Art. 2 Esenzioni 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere individuati i casi nei quali i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente il trasporto delle cose indicate nel regolamento medesimo nell'ambito del territorio di una stessa provincia, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'articolo 21 puo' essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non piu' di sei mesi. 3. Con regolamento del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato previa informazione della Commissione dell'Unione Europea, possono essere esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7 i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che esercitano l'attivita' esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. nell'ambito del territorio di una stessa provincia.