Art. 3.
1.  All'articolo  197,  comma  1, lettera d), del codice di procedura
penale,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "nonche' il
difensore  che  abbia  svolto attivita' di investigazione difensiva e
coloro  che  hanno  formato  la  documentazione delle dichiarazioni e
delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter".
 
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  197  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.    197   (Incompatibilita'   con   l'ufficio   di
          testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
                a) i  coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o
          le  persone  imputate  in  un procedimento connesso a norma
          dell'art.  12,  anche  se  nei  loro  confronti  sia  stata
          pronunciata   sentenza   di   non  luogo  a  procedere,  di
          proscioglimento  o  di  condanna,  salvo che la sentenza di
          proscioglimento sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648];
                b) le persone imputate di un reato collegato a quello
          per  cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371, comma
          2, lettera b);
                c) il  responsabile  civile  e  la persona civilmente
          obbligata per la pena pecuniaria;
                d) coloro  che  nel  medesimo procedimento svolgono o
          hanno  svolto  la funzione di giudice, pubblico ministero o
          loro  ausiliario,  nonche'  il  difensore  che abbia svolto
          attivita'  di  investigazione  difensiva e coloro che hanno
          formato  la  documentazione  delle  dichiarazioni  e  delle
          informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter.".