Art. 22
                      Disposizioni transitorie

  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo  14  marzo 1998, n. 85, e' prorogato alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 e comunque non oltre
il 1 luglio 2001.
 
          Nota all'art. 22:
              -  L'art.  1,  comma 1 del decreto legislativo 14 marzo
          1998,  n. 85 recante "Riordino della disciplina concernente
          il    rilascio   delle   autorizzazioni   per   l'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto di cose per conto terzi, a
          norma  dell'articolo  7,  comma  2, della legge 23 dicembre
          1997,  n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile
          1998,  n.  83,  cosi' recita:     "Art. 1. - 1. A decorrere
          dal   1o gennaio   2001   sono   autorizzate  all'esercizio
          dell'attivita'  di  trasportatore su strada per conto terzi
          le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori".