(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                       Comune di Abano Terme;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abano Terme


    Il  comune  di  ABANO  TERME  (provincia  di Padova) ha adottato,
il 25 gennaio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'  applicata  in  questo  comune nelle
seguenti misure:
    aliquota  ordinaria  del  6  per  mille da applicarsi a tutti gli
immobili  ad  eccezione  delle  aree  fabbricabili, degli alloggi non
locati  e degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle
condizioni  definite  dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della
legge n. 431/199
    aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:
      aree fabbricabili;
      alloggi  non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a
parenti in linea retta ivi residenti);
    aliquota  differenziata  del  5  per  mille  da  applicarsi  agli
immobili  concessi  in  locazione  a titolo di abitazione principale,
alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2
della legge n. 431/199
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di  elevare a L. 350.000 per l'anno 2000, la detrazione annua per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale per tutti gli
immobili esistenti ad est della linea ferroviaria Bologna-Padova.
    (Omissis).


                  Comune di Abbadia San Salvatore;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abbadia San Salvatore


    Il  comune  di  ABBADIA  SAN  SALVATORE  (provincia  di Siena) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille;
di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del
decretolegge  8 agosto  1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con
legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
di  elevare  l'importo  della detrazione d'imposta di cui all'art. 8,
comma  2,  del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000, ai sensi
del  comma  3, dello stesso articolo, cosi' come modificato dall'art.
3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per quelle unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale possedute da persone
fisiche  di  eta'  superiore  a sessantacinque  anni e con un reddito
lordo,   relativo  all'anno  1999,  ai  fini  I.R.P.E.F.  del  nucleo
familiare anagrafico inferiore a L. 15.000.00
di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale
per tutti gli altri casi e' pari a L. 200.000, pari cioe' all'importo
minimo stabilito dalla legge.
    (Omissis).


                         Comune di Aglientu;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aglientu


    Il  comune  di  AGLIENTU  (provincia  di  Sassari) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1o gennaio 2000:
    I)  aliquota  da  applicare  per  tutti  gli immobili situati nel
territorio comunale 4,5 per mille;
    II) (Omissis);
    III) (Omissis);
    IV)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  300.000  rapportate al periodo
dell'anno;
    V) (Omissis).
    (Omissis).


                         Comune di Agropoli;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agropoli


    Il  comune  di  AGROPOLI  (provincia  di  Salerno)  ha  adottato,
l'8 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2. applicare,  come  applica,  per  l'anno 2000 le stesse aliquote di
imposta comunale sugli immobili vigenti nell'anno 199
3. stabilire in L. 200.000 la detrazione per gli immobili;
    (Omissis);
      a)  abitazione  principale, abitazione principale per anziani o
disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazioni
locate  utilizzate  come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge
24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;
      b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;
      c) abitazioni non locate 7 per mille;
      d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000.
    (Omissis).


                    Comune di Aiello Del Sabato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aiello Del Sabato


    Il  comune  di  AIELLO  DEL  SABATO  (provincia  di  Avellino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
    b) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima
casa o tenuta a disposizione aliquota del 6 per mille;
    c) detrazione per abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).


                      Comune di Alano Di Piave;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alano Di Piave


    Il  comune  di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato,
il 20   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e
la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000.
    (Omissis).


                       Comune di Albignasego;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albignasego


    Il  comune  di  ALBIGNASEGO  (provincia di Padova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria
che  sara'  applicata  per  l'anno  2000 per l'imposta comunale sugli
immobili  relativa  agli immobili diversi da quelli indicati ai punti
seguenti 2, 3 e
2.  di  determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata
che  sara'  applicata  per  l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli
immobili   posseduti  a  titolo  di  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dalle  persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa
residenti nel territorio comunale;
3.  di  determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata
che  sara'  applicata  per l'anno 2000, sugli immobili classificabili
catastalmente nella categoria C/6 posseduti e direttamente utilizzati
dai   titolari   dell'unita'   immobiliare   adibita   ad  abitazione
principale;
4.  di  determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara'
applicata  per  l'anno 2000 sugli alloggi non locati ed inutilizzati,
cioe'  non  adibiti  ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a
disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare
contratto di affitto;
5. di fissare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L.
220.000  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale,
per  le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi
case popolari, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
6.   di   prevedere,   per   l'anno  2000,  una  maggiore  detrazione
dell'imposta  I.C.I.,  in  relazione  alle  richieste documentate con
riferimento  a  particolari situazioni di disagio economico o sociale
ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 12
7.  di  individuare  le  seguenti situazioni meritevoli del beneficio
fiscale  della  maggiore  detrazione  I.C.I.,  fermo  restando che la
detrazione  non  puo'  essere  superiore  all'ammontare  dell'importo
dovuto:
    1)   massimo   L.  500.000  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle
condizioni sottoriportate:
      a) persone assistite in via continuativa dal comune, rientranti
nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
      b)  quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed
il  reddito  complessivo  della  famiglia  anagrafica rientri entro i
seguenti  limiti  (imponibile  lordo  anno  1998  con  esclusione del
reddito dell'abitazione occupata):
        L. 10.520.000 per nucleo composto da una persona;
        L. 19.250.000 per nucleo composto da due persone:
        per  ogni  ulteriore  persona  il  limite viene elevato di L.
2.341.00
      c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la  residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la
stessa  non  risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti
di  cui  al  punto  b);      2)  per  l'abitazione principale che sia
l'unica  di  proprieta'  di  nuclei familiari residenti con tre o piu
figli  fiscalmente  a  carico  alla data del 1o gennaio 2000 e con un
reddito del nucleo familiare lordo imponibile 1999 non superiore a L.
60.000.000 cosi' determinata:
      massimo   L.   300.000  per  nuclei  familiari  con  tre  figli
fiscalmente a carico;
      massimo  L.  400.000  per  nuclei  familiari  con quattro figli
fiscalmente a carico;
      massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o piu' figli
fiscalmente a carico.
    Per  i  nuclei  familiare  con piu' di cinque figli ai carico, il
reddito  lordo imponibile di L. 60.000.000, ai fini del calcolo della
predetta  detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio
a carico.
    Nel  caso  in  cui  nel  nucleo  familiare  vi  siano  lavoratori
autonomi,  dal  reddito  familiare  lordo  imponibile  massimo  di L.
60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo
per  ottenere  il  reddito familiare massimo al fine di usufruire del
beneficio fiscale della maggiore detrazione.
    Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie
previste  al  punto  1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non
puo' comunque superare L. 500.000.
    Ai  fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno
1998  per le fattispecie del punto 1) e l'anno 1999 per la situazione
del  punto 2)  vi siano documentate variazioni nella composizione del
nucleo  familiare  si  sommano  i  rispettivi  importi determinati in
proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
    Il   numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  a  cui  fare
riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 1999 per
le fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2000 per la
situazione del punto 2).
    La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  la  destinazione  ad  abitazione  principale.
L'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale e pertinenza
(garage)  deve  essere  l'unica  proprieta'  del nucleo familiare nel
corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o
di  diritto  di  abitazione;  sono  comunque escluse dal beneficio le
unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo
signorile,  A/7  - abitazione in villini, A/8 - abitazione in ville e
A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A/10 -
uffici e studi privati.
    I  contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione
prevista   per   le  situazioni  suindicate  dal  punto  1)  dovranno
presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio
2000  documentando,  anche  sotto  forma di autocertificazione con le
modalita'     previste     dalla     legge    n.    127/1997    sulla
semplificazione-amministrativa,  la  posizione del soggetto passivo e
dei  membri  del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti
sull'unita'   immobiliare,   compresa  la  condizione  di  abitazione
principale,  nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare, e
la categoria catastale dell'unita' immobiliare.
    I  contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione
prevista dalla situazione suindicata dal punto 2) dovranno presentare
apposita   domanda  all'ufficio  tributi  entro  il  30  giugno  2000
documentando,   anche   sotto  forma  di  autocertificazione  con  le
modalita'     previste     dalla     legge    n.    127/1997    sulla
semplificazione-amministrativa,  la  posizione del soggetto passivo e
dei  membri  del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti
sull'unita'   immobiliare,   compresa  la  condizione  di  abitazione
principale,   la  situazione  reddituale  del  nucleo  familiare,  la
categoria  catastale  dell'unita  immobiliare nonche' la composizione
del nucleo familiare.
    L'amministrazione   comunale   si   riserva  di  richiedere  ogni
ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per
la maggiore detrazione.
    (Omissis).


                         Comune di Allerona;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Allerona


    Il  comune  di  ALLERONA  (provincia di Terni) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 2000, nella misura unica del 5,50 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).


                         Comune di Alliste;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alliste


    Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  le aliquote I.C.I. in vigore
nell'anno 1999, come meglio di seguito specificato:
    abitazione principale: aliquota del 4 per mille;
    negozi: aliquota del 5 per mille;
    categorie A/1 e A/10: aliquota del 5 per mille;
    altri fabbricati: aliquota del 6 per mille;
    terreni agricoli - aliquota del 6 per mille;
2.  di  confermare,  altresi',  la  detrazione  I.C.I. per abitazione
principale  nella  misura  di  L. 200.000 annue, ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55.
    (Omissis).


                        Comune di Altissimo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Altissimo


    Il  comune  di  ALTISSIMO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
per l'esercizio finanziario 2000.
    (Omissis).


                         Comune di Anacapri;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anacapri


    Il  comune  di  ANACAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. da sottrarre dall'imposta dovuta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo residente e' di L. 500.00
e'  stabilita  l'aliquota  ordinaria  I.C.I. nella misura del 5,5 per
mille;
e'  stabilita  l'aliquota  I.C.I.  nella misura del 4,5 per mille per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale ed equiparate
del soggetto passivo residente;
e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli
immobili D
e'  stabilita  l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli
immobili   categoria   A   diversi   dall'abitazione   principale  ed
equiparate.
    (Omissis).


                         Comune di Anghiari;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anghiari


    Il   comune  di  ANGHIARI  (provincia  di  Arezzo)  ha  adottato,
il 21 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare
alla  base  imponibile,  sul  valore degli immobili, per l'anno 2000,
onde  determinare  l'ammontare  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.);
2.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000
per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
    a) pensionato,  che  vive  da  solo,  con  pensione nel limite di
L. 12.000.000  annui  lordi  o  che  fa  parte di un nucleo familiare
composto   da   due   pensionati  entrambi  titolari  di  trattamento
pensionistico I.N.P.S. al minimo;
    b) possesso  a  titolo  di  proprieta',  uso,  usufrutto  o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
    c) il  fabbricato  di  cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/
    d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a);
3.  di  applicare  l'aliquota  differenziata  del  6,5  per mille per
abitazioni  non  locate  e  per  le abitazioni tenute a disposizione,
comprese  le  relative pertinenze, significando che per abitazioni si
intendono  tutti  gli  immobili  classificati  nel gruppo catastale A
escluso  la categoria A10 (uffici) e che per, pertinenze si intendono
i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;
4.  di  applicare  l'aliquota  agevolata  al  4 per mille per i nuovi
insediamenti  produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di
un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.
    (Omissis).


                        Comune di Arcugnano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arcugnano


    Il  comune  di  ARCUGNANO  (provincia  di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
5 per mille:
    unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano;
    abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a parenti entro il primo
grado  linea  retta,  (genitori  o  figli)  anche  nel  caso  in  cui
l'abitazione  concessa  in uso gratuito sia in comproprieta', purche'
il  parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza
anagrafica;
    unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in
istituiti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
    unita'  immobiliari  utilizzate  dai  soci  delle  cooperative  a
proprieta'  indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda
territoriale edilizia residenziale;
    pertinenze  dell'abitazione  principale,  anche  se  possedute in
quota  o  anche  se  iscritte  distintamente in catasto purche' siano
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il
beneficio  e'  esteso  ad  un'unica  unita' immobiliare di pertinenza
anche  se  in  presenza  di  contitolarita'  dell'immobile adibito ad
abitazione principale;
7 per mille:     seconde case sfitte;
6  per  mille:     aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri
immobili;
detrazioni:     ordinaria: L. 200.000 per abitazione principale;
    elevata a L. 300.000 per abitazione principale di:
      nuclei  familiari  disagiati  e percettori di redditi minimi di
pensione,  assistiti  in  via  continuativa  dal  comune,  secondo le
modalita'   disposte   dal   regolamento   generale-comunale  per  la
concessione  di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e  l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e
privati   (approvato  con  provvedimento  deliberativo  di  consiglio
comunale n. 2 del 29 gennaio 1999, e successive modificazioni);
      nuclei familiari con persona handicappata (al sensi della legge
5  febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte
degli organi competenti.
    (Omissis).
6

                          Comune di Arola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arola


    Il   comune  di  AROLA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  confermare la proposta inoltrata dalla giunta comunale in sede di
approvazione  dello  schema di bilancio annuale 2000 e di determinare
nel 6 per mille l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili
I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2000.
    (Omissis).
7

                          Comune di Arosio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arosio


    Il  comune  di  AROSIO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille;
2.  in  applicazione  del  disposto  art.  8,  comma  3,  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  la detrazione
dell'imposta  di  L.  200.000  prevista  per l'imposta comunale sugli
immobili  per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 2000, a
L.  300.000  ai  soggetti  passivi  che  si  trovavano nelle seguenti
condizioni alla data del 31 dicembre 1999:
    a)  aventi  a  carico  un  portatore  di  handicap  risultante da
certificazione  rilasciata  dall'unita'  sanitaria  sociale  ai sensi
della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  comunque  acquisita  o  da
acquisire d'ufficio;
    b) pensionati;
    c)  cassintegrati,  la  cui  posizione  dovra' essere certificata
mediante  presentazione  del  provvedimento  assunto  dal  datore  di
lavoro;
    d)  disoccupati,  la  cui  posizione  dovra'  essere  certificata
mediante  attestazione  inerente  l'iscrizione  presso  le  liste  di
collocamento. L'applicabilita' del beneficio nei confronti di tutti i
soggetti  suindicati,  sara'  comunque  subordinata al possesso di un
reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a
L. 30.000.00
3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno
inoltrare  domanda  al  sindaco  entro  il 30 giugno 2000, per l'anno
2000.   La  domanda  dovra'  essere  corredata  dalla  certificazione
richiesta o dichiarazione sostitutiva.     (Omissis).
7

                          Comune di Arsie';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arsie'


    Il  comune  di  ARSIE'  (provincia di Belluno) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  stabilire  per  l'anno  2000  le seguenti aliquote di imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
    a)  l'aliquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove
il  contribuente  ha la residenza principale (residenza anagrafica) e
alle   fattispecie   di  cui  agli  artt.  2  e  13  del  regolamento
dell'imposta comunale sugli immobili;
    b)  l'aliquota  del  6  per  mille viene applicata alle rimanenti
fattispecie di imposta;
2)  di  confermare  nell'importo  di  L.  200.000 annue la detrazione
d'imposta  per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n. 504/1992.     (Omissis).
7

                          Comune di Artena;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Artena


    Il  comune  di  ARTENA  (provincia  di  Roma)  ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'Imposta comunale sugli
immobili deliberate con atto di giunta municipale del 30 marzo 199
    1) abitazione principale: 5 per mille;
    2) abitazione secondaria: 5,5 per mille;
confermare,  altresi',  la riduzione della prima casa nelle misure di
L. 200.000 per l'anno solare;
confermare  quanto  inoltre stabilito dal regolamento I.C.I. adottato
da questo Ente.
    (Omissis).
7

                          Comune di Ascrea;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ascrea


    Il  comune  di  ASCREA  (provincia  di  Rieti) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  applicare  per  l'anno  2000  l'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.),  nella  misura  del  6  per  mille; per le prime abitazioni
l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del  5,5  per  mille; per i
fabbricati  adibiti alle attivita' produttive l'aliquota e' stabilita
nella   misura  del  5  per  mille;  per  i  fabbricati  inagibili  o
inabitabili  l'aliquota d'imposta e' stabilita nella misura del 5 per
mille.
    (Omissis).
7

                     Comune di Asigliano Veneto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Veneto


    Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille;
2.  per  l'anno  2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella  misura  del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento
per   l'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   con   deliberazione
consiliare n. 46, del 29 dicembre 1998 e successive modifiche;
3.  per  l'anno  2000  la  detrazione dell'imposta di cui all'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e
successive modifiche viene stabilita in L. 200.000.
    (Omissis).
7

                   Comune di Asigliano Vercellese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Vercellese


    Il  comune  di  ASIGLIANO  VERCELLESE  (provincia di Vercelli) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000:
    a)  nel  5  per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli
immobili;
    b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
    c)  di  considerare  adibita  ad  abitazione  principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non venga locata.
    (Omissis).
7

                          Comune di Aurano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aurano


    Il  comune  di  AURANO  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 5,5 per mille per tutte le unita'
immobiliari;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).
7

                         Comune di Avezzano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avezzano


    Il  comune  di  AVEZZANO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato,
il 25 gennaio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6,5 per mille;
2.  di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  e'  fissata nella misura ridotta del 5 per mille per
gli  immobili  direttamente  adibiti  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
3.  di  stabilire  che  per  l'anno  2000  la detrazione spettante al
soggetto  passivo  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibite ad
abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
    (Omissis).
7

                     Comune di Avigliano Umbro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avigliano Umbro


    Il  comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  determinare  come  segue  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
    a)  aliquota  del  6  per mille per unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale e detrazione di L. 250.00
    b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e
botteghe,  laboratori  e  locali  di  deposito, fabbricati per arti e
mestieri,  distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti
direttamente dal proprietario;
    c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
    (Omissis).
7

                          Comune di Avola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avola


    Il  comune  di  AVOLA  (provincia  di  Siracusa)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  approvare  le  aliquote  I.C.I.  e la detrazione per l'abitazione
principale per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    b) aliquota ridotta per abitazione principale: 4,5 per mille;
    c) detrazione per abitazione principale: L. 400.000.
    (Omissis).
8

                           Comune di Ayas;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ayas


    Il  comune  di  AYAS  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  che  l'aliquota  I.C.I.  vigente  in questo comune per
l'anno  2000  sara'  del 4 per mille, generalizzata a tutti i cespiti
imponibili;
di  stabilire  ...  che  all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale   del   soggetto  passivo,  e'  applicata  una  detrazione
forfettaria  d'imposta  di L. 600.000 fino a concorrenza dell'imposta
dovuta per la predetta unita' rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).
8

                         Comune di Azeglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azeglio


    Il  comune  di  AZEGLIO  (provincia di Torino) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in questo comune nella misura
unica del 5,8 per mille; detrazione prima casa L. 200.000.
    (Omissis).
8

                          Comune di Azzone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azzone


    Il  comune  di  AZZONE  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  adeguare  per  l'anno  2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura unica del 5,5 per mille;
2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
    (Omissis).
8

                          Comune di Badesi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badesi


    Il  comune  di  BADESI  (provincia di Sassari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000,  nelle  misure  del  5  per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per  abitazione  principale  lasciando  invariate le aliquote per gli
altri immobili.
    (Omissis).
8

                      Comune di Badia Polesine;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Polesine


    Il  comune  di  BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  che  l'aliquota  da  applicare per la determinazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili  I.C.I.  per l'anno 2000 e' stabilita nella
misura  del 6 per mille, mentre per le seconde case non locate, viene
definita nel 7 per mille;
2.  di  applicare  una  detrazione  per  abitazione principale pari a
L. 250.000.
    (Omissis).
8

                       Comune di Bagnacavallo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnacavallo


    Il  comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, il
23  dicembre  1999 e il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare nelle misure sotto riportate le aliquote relative
alle singole fattispecie imponibili:
    abitazione principale e pertinenze: 5,8 per mille;
    abitazioni occupate stabilmente e pertinenze: 6,3 per mille;
    abitazioni non locate e pertinenze: 7 per mille;
    terreni agricoli: 5,5 per mille;
    aree fabbricabili 7 per mille;
    altri fabbricati: 6,3 per mille.
    Le  unita'  immobiliari indicate alle categorie catastali C6 e C7
pertinenze  di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate
alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
    Ai  fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni
non  locate  le  unita'  immobiliari  abitative  non  locate  e/o non
occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione;
2.  di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  dei
soggetti  passivi;  3. di determinare in L. 320.000 la detrazione per
le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti
rientranti   nelle   seguenti   categorie   indicanti  situazioni  di
particolare disagio socio-economico:
    a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a
L. 16.580.00
    b)  pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F.,
di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  fino a L. 24.871.000
aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
    c)  portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico
reddito da pensione non superiore a L. 16.580.00
    d)  portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in
condizione   lavorativa,  con  reddito  annuale  imponibile  ai  fini
I.R.P.E.F.,  di  tutti  i  componenti  il  nucleo familiare fino a L.
24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
    e)  nucleo  familiare  con  un portatore di handicap, con reddito
annuale   complessivo   imponibile  ai  fini  I.R.P.E.F.  fino  a  L.
24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
    f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F.
di  tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare, fino a L. 24.871.000
aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
    g)  famiglie  numerose  composte  da cinque o piu' componenti con
reddito  annuale  imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti
il  nucleo  familiare fino a L. 51.816.000, aumentato di L. 1.865.000
per ogni componente superiore a cinque;
    h)  titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei
vigenti regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti.
    Gli   importi  di  cui  ai  punti  2  e  3  non  sono  detraibili
dall'ammontare  dell'imposta  calcolata  per  le  pertinenze  o altre
unita' immobiliari.
    I  suddetti  requisiti  devono  essere posseduti alla data del 1o
gennaio dell'anno di imposizione.
    I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello
di imposizione ai fini I.C.I.
    In   tutti   i  casi  sopracitati  il  beneficio  della  maggiore
detrazione  e'  subordinato  alla condizione che nessun componente il
nucleo  familiare  possegga  a titolo di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione  altra  unita'  immobiliare  oltre  a  quella  adibita  ad
abitazione   principale   ed   eventuali  pertinenze  (garage,  posto
macchina, cantina ecc.).
    Ogni  soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in
base  a  quanto  sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui
versamenti   di   imposta   dovuti.  Come  richiesta  documentata  il
contribuente  dovra'  produrre,  sotto  la  propria  responsabilita',
apposita   autocertificazione  attestante  il  possesso  di  tutti  i
requisiti   richiesti  per  il  caso  di  particolare  condizione  di
carattere   sociale   in   cui   il  soggetto  si  identifica.  Detta
autocertificazione  da  prodursi  per ogni anno di imposizione dovra'
essere  presentato  all'ufficio tributi entro il termine di pagamento
della  prima  rata  I.C.I.  L'ufficio  provvedera'  in  seguito  alle
successive  verifiche  riservandosi  di  chiedere  dati  e  documenti
qualora lo ritenga necessario.
    (Omissis).
8

                         Comune di Bagolino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagolino


    Il  comune  di  BAGOLINO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,
il 16 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  per  l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura:
    aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
    abitazione principale: 5,5 per mille;
    e  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
    (Omissis).
8

                   Comune di Barberino Di Mugello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barberino Di Mugello


    Il  comune  di  BARBERINO  di  MUGELLO  (provincia di Firenze) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1. di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2000, (omissis), e
precisamente:
    aliquota  ridotta  del  6,1  per  mille  in  favore delle persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, e per i casi sopra
richiamati  previsti  nell'art.  5 del regolamento per l'applicazione
dell'I.C.I.;
    aliquota  ordinaria  del  6,8  per  mille  per  altri fabbricati,
terreni   o  aree  fabbricabili  e  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale e non locati come tale;
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000.
    (Omissis).
8

                          Comune di Barchi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barchi


    Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50
2.  di  fissare  altresi',  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale nella misura di lire 200.000.
    (Omissis).
8

                        Comune di Bardineto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardineto


    Il  comune  di  BARDINETO  (provincia  di  Savona)  ha  adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  in  attuazione  dell'art.  6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato dall'art. 3, comma 53,
della  legge  n.  662/1996  ed  ai  sensi  dell'art.  54  del decreto
legislativo  n.  446/1997  le seguenti aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2000:
    aliquota   ordinaria   dell'I.C.I.   sugli   immobili  (categorie
catastali  B,  C  e D,  aree  fabbricabili  -  unita'  immobiliari di
categoria  A)  esclusi  gli immobili adibiti ad abitazione principale
nella misura del 6 per mille;
    aliquota  ridotta  I.C.I. per le unita' immobiliari di proprieta'
di  persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del
4,5 per mille;
    detrazione  d'imposta  di L. 200.000 per l'abitazione principale,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile;
dare  atto  che  alle  pertinenze,  qualificabili  come tali ai sensi
dell'art.   817   del   codice  civile,  sara'  applicato  lo  stesso
trattamento  fiscale  dell'abitazione  principale come previsto nella
circolare Ministero delle finanze n. 114/E/99 e n. 23/E/2000.
    (Omissis).
9

                        Comune di Bardolino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardolino


    Il  comune  di  BARDOLINO  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  (omissis)  di  applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli
immobili con le seguenti aliquote differenziate:
    aliquota   base:  6  per  mille  (terreni,  aree  fabbricabili  e
abitazioni locate);
    per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale:
aliquota del 6 per mille con detrazione di L. 350.00
    per  i  fabbricati  diversi  dalle abitazioni principali (seconde
case) e non locate: aliquota 7 per mille;
    per le abitazioni locate l'aliquota del 6 per mille potra' essere
applicata  solo  nel  caso  che  l'abitazione  sia  di  proprieta' di
soggetto  residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario
come  abitazione  principale  e  che  detta abitazione sia locata con
contratto  registrato.  Per  le abitazioni locate a locatario che non
utilizzi  l'immobile  come abitazione principale l'aliquota d'imposta
sara' del 7 per mille.
    (Omissis);
2.  di portare l'aliquota per le aree fabbricabili dal 6 per mille al
7 per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Battaglia Terme;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Battaglia Terme

    Il  comune  di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato,
il   27   marzo   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
F1. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6,5 per
mille;
F2. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. per la prima casa al
6,5  per  mille,  alla quale applicare una detrazione di lire 200.000
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale, come
previsto dalla vigente normativa, e suoi annessi;
F3. di confermare per il 2000:
    l'aliquota  I.C.I.  per le seconde abitazioni e loro annessi al 7
per mille;
    l'aliquota  I.C.I.  per  le  case  sfitte e loro annessi al 9 per
mille,  in  base  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma
degli affitti.
    (Omissis).
9

                    Comune di Belmonte in Sabina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belmonte in Sabina

    Il  comune di BELMONTE in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili
I.C.I. per il 2000, nella misura del 6,5 per mille;
di  confermare  per  il 2000 la detrazione per l'unita' ad abitazione
principale applicata nel 1999 (L. 200.000).
    (Omissis).
9

                         Comune di Bernezzo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bernezzo

    Il  comune  di  BERNEZZO  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  aumentare, per l'anno 2000, nella misura dello 0,5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
precisando che la stessa e' determinata nel 5,5 per mille confermando
le  detrazioni  di  legge  di  cui  all'art.  55,  punto  2, legge n.
662/1996.
    (Omissis).
9

                        Comune di Bertonico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bertonico

    Il  comune  di  BERTONICO  (provincia di Lodi) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita'
immobiliare  (aliquota  ridotta): aliquota 4 per mille con detrazione
d'imposta di L. 200.00
possessori  di  seconda  abitazione: terreni agricoli e per tutti gli
altri immobili (aliquota ordinaria) aliquota 5,6 per mille.
    (Omissis).
9

                     Comune di Berzo San Fermo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berzo San Fermo

    Il  comune  di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nel seguente modo:
    aliquota  unica  6  per  mille  con  detrazione  per l'abitazione
principale pari a lire 200.000.
    (Omissis).
9

                         Comune di Bettola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bettola

    Il  comune  di  BETTOLA  (provincia  di  Piacenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    6  per  mille  per  tutti  gli  immobili diversi dalle abitazioni
principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  dare  atto  che  ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma
55,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e nel rispetto degli
equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
una detrazione di L. 200.000.
    (Omissis).
9

                        Comune di Bevilacqua;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bevilacqua

    Il  comune  di  BEVILACQUA  (provincia  di Verona) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000,  (omissis), nelle misure del 5 per
mille  sulla  prima casa e del 5,5 per mille relativamente agli altri
immobili  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.)
gia' fissata nel 1999.
    (Omissis).
9

                          Comune di Biella;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Biella

    Il comune di BIELLA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota dell'imposta sugli
immobili come segue:
    aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
    aliquota agevolata per la prima abitazione: 5 per mille;
    aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
    aliquota  per  gli  immobili  locati  in conformita' ai contratti
stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto
ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille;
2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Bientina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bientina

    Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2000 le aliquote e detrazioni in vigore
nell'anno 1999 di seguito riportate:
    l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille per tutti gli immobili;
    l'aliquota  maggiorata  del  6  per  mille  per le abitazioni non
locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
    la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
    la  maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto
passivo,  rapportata  al  periodo  durante  il  quale  si  protrae la
destinazione:
      a)  per  i soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque
anni con reddito familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per ogni
componente  del nucleo familiare, elevato a L. 15.000.000 nel caso di
unico componente familiare;
    b)  per  i  soggetti  passivi  di  qualsiasi  eta' che possiedono
nell'ambito  familiare  un  unico  reddito  di  lavoro  dipendente  o
assimilabile,  con  un limite di reddito imponibile di 10.000.000 per
ogni componente il nucleo familiare.
    (Omissis).

                        Comune di Bigarello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bigarello

    Il  comune  di  BIGARELLO  (provincia  di  Mantova)  ha adottato,
il 20 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote
differenziate,  in conformita' alle vigenti disposizioni di legge: A)
aliquota  di  ordinaria  applicazione,  salvo  quanto  previsto dalle
lettere  B)  e  C)  della  presente  delibera, nella misura del 6 per
mille;  B)  aliquota  ridotta,  nella  misura  del  5  per  mille, da
applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti in
questo  comune,  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad
abitazione  principale  dal  proprietario  o dal discendente di primo
grado o dall'ascendente di primo grado; C) aliquota massima del 7 per
mille per gli alloggi non concessi in locazione;
2.  di  prendere  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  le unita
immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione  principale  del
proprietario  e  degli  ascendenti o discendenti di primo grado anche
per l'anno 2000 e' fissata in L. 200.000.
3. (Omissis).
    (Omissis).

                          Comune di Binago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Binago

    Il  comune  di  BINAGO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire  l'aliquota  ridotta  del 4 per mille per le unita'
immobiliari   adibite   ad   abitazione   principale  e  le  relative
pertinenze;
3.  di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della
legge  n.  662/1996,  considerando direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di  confermare,  la  detrazione  spettante per unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, nella misura
di  L.  200.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae  tale  destinazione.  Per  abitazione  principale  si intende
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale, e i suoi famigliari
dimorano abitualmente;
5.  di  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della
legge  n.  449/1997,  fissando  al 2 per mille l'aliquota agevolata a
favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
    (Omissis).

                         Comune di Bisegna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bisegna

    Il  comune  di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille del valore degli stessi;
2.  prevedere  la  detrazione  di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
relativa ad abitazione principale, (omissis).
    (Omissis).

                          Comune di Blufi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Blufi

    Il  comune  di  BLUFI  (provincia  di Palermo) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4
per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Bocenago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bocenago

    Il  comune  di  BOCENAGO  (provincia  di  Trento)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis),  l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul
territorio comunale di Bocenago per l'anno 2000 come segue:
    abitazioni principali: 4 per mille;
    immobili   non  destinati  ad  abitazione  principale  e  terreni
edificabili: 5 per mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  in  L. 500.000 la detrazione
prevista  dall'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  e  ss.mm.,  agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale:
    a) del soggetto passivo residente nel comune;
    b)  dei  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune.
    (Omissis).

