Art. 104
                (Verifiche ordinarie e straordinarie)

   1.  Il  prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una
volta  ogni  anno  negli  uffici  dello  stato  civile compresi nella
propria  provincia  per  verificare  se  gli  archivi sono tenuti con
regolarita' e con precisione.
   2.  Puo'  procedersi  in  ogni tempo a verificazione straordinaria
disposta di ufficio.