Art. 28 (Iscrizioni e trascrizioni) 1. Negli archivi di cui all'articolo 10 si iscrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) i processi verbali di cui all'articolo 38. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione. 3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perche' in precedenza omessi.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli 250 e 254 del codice civile: "Art. 250 (Riconoscimento). - Il figlio naturale puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non puo' avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia gia' effettuato il riconoscimento. Il consenso non puo' essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi e' opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non puo' essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. Art. 254 (Forma del riconoscimento). - Il riconoscimento del figlio naturale e' fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volonta' di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo".