Art. 7.
1.  Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente: "Art. 327-bis. - (Attivita' investigativa del difensore). -
1.  Fin  dal  momento dell'incarico professionale, risultante da atto
scritto,  il  difensore  ha  facolta'  di svolgere investigazioni per
ricercare  ed  individuare  elementi  di  prova  a favore del proprio
assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis
del presente libro.
2.  La  facolta'  indicata  al  comma  1  puo'  essere attribuita per
l'esercizio  del  diritto  di  difesa,  in  ogni  stato  e  grado del
procedimento,  nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di
revisione.
3.  Le  attivita'  previste  dal  comma  1  possono essere svolte, su
incarico  del  difensore,  dal  sostituto,  da  investigatori privati
autorizzati  e,  quando  sono  necessarie  specifiche  competenze, da
consulenti tecnici".