Art. 9 Attestato di idoneita' professionale ed elenco degli idonei 1. L'autorita' di cui all'articolo 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'articolo 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame e' stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma 3, l'attestato di idoneita' professionale e' rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1, consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.