Art. 8 Esame di idoneita' professionale 1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, consistono in: a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; b) una esercitazione su un caso pratico. 2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti. 3. L'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti. 4. La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, e' costituita dalla prova di cui al comma 1, lettera a). Essa e' superata se sono attribuiti almeno trenta punti. 5. A cura del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per le prove di cui ai commi 1, lettera a), e 4 ed i criteri per il sorteggio degli stessi. 6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'eta', non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.