Art. 20
                    (Certificazione sostitutiva)

   1.  L'autorita'  diplomatica  o  consolare  che non e' in grado di
ottenere  dalle  autorita'  locali  copie  degli atti di stato civile
formati  all'estero,  che  devono  essere  trascritti in Italia, puo'
rilasciare,  ai  sensi  dell'articolo  49  del decreto del Presidente
della  Repubblica  5  gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli
accertamenti   del   caso,   una   certificazione  sostitutiva  della
documentazione  non  potuta  acquisire che verra' trascritta presso i
comuni italiani.
 
          Nota all'art. 20:

             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  49 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  200
          (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):

             "Art.  49  (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). -
          L'autorita' consolare:

             rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini;

             li  rilascia  anche a non cittadini quando debbano farne
          uso in Italia;

             rilascia  e vidima certificati di origine delle merci ed
          ogni  altro  certificato  o  documento previsto dalle leggi
          italiane o dalle convenzioni internazionali;
             rilascia  copia  autentica degli atti da essa ricevuti o
          presso di essa depositati;
             legalizza   gli  atti  rilasciati  o  autenticati  dalle
          autorita'  locali  previa,  ove  possibile,  legalizzazione
          delle  competenti  autorita'  locali, e quelli rilasciati o
          autenticati  dalle  autorita'  italiane previo accertamento
          che  l'atto  e'  stato  legalizzato  ai  sensi dell'art. 11
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          2 agosto 1957, n. 678;
             puo'   rilasciare   attestazioni   concernenti  leggi  e
          consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;
             puo'   rilasciare   certificati   concernenti  gli  atti
          compiuti  ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie
          funzioni;
             puo'  rilasciare  e certificare traduzioni di atti dalla
          lingua  italiana  in  quella  dello  Stato  di  residenza e
          viceversa.".