Art. 3
                      Direzione dell'attivita'

  1.  I  soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 indicano alle
rispettive  autorita'  competenti,  nei termini di cui ai commi 2 e 4
dell'articolo  4,  la  persona  che, in possesso dei requisiti di cui
agli  articoli  5  e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva,
l'attivita' di trasporto.
  2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:
    a)   amministratore   unico,   ovvero  membro  del  consiglio  di
amministrazione,  per le persone giuridiche pubbliche, per le persone
giuridiche  private  e,  salvo il disposto della lettera b), per ogni
altro tipo di ente;
    b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;
    c)titolare  dell'impresa  individuale o familiare o collaboratore
dell'impresa familiare;
    d)persona,  legata  da rapporto di lavoro subordinato, alla quale
le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.