Art. 4
                              Requisiti

  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1, comma 2, in possesso dei
requisiti  di  cui  agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritti nell'albo di
cui  all'articolo  1  della  legge n. 298/1974 ai fini dell'esercizio
della relativa attivita'.
  2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della
presentazione  della  domanda di iscrizione nell'albo di cui al comma
1.  Il  requisito  di  cui  all'articolo 6, comma 1, lettera b), deve
sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo
ovvero   al   momento   della  presentazione  di  ogni  richiesta  di
aggiornamento di cui all'articolo 94, comma 2 del decreto legislativo
n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
  3.  I  soggetti  di  cui all'articolo 1, comma 3 devono possedere i
requisiti  di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il
diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attivita'.
  4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della
presentazione  di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di
cui  al  medesimo comma. Il requisito di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera  b), deve sussistere al momento dell'immatricolazione di ogni
ulteriore  veicolo  ovvero  al  momento  della  presentazione di ogni
richiesta  di  aggiornamento  di  cui  all'articolo  94,  comma 2 del
decreto  legislativo  n.  285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di
residenza.
  5.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  1 e 3 devono permanere per il
periodo  di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n.
298/1974  o  di  possesso della licenza o del diverso titolo previsto
per l'esercizio della attivita' di cui all'articolo 1, comma 3.