Art. 17 Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri 1. Le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.