Art. 5 
                            Onorabilita' 
 
  1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3  il  requisito
dell'onorabilita' e' sussistente se  esso  e'  posseduto,  oltre  che
dalla persona di cui all'articolo, 3, comma 1: 
    a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio  di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le  persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera  b),  per  ogni
altro tipo di ente; 
    b) dai soci  illimitatamente  responsabili  per  le  societa'  di
persone; 
    c) dal  titolare  dell'impresa  individuale  o  familiare  e  dai
collaboratori dell'impresa familiare. 
  2.  Non   sussiste,   o   cessa   di   sussistere,   il   requisito
dell'onorabilita' in capo alla persona che: 
    a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali  o  a
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
    b) sia sottoposto, con sentenza definitiva,  ad  una  delle  pene
accessorie previste dall'articolo 19, comma  f,  numeri  2  e  4  dei
codice penale; 
    c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne,
per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore  a
due anni e sei mesi; 
    d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a  pena
detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del  titolo  II  o  ai
capi II e III del titolo VII del libro secondo del  codice  penale  o
per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589,
comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648,  648-bis  e  648-ter
del codice penale; per uno dei delitti di cui  all'articolo  3  della
legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla  legge
2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli  73,
comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per  il  delitto  di
cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285; per il delitto di cui all'articolo 52,  comma  3
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; per uno  dei  delitti
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286; 
    e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per  il
delitto di cui all'articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio  1973,  n.  43;
per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18  aprile
1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo  186,  comma
2, anche in combinato disposto  con  l'articolo  187,  comma  4,  del
decreto legislativo 285/1992; 
    f) abbia subito l'applicazione della sanzione  amministrativa  di
cui all'articolo 26 della legge  298/1974  o  abbia  subito  per  tre
volte,  nel  corso   dell'ultimo   decennio,   una   delle   sanzioni
amministrative di cui agli articoli 6, 7, 10, 61, 62,  78,  80,  167,
174  e  179  del  decreto  legislativo   285/1992   o   la   sanzione
amministrativa, accessoria della sospensione della patente di guida; 
    g) abbia subito, in qualita' di datore di lavoro,  l'applicazione
di qualunque sanzione, comunque comminata, per omesso o insufficiente
versamento degli oneri previdenziali od assistenziali; 
    h) sia  stata  dichiarata  fallita,  salvo  che  sia  intervenuta
riabilitatone a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267. 
  3. Nei casi in  cui  il  comma  2  contempla  la  condanna  a  pena
detentiva, essa si considera tale  anche  se  risulta  commutata  una
sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima. 
  4. Per gli effetti del presente  articolo,  si  considera  condanna
anche l'applicazione della pena su richiesta  delle  parti  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
  5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e),  f)  e  g)
dei comma 2 e' rilevante  solo  se  esse  sono  conseguenti  a  fatti
commessi nell'esercizio  delle  attivita'  di  autotrasporto  di  cui
all'articolo 1, commi 2 e 3. 
  6. La  persona  che  esercita  la  direzione  dell'attivita'  perde
comunque il requisito dell'onorabilita' anche nel caso di  violazione
degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189,  commi  6  e  7,
186, comma 2, 187, comma 4, del decreto  legislativo  n.  28511992  o
delle  violazioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  f),commesse   dal
lavoratore  dipendente,  nell'esercizio  della   propria   attivita',
qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia  riconducibile
a istruzioni o disposizioni  impartite  o  ad  omessa  vigilanza  con
riferimento a piu' precedenti violazioni. 
  7. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 2  e  3,  devono  essere
iscritti nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche  o
giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato  la
dichiarazione relativamente a tale reddito. 
  8.  La  sussistenza  del  requisito  dell'onorabilita'  cessa,   di
diritto, come conseguenza del verificarsi  dei  presupposti  previsti
dai commi che precedono. 
  9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167  dei  codice
penale e 445 del codice di procedura penale, e di  ogni  disposizione
che  comunque  prevede   l'estinzione   del   reato,   il   requisito
dell'onorabilita' e' riacquistato: 
    a)  a  seguito  di  concessione  della  riabilitazione   di   cui
all'articolo 178 del codice  penale,  sempreche'  non  intervenga  la
revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice; 
    b)  in  caso  di  cessazione  delle  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione applicate; 
    c) per le ipotesi di cui alle lettere f) e g), decorsi  sei  mesi
dalla data dei  provvedimento  che  costituisce  presupposto  per  la
perdita del requisito. 
 
          Note all'art. 5:
              - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante "Misure di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza  e per la pubblica moralita'" e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.     - La legge
          31 maggio  1965  n.  575  recante  "Disposizioni  contro la
          mafia"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.     - Si riporta il testo dell'art. 19, primo
          comma,  numeri  2  e  4  del  Codice  penale:      "Le pene
          accessorie  per  i  delitti  (c.p.  77,  98, 140, 166. 389;
          c.p.p.   662;  c.n.  1082)  sono:      1.  omissis;      2.
          l'interdizione  da  una  professione o da un'arte (c.p. 30,
          31);      3.  omissis;      4.  l'interdizione degli uffici
          direttivi  delle persone giuridiche e delle imprese".     -
          Il  capo  I del titolo II concernono: "Delle specie di pene
          in  generale".      -  I  capi  II e III del titolo VII del
          libro  secondo del codice penale, concernono:     "Capo II:
          delle   falsita'   in   sigilli  o  strumenti  o  segni  di
          autenticazione, certificazione o riconoscimento".     "Capo
          III:  delle  falsita'  in  atti".     - Si riporta il testo
          degli  articoli  416,  416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624,
          628.  629.  630,  640,  641, 644, 648, 648-bis, 648-ter del
          Codice   penale:      "416.  Associazione  per  delinquere.
              Quando  tre  o  piu' persone si associano allo scopo di
          commettere  piu'  delitti  (c.p.  576,  n.  4),  coloro che
          promuovono  o  costituiscono  od organizzano l'associazione
          (c.p.  28,  29,  32,  270.  305, 306) sono puniti, per cio'
          solo,  con  la  reclusione  da tre a sette anni.     Per il
          solo  fatto  di partecipare all'associazione (c.p. 115), la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni (cp. 29, 32).
              I  capi  soggiacciono  alla stessa pena stabilita per i
          promotori.     Se gli associati scorrono in armi (c.p. 585)
          le  campagne  o le pubbliche vie (c.p. 70, n. 1) si applica
          la  reclusione  da  cinque  a quindici anni.     La pena e'
          aumentata  (c.p. 63, 64) se il numero degli associati e' di
          dieci o piu' (c.p. 418).     "416-bis. Associazione di tipo
          mafioso.      Chiunque  fa parte di un'associazione di tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione  da  tre  a sei anni.     Coloro che promuovono,
          dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio'
          solo,   con   la   reclusione   da  quattro  a  nove  anni.
              L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
          esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
          occasione     di     consultazioni    elettorali.        Se
          l'associazione   e'   armata   si  applica  la  pena  della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal  secondo  comma.     L'associazione si considera armata
          quando  i  partecipanti  hanno  la  disponibilita',  per il
          conseguimento  della finalita' dell'associazione, di armi o
          materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
          deposito.       Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli
          associati  intendono assumere o mantenere il controllo sono
          finanziate  in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,
          o  il  profitto  di  delitti,  le  pene stabilite nei commi
          precedenti  sono  aumentate da un terzo alla meta'.     Nei
          confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca
          delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
          reato  e  delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
          profitto   o   che   ne   costituiscono  l'impiego.      Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alla
          camorra  e  alle  altre  associazioni,  comunque localmente
          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli  delle  associazioni di tipo mafioso".     "513-bis.
          Illecita  concorrenza con minaccia o violenza.     Chiunque
          nell'esercizio  di  un'attivita' commerciale, industriale o
          comunque   produttiva,   compie  atti  di  concorrenza  con
          violenza  o  minaccia  e' punito con la reclusione da due a
          sei   anni.      La  pena  e'  aumentata  se  gli  atti  di
          concorrenza  riguardano un'attivita' finanziaria in tutto o
          in  parte  ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti
          pubblici".      "Art.  589:  se  il  fatto  e' commesso con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la  pena e' della reclusione da uno a cinque anni".
              "624.   Furto.      Chiunque  s'impossessa  della  cosa
          mobile (c.p. 631) altrui, sottraendola a chi la detiene, al
          fine  di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con
          la  reclusione  fino  a  tre  anni  e  con la multa da lire
          sessantamila a un milione (c.p. 29).     Agli effetti della
          legge  penale,  si  considera  cosa  mobile anche l'energia
          elettrica   e  ogni  altra  energia  che  abbia  un  valore
          economico  (cc. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; cn. 510,
          593,  1146).      Il  delitto  e'  punibile a querela della
          persona   offesa,  salvo  che  ricorra  una  o  piu'  delle
          circostanze  di  cui  agli  articoli 61, numero 7), e 625".
              "628.  Rapina.      Chiunque,  per procurare a se' o ad
          altri  un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona
          o  minaccia,  s'impossessa  della  cosa mobile altrui (c.p.
          624),  sottraendola  a  chi  la  detiene  e'  punito con la
          reclusione  da  tre  a dieci anni e con la multa da lire un
          milione  a  quattro  milioni  (cp. 29, 32).     Alla stessa
          pena    soggiace    chi   adopera   violenza   o   minaccia
          immediatamente  dopo la sottrazione, per assicurare a se' o
          ad  altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare
          a  se'  o  ad  altri  l'impunita'.      La  pena  e'  della
          reclusione  da quattro anni e sei mesi a venti anni e della
          multa  da  lire due milioni a lire sei milioni:       1) se
          la  violenza  o minaccia e' commessa con armi (c.p. 585), o
          da  persona travisata, o da piu' persone riunite (c.p. 112,
          n.  1, 605, 613, 625, n. 4; c.n. 1135,1137, 1149);       2)
          se  la  violenza  consiste  nel  porre  taluno  in stato di
          incapacita' di volere o di agire;       3) se la violenza o
          minaccia  e'  posta  in  essere  da  persona  che  fa parte
          dell'associazione   di  cui  all'art.  416-bis".      "629.
          Estorsione.      Chiunque,  mediante  violenza  o minaccia,
          costringendo  taluno  a  fare  o ad ammettere qualche cosa,
          procura  a  se'  o ad altri un ingiusto profitto con altrui
          danno, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e
          con la multa da lire un milione a quattro milioni (c.p. 29,
          32).      La pena e' della reclusione da sei a venti anni e
          della  multa  da  lire  due  milioni  a lire sei milioni se
          concorre  taluna  delle  circostanze  indicate  nell'ultimo
          capoverso  dell'articolo precedente (c.p. 307, 640, n. 2)".
              "630.  Sequestro  di  persona  a  scopo  di rapina o di
          estorsione.      Chiunque  sequestra una persona allo scopo
          di  conseguire,  per  se' o per altri, un ingiusto profitto
          come  prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione
          da  venticinque  a trenta anni.     Se dal sequestro deriva
          comunque  la  morte,  quale conseguenza non voluta dal reo,
          della  persona  sequestrata,  il colpevole e' punito con la
          reclusione  di  anni trenta.     Se il colpevole cagiona la
          morte  del  sequestrato  si applica la pena dell'ergastolo.
              Al  concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
          adopera  in  modo  che  il  soggetto  passivo riacquisti la
          liberta',  senza  che  tale  risultato  sia conseguenza del
          prezzo  della  liberazione,  si  applicano le pene previste
          dall'art.  605.  Se  tuttavia il soggetto passivo muore, in
          conseguenza  del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
          della  reclusione da sei a quindici anni.     Nei confronti
          del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera,
          al  di  fuori  del  caso previsto dal comma precedente, per
          evitare   che   l'attivita'   delittuosa   sia   portata  a
          conseguenze    ulteriori    ovvero    aiuta   concretamente
          l'autorita'  di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria nella
          raccolta  di  prove  decisive  per  l'individuazione  o  la
          cattura   dei   concorrenti,   la  pena  dell'ergastolo  e'
          sostituita  da  quella  della  reclusione da dodici a venti
          anni  e  le  altre  pene  sono  diminuite da un terzo a due
          terzi.      Quando ricorre una circostanza attenuante, alla
          pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione
          da  venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
          comma  e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare  per  effetto  delle  diminuzioni non puo' essere
          inferiore  a  dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
          comma,  ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
          comma.      I limiti di pena preveduti nel comma precedente
          possono  essere superati allorche' ricorrono le circostanze
          attenuanti  di  cui al quinto comma del presente articolo".
              "640.  Truffa.      Chiunque,  con  artifizi o raggiri,
          inducendo  taluno  in  errore,  procura a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          centomila  a  due  milioni  (c.p. 29).     La pena e' della
          reclusione  da  uno  a  cinque  anni  e della multa da lire
          seicentomila  a  tre  milioni (c.p. 29, 63):       1. se il
          fatto  e'  commesso  a danno dello Stato o di un altro ente
          pubblico  o  col  pretesto  di  far  esonerare  taluno  dal
          servizio   militare;        2.  se  il  fatto  e'  commesso
          ingenerando  nella  persona offesa il timore di un pericolo
          immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un
          ordine dell'autorita' (c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162).     Il
          delitto  e'  punibile a querela della persona offesa, salvo
          che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso
          precedente  o  un'altra  circostanza aggravante".     "641.
