Art. 94 (Annotazioni ed altre formalita) 1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e' avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. 2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalita' indicate nel comma 1. 3. Per i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico decreto.