Art. 97 (Atti dell'autorita' diplomatica e consolare) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresi', per gli atti di competenza dell'autorita' diplomatica o consolare. E' competente in tal caso il tribunale nel cui circondario e' registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto da rettificarsi.