(all. 1 - art. 1) (parte 2)
immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e'
confermata   in   L. 200.000,   ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996 sopra richiamata.
    (Omissis).

                        Comune di Castronno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castronno

    Il  comune  di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 come segue:
    nella  misura  del  4  per  mille,  rapportato  al  valore  degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504 e correlative disposizioni, in
favore  di  persone  fisiche,  soggetti passivi e soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale e per le
relative  pertinenze  nei  limiti  dello  speciale regolamento teste'
adottato con delibera n. 5/200
    nella  misura  del  7  per  mille,  rapportato  al  valore  degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei
confronti  dei  soggetti  passivi d'imposta aventi titolo su immobili
che risultino "non locati";
    nella  misura  del  6  per  mille,  rapportato  al  valore  degli
immobili,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi;
2)  di  stabilire  in L. 250.000 per l'intero anno 2000 la detrazione
d'imposta  per la "prima casa" disciplinata dall'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
    (Omissis).

                         Comune di Caulonia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caulonia

    Il  comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  stabilire  l'aliquota  del 4 per mille per l'imposta comunale
sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 200
2)  di  confermare  la  detrazione  dell'imposta  dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.00
    (Omissis).

                     Comune di Cavallermaggiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavallermaggiore

    Il  comune  di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  stabilire,  per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in
misura unica a tutte le basi imponibili;
2)  di  riconoscere  direttamente  adibita  ad abitazione principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
3)  di  elevare  a L. 220.000 l'importo della detrazione spettante al
soggetto  passivo  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  da  applicarsi  anche  da  parte  dei  soggetti di cui al
precedente punto 2.
    (Omissis).

                          Comune di Cavour;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavour

    Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare in questo comune per l'anno 2000, la misura del 6 per
mille  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.)
istituita   con  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504  e
successive modificazioni e integrazioni;
2.  di  determinare per l'anno 2000, in L. 270.000, la detrazione per
gli immobili adibiti ad abitazione principale.
    (Omissis).

                         Comune di Cedrasco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cedrasco

    Il  comune  di  CEDRASCO  (provincia  di  Sondrio) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille;
    (Omissis).
di  dare  atto  che  la  detrazione  per  l'abitazione  principale e'
stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2,
della legge n. 662/1996.
    (Omissis).

                         Comune di Celleno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Celleno

    Il  comune  di  CELLENO  (provincia  di  Viterbo) ha adottato, il
30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di dare atto pertanto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, sono le
seguenti:
    per  le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie,  a  proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
    per le unita' immobiliari locate ad un contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;
    aliquota  da  applicare  per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute
in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non
le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
    aliquota   da  applicare  a  soggetti  passivi  per  gli  alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
    aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 7 per
mille;
di  confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto
passivo   di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge n. 662/1996 in L. 200.00
di  confermare  la  riduzione I.C.I. del 50% per l'immobile adibito a
centro  comunitario  a favore della ONLUS - Fondazione Guido Piccini,
ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997.
    (Omissis).

                          Comune di Cento;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cento

    Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  fissare  nella  misura del 5,6 per mille per mille l'aliquota
ordinaria  da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 200
2)  di  determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale
del  soggetto  passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta
di  primo  grado  (genitori-figli)  ai quali lo stesso abbia concesso
l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare,  L. 200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
3)  di  fissare  nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata da
applicarsi  per  una  durata non superiore a tre anni dall'inizio dei
lavori  a  favore  dei  proprietari  che eseguano interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  e
architettonico  localizzati  nei  centri  storici  e  al  di fuori se
vincolati  ai  sensi  della  legge  n. 1089/1939, o edifici di valore
storico  testimoniale  indicati  nelle  tavole di PRG vigente, ovvero
volti   alla   realizzazione   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
    (Omissis).

                      Comune di Ceppo Morelli;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceppo Morelli

    Il  comune  di  CEPPO  MORELLI  (provincia  di  Verbano - Cusio -
Ossola)   ha   adottato  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare per l'anno finanziario 2000, le aliquote I.C.I. nelle
seguenti percentuali:
    prima casa: 5 per mille;
    seconda casa: 6,5 per mille;
    detrazione prima casa L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Ceraso;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceraso

    Il  comune  di  CERASO  (provincia di Salerno) ha adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
riconfermare  per  l'anno  2000, l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  nell'aliquota  del  5 per mille senza operare alcuna
distinzione  di  applicazione  di  aliquota tra la prima e la seconda
casa;
riconfermare  in  L. 300.000  l'importo  in  detrazione  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).

