Art. 20 (Certificazione sostitutiva) 1. L'autorita' diplomatica o consolare che non e' in grado di ottenere dalle autorita' locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, puo' rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verra' trascritta presso i comuni italiani.
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari): "Art. 49 (Certificati, legalizzazioni, vidimazioni). - L'autorita' consolare: rilascia certificati di esistenza in vita a cittadini; li rilascia anche a non cittadini quando debbano farne uso in Italia; rilascia e vidima certificati di origine delle merci ed ogni altro certificato o documento previsto dalle leggi italiane o dalle convenzioni internazionali; rilascia copia autentica degli atti da essa ricevuti o presso di essa depositati; legalizza gli atti rilasciati o autenticati dalle autorita' locali previa, ove possibile, legalizzazione delle competenti autorita' locali, e quelli rilasciati o autenticati dalle autorita' italiane previo accertamento che l'atto e' stato legalizzato ai sensi dell'art. 11 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; puo' rilasciare attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza; puo' rilasciare certificati concernenti gli atti compiuti ed i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni; puo' rilasciare e certificare traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa.".