Art.44
                   (Riconoscimento del nascituro)

   1.  Il riconoscimento di un figlio nascituro puo' essere fatto dal
padre   o   contestualmente   a  quello  della  gestante  o  dopo  il
riconoscimento  di quest'ultima e la prestazione del suo consenso, ai
sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile.
   2.  L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di
riconoscimento  di  figlio  nascituro,  rilascia  di ufficio a chi la
effettua copia di tale dichiarazione.
 
          Nota all'art. 44:

             -  Per il testo dell'art. 250 del codice civile, vedi la
          nota all'art. 28.