                        Comune di Cercenasco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cercenasco

    Il  comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 23
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, sara' del 5 per
mille  e  che  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale e' confermata in L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Ceresara;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceresara

    Il  comune  di  CERESARA  (provincia  di  Mantova) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del 4,5 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili, aliquota unica per
tutti  i  tipi  di  immobili  come  da  delibera  di  G.C. n. 148 del
17 dicembre 1999.
    (Omissis).

                         Comune di Cereseto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cereseto

    Il  comune  di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo
comune  per l'anno 2000, con l'aliquota ordinaria, nella misura unica
del  6  per  mille,  ed  una detrazione dell'imposta per l'abitazione
principale   pari   a   L. 200.000,   in  conformita'  delle  vigenti
disposizioni legislative.
    (Omissis).

                   Comune di Cernusco Lombardone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cernusco Lombardone

    Il   comune  di  CERNUSCO  LOMBARDONE  (provincia  di  Lecco)  ha
adottato,  il  23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
    aliquota del 4,5 per mille:
      le abitazioni principali;
      le   pertinenze   delle   abitazioni  principali  (art.  6  del
regolamento comunale);
      le  abitazioni  concesse  in  comodato d'uso a parenti di primo
grado (art. 7 del regolamento comunale);
      locazione  di  immobile  a  titolo di abitazione principale con
contratto   accordato,  esclusa  detrazione  di  legge  (art.  8  del
regolamento comunale);
    aliquota  del  6  per  mille  per tutti gli immobili posseduti in
aggiunta.
    (Omissis).

                         Comune di Cervasca;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cervasca

    Il  comune  di  CERVASCA  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  relativamente  all'I.C.I. in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
    aliquota unica: 4,8 per mille;
    riduzione unica: L. 200.00
2.  di  dare  atto, che a decorrere dall'anno 2000, la detrazione per
abitazione   principale   di   L. 200.000  e'  utilizzabile,  qualora
superiore all'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, per la parte
residua, a diminuire l'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze.
    (Omissis).

                     Comune di Cesana Torinese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesana Torinese

    Il  comune  di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  14  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura
massima  di L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo d'imposta (tenendo
conto  delle  indicazioni  contenute  nel regolamento comunale per la
disciplina   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  approvato  con
delibera di consiglio comunale n. 38 del 14 novembre 1998) (omissis);
2)  di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma
5,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, una aliquota dell'1 per
mille  a  favore  di  proprietari  che  eseguono  interventi volti al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti  (l'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).
    (Omissis).

                         Comune di Chiavari;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiavari

    Il  comune  di  CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 2000, cosi' come di
seguito riportate:
    aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
    aliquota  ridotta:  4  per  mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi,  nel  comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale e per quelle concesse
in  uso  gratuito  a  parenti in linea retta entro il primo grado, se
nelle  stesse  il  parente  in  questione  ha  stabilito  la  propria
residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto)
ed   uno   di   categoria   C2  (cantina,  soffitta,  solana)  previa
autodichiarazione del proprietario utilizzatore.
    (Omissis).

                       Comune di Chignolo Po;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chignolo Po

    Il  comune  di  CHIGNOLO  PO  (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
    abitazione principale: 5 per mille;
    terreni e aree fabbricabili: 5,5 per mille;
    tutti gli altri immobili: 6 per mille;
2)  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
3)   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o
istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Tabella   per   l'applicazione   dell'aumento  della  detrazione  per
l'abitazione  principale  Per gli immobili di valore catastale fino a
L. 80.000.000,   viene   concesso   l'aumento  della  detrazione  per
l'abitazione  principale  secondo  la sotto riportata tabella, per le
seguenti categorie di cittadini:
    a) pensionati;
    b) coniugi a carico dei pensionati;
    c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
    d)  disoccupati,  per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
    e)  lavoratori  posti  in  cassa integrazione o in mobilita', per
almeno sei mesi, nell'anno 1999.
Le  suddette  categorie  di cittadini potranno usufruire dell'aumento
della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di'
usufrutto,  altri  immobili  o  quote  superiori  ad  1/3 del secondo
immobile  escluso  il box di pertinenza dell'abitazione principale, i
cui  redditi  imponibili  ai  fini  fiscali  corrispondano  a  quelli
previsti nell'allegata tabella.
I  contribuenti  dovranno  attestare  con l'autocertificazione quanto
segue:
    1.   la   condizione  d'appartenenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
    2. il reddito complessivo del nucleo familiare;
    3.  il  non  possesso  d'altri  immobili  escluso  il  garage  di
pertinenza all'abitazione principale.
Di  tali  detrazioni  non potranno usufruire i possessori di immobili
classificati a catasto come: A/1 - A/2- A/6 - A/8 - A/9.

