Art. 16 (Matrimonio celebrato all'estero) 1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi e' cittadino italiano e l'altro e' cittadino straniero, puo' essere celebrato innanzi all'autorita' diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorita' locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto e' rimessa a cura degli interessati all'autorita' diplomatica o consolare.