                   Comune di Borgonovo Val Tidone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgonovo Val Tidone

    Il  comune  di  BORGONOVO  VAL  TIDONE (provincia di Piacenza) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  modificare  l'ultimo  capoverso del comma 4, dell'art. 8, del
regolamento   comunale   I.C.I.   da   "Non   sono  parti  integranti
dell'abitazione  principale  le  sue  pertinenze, salvo che le stesse
siano  distintamente  iscritte  in  catasto"  a  "E' parte integrante
dell'abitazione   principale   una   sola  pertinenza,  catastalmente
iscritta  nella  categoria  C/6, a condizione che il soggetto passivo
sia  il  medesimo e che sia ubicata nello stesso edificio o complesso
immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale";
2.   di  determinare  per  l'anno  2000,  le  aliquote  differenziate
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
in questo comune nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
    aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6)
posta nello stesso edificio: 4,9 per mille;
    aliquota per casa sfitta: 7 per mille;
3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale ed eventuale
parte residua della pertinenza del soggetto passivo;
4. (omissis);
5. (omissis);
6. (omissis);
7. (omissis);
8. (omissis).
    (Omissis).

                     Comune di Boschi Sant'Anna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boschi Sant'Anna

    Il  comune  di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
(omissis), quanto segue:
1.  di  determinare  anche  per  l'anno  2000  l'aliquota  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con le
detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari ad abitazione
principale.
    (Omissis).

                    Comune di Bosco Chiesanuova;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bosco Chiesanuova

    Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. per gli
immobili  non  adibiti  a  prima  abitazione (seconde case) e terreni
fabbricabili  nella misura del 7 per mille e di confermare l'aliquota
per la prima casa al 6,5 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione  per  abitazione principale in L.
250.000 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo
n.  504/1992  modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997,
n. 50, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997.
    (Omissis).

                        Comune di Botticino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Botticino

    Il  comune  di  BOTTICINO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale
e pertinenze assimilate;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze
assimilate nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Boves;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boves

    Il  comune  di  BOVES  (provincia  di  Cuneo)  ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
deliberazione aliquota unica del 6 per mille con detrazione unica per
abitazione principale di L. 250.000.
    Si   considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto, da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    Per  l'abitazione  posseduta  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale da soggetto passivo, la detrazione e' stabilita
in  L. 350.000, nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata da nuclei
familiari con piu' di quattro componenti e con un reddito complessivo
I.R.P.E.F.  non  superiore a L. 24.000.000, sempre che l'immobile sia
l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8.
    Riferimenti:   regolamento   comunale  sull'I.C.I.  adottato  con
deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 23 dicembre 1998.
    (Omissis).

                      Comune di Boville Ernica;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boville Ernica

    Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato,
il   17   maggio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  2000,  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n.
504/1992 nel modo seguente e precisamente:
    a)  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue
pertinenze  ancorche'  iscritte  distintamente  in catasto quali box,
cantine, garage ecc.: aliquota 5,5 per mille;
    b)  immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione principale:
aliquota 7 per mille;
    c)  per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito
mensile  da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S.,
purche'  il reddito  complessivo  del  nucleo familiare non superi L.
1.600.000   mensili)   per   l'unita'   immobiliare  direttamente  ad
abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;
    d)  abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado
(genitori  e  figli)  a  condizione che le utilizzino come abitazione
principale,  vi  risiedano  anagraficamente, siano titolari di utenza
elettrica,  e  che  l'uso  gratuito  venga  dichiarato ai fini IRPEF:
aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione.
    Coloro  che  ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al
precedente   punto   c)   per   l'anno  2000  dovranno  inoltrare  al
responsabile  della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2000, istanza
corredata della documentazione comprovante il reddito.
    La  richiesta  dovra'  essere consegnata direttamente all'ufficio
protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.
    Il  termine  ultimo  di presentazione dell'istanza e' perentorio,
pena  la  decadenza del beneficio per l'anno 2000. I contribuenti che
hanno  inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del
pagamento   della   prima   rata   I.C.I.  2000,  gia'  tenere  conto
dell'agevolazione richiesta.
Di  determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta
dovuta  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale,  senza  alcuna  modifica  rispetto  all'anno  precedente.
    (Omissis).

                       Comune di Bracigliano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bracigliano

    Il  comune  di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il
18 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.),
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50
    (Omissis).

                    Comune di Brembate di sopra;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate di sopra

    Il  comune  di  BREMBATE  di  SOPRA  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  diminuire  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,30
per  mille per le motivazioni espresse nella relazione dell'assessore
alle finanze.
    (Omissis).

                          Comune di Brenna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brenna

    Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
relativa  all'abitazione  principale  per l'anno 2000 pari al 4,5 per
mille;
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
relativa  agli  altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 5,5 per
mille.
    (Omissis).

                        Comune di Brescello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brescello

    Il  comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il 29   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2000 nella
misura del 6 per mille;
2.  di  confermare  per  l'anno  2000  nella  misura  del 5 per mille
l'aliquota   d'applicarsi   agli   immobili   adibiti  ad  abitazione
principale  del  contribuente, intendendosi per abitazione principale
quella  nella  quale  il  contribuente  che  la  possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e i suoi familiari
dimorano  abitualmente  oppure  utilizzata  da  soci  assegnatari  di
cooperative  a  proprieta'  indivisa  anch'essi purche' dimoranti nel
comune,  come  specificato  nell'art.  8  del  decreto legislativo n.
504/1992 e successive modificazioni;
2.  di  applicare  l'aliquota  agevolata  del  5 per mille anche alle
unita'  immobiliari  classificate  o  classificabili  nelle categorie
catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo
stesso  fabbricato),  in  numero  non superiore ad una unita' C/6 per
ogni unita' immobiliare;
3.  di  adeguare  la  detrazione  per  abitazione  principale  di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  a  L.  250.000,
precisando   che,   come   stabilito  nel  regolamento  comunale  per
l'applicazione   dell'imposta   comunale  sugli  immobili,  la  parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta
per le pertinenze agevolate.
    (Omissis).

                         Comune di Brindisi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brindisi

    Il  comune  di  BRINDISI  ha  adottato,  il  28 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
fissare,  per  le  premesse  esposte  in narrativa, l'aliquota I.C.I.
nella  misura  del  5,5  per  mille  per  l'anno 2000 alle abitazioni
principali e loro pertinenze;
Ffssare,  altresi',  per  le  medesime  motivazioni,  al  7 per mille
l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2000  per  tutti  gli altri immobili
diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze.
    (Omissis).

                  Comune di Brissago Valtravaglia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brissago Valtravaglia

    Il  comune  di  BRISSAGO  VALTRAVAGLIA  (provincia  di Varese) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota 5, detrazione abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Brumano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brumano

    Il  comune  di  BRUMANO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  I.C.I.  che  sara'  applicata in questo comune nella misura
unica  del  5,5  per  mille,  fissando la detrazione per l'abitazione
principale nella misura minima di L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di Bulgarograsso;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bulgarograsso

    Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
    4  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad  unica  abitazione
principale;
    4,80  per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni
agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);
2.   di  considerare  adibite  ad  abitazioni  principali  le  unita'
immobiliari  previste  dal  comma  56,  dell'art.  3,  della legge n.
662/1996,   nonche'   dall'art. 7   del   regolamento   comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I.;
3.  di  aumentare  la  detrazione  per  la prima casa da L. 200.000 a
L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito:
    pensionati  e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti
da una sola persona con redditi fino a L. 20.000.000.
    pensionati  e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti
da due o piu' persone con redditi fino a L. 27.000.00
4.  di dare atto che:     per quanti non vengono compresi nelle fasce
di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.00
    non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto
di  proprieta'  o  di  altro  diritto reale su immobili diversi dalla
prima abitazione (esclusi i terreni agricoli).
    (Omissis).

                          Comune di Busana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busana

    Il  comune  di  BUSANA  (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6
per mille;
2.  di  approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  residenti  nel  comune,  per  l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale, nella misura del 4,8
per mille;
3.   di   approvare  l'aliquota  I.C.I.  per  il  2000  per  le  aree
fabbricabili al 7 per mille;
    (Omissis).

                         Comune di Caccuri;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccuri

    Il  comune  di  CACCURI (provincia di Crotone) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille;
2.  di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge
n. 662/1996, l'applicazione della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale nella misura di L. 200.000 valida
per tutti i contribuenti.
    (Omissis).

                         Comune di Calcata;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calcata

    Il  comune  di  CALCATA  (provincia  di  Viterbo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  con  decorrenza dal 1o gennaio 2000 e per quanto
esposto  in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
nella  misura  unica  del  6,5 per mille, dando atto che dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  detrae,  fino  alla concorrenza dell'ammontare
dell'imposta,  la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno
durante  il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione
puo'   riguardare  anche  le  pertinenze  dell'abitazione  principale
intendendosi  per  tali  i  box, cantine, garage ubicati nello stesso
immobile  che  comprende l'abitazione principale e che si configurano
quindi come un complesso unitario di beni.
    (Omissis).

                         Comune di Caltrano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caltrano

    Il  comune  di  CALTRANO  (provincia  di  Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  4,25  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale ed un'aliquota del 5,75 per mille per le unita'
immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2.  di  confermare  in  L.  200.000 la detrazione concessa per unita'
immobiliare adibita a prima casa;
3.  di  stabilire  in  L.  300.000 la detrazione I.C.I. spettante per
l'abitazione  principale  per  i soggetti che ne facciano richiesta e
aventi  congiuntamente  i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e
b):
    a)  possesso  a  titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale  dell'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione
principale;
    b)  godimento  di  un  reddito  complessivo del nucleo familiare,
dichiarato  ai  fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui
viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli UNICO,
CUD o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme,
entro  il  tetto  del  minimo  vitale  fissato  dall'art.  18-bis del
regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti
Pubblici  e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce
il reddito goduto;
    (Omissis).

                        Comune di Calvisano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calvisano

    Il  comune  di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2000, nelle misure specifiche in premessa;
di   confermare  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale in L. 200.000.
    Ritenuto  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura
differenziata  in  relazione  alla tipologia diversa degli immobili e
precisamente:
      abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
      pertinenze: aliquota del 6,75 per mille;
      aree fabbricabili: aliquota del 6,75 per mille;
      altri fabbricati: aliquota del 6,75 per mille;
      terreni: aliquota del 6,75 per mille;
    (Omissis).

                    Comune di Camagna Monferrato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camagna Monferrato

    Il  comune  di  CAMAGNA  MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili, per
l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille;
determinare, altresi', ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma
53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli articoli 58 e
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un'aliquota pari
al  7  per  mille  per  gli  edifici  o unita' immobiliari adibiti ad
abitazione,  diversi  dalla  prima  abitazione,  che  siano  tenuti a
disposizione dei proprietari o comunque sfitti.
    (Omissis).