                  Detrazione abitazione principale

=====================================================================
Componenti|          |           |           |           |
  nucleo  |500.000 I |400.000 II |300.000 III|250.000 IV | 00.000 V
familiare |  Fascia  |  Fascia   |  Fascia   |  Fascia   |  Fascia
=====================================================================
1 persona |10.000.000|11.698.000 |13.481.000 |15.264.000 |-
---------------------------------------------------------------------
2 persone |14.710.000|17.653.000 |20.595.000 |23.537.000 |-
---------------------------------------------------------------------
3 persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |-
---------------------------------------------------------------------
4 persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |-

    (Omissis).

                          Comune di Chiuro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiuro

    Il  comune  di  CHIURO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille (omissis).
    (Omissis).

                     Comune di Chiusa (Klausen);
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa (Klausen)

    Il comune di CHIUSA (KLAUSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  1o  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della
legge  dd.  23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.I. per la
prima  abitazione  da  L. 300.000  a  L. 420.000  e  di applicare per
l'abitazione   principale  e  pertinenza  in  linea  di  massima  una
detrazione di L. 420.00
2.  di  determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione
nell'ipotesi  di  presupposti  socialmente precari in L. 500.000, nel
caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  valore  catastale  rivalutato  dell'immobile: non superiore a
L. 150.000.00
    b)  il  reddito  imponibile  della  famiglia  non e' superiore al
doppio dell'importo del minimo vitale.
Secondo  l'art.  6 del D.P.G.P. dd. 1o febbraio 1991, n. 2, risultano
per il momento i seguenti importi del reddito:
    singola persona: L. 17.832.00
    due persone: L. 25.248.00
    tre persone: L. 31.200.00
    quattro persone: L. 37.128.00
    cinque persone: L. 41.592.00
    per ogni ulteriore membro di famiglia: suppletive L. 4.464.00
3.  non  siano  possessori,  con riferimento a tutti i componenti del
nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul
territorio  nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o
posto  macchina  al servizio dell'abitazione principale e dei redditi
dominicali  aggiornati  dei  terreni  non edificabili inferiori a L.
2.50
4.  che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al
nucleo familiare;
5.  le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo
disponibile  presso  l'ufficio  tasse  del  comune  e  firmate  dagli
interessati,  devono  essere  presentate  all'ufficio  tasse,  che ne
rilascia  ricevuta,  presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo
200
6.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I)  che  sara'  applicata  in  questo comune di
principio nella misura del 4,7 per mille;
7.  per tutti gli appartamenti della cat. A/1 fino A/11, escluso A/10
verra'  applicata  l'aliquota  I.C.I.  del  6  per  mille, eccetto le
fattispecie  di  cui  alle  lettere  a),  b), c) e d) con la seguente
dicitura:
    a)  appartamento  principale  per  il  proprietario e in possesso
della residenza anagrafica in comune;
    b)  appartamento  principale per parente in linea diretta fino al
terzo grado ed affini fino al secondo grado;
    c)  persone  con  un  contratto d'affitto registrato per le quali
abitazioni costituisce abitazione principale e sono in possesso della
residenza anagrafica;
    d) persone, le quali sono in possesso dei requisiti secondo punto
a)   e  punto  b)  nonche'  occupano  gratuitamente  appartamenti  in
proprieta' di societa'.
    (Omissis).

                     Comune di Chiusa Di Pesio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa Di Pesio

    Il comune di CHIUSA di PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il
22 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno  2000,  nella misura
seguente:
    7 per mille, aliquota ordinaria per tutti gli immobili;
    5  per mille, aliquota differenziata, per le abitazioni destinate
ad uso residenza principale da parte del proprietario;
di  determinare  la  detrazione  da  applicarsi alla prima casa nella
misura di L. 200.00
di pubblicizzare la presente nelle forme di legge.
    (Omissis).