          Insolvenza   fraudolenta.       Chiunque,  dissimulando  il
          proprio  stato  d'insolvenza,  contrae un'obbligazione (cc.
          1321)  col proposito di non adempierla e' punito, a querela
          della  persona  offesa  (c.p.  120;  c.p.p.  336),  qualora
          l'obbligazione  non sia adempiuta, con la reclusione fino a
          due   anni   o  con  la  multa  fino  a  lire  un  milione.
              L'adempimento  dell'obbligazione  avvenuto  prima della
          condanna  estingue  il  reato (c.p. 649)".     "644. Usura.
              Chiunque,  fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa
          dare  o  promettere,  sotto  qualsiasi forma, per se' o per
          altri,  in  corrispettivo di una prestazione di denaro o di
          altra  utilita',  interessi  o  altri vantaggi usurari (cc.
          1448,  1815), e' punito con la reclusione da uno a sei anni
          e  con  la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso di
          concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a
          taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
          promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un
          compenso  usurario  (c.p. 649).      La legge stabilisce il
          limite  oltre  il  quale gli interessi sono sempre usurari.
          Sono  altresi'  usurari gli interessi, anche se inferiori a
          tale  limite,  e  gli  altri vantaggi o compensi che, avuto
          riguardo alle concrete modalita' del fatto e al tasso medio
          praticato   per  operazioni  similari,  risultano  comunque
          sproporzionati  rispetto  alla  prestazione  di denaro o di
          altra  utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando chi
          li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficolta'
          economica  o  finanziaria.      Per  la  determinazione del
          tasso   di   interesse   usurario   si  tiene  conto  delle
          commissioni,  remunerazioni  a  qualsiasi  titolo  e  delle
          spese,  escluse  quelle per imposte e tasse, collegate alla
          erogazione  del  credito.     Le pene per i fatti di cui al
          primo  e  secondo  comma  sono  aumentate  da un terzo alla
          meta':        1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di
          una  attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
          finanziaria   mobiliare;         2)   se  il  colpevole  ha
          richiesto  in  garanzia partecipazioni o quote societarie o
          aziendali o proprieta' immobiliari;       3) se il reato e'
          commesso  in  danno  di  chi  si trova in stato di bisogno;
                4)  se  il  reato  e' commesso in danno di chi svolge
          attivita'  imprenditoriale,  professionale  o  artigianale;
                5)  se il reato e' commesso da persona sottoposta con
          provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della
          sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di
          applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'
          cessata  l'esecuzione.      Nel  caso  di  condanna,  o  di
          applicazione  di pena ai sensi dell'arti. 444 del codice di
          procedura  penale,  per  uno dei delitti di cui al presente
          articolo,  e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei beni che
          costituiscono  prezzo  o profitto del reato ovvero di somme
          di   denaro,   beni  ed  utilita'  di  cui  il  reo  ha  la
          disponibilita'  anche per interposta persona per un importo
          pari  al  valore  degli  interessi o degli altri vantaggi o
          compensi  usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
          reato  alle  restituzioni  e  al  risarcimento  dei danni".
              "648.  Ricettazione.     Fuori dei casi di concorso nel
          reato  (c.p.  110),  chi,  al  fine di procurare a se' o ad
          altri  un  profitto,  acquista,  riceve od occulta denaro o
          cose  provenienti  da  un  qualsiasi delitto, o comunque si
          intromette  nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
          punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
          da lire un milione a venti milioni (c.p. 29, 32, 709, 712).
              La  pena  e'  della  reclusione sino a sei anni e della
          multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare
          tenuita'.       Le   disposizioni  di  questo  articolo  si
          applicano  anche  quando  l'autore  del  delitto  da cui il
          denaro o le cose provengono non e' imputabile (c.p. 85, 88,
          91,  93, 96, 97) o non e' punibile ovvero quando manchi una
          condizione  di procedibilita' riferita a tale delitto (c.p.
          45,  46,  47,  49,  50,  649)".      "648-bis. Riciclaggio.
              Fuori   dei   casi  di  concorso  nel  reato,  chiunque
          sostituisce  o  trasferisce  denaro,  beni o altre utilita'
          provenienti  da  delitto  non  colposo,  ovvero  compie  in
          relazione  ad  essi altre operazioni, in modo da ostacolare
          l'identificazione  della  loro  provenienza  delittuosa, e'
          punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
          multa  da  lire  due  milioni a lire trenta milioni.     La
          pena   e'   aumentata   quando   il   fatto   e'   commesso
          nell'esercizio  di  un'attivita' professionale.     La pena
          e'  diminuita  se  il  denaro,  i  beni o le altre utilita'
          provengono  da  delitto  per  il quale e' stabilita le pena
          della  reclusione  inferiore  nel massimo a cinque anni. Si
          applica   l'ultimo   comma  dell'art.  648".      "648-ter.
          Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
              Chiunque,  fuori  dei  casi di concorso nel reato e dei
          casi  previsti  dagli  articoli  648  e 648-bis, impiega in
          attivita'  economiche  o  finanziarie  denaro, beni o altre
          utilita'   provenienti   da   delitto,  e'  punito  con  la
          reclusione  da quattro a dodici anni e con la multa da lire
          due milioni a lire trenta milioni.     La pena e' aumentata
          quando  il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita'
          professionale.     La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui
          al  secondo  comma  dell'articolo  648. Si applica l'ultimo
          comma   dell'art.   648".       -   L'art.  3  della  legge
          20 febbraio  1958, n. 75 "Abolizione della regolamentazione
          della  prostituzione  e  lotta contro lo sfruttamento della
          prostituzione  altrui", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 marzo  1958,  n. 55 cosi' recita:     "3. Le disposizioni
          contenute  negli  articoli 531 a 536 del Codice penale sono
          sostituite dalle seguenti:     "e' punito con la reclusione
          da  due  a  sei  anni  e  con  la  multa  da  L. 500.000  a
          L. 20.000.000,  salvo in ogni caso l'applicazione dell'art.
          240  del  Codice  penale:        1)  chiunque, trascorso il
          termine   indicato  nell'art.  2,  abbia  la  proprieta'  o
          l'esercizio,  sotto qualsiasi denominazione, di una casa di
          prostituzione,   o  comunque  la  controlli,  o  diriga,  o
          amministri,  ovvero  partecipi  alla proprieta', esercizio,
          direzione  o  amministrazione  di  essa;       2) chiunque,
          avendo  la  proprieta'  o  l'amministrazione di una casa od
          altro  locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio
          di  una  casa  di prostituzione;       3) chiunque, essendo
          proprietario,   gerente  o  preposto  a  un  albergo,  casa
          mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da
          ballo,  o  luogo di spettacolo, o loro annessi a dipendenze
          qualunque  locale  aperto  al  pubblico  od  utilizzato dal
          pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu'
          persone  che,  all'interno del locale stesso, si danno alla
          prostituzione;        4)  chiunque  recluti  una persona al
          fine  di  farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a
          tal  fine  la  prostituzione;       5) chiunque induca alla
          prostituzione  una donna di eta' maggiore, o compia atti di
          lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al
          pubblico,  sia  a  mezzo della stampa o con qualsiasi altro
          mezzo  di pubblicita';       6) chiunque induca una persona
          a  recarsi  nel  territorio di un altro Stato o comunque in
          luogo  diverso  da  quello della sua abituale residenza, ai
          fine  di  esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta
          per  agevolarne  la  partenza;        7)  chiunque esplichi
          un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali ed
          estere  dedite al reclutamento di persone da destinare alla
          prostituzione  od  allo  sfruttamento  della  prostituzione
          della  prostituzione,  ovvero  in  qualsiasi  forma  e  con
          qualsiasi  mezzo  agevoli  o favorisca l'azione o gli scopi
          delle  predette  associazioni  od  organizzazioni;       8)
          chiunque   in   qualsiasi   modo  favorisca  o  sfrutti  la
          prostituzione  altrui".     In tutti i casi previsti nel n.
          3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sara'
          aggiunta  la  perdita  della  licenza  d'esercizio e potra'
          anche    essere    ordinata    la    chiusura    definitiva
          dell'esercizio.      I delitti previsti dai numeri 4) e 5),
          se  commessi  da  un  cittadino  in territorio estero, sono
          punibili   in   quanto  le  convenzioni  internazionali  lo
          prevedano".      -  La legge 2 ottobre 1967, n. 895 recante
          "Disposizioni  per  il  controllo delle armi" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.     - Gli
          articoli  73, comma 1 e 74 del decreto del Presidente della
          Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309  recante "Testo unico
          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi   stati   di  tossicodipendenza",  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 31 ottobre
          1990, n. 225, cosi' recitano:     "Art. 73 (legge 26 giugno
          1990,  n.  162,  art. 14, comma 1) - (Produzione e traffico
          illecito   di   sostanze   stupefacenti   o   psicotrope  -
          giurisprudenza).  -  1.  Chiunque senza l'autorizzazione di
          cui   all'art.  17,  coltiva,  produce,  fabbrica,  estrae,
          raffina,  vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a
          qualsiasi   titolo,   distribuisce,   commercia,  acquista,
          trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa
          o  spedisca  in  transito,  consegna  per qualunque scopo e
          comunque   illecitamente   detiene,   fuori  dalle  ipotesi
          previste  dagli articoli 75 (e 76), sostanze stupefacenti o
          psicotrope  di  cui alle tabelle I e III previste dall'art.
          14,  e' punito con la reclusione da otto a venti anni e con
          la  multa  da  lire  cinquanta  milioni  a lire cinquecento
          milioni.       Art.  74  (legge  26 giugno  1990,  n.  162,
          articoli  14,  comma  1,  e  38,  comma  2) - (Associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope  -  giurisprudenza).  -  1.  Quando  tre  o piu'
          persone  si associano allo scopo di commettere piu' delitti
          tra   quelli   previsti   dall'art.   73,   chi   promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito  per  cio'  solo  con  la reclusione non inferiore a
          venti anni.     2. Chi partecipa all'associazione e' punito
          con  la  reclusione  non  inferiore a dieci anni.     3. La
          pena  e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci
          o  piu'  o  se  tra  i  partecipanti vi sono persone dedite
          all'uso  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope.     4. Se
          l'associazione  e'  armata  la  pena, nei casi indicati dai
          commi  1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni
          di  reclusione  e,  nel caso previsto dal comma 2, a dodici
          anni  di  reclusione.  L'associazione  si  considera armata
          quando  i  partecipanti  hanno  la disponibilita' di armi o
          materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
          deposito.      5.  La  pena  e'  aumentata  se  ricorre  la
          circostanza  di  cui  alla lettera e) del comma 1 dell'art.
          80.     6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
          fatti  descritti  dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
          primo  e  il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
              7.  Le  pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla  meta'  a  due  terzi  per  chi  si sia efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
          delitti.      8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il
          reato  previsto  dall'art. 75 delle legge 22 dicembre 1975,
          n.  685,  abrogato  dall'art.  38,  comma  1,  della  legge
          26 giugno  1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
          presente articolo".     - L'art. 189, comma 6 e comma 7 del
          decreto  legislativo  n.  285/1992  cosi'  recita:      "6.
          Chiunque,  nelle  condizioni  di cui al comma 1, in caso di
          incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo
          di  fermarsi  e'  punito  con  la reclusione fino a quattro
          mesi.  Il  conducente  che si sia dato alla fuga e' in ogni
          caso   passibile   d'arresto.   Si   applica   la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida  da  tre  mesi  ad un anno, ai sensi del capo II,
          sezione   II,   del   titolo  VI.      7.  Chiunque,  nelle
          condizioni  di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
          prestare  l'assistenza  occorrente  alle  persone ferite e'
          punito  con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa
          fino  a  lire  diecimilioni".      - L'art. 52, comma 3 del
          decreto   legislativo   5 febbraio   1997,  n.  22  recante
          "Attuazione   della   direttiva   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti di imballaggio", pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
          1997,  n.  38  cosi'  recita:      "3. Chiunque effettua il
          trasporto  di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
          all'art.  15  ovvero  indica  nel  formulario  stesso  dati
          incompleti   o   inesatti   e'   punito   con  la  sanzione
          amministrativa   pecunaria  da  lire  tre  milioni  a  lire
          diciotto  milioni.  Si  applica la pena di cui all'art. 483
          del   codice  penale  nel  caso  di  trasporto  di  rifiuti
          pericolosi.  Tale ultima pena si applica anche a chi, nella
          predisposizione  di  un  certificato di analisi di rifiuti,
          fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione
          e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
          fa uso di un certificato falso durante il trasporto".     -
          L'art.  12  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello
          straniero",   pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  18 agosto  1998,  n. 191 cosi' recita:
              "Art.   12.   (Disposizioni   contro   le  immigrazioni
          clandestine)  -  (legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1.
          Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
          compie   attivita'  dirette  a  favorire  l'ingresso  degli
          stranieri  nel  territorio  dello Stato in violazione delle
          disposizioni  del  presente  testo  unico  e' punito con la
          reclusione  fino  a  tre  anni  e  con la multa fino a lire
          trenta  milioni.      2.  Fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art.  54 del codice penale, non costituiscono reato le
          attivita'  di  soccorso e assistenza umanitaria prestate in
          Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in  condizioni di
          bisogno  comunque  presenti  nel  territorio  dello  Stato.
              3.  Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di
          lucro  o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero
          riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in
          cui  il  fatto  e'  commesso  mediante  l'utilizzazione  di
          servizi   di   trasporto   internazionale  o  di  documenti
          contraffatti,  la  pena  e'  della  reclusione da quattro a
          dodici  anni  e della multa di lire trenta milioni per ogni
          straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione
          del  presente  testo unico. Se il fatto e' commesso al fine
          di  reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
          o  allo  sfruttamento  della prostituzione, ovvero riguarda
          l'ingresso  di minori da impiegare in attivita' illecite al
          fine  di  favorirne  lo  sfruttamento,  la  pena  e'  della
          reclusione  da cinque a quindici anni e della multa di lire
          cinquanta  milioni  per  ogni  straniero  di  cui  e' stato
          favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
              4.  Nei  casi  previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
          l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
          di  trasporto  utilizzato  per  i medesimi reati, anche nel
          caso  di  applicazione della pena su richiesta delle parti.
          Nei   medesimi   casi  si  procede  comunque  con  giudizio
          direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
              5.  Fuori  dei  casi  previsti  dai commi precedenti, e
          salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave reato,
          chiunque,  al  fine  di  trarre  un ingiusto profitto dalla
          condizione  di  illegalita'  dello  straniero o nell'ambito
          delle  attivita'  punite  a  norma  del  presente articolo,
          favorisce  la  permanenza  di  questi  nel territorio dello
          Stato  in  violazione delle norme del presente testo unico,
          e'  punito  con  la reclusione fino a quattro anni e con la
          multa  fino a lire trenta milioni.     6. Il vettore aereo,
          marittimo  o  terrestre,  e'  tenuto  ad  accertarsi che lo
          straniero   trasportato   sia  in  possesso  dei  documenti
          richiesti   per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
          nonche'  a  riferire  all'organo  di  polizia  di frontiera
          dell'eventuale  presenza  a  bordo  dei rispettivi mezzi di
          trasporto  di stranieri in posizione irregolare. In caso di
          inosservanza  anche  di  un  solo  degli obblighi di cui al
          presente  comma,  si applica la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da lire un milione a lire cinque
          milioni  per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
          piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi,
          ovvero   la   revoca   della   licenza,   autorizzazione  o
          concessione    rilasciata   dall'autorita'   amministrativa
          italiana  inerenti  all'attivita' professionale svolta e al
          mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
          di  cui  alla  legge  24 novembre  1981, n. 689.     7. Nel
          corso  di  operazioni  di  polizia finalizzate al contrasto
          delle  immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
          direttive  di  cui  all'art.  11,  comma 3, gli ufficiali e
          agenti  di  pubblica  sicurezza  operanti nelle province di
          confine  e  nelle  acque  territoriali possono procedere al
          controllo  e  alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle
          cose  trasportare,  ancorche'  soggetti  a  speciale regime
          doganale,   quando,   anche   in   relazione  a  specifiche
          circostanze  di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi
          che  possano  essere  utilizzati per uno dei reati previsti
          dal  presente  articolo.  Dell'esito  dei controlli e delle
          ispezioni  e'  redatto processo verbale in appositi moduli,
          che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
          Repubblica  il  quale,  se  ne  ricorrono i presupposti, lo
          convalida  nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime
          circostanze  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria possono
          altresi'  procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
          disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di
          procedura  penale.      8.  I beni sequestrati nel corso di
          operazioni   di  polizia  finalizzate  alla  prevenzione  e
          repressione  dei reati previsti dal presente articolo, sono
          affidati  dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
          giudiziale,  salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
          organi  di  polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
          in  attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
          o  ad  altri  enti  pubblici per finalita' di giustizia, di
          protezione  civile  o  di  tutela  ambientale.  I  mezzi di
          trasporto  non  possono  essere  in alcun caso alienati. Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
          100,  commi  2  e  3,  del  testo delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990  n.  309.     8-bis. I beni acquisiti dallo
          Stato,  a  seguito  di provvedimento definitivo di confisca
          sono,   a   richiesta,   destinati   all'amministrazione  o
          trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
          comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non
          sono  assegnati  o  trasferiti  per  le finalita' di cui al
          comma  8,  non possono essere alienati e sono distrutti. Si
          osservano,  in  quanto applicabili, le disposizioni vigenti
          in  materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
              9.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
          per  uno  dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
          le  somme  di  denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
          dei  beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
          attivita'  di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
          anche   a   livello   internazionale   mediante  interventi
          finalizzati   alla   collaborazione   e   alla   assistenza
          tecnicooperativa   con   le  forze  di  polizia  dei  Paesi
          interessati.  A  tal fine, le somme affluiscono ad apposito
          capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate,   sulla   base   di   specifiche  richieste,  ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno,   rubrica   "Sicurezza  pubblica".      -  Si
          riporta  il  testo dell'art. 282 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
          doganale):      "282.  (Contrabbando  nel  movimento  delle
          merci  attraverso i confini di terra e gli spazi doganali).
              E' punito con la multa non minore di due e non maggiore
          di  dieci  volte  i  diritti  di  confine  dovuti chiunque:
                a) introduce  merci  estere  attraverso il confine di
          terra   in   violazione   delle   prescrizioni,  divieti  e
          limitazioni     stabiliti    a    norma    dell'art.    16;
                b) scarica  o  deposita  merci  estere  nello  spazio
          intermedio  tra  la  frontiera  e  la  piu'  vicina dogana;
                c) e'   sorpreso  con  merci  estere  nascoste  sulla
          persona  o  nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o
          fra  merci  di  altro  genere  od  in  qualunque  mezzo  di
          trasporto,    per    sottrarle    alla   visita   doganale;
                d) asporta  merci  dagli  spazi  doganali  senza aver
          pagato  i  diritti  dovuti  o  senza  averne  garantito  il
          pagamento,    salvo    quanto    previsto   nell'art.   90;
                e) porta   fuori   del   territorio  doganale,  nelle
          condizioni   prevedute   nelle  lettere  precedenti,  merci
          nazionali  o  nazionalizzate soggette a diritti di confine;
                f) detiene   merci   estere,   quando   ricorrano  le
          circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il
          delitto  di  contrabbando".      -  L'art.  18  della legge
          18 aprile  1975,  n.  110  recante "Norme integrative della
          disciplina  vigente  per  il  controllo  delle  armi, delle
          munizioni  e  degli  esplosivi",  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  21 aprile  1975, n. 105 cosi' recita:     "Salvo
          che   non   sia   disposto   diversamente   dalla  relativa
          autorizzazione,   il  trasporto  delle  armi  di  cui  agli
          articoli  1  e  2  o  parti  di esse deve essere effettuato
          esclusivamente  a mezzo di pubblici servizi o di imprese di
          trasporto   in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalle
          vigenti  disposizioni  legislative  o  regolamentari,  o di
          soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali
          muniti  di  specifica  autorizzazizone  del  questore della
          provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al
          precedente  art. 9.     Oltre a quanto stabilito in materia
          dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
          1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
          le successive rispettive modificazioni, le modalita' per il
          trasporto,  di  armi  o  di parti di esse e di esplosivi di
          ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa
          e  resa  a  domicilio,  sono  determinate  con  decreto del
          Ministro   per  l'interno,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le
          finanze  per i trasporti, per la marina mercantile e per le
          poste  e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive
          competenze.      Chiunque  non  osserva le disposizioni del
          primo  comma  o  quelle  del decreto ministeriale di cui al
          precedente  comma e' punito con la reclusione da sei mesi a
          un  anno  e  con  la  multa  da lire 40.000 a lire 200.000.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          alle  cartucce  da caccia a pallini, a salve, da tiro e uso
          industriale  ed  alle polveri relative alle armi da caccia.
          Il  rilascio  ai  commessi  delle tessere di riconoscimento
          previste  dall'art.  52  del  regolamento 6 maggio 1940, n.
          635,  per il recapito di armi nella provincia e' attribuito
          alla  competenza  del  questore,  previo accertamento della
          sussistenza  dei  requisiti  di  cui al precedente art. 9".
              -  Gli articoli 186, comma 2 e 187, comma 4 del decreto
          legislativo  n.  285/1992  cosi' recitano:     "186. (Guida
          sotto  l'influenza  dell'alcool).  -  2.  Chiunque guida in
          stato  di  ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
          piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  ad un mese e con
          l'ammenda   da  lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.
          All'accertamento    del    reato   consegue   la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
          quando  lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso
          di  un  anno,  ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
          VI.       187.   (Guida   sotto   l'influenza  di  sostanze
          stupefacenti).  - 4. Si applicano le disposizioni dei commi
          2  e  3  dell'art.  186".      -  L'art.  26 della legge n.
          298/1974   cosi'   recita:       "26.   (Esercizio  abusivo
          dell'autotrasporto). - Chiunque esercita l'attivita' di cui
          all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua
          ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione
          o  dopo  la  radiazione  o  la  cancellazione dall'albo, e'
          punito  con la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.
          Si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  lire  cinque milioni a lire trenta milioni se il
          soggetto,  nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra
          violazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  o
          dell'art.   46,   accertata  con  provvedimento  esecutivo.
              Chiunque  affida l'effettuazione di un autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
          l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
          46   della  presente  legge,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire diciotto milioni.     Alle violazioni di cui
          al  primo  comma  consegue la sanzione accessoria del fermo
          amministrativo  del  veicolo  per  un  periodo  di tre mesi
          ovvero,  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la
          sanzione   accessoria  della  confisca  amministrativa  del
          veicolo,  con  l'osservanza  delle  norme di cui al capo I,
          sezione II,   del   titolo VI,   del   decreto  legislativo
          30 aprile 1992  n.  285.      Ai  fini  di  cui al presente
          articolo,  al  momento  della  conclusione del contratto di
          autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, a cura di chi
          effettua  il  trasporto,  sono  annotati  nella  copia  del
          contratto  di  trasporto da consegnare al committente, pena
          la  nullita'  del  contratto  stesso,  i dati relativi agli
          estremi   dell'attestazione   di   iscrizione   all'Albo  e
          dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi
          rilasciati  dai  competenti  comitati provinciali dell'Albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  alla presente
          legge,  da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti
          di  legge".      -  Gli  articoli 6, 7, 10, 61, 62, 78, 80,
          167,  174  e  179 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi'
          recitano:       "6.  (Regolamentazione  della  circolazione
          fuori  dei centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di
          sicurezza   pubblica   o   inerenti  alla  sicurezza  della
          circolazione,  di tutela della salute, nonche' per esigenze
          di  carattere  militare  puo', conformemente alle direttive
          del    Ministro    dei    lavori    pubblici,    sospendere
          temporaneamente  la  circolazione  di  tutte  o  di  alcune
          categorie  di  utenti  sulle strade o su tratti di esse, Il
          prefetto,  inoltre,  nei  giorni  festivi  o in particolari
          altri  giorni  fissati con apposito calendario, da emanarsi
          con  decreto del Ministro dei lavori pubblici, puo' vietare
          la  circolazione  di  veicoli adibiti al trasporto di cose.
          Nel  regolamento  sono stabilite le condizioni ed eventuali
          deroghe.      2.  Il prefetto stabilisce, anno per anno, le
          opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti
          e  di  greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e
          gli  intervalli  di tempo e di spazio.     3. Per le strade
          militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
          comandante  della  regione  militare  territoriale.      4.
