Art. 22 Disposizioni transitorie 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre il 1 luglio 2001.
Nota all'art. 22: - L'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 recante "Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di cose per conto terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1998, n. 83, cosi' recita: "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di trasportatore su strada per conto terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori".