Art. 2
                              Esenzioni

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai
soggetti  di  cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita'
esclusivamente  con  autoveicoli con massa complessiva a pieno carico
non  superiore  a  3,5  t. Il predetto limite puo' essere ridotto con
regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione.
  2.  Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione,
adottato  previa consultazione della Commissione dell'Unione Europea,
possono  essere  individuati  i  casi  nei  quali  i  soggetti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  effettuando  esclusivamente il trasporto
delle   cose   indicate  nel  regolamento  medesimo  nell'ambito  del
territorio  di  una stessa provincia, sono esonerati dal possesso dei
requisiti  di  cui  agli  articoli  6  e  7.  In  caso di circostanze
impreviste,  al  regolamento  di  cui  all'articolo  21  puo'  essere
riconosciuta  temporanea  efficacia  fino  alla  consultazione  della
Commissione e comunque per non piu' di sei mesi.
  3.  Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione,
adottato  previa  informazione della Commissione dell'Unione Europea,
possono  essere  esonerati  dal  possesso  dei  requisiti di cui agli
articoli  6  e  7  i  soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2, che
esercitano  l'attivita' esclusivamente mediante autoveicoli con massa
complessiva  a  pieno  carico  non  superiore  a 6 t. nell'ambito del
territorio di una stessa provincia.