                        Comune di Chiusanico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusanico

    Il  comune  di  CHIUSANICO  (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000  l'aliquota dell'imposta comunale
nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;
di  stabilire  in  L. 200.000  la  detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  fino  a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    Se  l'unita'  immobiliare  e' adibita ad abitazione principale da
piu'  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
di  dare  atto  che nella determinazione delle aliquote nonche' nella
definizione  della  detrazione sono state tenute presenti le esigenze
di  equilibrio economico di bilancio annuale di previsione del comune
e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
di  comunicare  in  elenco  la  presente  deliberazione ai capogruppo
consilari ai sensi della legge n. 127/1997.
    (Omissis).

                         Comune di Cinaglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cinaglio

    Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2000, l'aliquota che verra' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
    (Omissis).

                          Comune di Cirie';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cirie'

    Il  comune  di  CIRIE'  (provincia  di Torino) ha adottato, il 14
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  2000, nelle seguenti misure l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a) 5,7 per mille: per gli immobili posseduti da persone fisiche e
dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  direttamente  adibiti  ad abitazione principale e pertinenze
(massimo  2 pertinenze) o concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado,
per  tutti  gli  immobili  posseduti dall'agenzia territoriale per la
casa,  alloggi  non locati di anziani e disabili residenti in case di
riposo;
    b)  7  per  mille: per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti,
non  locati  e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici
mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria);
    c) 4 per mille: per gli alloggi locati con contratto registrato e
conforme  alla  legge  n.  431/1998,  art. 2, comma 3, utilizzati dal
locatario come abitazione principale;
    d) 6 per mille: regime ordinario d'imposta;
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo  n.  504/1992, in L. 230.000 (euro 118,78), la detrazione
d'imposta dovuta per:
    l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  dei
soggetto passivo;
    agli  alloggi  non locati di anziani e disabili residenti in case
di riposo;
    agli  alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti
fino  al  terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo
grado;
    le  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia
territoriale per la casa.
    Con  la  precisazione  che  nessun  contribuente, con l'eccezione
dell'A.T.C.  e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo'
usufruire di piu' di una detrazione di L. 230.000 (euro 118,78).
    (Omissis).

                          Comune di Civate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Civate

    Il  comune  di  CIVATE  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il
14 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  approvare  per  l'anno  2000,  la  seguente  regolamentazione
dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:
    a)  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti i fabbricati ad
esclusione delle case non affittate;
    b)  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I.  nella  misura del 7 per
mille  del  valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi
dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/199
    c)   confermare   la   detrazione   dall'imposta  stabilendo  che
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza
del  suo  ammontare,  L. 200.000  nel  rispetto  dell'equilibrio  del
bilancio  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 55, punto 3, della legge n.
662/199
    d)  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
nella  misura  del  5  per  mille  del  loro  valore per i fabbricati
concessi  in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado,
nonche'  a  collaterali  di  primo  grado e da questi utilizzati come
abitazione principale;
    e)  determinare  la  detrazione dall'imposta, per i fabbricati di
cui  al  precedente  punto  d), stabilendo che dall'imposta dovuta si
detraggono,  fino  alla concorrenza del suo ammontare, L. 100.000 nel
rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55,
punto 3, della legge n. 662/199
    f)   fissare,   al  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  l'aliquota  agevolata dell'I.C.I. nella
misura  del  3  per  mille  a  favore  dei  proprietari  che eseguano
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detta
aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori.
    (Omissis).

                         Comune di Claviere;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Claviere

    Il  comune  di  CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 25
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. (Omissis).
2.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura
di  L. 200.000  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
    (Omissis).

                         Comune di Codevigo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codevigo

    Il  comune  di  CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  rapportata  al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).

