Art. 18
                      Verifiche ed adeguamenti

  1.  Le  autorita' competenti verificano periodicamente ai sensi del
comma  2,  per  lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di
onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
  2.  Con  il  regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le
modalita'  per  la  verifica  di cui al comma 1 per i soggetti di cui
all'articolo  1,  commi  2 e 3 nonche' le modalita' di adeguamento ai
requisiti  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 per i soggetti autorizzati
fra  il  1o  gennaio  1978  ed  il  31  maggio  1987 e per i soggetti
precedentemente  esentati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 3, del
decreto  ministeriale  16  maggio  1991,  n.  198,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  8  luglio  1991,  n. 159, recante regolamento di
attuazione  della  direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n.
438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561
dei 12 novembre 1974.
  3.  I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzati
alla  data  del  31  dicembre  1977,  sono dispensati dall'obbligo di
comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 18:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          ministeriale   16 maggio   1991,   n.   198:       "3.   Le
          disposizioni del presente decreto non si applicano altresi'
          alle  imprese  individuali  e societarie che esercitano, in
          ambito nazionale, attivita' di trasporto di merci su strada
          con  i  seguenti  veicoli:        a) autobetoniere anche se
          eccedenti  i  pesi  legali;       b) veicoli attrezzati con
          carrozzeria  speciale  atta  al carico, alla compattazione,
          allo  scarico  e  al  trasporto  di  rifiuti solidi urbani;
                c) veicoli  permanentemente  attrezzati  con cisterna
          per  il  carico,  lo  scarico  e  il trasporto di liquami o
          liquidi  di  spurgo  dei pozzi neri.     4. Alle imprese di
          cui  ai  commi precedenti continuano ad applicarsi le norme
          dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298".