          L'ente  proprietario  della strada puo', con l'ordinanza di
          cui  all'art.  5,  comma 3:       a) disporre, per il tempo
          strettamente  necessario, la sospensione della circolazione
          di  tutte  o  di  alcune  categorie di utenti per motivi di
          incolumita'  pubblica  ovvero  per  urgenti e improrogabili
          motivi  attinenti  alla tutela del patrimonio stradale o ad
          esigenze di carattere tecnico;       b) stabilire obblighi,
          divieti  e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
          per  ciascuna  strada  o  tratto di essa, o per determinate
          categorie  di  utenti,  in  relazione  alle  esigenze della
          circolazione   o  alle  caratteristiche  strutturali  delle
          strade;         c) riservare   corsie,  anche  protette,  a
          determinate  categorie  di  veicoli,  anche  con  guida  di
          rotaie,   o   a   veicoli   destinati  a  determinati  usi;
                d) vietare  o  limitare o subordinare al pagamento di
          una   somma   il   parcheggio   o  la  sosta  dei  veicoli;
                e) prescrivere  che  i  veicoli siano muniti di mezzi
          antisdrucciolevoli  o  degli  speciali  pneumatici  per  la
          marcia su neve o ghiaccio;       f) vietare temporaneamente
          la  sosta  su  strade  o  tratti  di strade per esigenze di
          carattere  tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto
          con  i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima
          ed  eventualmente  con  altri  mezzi appropriati.     5. Le
          ordinanze  di  cui al comma 4 sono emanate:       a) per le
          strade  e  le  autostrade  statali,  dal  capo dell'ufficio
          periferico   dell'A.N.A.S.   competente   per   territorio;
                b) per  le  strade  regionali,  dal  presidente della
          giunta;        c) per le strade provinciali, dal presidente
          della  provincia;        d) per  le  strade  comunali  e le
          strade   vicinali,  dal  sindaco;        e) per  le  strade
          militari,    dal    comandante   della   regione   militare
          territoriale.      6.  Per  le  strade  e  le autostrade in
          concessione,  i  poteri dell'ente proprietario della strada
          sono  esercitati  da  concessionario,  previa comunicazione
          all'ente   concedente.  In  caso  di  urgenza,  i  relativi
          provvedimenti   possono  essere  adottati  anche  senza  la
          preventiva  comunicazione  al concedente, che puo' revocare
          gli  stessi.     7. Nell'ambito degli aeroporti al traffico
          aereo  civile  e  nelle  aree  portuali,  la  competenza  a
          disciplinare  la  circolazione  delle strade interne aperte
          all'uso  pubblico e' riservata rispettivamente al direttore
          della circoscrizione aeroportuale competente per territorio
          e  al  comandante  di porto capo di circondario, i quali vi
          provvedono  a mezzo di ordinanze, in conformita' alle norme
          del  presente  codice.  Nell'ambito  degli aeroporti ove le
          aerostazioni  siano affidate in gestione a enti o societa',
          il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
          circoscrizione   aeroportuale  competente  per  territorio,
          sentiti  gli  enti  e  le  societa'  interessati.     8. Le
          autorita'   che   hanno   disposto   la  sospensione  della
          circolazione  di  cui  ai  commi  1  e  4, lettere a) e b),
          possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per
          accertate  necessita',  deroghe  o  permessi, subordinati a
          speciali  condizioni  e  cautele.      9.  Tutte  le strade
          statali sono a precedenza, salvo che l'autorita' competente
          disponga   diversamente   in  particolari  intersezioni  in
          relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle
          altre  strade o tratti di strade la precedenza e' stabilita
          dagli  enti proprietari sulla base della classificazione di
          cui  all'art.  2,  comma 2. In caso di controversia decide,
          con  proprio  decreto,  il Ministro dei lavori pubblici, la
          precedenza  deve  essere resa nota con i prescritti segnali
          da  installare  a cura e spese dell'ente proprietario della
          strada  che  ha  la precedenza.     10. L'ente proprietario
          della  strada  a  precedenza,  quando  la  intensita'  o la
          sicurezza  del traffico lo richiedano, puo', con ordinanza,
          prescrivere  ai  conducenti  l'obbligo di fermarsi prima di
          immettersi  sulla  strada  a  precedenza.     11. Quando si
          tratti  di  due  strade entrambe a precedenza, appartenenti
          allo  stesso  ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare
          la   precedenza   ovvero   anche  l'obbligo  di  arrestarsi
          all'intersezione;   quando   si  tratti  di  due  strade  a
          precedenza   appartenenti  a  enti  diversi,  gli  obblighi
          suddetti  devono  essere  stabiliti  di intesa fra gli enti
          stessi.  Qualora  l'accordo non venga raggiunto, decide con
          proprio  decreto  il  Ministro dei lavori pubblici.     12.
          Chiunque  non  ottempera  ai  provvedimenti  di sospensione
          della  circolazione  emanati  a  norma  di  commi 1  e 3 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  lire  duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire
          novecentosessantanovemilaseicento.   Se  la  violazione  e'
          commessa  dal conducente di un veicolo adibito al trasporto
          di cose, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
          somma       da      lire      seicentomila      a      lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.  In  questa  ultima
          ipotesi    dalla    violazione    consegue    la   sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida  per  un  periodo  da uno a quattro mesi, nonche'
          della  sospensione  della carta di circolazione del veicolo
          per  lo  stesso  periodo  ai  sensi  delle  norme di cui al
          capo I,  sezione II,  del titolo VI.     13. Chiunque viola
          le prescrizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          trentaseimilatrecentosessanta             a            lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.            14.
          Chiunque  viola  gli  altri obblighi, divieti e limitazioni
          previsti  nel  presente  articolo e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          centoventunomiladuecento               a               lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.       Nei  casi  di
          sosta  vietata  la sanzione amministrativa e' del pagamento
          di   una   somma   da   lire  sessantamilaseicento  a  lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento;  qualora la violazione
          si   prolunghi  oltre  le  ventiquattro  ore,  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
          ventiquattro  ore  per  il  quale si protrae la violazione.
              15.  Nelle  ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
          accertatore  intima  al  conducente  di  non  proseguire il
          viaggio  finche'  non  spiri  il  termine  del  divieto  di
          circolazione;  egli  deve, quando la sosta nel luogo in cui
          e' stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
          circolazione,  provvedere  a che il veicolo sia condotto in
          un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra
          e'  fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la
          sosta  la responsabilita' del veicolo e del relativo carico
          rimane   al  conducente.  Se  le  disposizioni  come  sopra
          impartite  non  sono  osservate, la sanzione amministrativa
          accessoria  della sospensione della patente e' da due a sei
          mesi.      "7.  (Regolamentazione  della  circolazione  nei
          centri  abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
          con    ordinanza    del    sindaco:         a) adottare   i
          provvedimenti  indicati  nell'art.  6,  commi  1,  2  e  4;
                b) limitare  la  circolazione  di  tutte  o di alcune
          categorie  di  veicoli per accertate e motivate esigenze di
          prevenzione  degli  inquinamenti e di tutela del patrimonio
          artistico,   ambientale   e  naturale,  conformemente  alle
          direttive  impartite  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti,   per   le   rispettive  competenze,  il  Ministro
          dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane
          ed   il   Ministro   per   beni   culturali  e  ambientali;
                c) stabilire  la  precedenza  su determinate strade o
          tratti  di  strade, ovvero in una determinata intersezione,
          in  relazione  alla  classificazione  di cui all'art. 2, e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedono,  prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
          su   una   determinata   strada,  l'obbligo  di  arrestarsi
          all'intersezione  e  di dare la precedenza a chi circola su
          quest'ultima;        d) riservare limitati spazi alla sosta
          dei  veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
          nonche'  di  quelli  adibiti  al  servizio  di  persone con
          limitata   o   impedita   capacita'   motoria,  munite  del
          contrassegno  speciale,  ovvero  ai servizi di linea per lo
          stazionamento  ai  capilinea;       e) stabilire aree nelle
          quali   e'   autorizzato   il   parcheggio   dei   veicoli;
                f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
          destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
          subordinata   al  pagamento  di  una  somma  da  riscuotere
          mediante  dispositivi  di  controllo di durata della sosta,
          anche  senza  custodia  del  veicolo,  fissando le relative
          condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle direttive del
          Ministero   dei   lavori   pubblici,  di  concerto  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
          aree  urbane;        g) prescrivere orari e riservare spazi
          per  i  veicoli  utilizzati  per  il carico e lo scarico di
          cose;        h) istituire le aree attrezzate riservate alla
          sosta  e  al  parcheggio  delle autocaravan di cui all'art.
          185;         i) riservare   strade  alla  circolazione  dei
          veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
          favorire  la mobilita' urbana.     2. I divieti di sosta si
          intendono  imposti  dalle  ore 8 alle ore 20, salvo che sia
          diversamente  indicato  nel  relativo segnale.     3. Per i
          tratti  di  strade  non  comunali  che  attraversano centri
          abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,
          sono  di  competenza  del  prefetto e quelli indicati nello
          stesso  articolo  6 comma 4, lettera a), sono di competenza
          dell'ente   proprietario   della  strada.  I  provvedimenti
          indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f)
          sono  di  competenza  del  comune, che li adotta sentito il
          parere dell'ente proprietario della strada.     4. Nel caso
          di  sospensione  della circolazione per motivi di sicurezza
          pubblica  o  di sicurezza della circolazione o per esigenze
          di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti
          obblighi,  divieti  o limitazioni di carattere temporaneo o
          permanente,   possono   essere   accordati,  per  accertate
          necessita',  permessi  subordinati  a speciali condizioni e
          cautele,  Nei  casi  in cui sia stata vietata o limitata la
          sosta,  possono  essere  accordati  permessi  subordinati a
          speciali  condizioni  e  cautele  ai  veicoli  riservati  a
          servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la
          professione   sanitaria,  nell'espletamento  delle  proprie
          mansioni,  nonche'  dalle  persone  con limitata o impedita
          capacita' motoria, muniti del contrassegno speciale.     5.
          Le  caratteristiche, le modalita' costruttive, la procedura
          di   omologazione   e  i  criteri  di  installazione  e  di
          manutenzione  dei  dispositivi di controllo di durata della
          sosta  sono  stabiliti  con decreto del Ministro dei lavori
          pubblici,  di concerto con il Ministro per i problemi delle
          aree  urbane.     6. Le aree destinate al parcheggio devono
          essere  ubicate  fuori della carreggiata e comunque in modo
          che  i  veicoli  parcheggiati non ostacolino lo scorrimento
          del  traffico.     7. I proventi dei parcheggi a pagamento,
          in  quanto  spettanti  agli  enti proprietari della strada,
          sono  destinati  alla installazione, costruzione e gestione
          di  parcheggi  in superficie, sopraelevati o sotterranei, e
          al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
          interventi  per  migliorare  la  mobilita'  urbana.      8.
          Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
          con  custodia  o  lo  dia  in  concessione  ovvero disponga
          l'installazione  dei  dispositivi  di  controllo  di durata
          della  sosta  di cui al comma 1, lettera f), su parte della
          stessa  area  o  su  altra parte nelle immediate vicinanze,
          deve  riservare  una  adeguata  area destinata a parcheggio
          rispettivamente  senza  custodia  o  senza  dispositivi  di
          controllo  di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste
          per  le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e
          "zona a traffico limitato", nonche' per quelle definite "A"
          dall'art. 2 del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
          n.  1444,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 97 del
          16 aprile 1968,  e  in  altre zone di particolare rilevanza
          urbanistica,  opportunamente individuate e delimitate dalla
          giunta   nelle   quali  sussistano  esigenze  e  condizioni
          particolari di traffico.     9. I comuni, con deliberazione
          della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le
          zone  a  traffico  limitato tenendo conto degli effetti del
          traffico  sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
          sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
          e  sul  territorio.  In  caso  di  urgenza il provvedimento
          potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
          di   modifica  o  integrazione  della  deliberazione  della
          giunta.      Analogamente  i comuni provvedono a delimitare
          altre  zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
          esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
          del  comma 8.     I comuni possono subordinare l'ingresso o
          la  circolazione  dei  veicoli  a motore, all'interno delle
          zone  a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.
          Con  direttiva  emanata  dall'Ispettorato  generale  per la
          circolazione   e   la  sicurezza  stradale  entro  un  anno
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   codice,  sono
          individuate  le  tipologie dei comuni che possono avvalersi
          di  tale  facolta', nonche' le modalita' di riscossione del
          pagamento  e  le categorie dei veicoli esentati.     10. Le
          zone  di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
          segnali.     11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e
          9  e  della altre zone di particolare rilevanza urbanistica
          nelle  quali  sussistono  condizioni ed esigenze analoghe a
          quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta'
          di  riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi
          di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,
          a  titolo  gratuito  od  oneroso.      12.  Per  le  citta'
          metropolitane  le  competenze  della  giunta  e del sindaco
          previste    dal    presente    articolo   sono   esercitate
          rispettivamente  dalla  giunta  metropolitana e dal sindaco
          metropolitano.        13.   Chiunque   non   ottemperi   ai
          provvedimenti  di sospensione o divieto della circolazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una   somma   da   lire   centoventunomiladuecento  a  lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.       14.  Chiunque
          viola  gli  altri  obblighi, divieti o limitazioni previsti
          nel   presente   articolo,   e'   soggetto   alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          sessantamilaseicento                 a                 lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.      15.  Nei  casi di
          sosta  vietata,  in cui la violazione si prolunghi oltre le
          ventiquattro  ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
          applicata  per  ogni  periodo  di  ventiquattro ore, per il
          quale  si  protrae  la  violazione.  Se  si tratta di sosta
          limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa e' del
          pagamento       di       una       somma       da      lire
          trentaseimilatrecentosessanta             a            lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta  e  la sanzione
          stessa  e'  applicata  per  ogni  periodo  per  il quale si
          protrae  la  violazione.      "10.  (Veicoli  eccezionali e
          trasporti   in  condizioni  di  eccezionalita').  -  1.  E'
          eccezionale  il veicolo che nella propria configurazione di
          marca  superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti
          di  sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.     2.
          E'  considerato  trasporto in condizioni di eccezionalita':
                a) il  trasporto di una o piu' cose indivisibili che,
          per  le  loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
          limiti  di  sagoma  stabiliti  dall'art.  61, ma sempre nel
          rispetto  dei  limiti  di  massa  stabiliti  nell'art.  62;
          insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
          anche  altre  cose  non  eccedenti  per dimensioni i limiti
          dell'art.  61,  sempreche' non vengano superati i limiti di
          massa  stabiliti  dall'art.  62;       b) il trasporto, che
          ecceda  congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e
          62,   di   blocchi   di   pietra   naturale,   di  elementi
          prefabbricati   compositi  ed  apparecchiature  industriali
          complesse  per  l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e
          laminati  grezzi,  eseguito  con  veicoli eccezionali, puo'
          essere  effettuato  integrando  il  carico  con  gli stessi
          generi  merceologici  autorizzati, e comunque in numero non
          superiore  a  sei unita', fino al completamento della massa
          eccezionale  complessiva  posseduta  dall'auteveicolo o dal
          complesso  di veicoli; qualora vengano superati i limiti di
          cui  all'articolo 62,  me nel rispetto dell'articolo 61, il
          carico  puo'  essere  completato,  con  generi della stessa
          natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile
          del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
          nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale
          a   disposizione,   fatta   eccezione   per   gli  elementi
          prefabbricati   compositi  ed  apparecchiature  industriali
          complesse  per  l'edilizia  per  i  quali ricorre sempre il
          limite  delle  sei  unita'.  In entrambi i casi la predetta
          massa   complessiva   non  potra'  essere  superiore  a  38
          tonnellate   se  autoveicoli  isolati  a  tre  assi,  a  48
          tonnellate  se  autoveicoli  isolati  a  quattro assi, a 86
          tonnellate   se   complessi  veicoli  a  sei  assi,  a  108
          tonnellate   se  complessi  di  veicoli  ad  otto  assi.  I
          richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
          caso  in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
              2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per
          l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano
          percorsi  ripetitivi  con  sagome  di carico sempre simili,
          l'autorizzazione  alla  circolazione  e' concessa dall'ente
          proprietario  previo pagamento di un indennizzo forfettario
          pari  a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti
          per  i  medesimi  veicoli isolati a tre e quattro assi e le
          combinazioni   a   sei   o   piu'  assi,  da  corrispondere
          contestualmente  alla  tassa  di  possesso  e per la stessa
          durata.  L'autorizzazione  per  la percorrenza di strade di
          tipo "A" e' comunque subordinata al pagamento delle tariffe
          prescritte  dalle  societa'  autostradali.  I  proventi dei
          citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello
          stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e
          sono  assegnati  agli  enti  proprietari  delle  strade  in
          analogia  a  quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli
          classificati  mezzi  d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di
          cui  sopra  sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al
          comma 5  dell'articolo 34,  aumentate  di  due  volte, e ai
          commi 21  e 22 del presente articolo.     3. E' considerato
          trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  anche quello
          effettuato con veicoli:       a) il cui carico indivisibile
          sporge  posteriormente  oltre la sagoma del veicolo di piu'
          di  3/10  della larghezza del veicolo stesso;       b) che,
          pur  avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
          meno   di   3/10,  hanno  lunghezza,  compreso  il  carico,
          superiore  alla  sagoma  limite  in  lunghezza  propria  di
          ciascuna  categoria  di  veicoli;        c) il  cui  carico
          indivisibile  sporge  anteriormente  oltre  la  sagoma  del
          veicolo;        d) isolati  o costituenti autotreno, ovvero
          autoarticolati,  purche' il carico non sporga anteriormente
          dal  semirimorchio,  caratterizzati  in  modo permanente da
          particolari  attrezzature risultanti dalle rispettive carte
          di  circolazione,  destinati esclusivamente al trasporto di
          veicoli  che  eccedono  i limiti previsti dall'articolo 61;
                e) isolati    o    costituenti    autotreni    ovvero
          autoarticolati   dotati   di   blocchi   d'angolo  di  tipo
          normalizzato     allorche'    trasportino    esclusivamente
          contenitori  o  casse  mobili  di  tipo  unificato, per cui
          vengono   superate  le  dimensioni  o  le  masse  stabilite
          rispettivamente    dall'articolo 61   e   dall'articolo 62;
                f) mezzi  d'opera  definiti all'articolo 54, comma 1,
          lettera  n)  quando  eccedono  i  limiti di massa stabiliti
          dall'articolo 62;         g) con   carrozzeria  ad  altezza
          variabile   che   effettuano  trasporti  di  animali  vivi;
              g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fino;
              g-ter)  isolati  o  complessi  di  veicoli,  adibiti al
          trasporto  di  macchine  operatrici e di macchine agricole.
              4.  Si  intendono  per cose indivisibili, ai fini delle
          presenti  norme,  quelle  per  le  quali la riduzione delle
          dimensioni  o delle masse, entro i limiti degli articoli 61
          e  62,  puo'  recare danni o compromettere la funzionalita'
          delle  cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
              5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo
          dalle  aziende che esercitano ai sensi di legge l'attivita'
          del   trasporto  eccezionale  ovvero  in  uso  proprio  per
          necessita'       inerenti       l'attivita'      aziendale;
          l'immatricolazione  degli  stessi  veicoli  potra' avvenire
          solo  a nome e nella disponibilita' delle predette aziende.
              6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
          specifica   autorizzazione  alla  circolazione.  rilasciata
          dall'ente  proprietario o concessionario per le autostrade,
          strade  statali e militari e dalle regioni per la rimanente
          rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).
              Non   sono   soggetti   ad  autorizzazione  i  veicoli:
                a) di  cui  al comma 3, lettera d), quando, ancorche'
          per  effetto  del  carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
          non  eccedano  in  lunghezza  di oltre il 12%, con i limiti
          stabiliti   dall'art.   61;   tale  eccedenza  puo'  essere
          anteriore  e  posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
          veicoli   isolati   o  costituenti  autotreno,  e  soltanto
          posteriore  per  gli  autoarticolati,  a condizione che chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche    indicate    nell'art.    167,   comma 4;
                b) cui  al  comma 3,  lettera  g),  lettera  g-bis) e
          lettera  g-ter),  quando non eccedano l'altezza di 4,30 con
          il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le
          masse  stabilite  dall'art. 62, a condizione che chi esegue
          il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso siano comprese
          esclusivamente   strade   o  tratti  di  strada  aventi  le
          caratteristiche   indicate  nell'art.icolo  167,  comma  4;
              b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche'
          per  effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e
          non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti
          stabiliti  dall'art.  61, a condizione che siano rispettati
          gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi
          esegue  il  trasporto  verifichi  che  nel  percorso  siano
          compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
          caratteristiche  indicate  nell'art.  167,  comma 4 (12/g).
              7.  I  veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
          classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
          stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione
          alla circolazione a condizione che:       a) non superino i
          limiti  di  massa  indicati nel comma 8 e comunque i limiti
          dimensionali  dell'art. 61;       b) circolino nelle strade
          o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226
          risultino  transitabili  per  detti  mezzi,  fermo restando
          quanto   stabilito  dal  comma 4  dello  stesso  art.  226;
                c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato
          che  lungo  il  percorso  non esistano limitazioni di massa
          totale  a  piena carico o per asse segnalate dai prescritti
          cartelli;         d) per   essi   sia   stato   corrisposto
          l'indennizzo  di  usura di cui all'art. 34.     Qualora non
          siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e
          c)   i   suddetti   mezzi   devono   richiedere  l'apposita
          autorizzazione  prevista  per  tutti  gli  altri  trasporti
          eccezionali.      8.  La  massa massima complessiva a pieno
          carico  dei mezzi d'opera, purche' l'asse piu' caricato non
          superi  13  t, non puo' eccedere:       a) veicoli a motore
          isolati:          due  assi:  20 t;         tre assi: 33 t;
                  quattro   o  piu'  assi,  con  due  assi  anteriori
          direzionali:   40   t;         b) complessi   di   veicoli:
                  quattro  assi: 44 t;         cinque o piu' assi: 56
          t;           cinque  o  piu'  assi,  per  il  trasporto  di
          calcestruzzo in betoniera: 54 t.     9. L'autorizzazione e'
          rilasciata  o  volta  per  volta  o per piu' transiti o per
          determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
          tecnicamente     ammissibile.    Nel    provvedimento    di
          autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti
          ed  un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica,
          secondo  le  modalita'  previste  nei  casi  stabiliti  dal
          regolamento.  Qualora  sia prevista la scorta della polizia
          stradale,  questa,  ove  le  condizioni  di  traffico  e la
          sicurezza   stradale   lo   consentano,   puo'  autorizzare
          l'impresa  ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica,
          secondo  le  modalita'  stabilite  nel regolamento.     10.
          L'autorizzazione   puo'   essere   data   solo  quando  sia
          compatibile   con  la  conservazione  delle  sovrastrutture
          stradali,   con  la  stabilita'  dei  manufatti  e  con  la
          sicurezza  della  circolazione.  In  essa  sono indicate le
          prescrizioni  nei  riguardi della sicurezza stradale. Se il
          trasporto  eccezionale  e'  causa  di maggiore  usura della
          strada  in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
          del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei
          transiti  per  i  quali e' richiesta l'autorizzazione, deve
          altresi'  essere  determinato  l'ammontare dell'indennizzo,
          dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalita'
          previste   dal   comma 17.   L'autorizzazione  e'  comunque
          subordinata   al   pagamento   delle  spese  relative  agli
          eventuali    accertamenti   tecnici   preventivi   e   alla
          organizzazione  del  traffico  eventualmente necessaria per
          l'effettuazione   del   trasporto  nonche'  alle  opere  di
          rafforzameato  necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti
          dall'autorizzazione  non  concorrono le eventuali eccedenze
          derivanti  dagli  organi  di  fissaggio  ed  ancoraggio del
          carico.      11.  L'autorizzazione alla circolazione non e'
          prescritta  per  i  veicoli  eccezionali  di cui al comma 1
          quando   circolano   senza   superare  nessuno  dei  limiti
          stabiliti  dagli  articoli 61  e  62  e quando garantiscono
          rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista
          dal   regolamento.       12.   Non   costituisce  trasporto
          eccezionale,  e  pertanto  non  e'  soggetto  alla relativa
          autorizzazione,   il   traino  di  veicoli  in  avaria  non
          eccedenti  i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli
          articoli 61  o  62.  Quando  tale traino sia effettuato con
          veicoli  rispondenti  alle  caratteristiche  costruttive  e
          funzionali  indicate nel regolamento e sia limitato al solo
          itinerario   necessario   a   raggiungere  la  piu'  vicina
          officina.       13.   Non  costituisce  altresi'  trasporto
          eccezionale   l'autoarticolato   il  cui  semirimorchio  e'
          allestito  con  gruppo  frigorifero  autorizzato, sporgente
          anteriormente  a  sbalzo, a condizione che il complesso non
          ecceda  le  dimensioni  stabilite  dall'art.  61.     14. I
          veicoli  per  il trasporto di persone che per specificate e
          giustificate  esigenze  funzionali superino le dimensioni o
          le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra
          i  veicoli  di  cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
          utilizzino   i  sistemi  di  propulsione  ad  alimentazione
          elettrica,  sono  esenti dal titolo autorizzativo allorche'
          presentano  un  eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61
          dovuta  all'asta  di  presa  di  corrente  in  posizione di
          riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione
          all'impiego   potranno   avvenire   solo  a  nome  e  nella
          disponibilita'  di  imprese  autorizzate  ad  effettuare il
          trasporto  di  persone.      15.  L'autorizzazione non puo'
          essere accordata per i motoveicoli ed e' comunque vincolata
          ai  limiti  di  massa  e  alle  prescrizioni  di  esercizio
          indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.
              16.  Nel  regolamento sono stabilite le caratteristiche
          costruttive  e  funzionali  dei  veicoli  eccezionali  e di
          quelli  adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi
          d'opera.       17.   Nel   regolamento  sono  stabilite  le
          modalita'   per   il   rilascio  delle  autorizzazioni  per
          l'esecuzione  dei  trasporti  eccezionali,  ivi comprese le
          eventuali  tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso
          di  trasporto  eccezionale  per  massa,  e i criteri per la
          imposizione  della  scorta  tecnica  o  della  scorta della
          polizia   della  strada.  Nelle  autorizzazioni  periodiche
          rilasciate  per  i  veicoli  adibiti  al trasporto di carri
          ferroviari   vige   l'esonero  dall'obbligo  della  scorta.
              18.  Chiunque,  senza  avere ottenuto l'autorizzazione,
          ovvero  violando  anche una sola delle condizioni stabilite
          nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti,
          fatta   esclusione   di  brevi  tratte  non  prevedibili  e
          funzionali  alla  consegna  delle  merci, su o tra percorsi
          gia'  autorizzati,  ai  periodi  temporali,  all'obbligo di
          scorta  della Polizia stradale o tecnica, nonche' superando
          anche  uno  solo dei limiti massimi dimensionali o di massa
          indicati   nell'autorizzazione  medesima,  esegua  uno  dei
          trasporti  eccezionali  di  cui  ai  commi 2, 3 o 7, ovvero
          circoli  con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma da L. 1.165.000 a L. 4.700.000.     19. Chiunque
          esegua   trasporti   eccezionali   o   in   condizioni   di
          eccezionalita',  ovvero  circoli con un veicolo eccezionale
          senza      osservare      le     prescrizioni     stabilite
          nell'autorizzazione     e'     soggetto    alla    sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da L. 235.000 a
          L. 940.000.  Alla  stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque
          esegua   trasporti   eccezionali   o   in   condizioni   di
          eccezionalita'  ovvero  circoli con un veicolo eccezionale,
          senza  rispettare  tutte  le  prescrizioni non comprese fra
          quelle  indicate  al  comma 18,  ad  esclusione dei casi in
          difetto,  ancorche' maggiori  delle  tolleranze ammesse e/o
          con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
              20.  Chiunque,  avendola  ottenuta, circoli senza avere
          con   se'   l'autorizzazione   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa    del    pagamento    di   una   somma   da
          lire sessantamilaseicento               a              lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento.   Il   viaggio  potra'
          proseguire   solo  dopo  l'esibizione  dell'autorizzazione;
          questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
              21.  Chiunque  adibisce  mezzi  d'opera al trasporto di
          cose  diverse  da  quelle  previste  nell'art. 54, comma 1,
          lettera n),  salvo  che  cio' sia espressamente consentito,
          comunque   entro   i  limiti  di  cui  all'art.  62,  nelle
          rispettive  licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una     somma    da    lire    seicentoseimila    a    lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila   e   alla  sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
          circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'
          ritirata  immediatamente  da  chi  accerta  la violazione e
          trasmessa,  senza  ritardo,  all'ufficio  provinciale della
          direzione   generale   della   M.C.T.C.  che  adottera'  il
          provvedimento   di   sospensione.  Alla  terza  violazione,
          accertata  in  un  periodo  di  cinque anni, e' disposta la
          revoca,  sulla  carta  di  circolazione, della qualifica di
          mezzo  d'opera.      22.  Chiunque  transita  con  un mezzo
          d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art.
          62  sulle  strade  e  sulle  autostrade non percorribili ai
          sensi  del  presente  articolo  e'  soggetto  alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          cinquemilioniquattrocentoventiquattromila.        23.    Le
          sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dai commi 18,
          19,  21  e  22 si applicano sia al proprietario del veicolo
          sia  al committente, quando si tratta di trasporto eseguito
          per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a
          violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico
          del  solo  conducente  del  veicolo.     24. Dalle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  previste  dai commi 18, 21 e 22
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della  patente  di guida del conducente per un
          periodo da quindici a trenta giorni, nonche' la sospensione
          della  carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi,
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
          nel  superamento dei limiti di massa previsti dall'art. 62,
          ovvero  dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
          trasporto  eccezionale,  non si procede all'applicazione di
          sanzioni,  se  la  massa  complessiva  a  pieno  carico non
          risulta  superiore  di  oltre il cinque per cento ai limiti
          previsti   dall'art.  62,  comma 4.  Nel  caso  di  cui  al
          comma 18,  ove  la  violazione consista nel superamento dei
          limiti  di  sagoma previsti dall'art. 61, ovvero dei limiti
          indicati  nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
          si  procede  all'applicazione  di sanzioni se le dimensioni
          del  carico  non  risultano  superiori  di oltre il due per
          cento,   tranne  nel  caso  in  cui  il  superamento  delle
          dimensioni  comporti  la  prescrizione  dell'obbligo  della
          scorta.      25.  Nelle ipotesi di violazione dei commi 18,
          21  e  22, l'agente accertatore intima al conducente di non
          proseguire  il  viaggio,  fino  a  che  non  si  sia munito
          dell'autorizzazione,  ovvero  non  abbia  ottemperato  alle
          norme  ed  alle  cautele  stabilite nell'autorizzazione. Il
          veicolo  deve  essere  condotto  in  un  luogo indicato dal
          proprietario  dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
          amministrativo;  durante  la  sosta  la responsabilita' del
          veicolo  e  il  relativo  trasporto  rimangono a carico del
          proprietario. Di quanto sopra e' fatta menzione nel verbale
          di  contestazione.  Se le disposizioni come sopra impartite
          non  sono  osservate  si applica la sanzione amministrativa
          accessoria  della  sospensione  della  patente da uno a tre
          mesi.      25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19
          il  veicolo non puo' proseguire il viaggio se il conducente
          non  abbia  provveduto  a  sistemare il carico o il veicolo
          ovvero   non  abbia  adempiuto  alle  prescrizioni  omesse.
          L'agente  accertatore  procede  al  ritiro  immediato della
          carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che
          il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione
          del  carico;  del  ritiro  e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione   della   violazione.  Durante  la  sosta  la
          responsabilita'  del  veicolo  e del relativo carico rimane
          del  conducente.  I  documenti  sono  restituiti all'avente
          diritto,  allorche'  il  carico  o  il  veicolo siano stati
          sistemati,   ovvero   quando   sia   stata   adempiuta   la
          prescrizione omessa.     25-ter. Il personale abilitato che
          nel   corso   di   una   scorta  tecnica  non  rispetta  le
          prescrizioni  o  le  modalita'  di svolgimento previste dal
          regolamento  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una somma da lire cinquecentomila a lire due
          milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto
          sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di
          cui  al  presente  comma, all'ultima violazione consegue la
          sanzione   amministrativa   accessoria   della  sospensione
          dell'abilitazione  da  uno  a  tre  mesi,  ai  sensi  della
          sezione II  del  capo I del titolo VI.     25-quater. Oltre
          alle  sanzioni  previste  nei  commi precedenti non e' data
          facolta'  di  applicare  ulteriori  sanzioni  di  carattere
          amministrativo  da  parte  degli  enti  di  cui al comma 6.
              26.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   alle   macchine  agricole  eccezionali  e  alle
          macchine  operatrici  eccezionali".      - Art.  61 (Sagoma
          limite).  -  1.  Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e
          nei  commi  successivi  del presente articolo, ogni veicolo
          compreso  il  suo  carico  deve  avere:        a) larghezza
          massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza
          non  sono  comprese  le  sporgenze  dovute  ai retrovisori,
          purche' mobili;       b) altezza massima non eccedente 4 m;
          per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di
          linea   urbani   e   suburbani   circolanti   su  itinerari
          prestabiliti  e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
                c) lunghezza  totale,  compresi gli organi di traino,
          non  eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per
          i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non
          sono considerati i retrovisori, purche' mobili. Gli autobus
          da  noleggio,  da  gran  turismo  e di linea possono essere
          dotati  di  strutture  portasci  o  portabagagli  applicate
          posteriormente  a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
          massima   secondo   direttive  stabilite  con  decreto  del
          Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione - Direzione
          generale  della  MCTC.      2.  Gli  autoarticolati  e  gli
          autosnodati   non  devono  eccedere  la  lunghezza  totale,
          compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano
          rispettati  gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli
          autosnodati  e  autosnodati adibiti a servizio di linea per
          il  trasporto  di  persone destinati a percorrere itinerari
          prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18
          m;  gli  autotreni  e  filotreni  non  devono  eccedere  la
          lunghezza   massima   di   18,75   m  in  conformita'  alle
          prescrizioni  tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti
          e  della navigazione.     3. Le caratteristiche costruttive
          e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite
          con decreto del Ministro dei trasporti.     4. La larghezza
          massima  dei  veicoli  per trasporto di merci deperibili in
          regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il
          valore   di   2,60   m,  escluse  le  sporgenze  dovute  ai
          retrovisori,   purche'   mobili.       5.   Ai  fini  della
          inservibilita'  in  curva  dei  veicoli  e dei complessi di
          veicoli,   il   regolamento  stabilisce  le  condizioni  da
          soddisfare  e  le  modalita' di controllo.     6. I veicoli
          che  per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o
          compreso  il  loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei
          precedenti  commi  possono essere ammessi alla circolazione
          come  veicoli  o  trasporti eccezionali se rispondenti alle
          apposite  norme  contenute nel regolamento.     7. Chiunque
          circola  con  un  veicolo  o  con  un  complesso di veicoli
          compreso  il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti
          dal  presente  articolo,  salvo  che  lo stesso costituisca
          trasporto    eccezionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila. Per la prosecuzione
          del   viaggio   si   applicano  le  disposizioni  contenute
          nell'art. 164, comma 9".     "Art. 62. (Massa limite). - 1.
          La  massa  limite complessiva a pieno carico di un veicolo,
          salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e
          6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo
          stesso  in ordine di marcia e da quella del suo carico, non
          puo'  eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli
          a  due assi e 10 t per quelli a tre o piu' assi.     2. Con
          esclusione  dei  semirimorchi,  per  i  rimorchi  muniti di
          pneumatici  tali  che  il  carico  unitario medio trasmesso
          all'area  di  impronta  sulla  strada  non  sia superiore a
          8 daN/cm2,  la  massa  complessiva  a pieno carico non puo'
          eccedere  6 t  se  ad  un  asse, con esclusione dell'unita'
          posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a
          tre  o piu' assi.     3. Salvo quanto diversamente previsto
          dall'art.  104,  per  i  veicoli a motore isolati muniti di
          pneumatici,  tali  che  il  carico unitario medio trasmesso
          all'area  di  impronta  sulla  strada  non  sia superiore a
          8 daN/cm2  e  quando,  se  trattasi di veicoli a tre o piu'
          assi,  la  distanza fra due assi contigui non sia inferiore
          ad  1 m,  la  massa  complessiva a pieno carico del veicolo
          isolato  non  puo'  eccedere 18 t se si tratta di veicoli a
          due  assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o piu' assi;
          26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre
          o  a  quattro o piu' assi quando l'asse motore e' munito di
          pneumatici  accoppiati  e di sospensioni pneumatiche ovvero
          riconosciute   equivalenti  dal  Ministero  dei  trasporti.
          Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati
          a  servizi  pubblici  di  linea urbani e suburbani la massa
          complessiva  a  pieno  carico  non  deve  eccedere le 19 t.
              4.   Nel   rispetto  delle  condizioni  prescritte  nei
          commi 2,  3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre
          assi  non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o
          di un autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella
          di  un  autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato
          non puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque
          o  piu'  assi.      5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la
          massa  gravante  sull'asse  piu' caricato non deve eccedere
          12 t.      6.  In  corrispondenza  di  due assi contigui la
          somma  delle  masse  non  deve superare 12 t se la distanza
          assiale  e'  inferiore  a  1 m; nel caso in cui la distanza
          assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il
          limite  non puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza
          sia  pari  o  superiore  a  1,3 m  ed inferiore a 2 m, tale
          limite  non puo' eccedere 20 t.     7. Chiunque circola con
          un  veicolo  che  supera  compreso  il carico, salvo quanto
          disposto  dall'art.  167,  i  limiti di massa stabiliti dal
          presente  articolo  e  dal  regolamento  e'  soggetto  alle
          sanzioni  previste  dall'art.  10".     "Art. 78 (Modifiche
          delle    caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in
          circolazione  e aggiornamento della carta di circolazione).
          -  1.  I  veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
          sottoposti  a  visita  e  prova  presso  i competenti della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C. quando siano apportate
          una  o  piu'  modifiche  alle caratteristiche costruttive o
          funzionali,   ovvero   ai   dispositivi   d'equipaggiamento
          indicati   negli   articoli 71   e  72,  oppure  sia  stato
          sostituito  o  modificato  il telaio. Entro sessanta giorni
          dall'approvazione   delle   modifiche,   gli  uffici  della
          Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai
          competenti  uffici  del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti
          adeguamenti  fiscali.     2. Nel regolamento sono stabiliti
          le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali,  nonche' i
          dispositivi   di   equipaggiamento   che   possono   essere
          modificati  solo  previa presentazione della documentazione
          prescritta   dal   regolamento  medesimo.  Sono  stabilite,
          altresi',    le    modalita'   per   gli   accertamenti   e
          l'aggiornamento   della   carta   di  circolazione.      3.