                         Comune di Cogoleto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogoleto

    Il  comune  di  COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 20
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
    1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
    2) aliquota I.C.I. ridotta e differenziata: 6 per mille;
    3)  aliquota  I.C.I.  aumentata:  9 per mille (legge n. 431/1998,
art. 2, comma 4);
1)  l'aliquota  I.C.I.,  ridotta  e differenziata, del 6 per mille si
applica:
    a  favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci di
cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel comune di
Cogoleto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale:   in  tale  caso  spetta  la  detrazione  per  abitazione
principale pari a L. 200.00
    a  favore  dei  proprietari  delle  unita' immobiliari locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
    a  favore  dei  proprietari  delle unita' immobiliari concesse in
comodato  gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al terzo
grado  e  affini  di secondo grado, se in tale immobile il parente ha
stabilito la propria residenza;
    a  favore  dei  proprietari  di immobili compresi nelle categorie
catastali C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/
    a  favore  dei  proprietari delle aree fabbricabili e dei terreni
agricoli;
2) L'aliquota I.C.I., aumentata, del 9 per mille si applica:
    a  carico  dei proprietari di immobili, adibiti ad uso abitativo,
non  locati  e  per  i  quali  non  risultino essere stati registrati
contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell'art. 2, comma
4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
3) l'aliquota I.C.I., ordinaria, del 7 per mille si applica:
    a  carico  dei  proprietari  di  immobili  non  rientranti  nelle
casistiche sopra specificate.
    Nel  caso  di locazione di immobile con contratto registrato, sia
per  l'applicazione  dell'aliquota  agevolata del 6 per mille, quando
l'immobile  venga utilizzato dal soggetto come abitazione principale,
sia per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille quando
l'immobile  non  venga  utilizzato  come  abitazione  principale,  e'
necessario presentare all'ufficio tributi di questo comune, prima dei
versamento  dell'imposta,  copia  del  contratto  di  locazione  o di
comodato  gratuito  debitamente  registrati  secondo  quanto previsto
dalle leggi vigenti in materia o autocertificazione a norma di legge.
Si  rammenta  che  dall'anno 1997 ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51
della  legge  n.  662 del 23 dicembre 1996, ai fini dell'applicazione
dell'I.C.I., le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 5%
mentre i redditi dominicali sono stati rivalutati del 25%.
    (Omissis).

                      Comune di Colle Brianza;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle Brianza

    Il  comune  di  COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  6,5  per  mille  e di confermare
altresi'  l'applicazione  dell'aliquota  minima  di  legge  del 4 per
mille,   per   un   periodo   comunque  non  superiore  a  tre  anni,
relativamente  ai  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
2.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  in  L. 200.000  l'importo da
detrarre   dall'imposta  comunale  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita    ad    abitazione    principale    del   soggetto   passivo
indipendentemente dall'accatastamento della stessa;
3.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  in  L. 500.000  l'importo da
detrarre  allorche'  il  titolare  passivo proprietario o titolare di
diritto  di  superficie,  uso  o  abitazione  sull'unita' immobiliare
accatastata  o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga
uno  dei  requisiti  seguenti ed a condizione che non sia titolare di
alcun diritto reale su altro immobile:
    a)   soggetto   passivo  il  cui  reddito  familiare  complessivo
imponibile  ai  fini  Irpef derivi dal solo importo della pensione da
lavoro  dipendente,  oltre  che  dal reddito di fabbricato della sola
abitazione e relativa pertinenza (box);
    b)  soggetto  passivo  portatore  di  handicap  con  attestato di
invalidita' civile;
    c)  soggetto  passivo  disoccupato  nel 1999 per almeno sei mesi,
regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;
4. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale
sopra   indicate  sub  a),  b)  e  c)  il  reddito  imponibile  Irpef
dell'intero  nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano
dallo  stato  di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto
passivo,  per  l'anno 1999 non deve essere superiore a L. 21.000.000,
tetto  questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e
di  L. 3.000.000  qualora  la  persona  a  carico  sia  portatrice di
handicap.
    (Omissis).

                      Comune di Colle S. Lucia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle S. Lucia

    Il  comune  di COLLE S. LUCIA (provincia di Belluno) ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  ordinaria dell'imposta comunale sugli
immobili  fissata, con delibera consiliare n. 5 del 22 febbraio 1999,
per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;
2.   di   confermare,  inoltre,  l'aliquota  agevolata  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale fissata, con la predetta
delibera, al 4 per mille e la detrazione dell'imposta di L. 300.00
3.  di  considerare  abitazione principale l'unita' immobiliare nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  ed  i  suoi familiari, dimorano
abitualmente  ai  sensi  dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  ed  in particolare le seguenti categorie
catastali:
    A/2 - abitazione di tipo civile;
    A/3 - abitazione di tipo economico;
    A/4 - abitazione di tipo popolare;
    A/5 - abitazione di tipo ultrapopolare.
    (Omissis).

