5.  L'UTF  invia una copia degli elenchi, di cui ai commi 3 e 4, ai
competenti comandi della Guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art.  18  del decreto legislativo 26
          ottobre 1995, n. 504, e' il seguente:
              "Art.  18  (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione
          finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
          la  gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta
          sulla  produzione  e sui consumi; negli impianti gestiti in
          regime  di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi
          ed  ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
          depositario  autorizzato,  l'attuazione delle opere e delle
          misure  necessarie  per  la tutela degli interessi fiscali,
          ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
          i   suddetti   impianti  possono  essere  istituiti  uffici
          finanziari  di  fabbrica  che,  per  l'effettuazione  della
          vigilanza,    si    avvalgono,    se    necessario,   della
          collaborazione  dei  militari  della  Guardia di finanza, e
          sono eseguiti inventari periodici.
              2.   I   funzionari  dell'amministrazione  finanziaria,
          muniti  della  speciale  tessera  di  riconoscimento di cui
          all'art.  31  della  legge  7 gennaio  1929,  n.  4,  e gli
          appartenenti  alla  Guardia  di  finanza  hanno facolta' di
          eseguire  le  indagini  e  i  controlli  necessari  ai fini
          dell'accertamento  delle  violazioni  alla disciplina delle
          imposte  sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
          accedere  liberamente,  in qualsiasi momento, nei depositi,
          negli  impianti  e  nei  luoghi  nei quali sono fabbricati,
          trasformati,  detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
          accisa   o   dove  e'  custodita  documentazione  contabile
          attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
          riscontri,  inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
          registri   e   documenti.   Essi  hanno  pure  facolta'  di
          prelevare,  gratuitamente,  campioni  di prodotti esistenti
          negli  impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
          di    tutela    fiscale,   di   applicare   suggelli   alle
          apparecchiature e ai meccanismi.
              3.  Gli  ufficiali  e  sottufficiali  della  Guardia di
          finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
          iniziativa  o  su  richiesta  degli  uffici  finanziari, al
          reperimento  ed  all'acquisizione  degli  elementi utili ad
          accertare  la  corretta  applicazione delle disposizioni in
          materia  di  imposizione  indiretta  sulla produzione e sui
          consumi  e  delle  relative  violazioni.  A  tal  fine essi
          possono:
                a) invitare  il  responsabile  d'imposta  o  chiunque
          partecipi,    anche    come   utilizzatore,   all'attivita'
          industriale  o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
          ad  accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
          per  mezzo  di  rappresentanti  per fornire dati, notizie e
          chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
          trasporto,  deposito,  acquisto o utilizzazione di prodotti
          soggetti alla predetta imposizione;
                b) richiedere,  previa  autorizzazione del comandante
          di   zona,   ad   aziende   ed   istituti   di   credito  o
          all'amministrazione  postale  di trasmettere copia di tutta
          la  documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
          cliente,   secondo   le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'art.  18  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413. Gli
          elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
          dell'accertamento in altri settori impositivi;
                c) richiedere   copie   o   estratti   degli  atti  e
          documenti,   ritenuti   utili  per  le  indagini  o  per  i
          controlli,   depositati   presso  qualsiasi  ufficio  della
          pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
                d) procedere    a   perquisizioni   domiciliari,   in
          qualsiasi  ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
          violazioni  costituenti  reato, previste dal presente testo
          unico.
              4.  Il  coordinamento  tra  la  Guardia  di  finanza  e
          l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
          negli  impianti  presso  i quali sono costituiti gli uffici
          finanziari  di  fabbrica  di  cui  al  comma  1  od  uffici
          doganali,  e'  disciplinato, anche riguardo alle competenze
          in  materia  di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
          delle finanze.
              5.  Gli  uffici  tecnici  di finanza possono effettuare
          interventi   presso  soggetti  che  svolgono  attivita'  di
          produzione   e   distribuzione   di   beni  e  servizi  per
          accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
          da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
          o  comunitarie.  Tali interventi e controlli possono essere
          eseguiti   anche   dalla  Guardia  di  finanza,  previo  il
          necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
              6.   Il   personale  dell'amministrazione  finanziaria,
          munito  della  speciale tessera di riconoscimento di cui al
          comma  2,  avvalendosi  del  segnale di cui all'art. 24 del
          regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della
          strada,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e la Guardia di finanza
          hanno  facolta'  di effettuare i servizi di controllo sulla
          circolazione  dei  prodotti di cui al presente testo unico,
          anche  mediante  ricerche sui mezzi di trasporto impiegati.
          Essi  hanno  altresi'  facolta',  per  esigenze  di  tutela
          fiscale,   di   apporre   sigilli  al  carico,  nonche'  di
          procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni".