Art. 13 Perdita dell'idoneita' professionale 1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita' non la esercita piu', il soggetto di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non e' stato reintegrato, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
Nota all'art. 13: - Per gli articoli 1 e 24 della legge n. 298/1974 vedi nelle note all'art. 10, comma 4.