Art. 12
                 Perdita della capacita' finanziaria

  1.  Se  il  requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, il
soggetto  di  cui  all'articolo  1,  commi 2 o 3, comunica, entro tre
giorni,  il  fatto  all'autorita'  competente  di cui all'articolo 3,
comma 1.
  2.   Se  la  situazione  economica  globale  del  soggetto  di  cui
all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui
all'articolo  6  sara' di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla
base  di  un  piano  finanziario,  in un prossimo futuro, l'autorita'
competente puo' concedere un termine non superiore a un anno.
  3.  Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma
1,  o  allo  spirare  del  termine di cui al comma 2, se concesso, il
requisito di cui all'articolo 6 non e' stato reintegrato, l'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 4, comma 10 alla revoca della licenza o
dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  4.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la
cancellazione  dell'iscrizione  nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per gli articoli 1 e 24 della legge n. 298/1974 vedi
          nelle note all'art. 10, comma 4.