Art. 3 Direzione dell'attivita' 1. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto. 2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente: a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente; b) socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone; c)titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare; d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.