Art. 11
                      Perdita dell'onorabilita'

  1.  Se  il  requisito  di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in
capo  alla  persona  che  svolge  la direzione dell'attivita', questa
decade  immediatamente  dalla  sua  funzione  e  si  astiene pertanto
dall'esercizio della stessa.
  2.  L'autorita'  competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia
comunque  venuta  a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende,
immediatamente  e  fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli
adempimenti  di  cui  all'articolo  3, comma 1 medesimo, l'iscrizione
nell'albo   di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  ovvero  dei  titoli
abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  3.  Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di
cui  al  comma  2  non  sono  stati  eseguiti  gli adempimenti di cui
all'articolo  3, comma 1, l'autorita' competente di cui alla medesima
disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo
4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3
del medesimo articolo.
  4.  Se  il  requisito  di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in
capo  ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c),del
medesimo  articolo,  il  soggetto  di cui all'articolo 1, commi 2 o 3
comunica,  entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui
all'articolo  3, comma 1. Il medesimo soggetto comunica altresi' alla
stessa   autorita'   l'avvenuto   reintegro   del  requisito  di  cui
all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali
tale reintegro e' avvenuto.
  5.  Se  entro  un mese dalla data dell'invio della comunicazione di
cui  al  comma  4  non  e'  stata  data  comunicazione  all'autorita'
competente  di  cui  all'articolo 3, comma 1. dell'avvenuto reintegro
del  requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza
o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  6.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la
sospensione  o  la  cancellazione  dell'iscrizione  nell'albo  di cui
all'articolo  1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24
della medesima legge.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Per  gli  artt. 1  e 24 della legge n. 298/1974 vedi
          nelle note all'art. 10, comma 4.