Art. 21
                      Regolamento di attuazione

  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione adotta, con proprio
regolamento da emanarsi entro il termine di cinque mesi dalla data di
entrata  in  vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni
per  l'attuazione degli articoli 6, comma 4, 12, comma 3, 17, comma 2
e 18, comma 2.