                        Comune di Collecchio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collecchio

    Il  comune  di  Collecchio  (provincia  di Parma) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2000, nel seguente modo:
    a) aliquota  I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie
di immobili:
      unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale;
      unita'  immobiliari  di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali
pertinenze dell'abitazione;
    b)  aliquota  I.C.I.  pari  al  5,5  per  mille  per  le seguenti
tipologie di immobili:
      terreni agricoli e aree fabbricabili;
      alloggi  dati  in  uso gratuito o in comodato a parenti fino al
terzo  grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che
risultino residenti;
      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non venduti, dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione degli immobili;
      altri  fabbricati  non  specificatamente  individuati nei punti
precedenti e nel successivo punto c);
    c)  aliquota  I.C.I.  pari  al 7 per mille esclusivamente per gli
alloggi  non  locati  (esclusi  altri  tipi  di  fabbricati, quali ad
esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);
2)  di  determinare  in  L. 200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale per l'anno 200
3)   di   elevare   a  L. 500.000  per  l'anno  2000,  la  detrazione
dell'imposta  dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  nel  caso di nucleo familiare con persona
portatrice di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    Coloro  che  intendano  avvalersi  della  maggiore  detrazione in
questione  dovranno  trascrivere  il  relativo  importo nell'apposito
spazio   del   bollettino  di  versamento  e  trasmettere  copia  del
bollettino  della  prima  rata  al  comune - Servizio tributi - entro
quindici  giorni  dall'avvenuto  versamento.  A  questo dovra' essere
unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale
risulta  il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo,
potra'  richiedere  idonea documentazione comprovante l'esistenza dei
presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
    (Omissis).

                       Comune di Collevecchio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collevecchio

    Il  comune  di  COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il
30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504  e successive modifiche e integrazioni di
fissare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6
per mille;
2) di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno
2000,  sono  solo quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo
n.  504/1992,  modificato  dal  comma  55, dell'art. 3 della legge n.
662/1996, punti 1) e 2);
3)  di  stabilire  che  eventuali  ulteriori  detrazioni  e riduzioni
sottoposte  al  potere discrezionale saranno applicate in conformita'
di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia.
    (Omissis).

                     Comune di Cologno Al Serio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cologno Al Serio

    Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il  17  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di stabilire, per l'anno 2000, (omissis) nella misura unica del 5
per  mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in
oggetto.
    (Omissis).

                    Comune di Colognola Ai Colli;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colognola Ai Colli

