Art. 13
                Perdita dell'idoneita' professionale

  1.  Se  la  persona  che  svolge la direzione dell'attivita' non la
esercita  piu',  il  soggetto  di  cui  all'articolo  1, commi 2 o 3,
comunica,  entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 1.
  2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma
1,  il  requisito  di  cui  all'articolo  7 non e' stato reintegrato,
l'autorita'  competente  di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca
della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
  3.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la
cancellazione  dell'iscrizione  nell'albo di cui all'articolo 1 della
legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per gli articoli 1 e 24 della legge n. 298/1974 vedi
          nelle note all'art. 10, comma 4.