          Chiunque  circola  con  un  veicolo  al  quale  siano state
          apportate   modifiche  alle  caratteristiche  indicate  nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di  circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
          risulti   abbia   sostenuto,   con   esito  favorevole,  le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale  sia stato sostituito il telaio su tutto o in parte e
          che  non  risulti  abbia  sostenuto con esito favorevole le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          duemilioniquattroccntoventiquattromila.          4.      Le
          violazioni  suddette  importano  la sanzione amministrativa
          accessoria  del ritiro della carta di circolazione, secondo
          te  norme del capo I, sezione II del titolo VI.     Art. 80
          (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
          propri  decreti,  i  criteri,  i  tempi  e le modalita' per
          l'effettuazione  della  revisione generale o parziale delle
          categorie  di  veicoli a motore e dei loro rimorchi al fine
          di  accertare  che  sussistano  in  essi  le  condizioni di
          sicurezza  per  la  circolazione e di silenziosita' e che i
          veicoli   stessi   non   producano   emanazioni  inquinanti
          superiori  ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
          stabilito  nei  commi 8  e seguenti, sono effettuate a cura
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C.     Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
          cui   deve  essere  effettuato  il  controllo  tecnico  dei
          dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
          e  che  hanno  rilevanza  ai  fini  della sicurezza stessa.
              2.  Le  prescrizioni  contenute  nei decreti emanati in
          applicazione  del  comma 1  sono  mantenute in sintonia con
          quelle  contenute  nelle  direttive della Comunita' europea
          relative  al controllo tecnico dei veicoli a motore.     3.
          Per   le   autovetture,  per  gli  autoveicoli  adibiti  al
          trasporto  di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per  trasporto  promiscuo la revisione deve essere disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente   ogni   due   anni,   nel  rispetto  delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti  in  materia.      4.  Per  i  veicoli destinati al
          trasporto  di  persone con numero di posti superiore a nove
          compreso   quello   del  conducente,  per  gli  autoveicoli
          destinati  ai  trasporti di cose o ad uso speciale di massa
          complessiva  a  pieno  carico  superiore  a  3,5 t,  per  i
          rimorchi  di  massa  complessiva a pieno carico superiore a
          3,5 t  per  i  taxi,  per  le  autoambulanze, per i veicoli
          adibiti  a  noleggio con conducente e per i veicoli atipici
          la  revisione  deve  essere disposta annualmente, salvo che
          siano  stati  gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e
          prova  ai  sensi  dei  commi 5 e 6.     5. Gli uffici della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  anche su segnalazione
          degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art. 12,
          qualora  sorgano  dubbi  sulla persistenza dei requisiti di
          sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono
          ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di singoli
          veicoli.     6. I decreti contenenti la disciplina relativa
          alla  revisione  limitata  al  controllo  dell'inquinamento
          acustico  ed  atmosferico sono emanati sentito il Ministero
          dell'ambiente.      7.  In  caso  di incidente stradale nel
          quale  i  veicoli  a motore o rimorchi abbiano subito gravi
          danni  in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
          condizioni  di sicurezza per la circolazione, gli organi di
          polizia   stradale   di  cui  all'art.  12,  commi 1  e  2,
          intervenuti  per  i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
          competente  ufficio della direzione generale della M.C.T.C.
          per  la  adozione  del  provvedimento di revisione singola.
              8.  Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione  a particolari e contingenti situazioni operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche  dei  veicoli  a  motore  capaci di contenere al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa  complessiva  a  pieno  carico fino a 3,5 t, puo' per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in   concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'   nel   campo   della  meccanica  e  motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo  in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
          altresi',   con   carattere   strumentale   o   accessorio,
          l'attivita'  di autoriparazione. Tali imprese devono essere
          iscritte  nel registro delle imprese esercenti attivita' di
          autoriparazione  di  cui  all'art.  2, comma 1, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  122.  Le  suddette revisioni possono
          essere  altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
          societa'   consortili,   anche  in  forma  di  cooperativa,
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in  una  diversa  sezione  del medesimo registro in modo da
          garantire  l'iscrizione  in  tutte  e  quattro  le sezioni.
              9.  Le  imprese  di  cui  al  comma 8  devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati  nel  regolamento;  il titolare della ditta o, in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il  periodo  della  concessione.  Il Ministro dei trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui  al  comma  8.      10.  Il  Ministero  dei trasporti -
          Direzione   generale   della  M.C.T.C.  effettua  periodici
          controlli  sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
          controlli,  anche  a  campione,  sui  veicoli  sottoposti a
          revisione  presso  le medesime. I controlli periodici sulle
          officine  delle  imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
          con  le  modalita'  di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
          della  legge  1o dicembre  1986, n. 870, da personale della
          Direzione  generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad
          indirizzo  tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
          profili  professionali corrispondenti alle qualifiche della
          ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento.
          I  relativi importi a carico delle officine dovranno essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello  Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata  dal  Ministro  del  tesoro.     11. Nel caso in
          cui,  nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non
          sia  piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure
          che  le  revisioni  siano  state  effettuate in difformita'
          dalle  prescrizioni  vigenti,  le  concessioni  relative ai
          compiti di revisione sono revocate.     12. Il Ministro dei
          trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  stabilisce  le  tariffe  per le operazioni di
          revisione  svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e
          dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai
          controlli  periodici  sulle  officine  ed  ai  controlli  a
          campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
          generale  della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.     13. Le
          imprese  di  cui  al  comma  8,  entro  i  termini e con le
          modalita'   che   saranno  stabilite  con  indicazioni  del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di   circolazione,   la   certificazione   della  revisione
          effettuata  con  indicazione  delle operazioni di controllo
          eseguite  e degli interventi prescritti effettuati, nonche'
          l'attestazione   del   pagamento  della  tariffa  da  parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di  circolazione  cui si dovra' procedere entro e non oltre
          sessanta   giorni   dal  ricevimento  della  carta  stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a  disposizione  presso gli uffici della Direzione generale
          della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
          provvederanno  a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta
          annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
          dell'impresa  che  ha effettuato la revisione sostituisce a
          tutti   gli  effetti  la  carta  di  circolazione.      14.
          Chiunque   circola   con  un  veicolo  che  non  sia  stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento          a         lire
          novecentosessantanovemilaseicento.    Tale    sanzione   e'
          raddoppiabile  in  caso di revisione omessa per piu' di una
          volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
          vigenti  ovvero  nel  caso in cui si circoli con un veicolo
          sospeso  dalla  circolazione  in  attesa  dell'esito  della
          revisione.   Da   tali   violazioni  discende  la  sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo  VI.      15.  Le  imprese  di  cui  al comma 8, nei
          confronti  delle  quali  sia  stato  accertato da parte dei
          competenti  uffici  provinciali  della  Direzione  generale
          della  M.C.T.C.  il  mancato  rispetto  dei termini e delle
          modalita' stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del
          comma  13,  sono  soggette alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  seicentoseimila a lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila. Se nell'arco di due
          anni   decorrenti   dalla   prima   vengono  accertate  tre
          violazioni,  l'ufficio provinciale della Direzione generale
          della    M.C.T.C.    revoca    la    concessione.       16.
          L'accertamento   della  falsita'  della  certificazione  di
          revisione  comporta la cancellazione dal registro di cui al
          comma  8.      17.  Chiunque produce agli organi competenti
          attestazione  di  revisione falsa e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentoseimila                    a                   lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila.  Da tale violazione
          discende  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della  carta  di circolazione, secondo le norme del capo I,
          sezione  II,  del  titolo  VI".     "Art. 167 (Trasporti di
          cose  su veicoli a motore e sui rimorchi). - 1. I veicoli a
          motore   ed  i  rimorchi  non  possono  superare  la  massa
          complessiva  indicata  sulla  carta di circolazione.     2.
          Chiunque  circola con un veicolo la cui massa complessiva a
          pieno  carico  risulta  essere superiore di oltre il cinque
          per  cento  a  quella indicata nella carta di circolazione,
          quando  detta  massa  e'  superiore  a  10 e' soggetto alla
          sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma:
                a) da     lire     sessantamilaseicento     a    lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento,   se  l'eccedenza  non
          supera  1  t;        b) da  lire centoventunomiladuecento a
          lire quattrocentottantaquattromilaottocento, se l'eccedenza
          non     supera     le     2     t;           c) da     lire
          duecentoquarantaduemilaquattrocento          a         lire
          novecentosessantanovemilaseicento,   se   l'eccedenza   non
          supera  le  3  t;        d) da  lire seicentoseimila a lire
          duemilioniquattrocentoventiquattromila,    se   l'eccedenza
          supera  le 3 t.     3. Per i veicoli di massa complessiva a
          pieno   carico   non   superiore   a   10  t,  le  sanzioni
          amministrative   previste  nel  comma  2  sono  applicabili
          allorche'  la eccedenza, superiore al cinque per cento, non
          superi  rispettivamente  il dieci, venti, trenta per cento,
          oppure  superi il trenta per cento della massa complessiva.
              4.  Gli  autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di
          cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con
          il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con
          carreggiata  non  inferiore  a  6,50 m e con altezza libera
          delle  opere  di  sottovia  che garantisca un franco minimo
          rispetto  all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a
          20  cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e
          g),  possono  circolare con il loro carico sulle strade che
          abbiano   altezza   libera  delle  opere  di  sottovia  che
          garantisca  un  franco  rispetto all'intradosso delle opere
          d'arte  non  inferiore a 30 cm.     5. Chiunque circola con
          un   autotreno   o  con  un  autoarticolato  la  cui  massa
          complessiva  a  pieno  carico risulti superiore di oltre il
          cinque   per   cento  a  quella  indicata  nella  carta  di
          circolazione    e'    soggetto   ad   un   unica   sanzione
          amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.     6.
          La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi
          di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non
          ci  sia  eccedenza  di massa nel complesso.     7. Chiunque
          circola  in violazione delle disposizioni di cui al comma 4
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una  somma  da  lire  duecentoquarantaduemilaquattrocento a
          lire  novecentosessantanovemilaseicento,  ferma restando la
          responsabilita'  civile  di  cui  all'art.  2054 del codice
          civile.      8.  Agli effetti delle sanzioni amministrative
          previste dal presente articolo le masse complessive a pieno
          carico  indicate  nelle  carie  di  circolazione, nonche' i
          valori   numerici   ottenuti   mediante  l'applicazione  di
          qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai
          cento    chilogrammi    superiori.       9.   Le   sanzioni
          amministrative  previste nel presente articolo si applicano
          sia  al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
          al  committente, quando si tratta di trasporto eseguito per
          suo   conto   esclusivo.   L'intestatario  della  carta  di
          circolazione  del  veicolo  e'  tenuto a corrispondere agli
          enti  proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui
          all'art.  10,  comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto
          ai  limiti  di  massa di cui all'art. 62.     10. Quando e'
          accertata  una  eccedenza  di  massa superiore al dieci per
          cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella
          carta  di  circolazione,  la  continuazione  del viaggio e'
          subordinata  alla  riduzione  del  carico  entro  i  limiti
          consentiti.     11. Le sanzioni amministrative previste nel
          presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai
          veicoli  eccezionali,  definiti  all'art.  10, quando venga
          superata    la    massa    complessiva   massima   indicata
          nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
          del  cinque  per  cento  alle masse massime relative a quel
          veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio
          e'  subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La
          franchigia  del  cinque  per  cento e' prevista anche per i
          trasporti   eccezionali  e  in  tale  caso  non  decade  la
          validita'  dell'autorizzazione.     12. Costituiscono fonti
          di  prova  per  il controllo del carico le risultanze degli
          strumenti  di pesa in regola con le verifiche di legge e di
          quelli  in  dotazione  agli  organi  di  polizia, nonche' i
          documenti  di  accompagnamento  previsti da disposizioni di
          legge.  Le  spese  per  l'accertamento  sono  a  carico dei
          soggetti  di  cui  al comma 9 in solido.     13. Ai veicoli
          immatricolati   all'estero  si  applicano  tutte  le  norme
          previste  dal  presente  articolo".      "Art.  174 (Durata
          della  guida  degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto di
          persone   o  cose).  -  1.  La  durata  della  guida  degli
          autoveicoli  adibiti al trasporto di persone e di cose, e i
          relativi  controlli, sono disciplinati dalle norme previste
          dal  regolamento  CEE n. 3820/1985.     2. Gli estratti del
          registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art.
          14 del regolamento CEE n. 3820/1985 debbono essere esibiti,
          per  il  controllo,  al personale cui sono stati affidati i
          servizi  di  polizia  stradale  ai  sensi  dell'art. 12 del
          presente  codice.      3.  I  registri  di  servizio di cui
          all'art.    14   del   suddetto   regolamento,   conservati
          dall'impresa,  debbono essere esibiti, per il controllo, ai
          funzionari   della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e
          dell'Ispettorato  del  lavoro.      4.  Il  conducente  che
          supera  i periodi di guida prescritti o non osservi periodi
          di  pausa  entro  i limiti stabiliti dal regolamento CEE n.
          3820/1985  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
          pagamento  di  una somma da lire centoventunomiladuecento a
          lire   quattrocentottantaquattromilaottocento.       5.  Il
          conducente  che  non osserva i periodi di riposo prescritti
          ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro di servizio
          o  della  copia  dell'orario di servizio di cui al medesimo
          regolamento  CEE  n.  3820/1985  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          centoventunomiladuecento               a               lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento.      6.  Gli  altri
          membri  dell'equipaggio  che  non osservano le prescrizioni
          previste   nel   comma   5   sono  soggetti  alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          trentaseimilatrecentosessanta             a            lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.             7.
