Art. 86 (Affissioni) 1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente e' autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si puo' prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.