Art. 15 Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacita' finanziaria 1. Per gli effetti dell'articolo 6, e' dato riconoscimento: a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese autorizzate all'esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacita' finanziaria deve sussistere e' stabilito; b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorita' amministrativa dello Stato di cui alla lettera a). 2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati sulla scorta degli elementi di cui all'articolo 6, comma 2.