Art. 49 (Annotazioni) 1. Negli atti di nascita si annotano: a) I provvedimenti di adozione e di revoca; b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell'affiliazione; c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione; e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio; g) le sentenze che pronunciano la nullita', lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto; i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana; j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati; l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne e' ordinata l'annotazione, e le relative sentenze di rigetto; m) le sentenze che pronunciano la nullita' o l'annullamento dell'atto di riconoscimento; n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni; o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima; p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l'atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l'intestatario dell'atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facolta' di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto; q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; r) gli atti di morte; s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l'atto gia' iscritto o trascritto nei registri. 2. All'annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all'annotazione dell'atto di riconoscimento, quando questo e' successivo al matrimonio, se ha notizia dell'esistenza di figli legittimati per effetto di "detto matrimonio e dell'avvenuto riconoscimento. 3. All'annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse. 4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio). "Art. 17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, o il provvedimento, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveda dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio. La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina la annotazione a margine dell'atto di matrimonio.", - Si riporta il testo dell'art. 67 del codice civile: "Art. 67 (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte) - La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.".