Art. 61 (Comunicazione dell'opposizione) 1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso, da quello cattolico, l'ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne' da' immediata notizia al ministro medesimo. 2. Se il matrimonio e' stato celebrato nonostante l'opposizione, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.