                    Comune di Campagnola Emilia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campagnola Emilia

    Il  comune  di  CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;
    aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art.
2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;
    aliquota altri immobili: 5,8 per mille;
dando  atto  che  dall'imposta  dovuta  per  abitazione principale si
detraggono  fino  a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8,
comma  2,  decreto  legislativo  n. 504/1992 nel testo sostituito dal
comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996).     (Omissis).

                       Comune di Campo Ligure;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campo Ligure

    Il  comune  di  CAMPO  LIGURE  (provincia di Genova) ha adottato,
il 27   gennaio   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per la riscossione
dell'imposta comunale sugli immobili:
    abitazione principale: 4,8 per mille.
    Deduzione  di  L.  200.000  annue rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
    immobili   diversi  dalle  abitazioni  o  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale: 5,5 per mille.
    (Omissis).

                      Comune di Campogalliano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campogalliano

    Il  comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il
20   dicembre   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6,5 per mille;
2.  di  diversificare,  (omissis),  l'aliquota succitata nel seguente
modo:
    al   5   per   mille  per  l'abitazione  principale,  ovvero  per
quell'immobile  in cui il proprietario risiede e dimora abitualmente,
incluse le relative pertinenze;
    al  7  per  mille  per  gli  immobili  adibiti  ad abitazione non
utilizzati  come  abitazione principale ne' concessi in locazione ne'
utilizzate  come  abitazione  principale dai parenti del proprietario
entro il secondo grado, incluse le relative pertinenze;
3.  di  gestire direttamente i versamenti relativi all'I.C.I. tramite
versamento  sul c/c postale n. 442418 intestato a I.C.I. e sanzioni -
comune di Campogalliano .
    (Omissis).

                       Comune di Camponogara;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camponogara

    Il  comune  di  CAMPONOGARA  (provincia  di Venezia) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  applicare, (omissis), per l'anno 2000, le seguenti aliquote e
detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
    a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
    b)  5  per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e
alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
    c)  7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione
principale  locati  e  non  ed  alle relative pertinenze (box, garage
ecc.);
    d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
    e)  di  considerare  ai fini dell'applicazione della detrazione e
dell'aliquota   previste   per   le   abitazioni   principali,   come
direttamente  adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari
possedute  da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione  che  le  stesse  non  risultino locate, nonche' le unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea retta
ascendente e discendente di primo grado;
    f)  la  detrazione  per  l'abitazione principale e' fissata nella
misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Camugnano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camugnano

    Il  comune  di  CAMUGNANO  (provincia  di Bologna) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  ai  sensi  dell'art.  6,  del  decreto  legislativo n.
504/1996,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  53, della legge n.
662/1996  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2000  nella  misura  del  7  per mille (aliquota ordinaria) anche per
alloggi adibiti ad abitazione principale;
di  stabilire  ai  sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992
come  modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L.
250.000  la  detrazione  per  l'abitazione  principale dando atto del
rispetto degli equilibri di bilancio.
    (Omissis).

                     Comune di Candia Lomellina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Lomellina

    Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I., nella misura del 5,5 per mille;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per  unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo
nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Canegrate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canegrate

    Il  comune  di  CANEGRATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,
l'11 gennaio   2000,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. gia' in vigore per
l'anno 1999, con le sotto rideterminate detrazioni:
    aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5,5 per mille;
    aliquota I.C.I. per immobili diversi: 5,5 per mille;
    detrazione per abitazione principale L. 200.00
    detrazione     per     abitazione     principale    agli    ultra
sessantacinquenni,  agli  handicappati  ed agli invalidi civili unici
occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a
L. 1.000.000 per tredici mensilita': L. 370.00
    detrazione  per  abitazione  principale alle famiglie monoreddito
con  due o piu' figli a carico con reddito annuo di lavoro dipendente
fino a L. 22.000.000: L. 250.000.
    (Omissis).

                      Comune di Canosa Sannita;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canosa Sannita

    Il  comune  di  CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato,
il 20   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 commi 1, 2
e  3  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, nel testo
sostituito  dall'art. 3,  comma  53,  della  legge  n.  662/1996,  le
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000  nella  misura  del  7  per  mille,  per gli alloggi non locati,
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5
per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
di confermare in L. 200.000, in misura minima fissata dalla legge, la
detrazione  dalla  imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).

                  Comune di Capriate San Gervasio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capriate San Gervasio

    Il  comune  di  CAPRIATE  SAN  GERVASIO (provincia di Bergamo) ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  nel  4.5  per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili,   da  applicarsi  nell'anno  2000,  sugli  immobili
utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
2.  di  mantenere  nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili   da   applicarsi   nell'anno  2000  sugli  immobili
utilizzati.   diversamente  da  abitazione  principale  del  soggetto
passivo d'imposta;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui
l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della
detrazione  per  immobili  utilizzati  come abitazione principale dal
soggetto passivo d'imposta;
5.  di  fissare.  in L. 500.000 la detrazione al fini I.C.I. a favore
delle  abitazioni  principali di. cui sono proprietari o titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione  le seguenti categorie di
persone:
    pensionati,  portatori  di  handicap con attestato di invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione e/o
mobilita' aventi i seguenti requisiti:
      A)  reddito  annuale  imponibile  I.R.P.E.F.  non  superiore  a
L. 25.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
      B)  reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti
il  nucleo  familiare  non  superiore a L. 50.000.000 aumentato di L.
2.000.000  per  ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo
familiare  di  portatori  di  handicap  con  attestato di invalidita'
civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con
certificazione medica dell'ASL;
      C)  immobile  accatastato in una delle seguenti categorie: A/3,
A/4 ed A/5.
    Il  richiedente,  per  poter  usufruire  della  detrazione  di L.
500.000,  dovra' possedere almeno una dei requisiti di cui al punto A
o  i  requisiti  di  cui  al punto A o i requisiti di cui al punto B,
congiuntamente  al  requisiti  di  cui  al  punto  C. Gli interessati
dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 2000,
corredata  da  qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti
richiesti per la detrazione.
    Per  i  contribuenti  che  diventino  proprietari  o titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno
2000,  il  termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello
in  cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto,
uso o abitazione.
    (Omissis).

                    Comune di Caramagna Piemonte;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caramagna Piemonte

    Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  23  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
I.C.I.  per  l'anno  2000  l'aliquota  I.C.I. e' fissata nella misura
unica  del  5,5  per  mille mantenendo inalterata la detrazione di L.
200.000 per la prima abitazione.
    (Omissis).

                        Comune di Carapelle;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carapelle

    Il  comune  di  CARAPELLE  (provincia  di  Foggia)  ha  adottato,
il 14 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  (omissis),  aliquota  I.C.I.  per abitazione principale, relativa
all'anno  2000,  nella  misura  del  5,75 per mille, mentre la misura
della detrazione per prima casa pari a L. 200.00
2. (omissis), aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli.
    (Omissis).

                         Comune di Carceri;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carceri

    Il  comune  di  CARCERI  (provincia di Padova) ha adottato, il 16
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  la  misura unica del 5,5 per mille
all'imposta  comunale sugli immobili e di confermare in L. 200.000 la
detrazione per l'abitazione principale.
    (Omissis).

                        Comune di Carmagnola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carmagnola

    Il  comune  di  CARMAGNOLA  (provincia  di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  le  aliquote  da  applicare  per determinare l'imposta
comunale sugli immobili dovuta nell'esercizio 2000 come segue:
    unita'  immobiliari  adibite  a prima casa dal proprietario o dal
titolare  del  diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2
pertinenze,  ancorche'  distintamente  iscritte a catasto: aliquota 5
per mille;
    detrazione  per  ogni  unita'  immobiliare  adibita  prima  casa,
comprensiva delle pertinenze aliquota L. 210.00
    unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito
a  parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi adibiti a
prima casa: aliquota 5 per mille, nessuna detrazione;
    unita'  immobiliari  locate come prima casa ai sensi del comma 4,
primo  periodo  dell'art.  2,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431,
aliquota 2 per mille, nessuna detrazione;
    unita'  immobiliari  adibite a civile abitazione non locate e per
le  quali  non  risultano registrati contratti di locazione da almeno
due anni: aliquota 8 per mille;
    altri immobili: aliquota 6 per mille;
    unita'    immobiliari    possedute    da   anziani   o   disabili
permanentemente ricoverati in istituti, purche' non locate, aliquota:
equiparate  alla  prima  casa  anche  senza  mantenere  la residenza,
usufruendo della detrazione di L. 210.000.
    (Omissis).

                   Comune di Carpignano Salentino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpignano Salentino

    Il  comune  di  CARPIGNANO  SALENTINO  (provincia  di  Lecce)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  le  aliquote  I.C.I.,  a parziale
rettifica  di quanto gia' deliberato con la citata DCC n. 56/1999, da
applicare nel comune nelle seguenti misure:
    1) aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  residenti  nel comune esclusivamente alla
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    2)  aliquota  del  5  per  mille  da  applicare a tutti gli altri
immobili,  diversi  da  quelli  previsti al punto precedente, e fatti
salvi quelli previsti nei punti successivi;
    3) aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari
che  eseguano  interventi  volti  al  recupero  di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
      di  determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta
per  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
    (Omissis).

                          Comune di Carru';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carru'

    Il  comune  di  CARRU'  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille, (omissis);
2.  di  stabilire  in  L.  200.000 la detrazione unica per abitazione
principale.
    (Omissis).

                        Comune di Cartoceto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cartoceto

    Il  comune  di  CARTOCETO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 2000 nella misura di cui al prospetto che
segue  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli
immobili:
    aree fabbricabili: 7 per mille;
    tutti gli altri immobili: 5 per mille;
2.  di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992, in L. 200.000 la quota di
detrazione  d'imposta  dovuta  per l'abitazione principale; 3. di non
prevedere  ulteriori  applicazioni di riduzione e detrazioni previste
dalla normativa vigente.
    (Omissis).

                Comune di Casale Cremasco Vidolasco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Cremasco Vidolasco

    Il  comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
    5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
    6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di determinare in L. 200.000, e fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta,  la  detrazione  I.C.I.  per  l'anno  2000  per  l'abitazione
principale;
3. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I. e
della   detrazione,   viene   considerata   direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituto  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                        Comune di Casaleone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casaleone

    Il  comune  di  CASALEONE  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,
il 27 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  di  confermare  le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili
gia' applicate nell'anno 1999:
    a)  aliquota  del  5,5  per  mille  per i fabbricati destinati ad
abitazione principale;
    b)  aliquota  del  6  per  mille  per  gli immobili diversi dalle
abitazioni principali;
    c) detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;
    d)  detrazione  di  L. 250.000 per abitazione principale a favore
dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia
presente,  oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile
riconosciuto   dalla   Commissione   medica   di  prima  istanza  per
l'accertamento  degli  stati  di  invalidita' civile delle condizioni
visive e del sordomutismo nella misura minima del 66 per cento;
3.  di  dare  atto  che  per poter accedere alla detrazione di cui al
precedente  punto  2,  lettera d) il soggetto interessato e' tenuto a
presentare   apposita   certificazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta',  attestante  la  propria  condizione,  redatta secondo le
norme contenute nell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403,
entro  il  termine  previsto  per  il  versamento dell'acconto I.C.I.
    (Omissis).

                         Comune di Casasco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casasco

    Il  comune  di  CASASCO  (provincia  di Alessandria) ha adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di
L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Cascina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cascina

    Il  comune  di  CASCINA  (provincia  di  Pisa)  ha adottato, il 3
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota 4,50 per mille:
    abitazione principale;
    abitazione  affittata  con  canone  concordato  e utilizzata come
dimora abituale;
    unita'  immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
    unita'  immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
    unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari e che non possiedono altri immobili;
    alloggi   regolarmente  assegnati  dagli  istituti  per  le  case
popolari;
    le  unita'  immobiliari concessi in uso gratuito dal proprietario
ad  ascendenti  o  discendenti  di primo grado che le utilizzino come
abitazioni principali e che non possiedono altri immobili;
    le   pertinenze   dell'abitazione   principale,  purche'  ci  sia
coincidenza   nella   titolarita'   con   l'abitazione  principale  e
l'utilizzo  avvenga  da  parte  del  proprietario  o del titolare del
diritto  reale  di  godimento,  si considerano parti integranti della
stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad
una   pertinenza,   classificata  o  classificabile  nelle  categorie
catastali  C/2  (magazzini  e  locali  di  deposito)  e  C/6 (stalle,
scuderie,  rimesse,  autorimesse),  sempreche'  l'unita'  immobiliare
abitativa  non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette
funzioni   e  che  siano  dislocate  in  prossimita'  dell'abitazione
principale;
aliquota 6,25 per mille:     aliquota ordinaria;
    le  abitazioni  e  gli altri immobili non compresi nelle aliquote
precedenti;
    terreni adibiti a coltivazione agricola;
    aree fabbricabili;
    immobili    adibiti   ad   attivita'   produttive,   commerciali,
artigianali;
aliquota  7,50  per  mille:     abitazioni non locate (con esclusione
della Cat. A 10).
importo detrazioni L. 200.000:     per l'abitazione principale intesa
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  ed i suoi familiari
dimorano abitualmente;
importo  detrazioni  L.  500.000:      per  le  abitazioni principali
utilizzate  da persone di eta' superiore ai sessantacinque anni, sole
o  con coniuge pure di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non
possiedono  altri  redditi  al  di  fuori  di  quelli derivanti dalla
pensione  sociale  INPS  e  che  non sono proprietari di altre unita'
immobiliari produttive di reddito;
    per  le  abitazioni  principali  tra  i  cui componenti il nucleo
familiare  c'e'  un  portatore di handicap che non percepisce reddito
con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizi.
    (Omissis).

                       Comune di Casei Gerola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casei Gerola

    Il  comune  di  CASEI  GEROLA (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 200
2.  di  stabilire  che  la  detrazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
e'   applicabile   per   l'anno   2000  nei  confronti  dei  soggetti
sottoindicati, e con le modalita' di cui al seguente prospetto:
    1) categoria dei soggetti beneficiari:
      a) pensionati;
      b) coniugi a carico dei pensionati;
      c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
    2)   prospetto   per  la  detrazione:      Detrazione  abitazione
principale:
    Componenti  nucleo familiare: una persona, reddito L. 9.000.000 -
detrazione  prima  fascia  L. 500.00 reddito L. 10.698.000 detrazione
seconda  fascia  L.  400.00  reddito  L.  12.481.000 detrazione terza
fascia  L.  300.00  reddito L. 14.264.000 detrazione quarta fascia L.
250.00
    Componenti  nucleo familiare: due persone, reddito L. 14.710.000,
detrazione  prima  fascia  L.  500.00 reddito L.17.653.000 detrazione
seconda  fascia  L.  400.00  reddito  L.  20.595.000 detrazione terza
fascia  L.  300.00  reddito L. 23.537.000 detrazione quarta fascia L.
250.00
    Componenti  nucleo familiare: tre persone, reddito L. 18.900.000,
detrazione  prima  fascia  L. 500.00 reddito L. 22.680.000 detrazione
seconda  fascia  L.  400.00  reddito  L.  26.460.000 detrazione terza
fascia  L.  300.00  reddito L. 30.250.000 detrazione quarta fascia L.
250.00
    Componenti   nucleo   familiare:   quattro  persone,  reddito  L.
22.700.000  detrazione  prima  fascia L. 500.00 reddito L. 27.100.000
detrazione  seconda fascia L. 400.00 reddito L. 31.560.000 detrazione
terza fascia L. 300.00 reddito L. 36.100.000 detrazione quarta fascia
L. 250.00
    Componenti   nucleo   familiare:   cinque   persone,  reddito  L.
26.300.000  detrazione  prima  fascia L. 500.00 reddito L. 31.500.000
detrazione  seconda fascia L. 400.00 reddito L. 36.820.000 detrazione
terza fascia L. 300.00 reddito L. 42.000.000 detrazione quarta fascia
L.250.00
    Componenti  nucleo  familiare: sei persone, reddito L. 29.800.000
detrazione  prima  fascia  L. 500.00 reddito L. 40.000.000 detrazione
seconda  fascia  L.  400.00  reddito  L.  46.500.000 detrazione terza
fascia  L.  300.00  reddito L. 53.200.000 detrazione quarta fascia L.
250.000.
    (Omissis).

                    Comune di Cassano Allo Ionio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassano Allo Ionio

    Il  comune  di  CASSANO  allo  IONIO  (provincia  di  Cosenza) ha
adottato,  l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, nella misura unica del 6 per
mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale nella misura minima di lire 200.000 nei modi e
termini di legge;
2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguono  interventi volti al
recupero   di   immobili   di   interesse  storico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti  auto  anche  pertinenziali, limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori per come previsto dall'art. 1, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    (Omissis).

                      Comune di cassano D'Adda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di cassano D'Adda

    Il  comune  di  CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    ().
1.  di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in
questo  comune  nella  misura  ordinaria del 6 per mille. La suddetta
aliquota  e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le
loro pertinenze, in conformita' al regolamento approvato;
2.  di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro
pertinenze e' di L. 200.00
3.  di  confermare  per  l'anno  1999,  con  valenza  ora per allora,
l'aliquota  ridotta  del  5  per  mille  anche  per quanto attiene le
pertinenze dell'abitazione principale.
    (Omissis).

                    Comune di Cassina De' Pecchi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassina De' Pecchi

    Il  comune  di  CASSINA  de'  PECCHI  (provincia  di  Milano)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000:
    1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
ed  i  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale: 5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute   in   aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  con
contratto registrato: 5 per mille;
    3)  aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari
di  unita'  immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte
(non  sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso
gratuito a familiari residenti): 7 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
II.  per  la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e
delle   esenzioni   d'imposta   si  rimanda  a  quanto  disposto  dal
regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 14
del  22  marzo  1999  e  per  quanto  non  definito  all'interno  del
regolamento al dettato del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre
1992.     (Omissis).

                        Comune di Cassolnovo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassolnovo

    Il  comune  di  CASSOLNOVO  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata
in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e quindi:
    immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6 per mille (aree
fabbricabili,  terreni  agricoli, negozi, uffici, opifici, magazzini,
ecc.);
    immobili  uso  abitazione tenuti a disposizione: aliquota del sei
per  mille (sono da considerare nella predetta categoria gli immobili
posseduti come residenze secondarie o sfitti o non locati);
    immobili  posseduti  da  enti  senza scopo di lucro: aliquota del
quattro per mille (posseduti da soggetti indicati all'art. 7, lettera
i),  del  decreto legislativo n. 504/1992 ma utilizzati per finalita'
diverse da quelle per le quali e' prevista l'esenzione);
    immobili  adibiti  ad abitazione principale: aliquota del 4,8 per
mille  (box,  cantine,  ripostigli, ecc. se separatamente accatastate
rientrano nella categoria di immobili diversi dalle abitazioni);
    detrazione  abitazione  principale,  aumentabile  da L. 200.000 a
L. 400.000  se  valore  catastale  fino a L. 80.000.000 e a favore di
pensionati  o coniugi a carico pensionati o portatori di handicap con
attestato  di  invalidita' civile o lavoratori disoccupati per almeno
sei  mesi  nell'anno precedente a quello di imposta, a condizione che
non  possiedono anche a titolo di usufrutto altri immobili ed abbiano
un  reddito  al  netto  della  tassazione  come da tabella di seguito
riportata:

=====================================================================
     componenti il nucleo familiare      |     limiti di reddito
=====================================================================
1 persona                                |                 12.000.000
2 persone                                |                 20.000.000
3 persone                                |                 24.000.000
4 persone                                |                 28.000.000
5 persone                                |                 32.000.000
6 persone                                |                 40.000.000

Sono  altresi'  considerate  come abitazione principale quelle locate
con contratto registrato a persone che risiedono e le utilizzano come
abitazione  principale,  oppure quelle lasciate libere (no locate, no
comodato,  no uso gratuito) da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente.
Gli  interessati  alle suddette agevolazioni dovranno presentare atto
di  notorieta' sottoscritto avanti un funzionario comunale competente
attestante:  sia  il reddito complessivo del nucleo familiare, sia il
non  possesso  di  altro  immobile  escluso  il  box o ripostiglio di
pertinenza all'abitazione principale.
    (Omissis).

                         Comune di Castana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castana

    Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  applicare  con  effetto  dal  1o gennaio 2000, l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  con  aliquota  del 5 per mille secondo le
modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
di  applicare  l'aliquota  I.C.I.  del  3  per  mille,  a  favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  ai sensi
dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.
    (Omissis).

                      Comune di Castel Di Lama;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Di Lama

    Il  comune  di  CASTEL  di  LAMA  (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per
l'anno 2000, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita
dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a)   unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille;
b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille;
di  elevare  a  L. 300.000  la  detrazione  di  imposta per le unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti
passivi residenti nel comune:
    a)  anziani, che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al
1o gennaio  2000 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000
se  soli,  ovvero, con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000
se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
    b)  nuove  coppie  che si costituiranno nel corso del 2000 con un
reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.00
di  dare  atto  che,  ai  fini  dell'applicazione dell'imposta, si fa
riferimento  a  quanto stabilito dal decreto legislativo 30. dicembre
1992,  n.  504  e dal regolamento comunale adottato con deliberazione
del  consiglio  comunale  n.  80,  del 30 novembre 1999 in materia di
definizione   di   abitazione   principale,   di   estensione   delle
agevolazioni   alle   pertinenze   dell'abitazione  principale  e  di
definizione di area fabbricabile.
    (Omissis).

