Articolo 19 (Sanzioni) 1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire. 2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, commi 2 o 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire. 3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire. 4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire. 5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.