Art. 8
                  Esame di idoneita' professionale

  1.  Le  prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo
7, commi 2 e 3, consistono in:
    a)  sessanta  domande  con risposta a scelta fra quattro risposte
alternative;
    b) una esercitazione su un caso pratico.
  2.  Per  l'esecuzione  di  ciascuna  delle prove di cui al comma 1,
lettere  a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione
della  prova  di  cui  al  comma  1, lettera a), sono attribuibili al
massimo  sessanta  punti;  per  la  valutazione della prova di cui al
comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
  3.  L'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti
per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la
prova  di  cui  al  comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo,
risultante  dalla  somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno
sessanta punti.
  4. La prova d'esame di controllo di cui all'articolo 7, comma 4, e'
costituita  dalla  prova  di  cui  al  comma  1,  lettera a). Essa e'
superata se sono attribuiti almeno trenta punti.
  5.  A  cura  del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione sono resi pubblici l'elenco generale
dei  quesiti  per  le  prove  di cui ai commi 1, lettera a), e 4 ed i
criteri per il sorteggio degli stessi.
  6.  Possono  partecipare  alle  prove  d'esame di cui al comma 1 le
persone,   maggiori  d'eta',  non  interdette  giudizialmente  e  non
inabilitate  che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un
corso  di  istruzione  secondaria di secondo grado ovvero un corso di
preparazione  agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati.  Esse  sostengono tali prove d'esame presso la provincia
nel  cui  territorio  hanno  la  residenza  anagrafica o l'iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza
di queste, la residenza normale.