Art. 16.
1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ed in quello
del difensore".
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art.  433  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  433 (Fascicolo del pubblico ministero). - 1. Gli
          atti   diversi   da  quelli  previsti  dall'art.  431  sono
          trasmessi  al  pubblico  ministero  con  gli atti acquisiti
          all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza.
              2.  I  difensori  hanno facolta' di prendere visione ed
          estrarre  copia,  nella  segreteria del pubblico ministero,
          degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma
          1.
              3.  Nel  fascicolo  del pubblico ministero ed in quello
          del   difensore  e'  altresi'  inserita  la  documentazione
          dell'attivita'  prevista  dall'art.  430  quando di essa le
          parti  si  sono servite per la formulazione di richieste al
          giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.".