Art. 32
                       (Omessa dichiarazione)

   1.  L'ufficiale  dello stato civile, quando viene a conoscenza che
la  dichiarazione di nascita non e' stata fatta neppure tardivamente,
ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento
del   giudizio   di  rettificazione.  Dopo  che  ne  ha  riferito  al
procuratore della Repubblica, non puo' piu' ricevere la dichiarazione
tardiva  di  nascita,  ma forma l'atto di nascita soltanto in base al
relativo decreto.