Art. 21 Regolamento di attuazione Il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni per l'attuazione degli articoli 6, comma 4, 12, comma 3, 17, comma 2 e 18, comma 2.