Art. 9.
1.  Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di
procedura  penale e' inserito il seguente: "Alle persone gia' sentite
dal  difensore  o  dal  suo  sostituto  non  possono  essere  chieste
informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date".
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  testo  dell'art.  362  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   362  (Assunzione  di  informazioni).  -  1.  Il
          pubblico  ministero  assume  informazioni dalle persone che
          possono  riferire circostanze utili ai fini della indagini.
          Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto
          non  possono  essere  chieste  informazioni  sulle  domande
          formulate   e   sulle   risposte   date.  Si  applicano  le
          disposizioni  degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e
          203.".