Art. 6
                Requisito della capacita' finanziaria

  1.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo 1, comma 2 e comma 3 il
requisito  della  capacita'  finanziaria  e'  sussistente se vi e' la
disponibilita' di risorse finanziarie pari ad almeno:
    a)   cento   milioni  di  lire,  qualora  il  soggetto  abbia  la
disponibilita',  a  qualunque  titolo,  fra  quelli  consentiti dalla
normativa   vigente,   di   un   veicolo   adibito  all'attivita'  di
trasportatore su strada;
    b) dieci milioni di lire, per ogni veicolo supplementare.
  2.  Ai  fini  dell'accentramento  della sussistenza della capacita'
finanziaria  l'autorita'  competente  di cui all'articolo 3, comma 1,
valuta:  i  conti  annuali  del soggetto interessato, ove esistano; i
fondi  disponibili  comprese le liquidita' bancarie e le possibilita'
di  scoperti  e  prestiti;  tutti  gli  attivi comprese le proprieta'
disponibili  come  garanzia  per  il  soggetto  interessato; i costi,
compreso  il  prezzo  di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli,
edifici,  impianti,  attrezzature  e  installazioni;  il  capitale di
esercizio.
  3.  La  prova  della  sussistenza  della capacita' finanziaria puo'
essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme
tecniche,  sulla  scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese
autorizzate   all'esercizio   del   credito   o  dell'intermediazione
finanziaria.  Tali imprese comunicano, entro tre giorni all'autorita'
competente  di cui all'articolo 3, comma 1, ogni fatto che produca la
diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata.
  4.  Con  il  regolamento  di  cui all'articolo 21 sono stabilite le
modalita' per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.