Art. 41
                           (Trascrizioni)

   1.  Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi
a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo e' competente
l'ufficiale  dello stato civile del luogo di primo approdo della nave
o  dell'aeromobile.  Se  tale  luogo  si  trova all'estero si applica
l'articolo 15.
   2.  Di ogni documento trasmesso e' fatta menzione negli archivi di
cui all'articolo 10.