    Il  comune  di  COLOGNOLA  ai  COLLI  (provincia  di  Verona)  ha
adottato,  il  22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  determinare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura
del 5 per mille e la detrazione l'imposta in L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Comacchio;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Comacchio Il comune di
COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni,
meglio risultanti dall'allegato prospetto, che forma parte integrante
e   sostanziale   del   presente   atto,  ai  fini  dell'applicazione
dell'I.C.I. per l'anno 2000.
ORDINAMENTO   DELLE   ALIQUOTE,   RIDUZIONI   E  DETRAZIONI  AI  FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2000 1. aliquote
    1.1 Immobili adibiti ad "abitazione principale" - 5,5 per mille;
    l'aliquota   e'  applicabile  unicamente  all'unita'  immobiliare
direttamente   adibita   ad   abitazione   principale  da  parte  del
contribuente soggetto dell'imposta;
    1.2  fabbricati  non  adibiti  ad "abitazione principale" - 7 per
mille;
    1.3 immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati ) - 6
per  mille.  con  le  seguenti  eccezioni  per  le quali e' applicata
l'aliquota del 5,8 per mille;
Fabbricati:
    fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1);
    negozi (cat. C1);
    magazzini e locali di deposito (cat. C2);
    laboratori per arti e mestieri (cat. C3);
    opifici (cat. D1);
    alberghi e pensioni (cat. D2);
    campeggi (cat. D8);
    uffici e studi privati (cat. A10).
Terreni:
    terreni   agricoli   posseduti   da   coltivatori  diretti  o  da
Imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a titolo
principale  purche'  dai  medesimi  condotti  (ex  art. 9  -  decreto
legislativo n. 504/1992).
2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale
    2.1  per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1
e'  applicabile  una  detrazione  d'imposta di L. 200.000 annue. Tale
deduzione si applica anche nei seguenti casi:
    A)  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    B)  abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore;
    C)  abitazione  concessa dal possessore In uso gratuito a parenti
in  linea  diretta  fino  al  primo grado, che la occupano quale loro
abitazione  principale.  Tale  situazione dovra' essere comprovata da
idonea documentazione.
    2.2  La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1, e'
elevata  a  L.  500.000  per le seguenti categorie di contribuenti in
particolari situazioni di carattere sociale:
    A)   pensionati   e   portatori   di   handicap  con  invalidita'
riconosciuta, monoreddito in condizione non lavorativa con reddito da
pensione non superiore a L. 15.050.000 annui, al lordo delle ritenute
fiscali;
    B)   pensionati   e   portatori   di   handicap  con  invalidita'
riconosciuta,  inclusi  in  nuclei  familiari con reddito complessivo
annuo,   al   lordo  delle  ritenute  fiscali,  non  superiore  a  L.
24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per ogni persona a carico:
      disoccupati  (con  certificazione  dell'Ufficio provinciale del
lavoro   e   della   massima   occupazione)  -  lavoratori  in  cassa
integrazione   straordinaria   -  in  mobilita',  inclusi  in  nuclei
familiari  con  reddito  complessivo  annuo,  al lordo delle ritenute
fiscali, non superiori a L. 24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per
ogni persona a carico;
    D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed
eventuale  annesso  garage,  quale  unica  proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1o  gennaio  2000: nucleo familiare composto da 6 o
piu' componenti al 1oo gennaio 200
reddito   familiare   riferito  all'anno  2000  non  superiore  a  L.
90.300.000  lordi  annui  nel  caso di una famiglia di 6 componenti a
tale  reddito  si  aggiungono  L.  15.050.000  lordi  annui  per ogni
componente superiore a
si  intendono  nuclei  familiari  numerosi  quelli  di  sei unita', e
superiori;
nel   rapporto   numero   di   componenti  del  nucleo,  metratura  a
disposizione,  si  applichera' la detrazione allorquando la metratura
stessa  sara'  inferiore  a  quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei
familiari di sei unita';
    E) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate
condizioni  socio-economiche  attestate  dal  Settore Sanita'-Servizi
sociali,  se  non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti
precedenti;
sia  nel  caso  della lettera B) (Pensionati e portatori di handicap)
che  alla lettera C) (Disoccupati-cassintegrati-in mobilita') ed alla
lettera  D)  (Famiglie  numerose), l'applicazione del beneficio della
ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che
gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare  non possiedano alcuna
proprieta'  immobiliare  e  non  dispongano  di reddito d'impresa, di
partecipazione  o  di  lavoro autonomo. In questa ultima circostanza,
l'amministrazione  comunale  si  impegna a valutare eventuali singoli
casi che le venissero sottoposti;
i  contribuenti  interessati  dovranno presentare, direttamente o con
raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno
di  ogni anno per l'anno stesso apposita richiesta-autocertificazione
dichiarando di essere In possesso dei requisiti per il riconoscimento
del  diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo
a disposizione dalla competente sezione;
i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nel termini potranno,
al  momento  del  pagamento  dell'I.C.I.,  gia'  tenere  conto  della
detrazione nella misura richiesta;
le richieste-autocertificazioni verranno controllate dalla competente
sezione  dell'amministrazione  comunale,  e  in caso di dichiarazioni
infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.
3. Riduzione di imposta
    saranno  applicate  le riduzioni allo scopo previste dal comma 1,
dell'art. 8,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504,
sostituito  dall'art. 3,  comma  55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso
comma.
(Omissis).

                    Comune di Comezzano Cizzago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comezzano Cizzago Il comune
di  COMEZZANO  CIZZAGO  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato, il 22
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 6 per mille, escluso gli immobili
sfitti  da  piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per
mille;
2.   di  determinare  la  detrazione  d'imposta  in  L.  200.000  per
l'abitazione principale; L. 300.000 per i pensionati possessori della
sola  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e con
reddito   annuo   complessivo,   per   nucleo   familiare,  derivante
esclusivamente  dalla  somma  data  da una pensione minima INPS e una
pensione sociale;
L.  400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale con reddito annuo complessivo, per
nucleo  familiare,  derivante da pensione e non superiore all'importo
di due pensioni sociali.
(Omissis).

                           Comune di Cona;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Cona Il comune di CONA
(provincia  di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per
mille.
2)  di  mantenere  inalterato  in  L.  200.000  annue il limite della
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992  nel testo modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996.
3) (Omissis).
4) (Omissis).
5) (Omissis).
(Omissis).

                        Comune di Confienza;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Confienza Il comune di
CONFIENZA  (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle misure:
    4,75 per mille per tutte le unita' immobiliari.
(Omissis).

