Articolo 14
    (Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilita')

  1. Per gli effetti dell'articolo 5, e' dato riconoscimento:
    a)all'estratto  del  casellario, giudiziale o, in mancanza, ad un
documento   equipollente   rilasciato  dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa  competente  dello  Stato  dell'Unione Europea o dello
Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
    b)alle   attestazioni,  rilasciate  dall'autorita'  di  cui  alla
lettera  a),  inerenti a quegli elementi rilevanti per la sussistenza
del   requisito  dell'onorabilita',  che  non  costituiscono  oggetto
dell'atto di cui alla lettera a) medesima.
  2.  Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si
applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.
  3.  Gli  atti  di  cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti
entro sei mesi dalla data di rilascio.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,  n.  403  recante  "Regolamento  di  attuazione degli
          articoli  1,  2  e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
          materia    di    semplificazione    delle    certificazioni
          amministrative   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 novembre 1998, n. 275.