Art. 15
                  Riconoscimento reciproco di atti
                 in materia di capacita' finanziaria

  1. Per gli effetti dell'articolo 6, e' dato riconoscimento:
    a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti da imprese
autorizzate  all'esercizio  del  credito,  ovvero  da  altri soggetti
designati  a  tale  rilascio,  dallo  Stato  dell'Unione  Europea,  o
aderente  all'accordo  sullo  Spazio  Economico  Europeo,  in  cui il
soggetto  in  capo  al quale il requisito della capacita' finanziaria
deve sussistere e' stabilito;
    b)  all'attestazione  rilasciata,  per  gli stessi effetti, dalla
competente  autorita'  amministrativa dello Stato di cui alla lettera
a).
  2.  Gli  attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione
che  siano rilasciati sulla scorta degli elementi di cui all'articolo
6, comma 2.