Art. 2.
    1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 4
miliardi  di  lire  per  ciascuno  degli  anni  2000, 2001 e 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
    2.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 dicembre 2000
                               CIAMPI
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino