Articolo 14 (Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilita') 1. Per gli effetti dell'articolo 5, e' dato riconoscimento: a)all'estratto del casellario, giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorita' giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo; b)alle attestazioni, rilasciate dall'autorita' di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera a) medesima. 2. Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403. 3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.