Art. 6 Requisito della capacita' finanziaria 1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 e comma 3 il requisito della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita' di risorse finanziarie pari ad almeno: a) cento milioni di lire, qualora il soggetto abbia la disponibilita', a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un veicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada; b) dieci milioni di lire, per ogni veicolo supplementare. 2. Ai fini dell'accentramento della sussistenza della capacita' finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali del soggetto interessato, ove esistano; i fondi disponibili comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi comprese le proprieta' disponibili come garanzia per il soggetto interessato; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio. 3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese autorizzate all'esercizio del credito o dell'intermediazione finanziaria. Tali imprese comunicano, entro tre giorni all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria attestata. 4. Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono stabilite le modalita' per il rilascio dell'attestazione di cui al comma 3.