Art. 17
          Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri

  1.  Le  sanzioni  e  le  misure  di  cui  all'articolo  5, comma 2,
applicate   per  fatti  commessi  nell'esercizio  dell'attivita'  dei
soggetti  di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati
dell'Unione  europea  o  aderenti  all'accordo sullo Spazio Economico
Europeo sono comunicati a tali Stati.
  2.  Con  il  regolamento  di  cui all'articolo 21 sono stabilite le
modalita' della comunicazione di cui al comma 1.