                     Comune di Castel Focognano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Focognano

    Il  comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1) di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, sul riordino della finanza
degli  enti  territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale
sugli  immobili,  che  sara'  applicata  in  questo  comune di Castel
Focognano per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    a) nella   misura   del   5,8  per  mille  del  valore  catastale
dell'abitazione  principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2,
del  citato  decreto legislativo, cosi' come sostituito dal comma 55,
dell'art.  3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione  della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale
il  contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
    b) nella  misura  del  6,5  per  mille del valore catastale degli
immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi;
2)  di  stabilire,  ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo,  come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata
legge  tale,  che  l'imposta  viene ridotta del 50%, per i fabbricati
dichiarati   inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni  accertate  dall'ufficio  tecnico  comunale  con perizia a
carico del proprietario;
3)  di  stabilire,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo,  come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata
legge,  che  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale del contribuente e' di L. 230.000
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione  e suddivisa in proporzione della quota di proprieta' di
essa  abitazione  principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata
da piu' contribuenti.
    (Omissis).

                      Comune di Castel Giorgio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Giorgio

    Il  comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il
19 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del
6 per mille;
2)  di  confermare  anche  per  l'anno  2000,  quanto  previsto nella
deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  13 del 28 febbraio 1996,
ovvero  la  detrazione  in  misura  di L. 300.000 per i percettori di
redditi di sola pensione non superiori a L. 12.000.000, e proprietari
di una sola casa di abitazione.
    (Omissis).

                     Comune di Castelbottaccio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbottaccio

    Il   comune  di  CASTELBOTTACCIO  (provincia  di  Campobasso)  ha
adottato,  il  30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni
di  legge,  nella  misura  unica del 4,8 per mille l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo
30. dicembre 1992, n. 50
di  dare  atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita
dalla legge.
    (Omissis).

                      Comune di Castelfidardo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfidardo

    Il  comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il
28   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di stabilire per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n.
504/1992  e  successive  modificazioni ed integrazioni, due aliquote,
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,  differenziate  nel  modo
seguente:
    a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille in favore delle persone
fisiche,  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale, fissando la relativa
detrazione  in  L. 200.000  per ogni unita' immobiliare, considerando
parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse,
cantine,  solai,  lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in
catasto   a   condizione   che   siano   asserviti  all'abitazione  e
direttamente  utilizzati  dal  contribuente,  inoltre, si considerano
principali  quelle  abitazioni  concesse  a uso gratuito a parenti in
linea  retta  fino  al  primo  grado  ai  soli  fini  della  aliquota
agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;
    b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).

                     Comune di Castelfiorentino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfiorentino

    Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  fissare,  (omissis),  con  effetto  dal  1o  gennaio 2000, la
seguente  articolazione  di  aliquote  e detrazioni, da applicare dai
contribuenti,  al  fini  della  determinazione  dell'imposta comunale
sugli  immobili,  sulla  base  imponibile  definita  dall'art.  5 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e  sue  successive
modificazioni   e   dall'art.  12  del  vigente  regolamento  per  la
disciplina dell'imposta comunale sugli immobili:
    6,2  per  mille,  aliquota  ordinaria  per  tutte le tipologie di
immobili e terreni;
    5,2  per  mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione   principale,   come  definita  dall'art.  7  del  vigente
regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/199
    7  per  mille,  per  gli  alloggi  non locati o comunque tenuti a
disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;
2)  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale si detraggono fino all'occorrenza
del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  la  destinazione.  Se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
3)  di  determinare  per l'anno 2000 l'elevazione della detrazione da
L. 200.000  a  L. 400.000 dall'I.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione  principale,  a favore dei contribuenti nelle
situazioni di disagio economico e sociale sottodescritte e rapportata
al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae la situazione di
difficolta';
    contribuenti   appartenenti   a   nuclei  familiari  con  reddito
procapite  fino  a  L. 16.500.000  come  determinato  ai  fini  della
definizione della situazione economica da questo ente regolamentata;
    contribuenti   appartenenti  al  seguenti  nuclei  familiari  con
reddito procapite fino a L. 20.000.000 come determinato ai fini della
definizione della situazione economica da questo ente regolamentata:
      a) nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni;
      b)  nuclei  familiari  con  componente,  o  portatore  di grave
handicap,  con  invalidita'  totale  e  permanente  del  100%  e  con
necessita'   di   assistenza   continua   o   di   accompagnatore,  o
ultrasessantacinquenne   non   autosufficiente,   certificati   dalle
competenti autorita';
Il   requisito   principale  e  comune  per  l'accesso  al  beneficio
sopracitato,  e'  che  i  contribuenti  sopraelencati  appartengano a
nuclei   familiari  i  cui  componenti  siano  proprietari  del  solo
quartiere   destinato  ad  abitazione  principale  e  delle  relative
pertinenze  (come  definite  dall'art.  817 del codice civile) il cui
valore  catastale  complessivo  non sia superiore a L. 110.000.000. I
valori  immobiliari sottoriportati sono determinati in riferimento ai
valori   medi  della  zona  al  netto  delle  rivalutazioni  previste
dall'art. 3, comma 48, legge n. 662/199
4)  di dare atto che le categorie di contribuenti, riportati al punto
3  ed  in  possesso  dei requisiti sopra indicati per usufruire della
detrazione  d'imposta maggiorata fino a L. 400.000, devono presentare
al  comune dichiarazione sostitutiva di cui al regolamento vigente in
materia  di definizione della situazione economica, entro la scadenza
della  prima  rata  di  acconto dell'imposta. I predetti contribuenti
devono,  segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di
c.c.  l'importo  corretto  della  detrazione  operata, al momento del
pagamento   dell'imposta   I.C.I.   Devono   inoltre   presentare  la
dichiarazione  di  cui  all'art. 10 del vigente regolamento I.C.I. In
caso  di  omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sara' recuperata
unitamente alle sanzioni di legge.
    (Omissis).

                  Comune di Castelfranco di Sopra;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfranco di Sopra

    Il  comune  di  CASTELFRANCO  di  SOPRA  (provincia di Arezzo) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
stabilire   le   seguenti   norme  ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
    1) aliquota del 4,75 per mille per:
      a)  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o  in qualita' di
locatario finanziario, dimora abitualmente;
      b  )  pertinenza  relativa  all'unita  immobiliare di cui sopra
classificata  o  classificabile,  nelle  categorie catastali C6 e C7,
limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale.
Detrazione L. 200.000.
La  detrazione  per  l'abitazione principale e' elevata a L 300.000 a
favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
    nucleo familiare anagraficamente certificato composto da:
      una  persona,  reddito  da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.)
piu' pens. combattenti (debito vitalizio);
      due persone ed oltre, reddito da pensione minima INPS piu' P.S.
o A.S. piu' pens. combattenti (debito vitalizio).
Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini Irpef
riferito all'anno precedente.
Comunque,  l'applicazione  della  maggiore  detrazione,  deve  essere
subordinata  alla condizione che ne' il contribuente, ne' i familiari
o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal
fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza;
2) aliquota del 5 per mille per:
    a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  concessa in uso
gratuito,  a  parenti  in  linea  retta o collaterale fino al secondo
grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e
non,  possiedono  alloggi  in  proprieta',  usufrutto o altro diritto
reale di godimento;
    b)  pertinenza  relativa  all'unita'  immobiliare  di  cui  sopra
classificata  o  classificabile  nelle  categorie  catastali C6 e C7,
limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale;
3) aliquota del 7 per mille per:
    unita'  immobiliare  ad  uso  di abitazione non locata o locata a
soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale;
4) aliquota del 6 per mille per:
    a)  unita'  immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto
registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
    b)  le  unita'  immobiliari che non rientrano fra quelle previste
nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.
    (Omissis).

                      Comune di Castelguidone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelguidone

    Il  comune  di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  di  confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai
sensi  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella
misura unica del 4,5 per mille;
    (Omissis).

                       Comune di Castellalto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellalto

    Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille (unica);
2)  elevare  l'importo  della  detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000, art. 8,
decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3,
legge n. 662/199
3)  stabilire  l'aliquota  agevolativa  dell'1 per mille a favore dei
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  di interesse artistico ed architettonico localizzati nei
centri   storici   da   valere  limitatamente  alle  predette  unita'
immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
    (Omissis).

                      Comune di Castell'Azzara;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castell'Azzara

    Il  comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  attese  le premesse, nella misura unica del 6,5 per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno
2000, e la detrazione per la prima casa in L. 200.000 come per legge;
    (Omissis).

                  Comune di Castelletto Monferrato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelletto Monferrato

    Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  stabilire  le  seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
imposta  comunale  sugli  immobili,  in questo comune con effetto dal
1o gennaio 2000:
aliquota  ordinaria:  nella misura del 5 per mille, quindi inalterata
rispetto all'anno 199
2)  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  46,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 66
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione:  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica. Per l'abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente, le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alla   cooperativa   edilizia   a   proprieta'  indivisa  adibita  ad
abilitazione  principale  dei  soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4)  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                    Comune di Castelnovo Bariano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo Bariano

    Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota ridotta al 4,75 per mille:
      a)  all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto
passivo persona fisica;
      b)  all'abitazione  principale  residenza  anagrafica  dei soci
assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
      c)  all'abitazione  principale posseduta a titolo di proprieta'
od  usufrutto  da  persone  anziane  o  disabili  che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
      d)  alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta/collaterale  fino  al secondo grado (genitori, figli, fratelli,
nonni,   nipoti)  previa  presentazione  al  comune  di  copia  della
scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione.
Aliquota elevata al 6 per mille:
    a) alle abitazioni non locate.
Di  stabilire per l'anno 2000 la detrazione di imposta per abitazione
principale nella misura annua di L. 200.00
di  elevare  a  L. 300.000  la  detrazione  di  imposta  per l'unita'
immobiliare  adibita  ad abitazione principale, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione
a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per
le seguenti categorie di contribuenti:
    a)  nucleo  familiare  composto  da  un pensionato avente reddito
complessivo annuo di importo non superiore a L. 14.000.00
    b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia
superiore   a  L. 22.000.000  maggiorato  di  L. 7.000.000  per  ogni
pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita'
immobiliari del gruppo A classificate A/1 A/8 - A/9 - A/1
    c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore
di  handicap  certificato  e  con  reddito  familiare complessivo non
superiore a L. 36.000.000.
Di determinare i seguenti criteri applicativi:
    1.       il       contribuente       deve      presentare      la
richiesta-autocertificazione nella quale dovra' dichiarare:
      nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di
essere  in  possesso  di  tutti i requisiti per il riconoscimento del
diritto alla detrazione di L. 300.00
    2.  la  richiesta  dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio
tributi  del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale n. 1, entro
il mese di giugno 200
    3.  i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini
potranno,  al  momento  del  pagamento  delle  rate I.C.I. 2000, gia'
tenere conto della detrazione richiesta;
    4.   l'amministrazione  si  riserva  di  chiedere  documentazione
integrativa comprovante quanto dichiarato.
Di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale
sono  estese  anche  alle sue pertinenze, liberamente individuate dal
contribuente  in  numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel
catasto fabbricati;
    (Omissis).

