Art.44 (Riconoscimento del nascituro) 1. Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile. 2. L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.
Nota all'art. 44: - Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la nota all'art. 28.