Art. 16
                  Riconoscimento reciproco di atti
                in materia di idoneita' professionale

  1.  Ai  fini  dell'articolo  7,  sono  riconosciuti  gli  attestati
rilasciati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione
Europea,  o  aderente  all'accordo  sullo Spazio Economico Europeo, a
titolo di prova dell'idoneita' professionale, secondo le disposizioni
vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1o ottobre 1999.
  2.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1, commi 2 e 3 che sono stati
autorizzati,  in  Grecia,  anteriormente  al  1 gennaio 1981, o negli
altri  Stati  membri  dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio
1975  in virtu' di una normativa nazionale, ad esercitare le relative
attivita',  e  a condizione che tali soggetti siano delle societa' ai
sensi  dell'articolo  58  del  Trattato  che  istituisce la Comunita'
Europea,   e'  riconosciuto,  come  prova  sufficiente  di  idoneita'
professionale,  l'attestato  dell'esercizio effettivo, per un periodo
di  tre  anni,  delle  rispettive  attivita'  in  uno  di tali Stati.
L'attivita'  non deve essere cessata da piu' di cinque anni alla data
di  presentazione  dell'attestato.  Quando  si  tratta  di  un  ente,
l'esercizio  effettivo  dell'attivita'  e'  attestato  per  una delle
persone fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.