Art. 48 (Impugnazioni dell'atto di riconoscimento) 1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione dell'atto di riconoscimento e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita. 2. Nel caso di rigetto dell'impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell'atto di nascita, la sentenza e' parimenti comunicata o notificata all'ufficiale dello stato civile affinche' annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell'impugnazione. 3. La dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale, dopo il passaggio in giudicato, e' comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o e' notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita.