Comune di Abano Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abano Terme Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili, degli alloggi non locati e degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/199 aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a: aree fabbricabili; alloggi non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti); aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/199 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare a L. 350.000 per l'anno 2000, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti gli immobili esistenti ad est della linea ferroviaria Bologna-Padova. (Omissis). Comune di Abbadia San Salvatore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abbadia San Salvatore Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille; di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decretolegge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di elevare l'importo della detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche di eta' superiore a sessantacinque anni e con un reddito lordo, relativo all'anno 1999, ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare anagrafico inferiore a L. 15.000.00 di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale per tutti gli altri casi e' pari a L. 200.000, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge. (Omissis). Comune di Aglientu; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aglientu Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1o gennaio 2000: I) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille; II) (Omissis); III) (Omissis); IV) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno; V) (Omissis). (Omissis). Comune di Agropoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agropoli Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. applicare, come applica, per l'anno 2000 le stesse aliquote di imposta comunale sugli immobili vigenti nell'anno 199 3. stabilire in L. 200.000 la detrazione per gli immobili; (Omissis); a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille; b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille; c) abitazioni non locate 7 per mille; d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Aiello Del Sabato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aiello Del Sabato Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; b) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione aliquota del 6 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Alano Di Piave; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alano Di Piave Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000. (Omissis). Comune di Albignasego; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albignasego Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 2, 3 e 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale; 3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2000, sugli immobili classificabili catastalmente nella categoria C/6 posseduti e direttamente utilizzati dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2000 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; 5. di fissare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 6. di prevedere, per l'anno 2000, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 12 7. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto: 1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate: a) persone assistite in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale; b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1998 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata): L. 10.520.000 per nucleo composto da una persona; L. 19.250.000 per nucleo composto da due persone: per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.341.00 c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b); 2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piu figli fiscalmente a carico alla data del 1o gennaio 2000 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 1999 non superiore a L. 60.000.000 cosi' determinata: massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico; massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico; massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o piu' figli fiscalmente a carico. Per i nuclei familiare con piu' di cinque figli ai carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000, ai fini del calcolo della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio a carico. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione. Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie previste al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo' comunque superare L. 500.000. Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 per le fattispecie del punto 1) e l'anno 1999 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 1999 per le fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2000 per la situazione del punto 2). La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza (garage) deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/7 - abitazione in villini, A/8 - abitazione in ville e A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A/10 - uffici e studi privati. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 1) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio 2000 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare, e la categoria catastale dell'unita' immobiliare. I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata dal punto 2) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2000 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita immobiliare nonche' la composizione del nucleo familiare. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione. (Omissis). Comune di Allerona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Allerona Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Alliste; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alliste Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999, come meglio di seguito specificato: abitazione principale: aliquota del 4 per mille; negozi: aliquota del 5 per mille; categorie A/1 e A/10: aliquota del 5 per mille; altri fabbricati: aliquota del 6 per mille; terreni agricoli - aliquota del 6 per mille; 2. di confermare, altresi', la detrazione I.C.I. per abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55. (Omissis). Comune di Altissimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Altissimo Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 2000. (Omissis). Comune di Anacapri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anacapri Il comune di ANACAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. da sottrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente e' di L. 500.00 e' stabilita l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente; e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili D e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli immobili categoria A diversi dall'abitazione principale ed equiparate. (Omissis). Comune di Anghiari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anghiari Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2000, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/ d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a); 3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per, pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto; 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune. (Omissis). Comune di Arcugnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arcugnano Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta', purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; unita' immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia residenziale; pertinenze dell'abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il beneficio e' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarita' dell'immobile adibito ad abitazione principale; 7 per mille: seconde case sfitte; 6 per mille: aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili; detrazioni: ordinaria: L. 200.000 per abitazione principale; elevata a L. 300.000 per abitazione principale di: nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal comune, secondo le modalita' disposte dal regolamento generale-comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 1999, e successive modificazioni); nuclei familiari con persona handicappata (al sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti. (Omissis). 6 Comune di Arola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arola Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare la proposta inoltrata dalla giunta comunale in sede di approvazione dello schema di bilancio annuale 2000 e di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2000. (Omissis). 7 Comune di Arosio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arosio Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille; 2. in applicazione del disposto art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 2000, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 1999: a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; b) pensionati; c) cassintegrati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro; d) disoccupati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento. L'applicabilita' del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sara' comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 30.000.00 3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 giugno 2000, per l'anno 2000. La domanda dovra' essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva. (Omissis). 7 Comune di Arsie'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arsie' Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) l'aliquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 13 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta; 2) di confermare nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 7 Comune di Artena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Artena Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili deliberate con atto di giunta municipale del 30 marzo 199 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) abitazione secondaria: 5,5 per mille; confermare, altresi', la riduzione della prima casa nelle misure di L. 200.000 per l'anno solare; confermare quanto inoltre stabilito dal regolamento I.C.I. adottato da questo Ente. (Omissis). 7 Comune di Ascrea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ascrea Il comune di ASCREA (provincia di Rieti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; per le prime abitazioni l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,5 per mille; per i fabbricati adibiti alle attivita' produttive l'aliquota e' stabilita nella misura del 5 per mille; per i fabbricati inagibili o inabitabili l'aliquota d'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille. (Omissis). 7 Comune di Asigliano Veneto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Veneto Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille; 2. per l'anno 2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46, del 29 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche viene stabilita in L. 200.000. (Omissis). 7 Comune di Asigliano Vercellese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Vercellese Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata. (Omissis). 7 Comune di Aurano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aurano Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 7 Comune di Avezzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avezzano Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura ridotta del 5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). 7 Comune di Avigliano Umbro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avigliano Umbro Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: a) aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.00 b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario; c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari. (Omissis). 7 Comune di Avola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avola Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per abitazione principale: 4,5 per mille; c) detrazione per abitazione principale: L. 400.000. (Omissis). 8 Comune di Ayas; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ayas Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. vigente in questo comune per l'anno 2000 sara' del 4 per mille, generalizzata a tutti i cespiti imponibili; di stabilire ... che all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicata una detrazione forfettaria d'imposta di L. 600.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 8 Comune di Azeglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azeglio Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille; detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). 8 Comune di Azzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azzone Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adeguare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 8 Comune di Badesi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badesi Il comune di BADESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per abitazione principale lasciando invariate le aliquote per gli altri immobili. (Omissis). 8 Comune di Badia Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Polesine Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura del 6 per mille, mentre per le seconde case non locate, viene definita nel 7 per mille; 2. di applicare una detrazione per abitazione principale pari a L. 250.000. (Omissis). 8 Comune di Bagnacavallo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnacavallo Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 dicembre 1999 e il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nelle misure sotto riportate le aliquote relative alle singole fattispecie imponibili: abitazione principale e pertinenze: 5,8 per mille; abitazioni occupate stabilmente e pertinenze: 6,3 per mille; abitazioni non locate e pertinenze: 7 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; aree fabbricabili 7 per mille; altri fabbricati: 6,3 per mille. Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale. Ai fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 3. di determinare in L. 320.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico: a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a L. 16.580.00 b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico; c) portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a L. 16.580.00 d) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico; e) nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico; f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico; g) famiglie numerose composte da cinque o piu' componenti con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 51.816.000, aumentato di L. 1.865.000 per ogni componente superiore a cinque; h) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti. Gli importi di cui ai punti 2 e 3 non sono detraibili dall'ammontare dell'imposta calcolata per le pertinenze o altre unita' immobiliari. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione. I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I. In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione altra unita' immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.). Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovra' essere presentato all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario. (Omissis). 8 Comune di Bagolino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagolino Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura: aliquota ordinaria: 6,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; e determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 8 Comune di Barberino Di Mugello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barberino Di Mugello Il comune di BARBERINO di MUGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2000, (omissis), e precisamente: aliquota ridotta del 6,1 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per i casi sopra richiamati previsti nell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.; aliquota ordinaria del 6,8 per mille per altri fabbricati, terreni o aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati come tale; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 8 Comune di Barchi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barchi Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 2. di fissare altresi', la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di lire 200.000. (Omissis). 8 Comune di Bardineto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardineto Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: aliquota ordinaria dell'I.C.I. sugli immobili (categorie catastali B, C e D, aree fabbricabili - unita' immobiliari di categoria A) esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille; aliquota ridotta I.C.I. per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille; detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile; dare atto che alle pertinenze, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sara' applicato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale come previsto nella circolare Ministero delle finanze n. 114/E/99 e n. 23/E/2000. (Omissis). 9 Comune di Bardolino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardolino Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote differenziate: aliquota base: 6 per mille (terreni, aree fabbricabili e abitazioni locate); per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille con detrazione di L. 350.00 per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali (seconde case) e non locate: aliquota 7 per mille; per le abitazioni locate l'aliquota del 6 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di soggetto residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille. (Omissis); 2. di portare l'aliquota per le aree fabbricabili dal 6 per mille al 7 per mille. (Omissis). Comune di Battaglia Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Battaglia Terme Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). F1. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6,5 per mille; F2. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. per la prima casa al 6,5 per mille, alla quale applicare una detrazione di lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa, e suoi annessi; F3. di confermare per il 2000: l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni e loro annessi al 7 per mille; l'aliquota I.C.I. per le case sfitte e loro annessi al 9 per mille, in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti. (Omissis). 9 Comune di Belmonte in Sabina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belmonte in Sabina Il comune di BELMONTE in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 2000, nella misura del 6,5 per mille; di confermare per il 2000 la detrazione per l'unita' ad abitazione principale applicata nel 1999 (L. 200.000). (Omissis). 9 Comune di Bernezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bernezzo Il comune di BERNEZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare, per l'anno 2000, nella misura dello 0,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, precisando che la stessa e' determinata nel 5,5 per mille confermando le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, legge n. 662/1996. (Omissis). 9 Comune di Bertonico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bertonico Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare (aliquota ridotta): aliquota 4 per mille con detrazione d'imposta di L. 200.00 possessori di seconda abitazione: terreni agricoli e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria) aliquota 5,6 per mille. (Omissis). 9 Comune di Berzo San Fermo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berzo San Fermo Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune nel seguente modo: aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a lire 200.000. (Omissis). 9 Comune di Bettola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bettola Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 200.000. (Omissis). 9 Comune di Bevilacqua; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bevilacqua Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, (omissis), nelle misure del 5 per mille sulla prima casa e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissata nel 1999. (Omissis). 9 Comune di Biella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Biella Il comune di BIELLA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota agevolata per la prima abitazione: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Bientina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bientina Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 1999 di seguito riportate: l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille per tutti gli immobili; l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale; la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione: a) per i soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque anni con reddito familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare, elevato a L. 15.000.000 nel caso di unico componente familiare; b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare. (Omissis). Comune di Bigarello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bigarello Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge: A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere B) e C) della presente delibera, nella misura del 6 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado; C) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; 2. di prendere atto che la detrazione d'imposta per le unita immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2000 e' fissata in L. 200.000. 3. (Omissis). (Omissis). Comune di Binago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Binago Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di Bisegna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bisegna Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale, (omissis). (Omissis). Comune di Blufi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Blufi Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). Comune di Bocenago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bocenago Il comune di BOCENAGO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2000 come segue: abitazioni principali: 4 per mille; immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 500.