Art. 104 (Verifiche ordinarie e straordinarie) 1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarita' e con precisione. 2. Puo' procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.