Articolo 19
                             (Sanzioni)

  1.  La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo
10,  comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.
  2.   La   violazione   degli   obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'articolo   11,   commi   2   o  4,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma da dieci a
trenta milioni di lire.
  3.   La   violazione   degli   obblighi  di  comunicazione  di  cui
all'articolo  12,  comma  1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma tre a nove milioni di lire.
  4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da cinque a quindici milioni di lire.
  5.  Le  sanzioni  previste  dal  presente  articolo  sono applicate
dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1.