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: a) del soggetto passivo residente nel comune; b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune. (Omissis). Comune di Borgonovo Val Tidone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgonovo Val Tidone Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare l'ultimo capoverso del comma 4, dell'art. 8, del regolamento comunale I.C.I. da "Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto" a "E' parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, catastalmente iscritta nella categoria C/6, a condizione che il soggetto passivo sia il medesimo e che sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale"; 2. di determinare per l'anno 2000, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 6,3 per mille; aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio: 4,9 per mille; aliquota per casa sfitta: 7 per mille; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo; 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis); 7. (omissis); 8. (omissis). (Omissis). Comune di Boschi Sant'Anna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boschi Sant'Anna Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), quanto segue: 1. di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con le detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Bosco Chiesanuova; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bosco Chiesanuova Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili nella misura del 7 per mille e di confermare l'aliquota per la prima casa al 6,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 250.000 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997. (Omissis). Comune di Botticino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Botticino Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Boves; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boves Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). deliberazione aliquota unica del 6 per mille con detrazione unica per abitazione principale di L. 250.000. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo, la detrazione e' stabilita in L. 350.000, nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata da nuclei familiari con piu' di quattro componenti e con un reddito complessivo I.R.P.E.F. non superiore a L. 24.000.000, sempre che l'immobile sia l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8. Riferimenti: regolamento comunale sull'I.C.I. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 23 dicembre 1998. (Omissis). Comune di Boville Ernica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boville Ernica Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc.: aliquota 5,5 per mille; b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 7 per mille; c) per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S., purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: aliquota 4,5 per mille; d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica, e che l'uso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione. Coloro che ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al precedente punto c) per l'anno 2000 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2000, istanza corredata della documentazione comprovante il reddito. La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2000. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000, gia' tenere conto dell'agevolazione richiesta. Di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente. (Omissis). Comune di Bracigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bracigliano Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 (Omissis). Comune di Brembate di sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate di sopra Il comune di BREMBATE di SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di diminuire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,30 per mille per le motivazioni espresse nella relazione dell'assessore alle finanze. (Omissis). Comune di Brenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brenna Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 2000 pari al 4,5 per mille; di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Brescello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brescello Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota d'applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' dimoranti nel comune, come specificato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2. di applicare l'aliquota agevolata del 5 per mille anche alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), in numero non superiore ad una unita' C/6 per ogni unita' immobiliare; 3. di adeguare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000, precisando che, come stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze agevolate. (Omissis). Comune di Brindisi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brindisi Il comune di BRINDISI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). fissare, per le premesse esposte in narrativa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000 alle abitazioni principali e loro pertinenze; Ffssare, altresi', per le medesime motivazioni, al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze. (Omissis). Comune di Brissago Valtravaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brissago Valtravaglia Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota 5, detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Brumano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brumano Il comune di BRUMANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). Comune di Bulgarograsso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bulgarograsso Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue: 4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale; 4,80 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari previste dal comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nonche' dall'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito: pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 20.000.000. pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con redditi fino a L. 27.000.00 4. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.00 non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli). (Omissis). Comune di Busana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busana Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille; 3. di approvare l'aliquota I.C.I. per il 2000 per le aree fabbricabili al 7 per mille; (Omissis). Comune di Caccuri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccuri Il comune di CACCURI (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille; 2. di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, l'applicazione della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti. (Omissis). Comune di Calcata; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calcata Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 e per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione puo' riguardare anche le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali i box, cantine, garage ubicati nello stesso immobile che comprende l'abitazione principale e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni. (Omissis). Comune di Caltrano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caltrano Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,25 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,75 per mille per le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa; 3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per i soggetti che ne facciano richiesta e aventi congiuntamente i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b): a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli UNICO, CUD o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del minimo vitale fissato dall'art. 18-bis del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto; (Omissis). Comune di Calvisano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calvisano Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nelle misure specifiche in premessa; di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. Ritenuto di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente: abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; pertinenze: aliquota del 6,75 per mille; aree fabbricabili: aliquota del 6,75 per mille; altri fabbricati: aliquota del 6,75 per mille; terreni: aliquota del 6,75 per mille; (Omissis). Comune di Camagna Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camagna Monferrato Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; determinare, altresi', ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un'aliquota pari al 7 per mille per gli edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari o comunque sfitti. (Omissis). Comune di Campagnola Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campagnola Emilia Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota abitazione principale: 5,2 per mille; aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille; aliquota altri immobili: 5,8 per mille; dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996). (Omissis). Comune di Campo Ligure; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campo Ligure Il comune di CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 4,8 per mille. Deduzione di L. 200.000 annue rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Campogalliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campogalliano Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6,5 per mille; 2. di diversificare, (omissis), l'aliquota succitata nel seguente modo: al 5 per mille per l'abitazione principale, ovvero per quell'immobile in cui il proprietario risiede e dimora abitualmente, incluse le relative pertinenze; al 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione non utilizzati come abitazione principale ne' concessi in locazione ne' utilizzate come abitazione principale dai parenti del proprietario entro il secondo grado, incluse le relative pertinenze; 3. di gestire direttamente i versamenti relativi all'I.C.I. tramite versamento sul c/c postale n. 442418 intestato a I.C.I. e sanzioni - comune di Campogalliano . (Omissis). Comune di Camponogara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camponogara Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, (omissis), per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili: a) 4,5 per mille ai terreni agricoli; b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc.); c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non ed alle relative pertinenze (box, garage ecc.); d) 6 per mille a tutti gli altri immobili; e) di considerare ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado; f) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Camugnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camugnano Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1996, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio. (Omissis). Comune di Candia Lomellina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Lomellina Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Canegrate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canegrate Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1999, con le sotto rideterminate detrazioni: aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5,5 per mille; aliquota I.C.I. per immobili diversi: 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.00 detrazione per abitazione principale agli ultra sessantacinquenni, agli handicappati ed agli invalidi civili unici occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a L. 1.000.000 per tredici mensilita': L. 370.00 detrazione per abitazione principale alle famiglie monoreddito con due o piu' figli a carico con reddito annuo di lavoro dipendente fino a L. 22.000.000: L. 250.000. (Omissis). Comune di Canosa Sannita; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canosa Sannita Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; di confermare in L. 200.000, in misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Capriate San Gervasio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capriate San Gervasio Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare nel 4.5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 2000, sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 2. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 2000 sugli immobili utilizzati. diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 5. di fissare. in L. 500.000 la detrazione al fini I.C.I. a favore delle abitazioni principali di. cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione le seguenti categorie di persone: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti: A) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico; B) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL; C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie: A/3, A/4 ed A/5. Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, dovra' possedere almeno una dei requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente al requisiti di cui al punto C. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 2000, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione. Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 2000, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione. (Omissis). Comune di Caramagna Piemonte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caramagna Piemonte Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione. (Omissis). Comune di Carapelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carapelle Il comune di CARAPELLE (provincia di Foggia) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), aliquota I.C.I. per abitazione principale, relativa all'anno 2000, nella misura del 5,75 per mille, mentre la misura della detrazione per prima casa pari a L. 200.00 2. (omissis), aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli. (Omissis). Comune di Carceri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carceri Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 la misura unica del 5,5 per mille all'imposta comunale sugli immobili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Comune di Carmagnola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carmagnola Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le aliquote da applicare per determinare l'imposta comunale sugli immobili dovuta nell'esercizio 2000 come segue: unita' immobiliari adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2 pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto: aliquota 5 per mille; detrazione per ogni unita' immobiliare adibita prima casa, comprensiva delle pertinenze aliquota L. 210.00 unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi adibiti a prima casa: aliquota 5 per mille, nessuna detrazione; unita' immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota 2 per mille, nessuna detrazione; unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 8 per mille; altri immobili: aliquota 6 per mille; unita' immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purche' non locate, aliquota: equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione di L. 210.000. (Omissis). Comune di Carpignano Salentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpignano Salentino Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I., a parziale rettifica di quanto gia' deliberato con la citata DCC n. 56/1999, da applicare nel comune nelle seguenti misure: 1) aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; 3) aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Carru'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carru' Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, (omissis); 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per abitazione principale. (Omissis). Comune di Cartoceto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cartoceto Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 nella misura di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aree fabbricabili: 7 per mille; tutti gli altri immobili: 5 per mille; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in L. 200.000 la quota di detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale; 3. di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzione e detrazioni previste dalla normativa vigente. (Omissis). Comune di Casale Cremasco Vidolasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Cremasco Vidolasco Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del: 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 200.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per l'abitazione principale; 3. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Casaleone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casaleone Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili gia' applicate nell'anno 1999: a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; c) detrazione di L. 200.000 per abitazione principale; d) detrazione di L. 250.000 per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordomutismo nella misura minima del 66 per cento; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2, lettera d) il soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I. (Omissis). Comune di Casasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casasco Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Cascina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cascina Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota 4,50 per mille: abitazione principale; abitazione affittata con canone concordato e utilizzata come dimora abituale; unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e che non possiedono altri immobili; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari; le unita' immobiliari concessi in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di primo grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili; le pertinenze dell'abitazione principale, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni e che siano dislocate in prossimita' dell'abitazione principale; aliquota 6,25 per mille: aliquota ordinaria; le abitazioni e gli altri immobili non compresi nelle aliquote precedenti; terreni adibiti a coltivazione agricola; aree fabbricabili; immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali, artigianali; aliquota 7,50 per mille: abitazioni non locate (con esclusione della Cat. A 10). importo detrazioni L. 200.000: per l'abitazione principale intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; importo detrazioni L. 500.000: per le abitazioni principali utilizzate da persone di eta' superiore ai sessantacinque anni, sole o con coniuge pure di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e che non sono proprietari di altre unita' immobiliari produttive di reddito; per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare c'e' un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizi. (Omissis). Comune di Casei Gerola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casei Gerola Il comune di CASEI GEROLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 200 2. di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e' applicabile per l'anno 2000 nei confronti dei soggetti sottoindicati, e con le modalita' di cui al seguente prospetto: 1) categoria dei soggetti beneficiari: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; 2) prospetto per la detrazione: Detrazione abitazione principale: Componenti nucleo familiare: una persona, reddito L. 9.000.000 - detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 10.698.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 12.481.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 14.264.000 detrazione quarta fascia L. 250.00 Componenti nucleo familiare: due persone, reddito L. 14.710.000, detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L.17.653.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 20.595.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 23.537.000 detrazione quarta fascia L. 250.00 Componenti nucleo familiare: tre persone, reddito L. 18.900.000, detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 22.680.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 26.460.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 30.250.000 detrazione quarta fascia L. 250.00 Componenti nucleo familiare: quattro persone, reddito L. 22.700.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 27.100.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 31.560.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 36.100.000 detrazione quarta fascia L. 250.00 Componenti nucleo familiare: cinque persone, reddito L. 26.300.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 31.500.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 36.820.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 42.000.000 detrazione quarta fascia L.250.00 Componenti nucleo familiare: sei persone, reddito L. 29.800.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 40.000.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 46.500.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 53.200.000 detrazione quarta fascia L. 250.000. (Omissis). Comune di Cassano Allo Ionio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassano Allo Ionio Il comune di CASSANO allo IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di lire 200.000 nei modi e termini di legge; 2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). Comune di cassano D'Adda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di cassano D'Adda Il comune di CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille. La suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformita' al regolamento approvato; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 200.00 3. di confermare per l'anno 1999, con valenza ora per allora, l'aliquota ridotta del 5 per mille anche per quanto attiene le pertinenze dell'abitazione principale. (Omissis). Comune di Cassina De' Pecchi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassina De' Pecchi Il comune di CASSINA de' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille; 4) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e delle esenzioni d'imposta si rimanda a quanto disposto dal regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 1999 e per quanto non definito all'interno del regolamento al dettato del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). Comune di Cassolnovo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassolnovo Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e quindi: immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6 per mille (aree fabbricabili, terreni agricoli, negozi, uffici, opifici, magazzini, ecc.); immobili uso abitazione tenuti a disposizione: aliquota del sei per mille (sono da considerare nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie o sfitti o non locati); immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota del quattro per mille (posseduti da soggetti indicati all'art. 7, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992 ma utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali e' prevista l'esenzione); immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 4,8 per mille (box, cantine, ripostigli, ecc. se separatamente accatastate rientrano nella categoria di immobili diversi dalle abitazioni); detrazione abitazione principale, aumentabile da L. 200.000 a L. 400.000 se valore catastale fino a L. 80.000.000 e a favore di pensionati o coniugi a carico pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o lavoratori disoccupati per almeno sei mesi nell'anno precedente a quello di imposta, a condizione che non possiedono anche a titolo di usufrutto altri immobili ed abbiano un reddito al netto della tassazione come da tabella di seguito riportata: ===================================================================== componenti il nucleo familiare | limiti di reddito ===================================================================== 1 persona | 12.000.000 2 persone | 20.000.000 3 persone | 24.000.000 4 persone | 28.000.000 5 persone | 32.000.000 6 persone | 40.000.000 Sono altresi' considerate come abitazione principale quelle locate con contratto registrato a persone che risiedono e le utilizzano come abitazione principale, oppure quelle lasciate libere (no locate, no comodato, no uso gratuito) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Gli interessati alle suddette agevolazioni dovranno presentare atto di notorieta' sottoscritto avanti un funzionario comunale competente attestante: sia il reddito complessivo del nucleo familiare, sia il non possesso di altro immobile escluso il box o ripostiglio di pertinenza all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Castana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castana Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con aliquota del 5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di applicare l'aliquota I.C.I. del 3 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997. (Omissis). Comune di Castel Di Lama; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Di Lama Il comune di CASTEL di LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 2000, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille; b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille; di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune: a) anziani, che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli, ovvero, con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone; b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 2000 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.00 di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 80, del 30 novembre 1999 in materia di definizione di abitazione principale, di estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale e di definizione di area fabbricabile. (Omissis). Comune di Castel Focognano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Focognano Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Castel Focognano per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) nella misura del 5,8 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo, cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi; 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata legge tale, che l'imposta viene ridotta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in proporzione della quota di proprieta' di essa abitazione principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata da piu' contribuenti. (Omissis). Comune di Castel Giorgio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Giorgio Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2) di confermare anche per l'anno 2000, quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi di sola pensione non superiori a L. 12.000.000, e proprietari di una sola casa di abitazione. (Omissis). Comune di Castelbottaccio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbottaccio Il comune di CASTELBOTTACCIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni di legge, nella misura unica del 4,8 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 50 di dare atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita dalla legge. (Omissis). Comune di Castelfidardo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfidardo Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, due aliquote, dell'imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente: a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in L. 200.000 per ogni unita' immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni; b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili. (Omissis). Comune di Castelfiorentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfiorentino Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, (omissis), con effetto dal 1o gennaio 2000, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni, da applicare dai contribuenti, al fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili: 6,2 per mille, aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni; 5,2 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/199 7 per mille, per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona; 2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino all'occorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3) di determinare per l'anno 2000 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 dall'I.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale sottodescritte e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficolta'; contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito procapite fino a L. 16.500.000 come determinato ai fini della definizione della situazione economica da questo ente regolamentata; contribuenti appartenenti al seguenti nuclei familiari con reddito procapite fino a L. 20.000.000 come determinato ai fini della definizione della situazione economica da questo ente regolamentata: a) nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni; b) nuclei familiari con componente, o portatore di grave handicap, con invalidita' totale e permanente del 100% e con necessita' di assistenza continua o di accompagnatore, o ultrasessantacinquenne non autosufficiente, certificati dalle competenti autorita'; Il requisito principale e comune per l'accesso al beneficio sopracitato, e' che i contribuenti sopraelencati appartengano a nuclei familiari i cui componenti siano proprietari del solo quartiere destinato ad abitazione principale e delle relative pertinenze (come definite dall'art. 817 del codice civile) il cui valore catastale complessivo non sia superiore a L. 110.000.000. I valori immobiliari sottoriportati sono determinati in riferimento ai valori medi della zona al netto delle rivalutazioni previste dall'art. 3, comma 48, legge n. 662/199 4) di dare atto che le categorie di contribuenti, riportati al punto 3 ed in possesso dei requisiti sopra indicati per usufruire della detrazione d'imposta maggiorata fino a L. 400.000, devono presentare al comune dichiarazione sostitutiva di cui al regolamento vigente in materia di definizione della situazione economica, entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta. I predetti contribuenti devono, segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di c.c. l'importo corretto della detrazione operata, al momento del pagamento dell'imposta I.C.I. Devono inoltre presentare la dichiarazione di cui all'art. 10 del vigente regolamento I.C.I. In caso di omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sara' recuperata unitamente alle sanzioni di legge. (Omissis). Comune di Castelfranco di Sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfranco di Sopra Il comune di CASTELFRANCO di SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota del 4,75 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; b ) pertinenza relativa all'unita immobiliare di cui sopra classificata o classificabile, nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale. Detrazione L. 200.000. La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L 300.000 a favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare anagraficamente certificato composto da: una persona, reddito da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) piu' pens. combattenti (debito vitalizio); due persone ed oltre, reddito da pensione minima INPS piu' P.S. o A.S. piu' pens. combattenti (debito vitalizio). Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini Irpef riferito all'anno precedente. Comunque, l'applicazione della maggiore detrazione, deve essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente, ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza; 2) aliquota del 5 per mille per: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e non, possiedono alloggi in proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento; b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale; 3) aliquota del 7 per mille per: unita' immobiliare ad uso di abitazione non locata o locata a soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale; 4) aliquota del 6 per mille per: a) unita' immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale; b) le unita' immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni. (Omissis). Comune di Castelguidone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelguidone Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; (Omissis). Comune di Castellalto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellalto Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille (unica); 2) elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/199 3) stabilire l'aliquota agevolativa dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unita' immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. (Omissis). Comune di Castell'Azzara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castell'Azzara Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, attese le premesse, nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, e la detrazione per la prima casa in L. 200.000 come per legge; (Omissis). Comune di Castelletto Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelletto Monferrato Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria: nella misura del 5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 199 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita ad abilitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Castelnovo Bariano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo Bariano Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta al 4,75 per mille: a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica; b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione. Aliquota elevata al 6 per mille: a) alle abitazioni non locate. Di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura annua di L. 200.00 di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti: a) nucleo familiare composto da un pensionato avente reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 14.000.00 b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 22.000.000 maggiorato di L. 7.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 A/8 - A/9 - A/1 c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 36.000.000. Di determinare i seguenti criteri applicativi: 1. il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale dovra' dichiarare: nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.00 2. la richiesta dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio tributi del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale n. 1, entro il mese di giugno 200 3. i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta; 4. l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze, liberamente individuate dal contribuente in numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel catasto fabbricati; (Omissis). Comune di Castelnovo di Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo di Sotto Il comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 cosi' distinte: 1. aliquota agevolata del 5.5 per mille: da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3), rientrano: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, e enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali: C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita' (*); C/6 (garage) limitatamente a due unita' (*); C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita' destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) (*); (*) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1), (5.5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia stata concessa in locazione. b) Immobili locati (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato); 1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta'. (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1, (5.5 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione, (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella fattispecie): a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro; b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta'; 2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e' concessa una ulteriore agevolazione di 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3,dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ( contratti concordati ). Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta. c) Unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale, (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.); (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1 (5,50 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione: 1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente. d) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; 2. Aliquota ordinaria del 6,2 per mille: a) fabbricati diversi dalle abitazioni; b) aree fabbricabili; c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice); d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente; f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili; g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente; h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75). 3. Aliquota maggiorata del 7 per mille: a) alloggi non locati, intendendosi per tali I'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze; b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze; c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4. Detrazione di L. 200.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.), e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: (*) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; (*) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; (*) unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; (*) le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. Riscossione diretta. Di effettuare dal 1o gennaio 2000, in applicazione all'art. 18, comma 1 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali e all'art. 12, comma 1 del regolamento comunale I.C.I., la riscossione diretta del tributo le cui modalita' esecutive saranno stabilite con apposito atto successivo. APPENDICE Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.: 1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento; 2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi; 3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'abitabilita', le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dall'ottenimento dell'abitabilita'. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato; 4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura; 5) all'art 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta del 50 % dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 518/1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. (*) Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni. (Omissis). Comune di Castelnuovo Del Garda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Del Garda Il comune di CASTELNUOVO del GARDA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote d'imposta per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per abitazione principale, prima casa; 6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. Detrazioni: L. 200.000 per abitazione principale e pertinenze; L. 250.000: a) per abitazione principale a favore dei nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge; b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%. Si considera prima casa, ai fini dell'aliquota e della detrazione, l'abitazione data in uso gratuito dal figlio al genitore. (Omissis). Comune di Castelnuovo Di Ceva; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Di Ceva Il comune di CASTELNUOVO di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale. (Omissis). Comune di Castiglione Tinella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione Tinella Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in premessa richiamata; 3) di confermare, inoltre, che la detrazione d'imposta per le unita'