                   Comune di Castelnovo di Sotto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo di Sotto

    Il  comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato,  il  29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 cosi' distinte:
1. aliquota agevolata del 5.5 per mille:
      da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai
punti 2) e 3), rientrano:
        a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe'
quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione, e enfiteusi o superficie e
suoi   familiari   dimorano   abitualmente   e   relative  pertinenze
classificate o classificabili nelle categorie catastali:
          C/2  (cantina,  soffitta)  limitatamente ad una sola unita'
(*);
          C/6 (garage) limitatamente a due unita' (*);
          C/7  (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita' destinate
ed   effettivamente   utilizzate   in   modo   durevole   a  servizio
dell'abitazione  principale  (anche  se  non appartengono allo stesso
fabbricato) (*);
(*)   si  intende  per  abitazione  principale  anche  quella  unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
(*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1), (5.5 per mille) i
contribuenti  che  rientrano  nel  caso  devono  presentare  entro il
20 dicembre   2000   all'ufficio   I.C.I.   del  comune  la  seguente
documentazione:
    1)  dichiarazione  sostitutiva  che attesti di aver acquistato la
residenza  in  istituto  di  ricovero  o  sanitario  e  che  l'unita'
immobiliare non sia stata concessa in locazione.
      b)  Immobili  locati  (art.  21,  comma 18, 19 e 20 della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  dispone:  obbligo  di  registrazione in
termine  fisso  per  i contratti di locazione e di affitto relativi a
tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);
    1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima
abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta'.
(*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1, (5.5 per mille), i
contribuenti  che  rientrano  nel  caso  devono  presentare  entro il
20 dicembre   2000   all'ufficio   I.C.I.   del  comune  la  seguente
documentazione,  (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2,
del  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il
beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente
presenta  apposita  istanza. Restano confermate quelle presentate nel
corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella
fattispecie):
    a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro;
    b)  copia  del  rinnovo  di registrazione qualora il contribuente
abbia  gia'  negli  anni  precedenti  fatto  richiesta della predetta
agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
    c)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  parte del
locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta';
    2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e'
concessa  una  ulteriore agevolazione di 1,5 per mille sull'aliquota,
in  modo  che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli
immobili  adibiti  ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di
abitazione  principale  con  contratto  stipulato  ai sensi del comma
3,dell'art.  2,  della  legge  9  dicembre  1998,  n. 431 ( contratti
concordati ).
Si  precisa  che  per  questo  tipo di tipologia l'agevolazione e' da
considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta.
      c)  Unita'  immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a
parenti fino al primo grado (figli e genitori), che la occupano quale
loro  abitazione  principale, (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1,
lettera  c)  del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
I.C.I.);
(*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1 (5,50 per mille), i
contribuenti  che  rientrano  nel  caso  devono  presentare  entro il
20 dicembre   2000   all'ufficio   I.C.I.   del  comune  la  seguente
documentazione:
    1)  dichiarazione  sottoscritta dal proprietario e dall'occupante
da  cui  risulti  il  grado  di  parentela  degli  occupanti  con  il
proprietario,  la  costituzione da parte degli occupanti di un nucleo
familiare autonomo ivi residente.
      d)  Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      e) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
2. Aliquota ordinaria del 6,2 per mille:
    a) fabbricati diversi dalle abitazioni;
    b) aree fabbricabili;
    c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
    d)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili;
    e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;
    f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
    g)  alloggi  dati  in  uso  gratuito  a  soggetti che vi dimorano
abitualmente;
    h)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto   in  Italia  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  italiano adibita ad abitazione principale e
non  locata  (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75).
3. Aliquota maggiorata del 7 per mille:
    a)   alloggi   non   locati,   intendendosi   per  tali  I'unita'
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non
tenuta  a  disposizione  del  possessore per uso personale diretto e,
nell'anno  di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e
relative pertinenze;
    b)  residenza  secondaria  o  seconda casa, intendendosi per tale
l'unita'  immobiliare  classificata o classificabile nel gruppo A (ad
eccezione  della  categoria  A/10),  arredata  ed  idonea  per essere
utilizzata  in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di
proprieta'   o   di   diritto  reale  di  godimento  o  di  locazione
finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale
o  periodico  o saltuario, avendo la propria abitazione principale in
altra  unita'  immobiliare,  in  possesso  o  in locazione e relative
pertinenze;
    c)  alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti
che non vi dimorano abitualmente.
4. Detrazione di L. 200.000.
Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n.
504/1992)  la  detrazione  annua,  spettante per l'unita' immobiliare
adibita  a dimora abituale (ecc.), e' da rapportare ai mesi durante i
quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere
suddivisa,  in  caso  di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali
tra loro.
Oltre  che  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale detrazione, anche per:
(*)   unita'   immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivise   adibite  ad  abitazione  principale  di  soci
assegnatari;
(*) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
(*)  unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di
proprieta'  o  di  usufrutto  in Italia) non residenti nel territorio
dello  Stato  adibita  ad  abitazione principale a condizione che non
risulti locata;
(*)   le  pertinenze  per  la  parte  dell'importo  della  detrazione
eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale.
5. Riscossione diretta.
Di effettuare dal 1o gennaio 2000, in applicazione all'art. 18, comma
1  del  regolamento  generale  delle  entrate  tributarie  comunali e
all'art.  12, comma 1 del regolamento comunale I.C.I., la riscossione
diretta  del tributo le cui modalita' esecutive saranno stabilite con
apposito atto successivo.
APPENDICE   Si  precisa,  inoltre,  in  ottemperanza  al  regolamento
comunale sull'imposta I.C.I.:
    1)  all'art.  12,  comma  2,  si  considerano validi i versamenti
effettuati  da  un  contitolare  anche  per  conto degli altri (anche
qualora  la  dichiarazione  presentata  non sia congiunta) purche' la
somma   versata   rispecchi   la   totalita'   dell'imposta  relativa
all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta
al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
    2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per
i   versamenti  effettuati  con  riferimento  a  periodi  di  imposta
pregressi;
    3)  all'art.  8,  comma  1,  in  caso  di  fabbricati in corso di
costruzione,  del  quale una parte sia stata ultimata e per la stessa
sia   stata   richiesta   l'abitabilita',   le   unita'   immobiliari
appartenenti   a  tale  parte  sono  assoggettate  all'imposta  quali
fabbricati    a    decorrere    dall'ottenimento   dell'abitabilita'.
Conseguentemente,  la superficie dell'area sulla quale e' in corso la
restante  costruzione,  ai  fini  impositivi, e' ridotta in base allo
stesso   rapporto  esistente  tra  la  volumetria  della  parte  gia'
costruita   ed   autonomamente   assoggettata   ad  imposizione  come
fabbricato;
    4)  all'art.  5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma
1,  lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica
di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale
deve  essere  confermata  dalla  iscrizione  negli  appositi  elenchi
previsti   all'art.  11  della  legge  9  gennaio  1963,  n.  9,  con
assicurazione  per  invalidita',  vecchiaia  e  malattia. Inoltre, il
pensionato  gia'  iscritto  negli  elenchi  suddetti, che continua la
coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta.
In   ogni   caso  la  forza  lavorativa  dei  soggetti  addetti  alla
coltivazione  del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella
occorrente  per  le  normali necessita' di coltivazione, e il reddito
ricavato  deve  essere  non  inferiore al 50% del complessivo reddito
imponibile  IRPEF,  al  netto  di  quello di pensione, dichiarato per
l'anno  precedente  e  determinato  senza  far  confluire  in  esso i
trattamenti  pensionistici  corrisposti a seguito di attivita' svolta
in agricoltura;
    5) all'art 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8,
comma  1,  del  decreto legislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta
del 50 % dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non  utilizzati,  limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
L'inagibilita'  o  inabilita'  deve  consistere  in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile)
superabile   non   con   interventi   di   manutenzione  ordinaria  o
straordinaria,  bensi'  con  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31,
comma  1,  lettere  c) e d), della legge 518/1978, n. 457 ed ai sensi
del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2).
Si  considerano,  tuttavia,  inagibili  o  inabitabili,  purche'  non
utilizzati,  gli  immobili  sottoposti  ad interventi di manutenzione
straordinaria  di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n.
457/1978,   regolarmente   autorizzate  dal  comune  per  il  periodo
decorrente  dalla  data di inizio dei lavori alla data di ultimazione
degli  stessi,  ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato
e'  utilizzato.  In  tal  caso,  dovra' essere presentata la denuncia
(dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione.
Si  ritengono  inabitabili  o  inagibili  i fabbricati che si trovano
nelle seguenti condizioni:
    a)  strutture  orizzontali,  solai e tetto compresi, lesionati in
modo  tale  da  costituire  pericolo  a cose o persone, con rischi di
crollo;
    b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati
in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo
parziale o totale;
    c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o
ripristino;
    d)  edifici  che,  per  le  loro  caratteristiche  intrinseche ed
estrinseche  di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale
erano destinati;
    e)  edifici  mancanti  di  infissi  o  non allacciati ad opere di
urbanizzazione primaria.
(*)  Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di
inagibilita'  con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della
legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni.
    (Omissis).

                  Comune di Castelnuovo Del Garda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Del Garda

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  del  GARDA  (provincia di Verona) ha
adottato,  il  20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  determinare  le  aliquote  d'imposta  per  l'anno  2000 nelle
seguenti misure:
    4,5 per mille per abitazione principale, prima casa;
    6,5   per   mille   per   tutti   gli   altri   immobili  diversi
dall'abitazione principale.
Detrazioni:
    L. 200.000 per abitazione principale e pertinenze;
    L. 250.000:
      a)  per  abitazione principale a favore dei nuclei familiari di
ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
      b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido
al 100%.
Si  considera  prima  casa, ai fini dell'aliquota e della detrazione,
l'abitazione data in uso gratuito dal figlio al genitore.
    (Omissis).

                   Comune di Castelnuovo Di Ceva;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Di Ceva

    Il  comune  di  CASTELNUOVO  di  CEVA  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  mantenere  per  l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille
per   i   fabbricati   destinati  ad  uso  diverso  dalla  abitazione
principale.
    (Omissis).

                   Comune di Castiglione Tinella;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione Tinella

    Il   comune  di  CASTIGLIONE  TINELLA  (provincia  di  Cuneo)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2)  di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  del  6  per  mille
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base
imponibile,  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504,  cosi'  come  sostituito dall'art. 3, comma 53, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 in premessa richiamata;
3)  di confermare, inoltre, che la detrazione d'imposta per le unita'