Art. 65 (Imminente pericolo di vita) 1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, e' celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione. 2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 e' competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorita' diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
Note all'art. 65: - Per il testo degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione, vedi le note agli articoli 39 e 63.