          Chiunque  non  ha  con  se'  o  tiene  in modo incompleto o
          alterato  l'estratto  del  registro  di  servizio  o  copia
          dell'orario   di   servizio   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          trentaseimilatrecentosessanta             a            lire
          centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta,          salva
          l'applicazione  delle sanzioni previste dalla legge penale,
          ove  il  fatto  costituisca reato.     8. Per le violazioni
          delle  norme  di cui al presente articolo l'impresa, da cui
          dipende  il lavoratore al quale la violazione si riferisce,
          e'  obbligata  in  solido  con l'autore della violazione al
          pagamento  della  somma  da questi dovuta.     9. L'impresa
          che,   nell'esecuzione   dei   trasporti,  non  osserva  le
          disposizioni  contenute  nel regolamento CEE n. 3820/1985 o
          non  tiene  i  documenti  prescritti  o  li  tiene scaduti,
          incompleti   o   alterati   e'   soggetta   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          centoventunomiladuecento               a               lire
          quattrocentottantaquattromilaottocento      per     ciascun
          dipendente   cui   la   violazione   si   riferisce,  salva
          l'applicazione  delle sanzioni previste dalla legge penale,
          ove  il  fatto  costituisca  reato.      10.  Nel  caso  di
          ripetute   inadempienze,  tenuto  conto  anche  della  loro
          entita'  e frequenza, l'impresa che il trasporto di persone
          in   servizio   non  di  linea  o  di  cose  incorre  nella
          sospensione,  per  un periodo da uno a tre mesi, del titolo
          abilitativo  al  trasporto  riguardante  il  veicolo cui le
          infrazioni   si  riferiscono,  se,  a  seguito  di  diffida
          rivoltale  dall'autorita'  competente a regolarizzare in un
          congruo  termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
              11.  Qualora  l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
          provvedimento  adottato a suo carico, continui a dimostrare
          una  costante  recidivita' nel commettere infrazioni, anche
          nell'eventuale  esercizio  di  altri  servizi di trasporto,
          incorre  nella  decadenza  o  revoca  del provvedimento che
          l'abilita      al     trasporto     cui     le     ripetute
          infrazioni maggiormente  si  riferiscono.      12.  Per  le
          inadempienze   commesse   dalle   imprese   che  effettuano
          trasporto  di viaggiatori in servizio di linea si applicano
          le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
              13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai
          commi  precedenti,  sono  disposte  dall'autorita'  che  ha
          rilasciato  il  titolo  che  abilita  al trasporto.     14.
          Contro  i  provvedimenti  di revoca e di decadenza adottati
          dai   competenti  uffici  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.,  ai  sensi  del  comma  11,  e'  ammesso  ricorso
          gerarchico  entro  trenta giorni al Ministro dei trasporti,
          il  quale  decide  entro  sessanta  giorni. I provvedimenti
          adottati  da  autorita' diverse sono definitivi".     "Art.
          179  (Cronotachigrafo).  -  1.  I  veicoli devono circolare
          provvisti  di  cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
          modalita'   d'impiego  stabilite  nel  regolamento  CEE  n.
          3821/1985, nei casi previsti dal regolamento stesso.     2.
          Chiunque   circola   con   un  autoveicolo  non  munito  di
          cronotachigrafo,  nei  casi in cui esso e' previsto, ovvero
          circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
          caratteristiche   non  rispondenti  a  quelle  fissate  nel
          regolamento  o  non  funzionante,  oppure  non inserisce il
          foglio   di   registrazione,   e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  di  lire
          unmilioneduecentododicimila              a             lire
          quattromilioniottocentoquarantottomila.     La     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  raddoppiata  nel  caso  che
          l'infrazione   riguardi   la  manomissione  dei  sigilli  o
          l'alterazione del cronotachigrafo.     3. Il titolare della
          licenza  o  dell'autorizzazione  al  trasporto  di cose che
          mette    in   circolazione   un   veicolo   sprovvisto   di
          cronotachigrafo  e  dei  relativi  fogli  di registrazione,
          ovvero    con    cronotachigrafo   manomesso   oppure   non
          funzionante,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di una somma da lire unmilioneduecentododicimila
          a   lire   quattromilioniottocentoquarantottomila.       4.
          Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
          alle  norme  di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  applica  la  sanzione
          accessoria    della    sospensione    della    licenza    o
          autorizzazione,   relativa  al  veicolo  con  il  quale  le
          violazioni  sono  state commesse, per la durata di un anno.
          La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
              5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
          il   titolare   della   licenza  o  dell'autorizzazione  al
          trasporto  di  cose  su  strada  sono la stessa persona, le
          sanzioni  previste  sono  applicate  una  sola  volta nella
          misura  stabilita per la sanzione piu' grave.     6. Per le
          violazioni  di  cui  al  comma  3,  le violazioni accertate
          devono  essere  comunicate  all'ufficio  provinciale  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  presso  il  quale  il
          veicolo   risulta   immatricolato.      7.  Ferma  restando
          l'applicazione    delle   sanzioni   previste   dai   commi
          precedenti,  il  funzionario o l'agente che ha accertato la
          circolazione   di  veicolo  con  cronotachigrafo  mancante,
          manomesso  o  non  funzionante  diffida  il  conducente con
          annotazione  sul  verbale a regolarizzare la strumentazione
          entro  un  termine di dieci giorni. Qualora il conducente o
          il  titolare  della  licenza od autorizzazione non siano la
          stessa  persona,  il predetto termine decorre dalla data di
          ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu'
          presto.      8.  Decorso  inutilmente  il  termine di dieci
          giorni  dalla  diffida  di  cui al comma 7, durante i quali
          trova   applicazione  l'art.  16  del  regolamento  CEE  n.
          3821/1985,   e'  disposto,  in  caso  di  circolazione  del
          veicolo,  il  fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo
          verra'   restituito   dopo   un   mese  al  proprietario  o
          all'intestatario  della  carta di circolazione.     9. Alla
          violazione   di   cui  al  comma  2  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          di  guida  da  quindici giorni a tre mesi, secondo le norme
          del  capo I, sezione II, al titolo VI.     10. Gli articoli
          15,  16  e  20  della  legge 13 novembre 1978, n. 727, sono
          abrogati.  Per  le  restanti  norme della legge 13 novembre
          1978,  n.  727, e successive modificazioni, si applicano le
          disposizioni  del  titolo  VI.  Nel caso di accertamento di
          violazioni  alle  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3, il
          verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale
          per   le   necessarie   verifiche   del   ripristino  della
          regolarita'      di      funzionamento     dell'apparecchio
          cronotachigrafo".       -  L'art.  142  del  regio  decreto
          16 marzo  1942,  n. 267 recante "Disciplina del fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e  della  liquidazione  coatta  amministrativa", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81 cosi' recita:
              "Art.   142   (Effetti   della  riabilitazione).  -  La
          riabilitazione  civile  fa cessare le incapacita' personali
          che  colpiscono  il  fallito  per  effetto  della  sentenza
          dichiarativa  di  fallimento.      Essa  e' pronunciata dal
          tribunale  nei  casi  previsti  dagli articoli seguenti, su
          istanza  del debitore o dei suoi eredi, sentito il pubblico
          ministero,  con  sentenza  in  camera  di consiglio.     La
          sentenza   che   pronunzia   la  riabilitazione  ordina  la
          cancellazione  del  nome  del fallito dal registro previsto
          dall'art.  50  ed  e'  comunicata  all'ufficio del registro
          delle  imprese per l'iscrizione".     - Si riporta il testo
          dell'art. 444 del codice di procedura penale:     "Art. 444
          (Applicazione  della  pena su richiesta). - 1. L'imputato e
          il   pubblico   ministero   possono   chiedere  al  giudice
          l'applicazione,  nella  specie  e nella misura indicata, di
          una   sanzione   sostitutiva  o  di  una  pena  pecuniaria,
          diminuita  fino  a  un  terzo, ovvero di una pena detentiva
          quando  questa,  tenuto conto delle circostanze e diminuita
          fino  a  un  terzo,  non supera due anni di reclusione o di
          arresto,  soli  o congiunti a pena pecuniaria.     2. Se vi
          e'  il  consenso  anche della parte che non ha formulato la
          richiesta   e  non  deve  essere  pronunciata  sentenza  di
          proscioglimento  a  norma  dell'art. 129, il giudice, sulla
          base  degli  atti,  se  ritiene  corrette la qualificazione
          giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle
          circostanze  prospettate  dalle  parti,  nonche' congrua la
          pena  indicata,  ne  dispone  con  sentenza  l'applicazione
          enunciando  nel  dispositivo  che  vi e' stata la richiesta
          delle  parti.  Se  vi  e'  costituzione di parte civile, il
          giudice  non  decide  sulla relativa domanda; l'imputato e'
          tuttavia  condannato  al  pagamento  delle  spese sostenute
          dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
          la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si applica la
          disposizione  dell'art.  75,  comma 3.     3. La parte, nel
          formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla
          concessione   della  sospensione  condizionale  della  pena
          (c.p. 163).  In  questo  caso il giudice, se ritiene che la
          sospensione  condizionale non puo' essere concessa, rigetta
          la  richiesta".      -  Si  riporta il testo dell'art. 589,
          secondo  comma,  del codice penale:     "Art. 589 (Omicidio
          colposo).  -  Chiunque cagiona per colpa (c.p. 43) la morte
          di  una  persona  e' punito con la reclusione da sei mesi a
          cinque  anni.      Se  il  fatto e' commesso con violazione
          delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o
          di  quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la
          pena e' della reclusione da uno a cinque anni.     Nel caso
          di  morte  di  piu'  persone, ovvero di morte di una o piu'
          persone  e  di lesioni di una o piu' persone, si applica la
          pena  che  dovrebbe  infliggersi  per  la  piu' grave delle
          violazioni  commesse  aumentata  fino al triplo, ma la pena
          non  puo' superare gli anni dodici (c.p.p. 235)".     - Per
          gli  artt. 186,  comma  2 e 187, comma 4 e 189, commi 6 e 7
          del  D.lgs.  n. 285/1992 vedi nelle note all'art. 5".     -
          Si  riporta il testo degli articoli 166, 167, 178 e 180 del
          Codice penale:     "Art. 166 (Effetti della sospensione). -
          La sospensione condizionale della pena si estende alle pene
          accessorie.     La condanna a pena condizionalmente sospesa
          non  puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo
          per   l'applicazione   di   misure   di   prevenzione,  ne'
          d'impedimento  all'accesso  a  posti  di  lavoro pubblici o
          privati  tranne i casi specificamente previsti dalla legge,
          ne'  per  il  diniego  di  concessioni,  di  licenze  o  di
          autorizzazioni    necessarie    per    svolgere   attivita'
          lavorativa".      "Art.  167  (Estinzione del reato). - Se,
          nei   termini   stabiliti  (c.p. 163),  il  condannato  non
          commette  un  delitto,  ovvero  una  contravvenzione  della
          stessa indole (c.p. 101), e adempie gli obblighi impostigli
          (c.p.  165),  il  reato  e' estinto.     In tal caso non ha
          luogo    l'esecuzione    delle    pene".        "Art.   178
          (Riabilitazione).   -   La   riabilitazione  (c.p.p.  683),
          estingue  le  pene  accessorie (c.p. 19, 28, 30, 32 34), ed
          ogni  altro  effetto penale della condanna (c.p. 106, 109),
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti  (c.p.  164)".
              "Art.  180 (Revoca della sentenza di riabilitazione). -
          La  sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la
          persona  riabilitata  commette entro cinque anni un delitto
          non  colposo  (c.p.  43), per il quale sia inflitta la pena
          della  reclusione  per un tempo non inferiore a tre anni od
          un'altra  pena  piu'  grave".      -  Si  riporta  il testo
          dell'articolo 445 del codice di procedura penale:     "Art.
          445  (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). -
          1. La  sentenza  prevista  dall'articolo  444, comma 2, non
          comporta   la   condanna   al  pagamento  delle  spese  del
          procedimento  (c.p.p.  215), fatta eccezione della confisca
          nei casi previsti dall'art. 240, comma 2 del codice penale.
          Anche   quando   e'   pronunciata   dopo  la  chiusura  del
          dibattimento  (c.p.p.  651).  Salve diverse disposizioni di
          legge,  la  sentenza  e'  equiparata  a  una  pronuncia  di
          condanna.      2.  Il  reato  e'  estinto se nel termine di
          cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero
          di    due   anni,   quando   la   sentenza   concerne   una
          contravvenzione,  l'imputato non commette un delitto ovvero
          una  contravvenzione della stessa indole. In questo caso si
          estingue  ogni  effetto penale, e se e' stata applicata una
          pena  pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione
          non  e'  comunque  di  ostacolo  alla  concessione  di  una
          successiva sospensione condizionale della pena".