Art. 18 Verifiche ed adeguamenti 1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale. 2. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al comma 1 per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per i soggetti autorizzati fra il 1o gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per i soggetti precedentemente esentati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 159, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 dei 12 novembre 1974. 3. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzati alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198: "3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli: a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali; b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani; c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri. 4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298".