Art. 16 Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneita' professionale 1. Ai fini dell'articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1o ottobre 1999. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 che sono stati autorizzati, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975 in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e a condizione che tali soggetti siano delle societa' ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea, e' riconosciuto, come prova sufficiente di idoneita' professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.