Art. 12 Perdita della capacita' finanziaria 1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Se la situazione economica globale del soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorita' competente puo' concedere un termine non superiore a un anno. 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 10 alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Nota all'art. 12: - Per gli articoli 1 e 24 della legge n. 298/1974 vedi nelle note all'art. 10, comma 4.