Art. 9
                Attestato di idoneita' professionale
                       ed elenco degli idonei

  1.  L'autorita'  di  cui  all'articolo  8,  comma 6, rilascia, alla
persona  che  ha superato l'esame ai sensi dell'articolo 8, commi 3 o
4,  l'attestato di idoneita' professionale per il trasporto nazionale
ed  internazionale  su  strada  di  merci  o  di  viaggiatori  di cui
all'allegato  II  al  presente decreto. Se il medesimo esame e' stato
superato   con  la  limitazione  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,
l'attestato di idoneita' professionale e' rilasciato per il trasporto
nazionale su strada di merci o di viaggiatori.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione provvede, nei
limiti  delle  ordinarie  strutture  e  delle  ordinarie  risorse  di
bilancio,  alla  tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato
rilasciato  l'attestato di cui al comma 1, consultabile, anche in via
telematica, da chiunque vi abbia interesse.