                        Comune di Conselice;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Conselice Il comune di
CONSELICE   (provincia   di   Ravenna)   ha   adottato   la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  applicare  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili nella misura del 5,9 per mille per unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione principale; di dare atto che ai
sensi  dell'art.  14  del  regolamento  comunale  di  disciplina  dei
l'applicazione  dell'I.C.I.,  approvato  in data 29 dicembre 1998 con
atto  consiliare  n.  79  e  modificato  con  atto  consiliare  n. 87
approvato in data 9 dicembre 1999:
    per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro  diritto  reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono
equiparate all'abitazione principale:
    a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
    b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
    c)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
    d)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
    e)  le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  e  collaterali  entro il primo grado (genitori, figli e
fratelli).
    f)   le   pertinenze  di  categoria  catastale  C/2,  C/6  e  C/7
(magazzino,   autorimessa,  tettoia)  anche  se  ubicate  in  diverso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sita l'abitazione
principale,   purche'   non   utilizzate  per  attivita'  produttive,
commerciali  o  artigianali.  L'eventuale parte residua di detrazione
che  non  trova  totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale,  puo'  essere  portata in diminuzione dall'imposta dovuta
per tali pertinenze.
fabbricati   destinati   ad   attivita'   industriali,   commerciali,
artigianali  e  di  servizi,  nonche'  box,  autorimesse  e  garages,
appartenenti alle seguenti categorie catastali:
    A/1
    B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/
    C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/
    D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/1 D/1 D/1
    Terreni agricoli;
2)  di  applicare  l'aliquota  del  6,3 per mille per tutti gli altri
casi;  3)  di  mantenere  quale  detrazione  dall'imposta  dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  l'importo
minimo di L. 200.000.
(Omissis).

                        Comune di Cordovado;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Cordovado Il comune di
CORDOVADO  (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 dicembre 1999,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria: 6 per mille
    aliquota 5,5 per mille nei seguenti casi:
      a)  unita'  immobiliari  adibite  a  residenza  principale  del
soggetto passivo;
      b)   unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  a
soggetti che le utilizzino come abitazioni principali;
      c)  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate.
2)  di  determinare  nell'importo  di  L.  200.000  la  detrazione da
applicare  all'imposta  dovuta  per le unita' immobiliari di cui alle
lettere   a),   c)  del  punto  precedente,  nonche'  per  le  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari
aventi  la  residenza  anagrafica  nel  comune,  e  per  gli  alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

                    Comune di Corleto Perticara;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corleto Perticara Il comune
di  CORLETO  PERTICARA  (provincia  di  Potenza)  ha  adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis).
2.  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione
spettante per l'abitazione principale in L. 250.00
(Omissis).

                        Comune di Corropoli;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Corropoli Il comune di
CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
confermare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per  l'anno  2000  nella  misura  del  5  per  mille,  dando atto che
l'imposta  medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di
legge  senza  fare  uso delle facolta' concesse ai commi dall'art. 3,
commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996.
(Omissis).

                      Comune di Cossano Belbo;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Cossano Belbo Il comune di
COSSANO   BELBO   (provincia   di  Cuneo)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504, sulle abitazioni principali;
2.  di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali;
3. di prevedere un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri
immobili;
4.  di  dare  atto  che  ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge
finanziaria  2000  una  sola  unita' immobiliare adibita a pertinenza
dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da
titolare  di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2
-C/6  -  C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista
per le abitazioni principali.
(Omissis).

                        Comune di Cossignano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Cossignano Il comune di
COSSIGNANO  (provincia  di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
(omissis),  di  stabilire per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota
ordinaria I.C.I. nella misura del 6,3 per mille.
di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista
dalla normativa vigente.
(Omissis).

                       Comune di Costa Serina;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Costa Serina Il comune di
COSTA  SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare, (omissis), per l'anno 2000:
      l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;
      non applicare per l'anno 2000 nessuna agevolazione, riduzione o
detrazione   di  imposta  come  stabilito  dall'art. 3,  comma  55  e
seguenti,   della  predetta  legge,  ad  eccezione  della  detrazione
ordinaria  valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad
abitazione principale;
2)  di  stabilire  ai  sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  adottato con
deliberazione  del  codice  civile  n.  66  del  22  dicembre 1999 di
procedere  alla  riscossione  dell'imposta  mediante  affidamento  al
concessionario della riscossione Bergamo Esattorie S.p.A.
(Omissis).

                       Comune di Costacciaro;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Costacciaro Il comune di
COSTACCIARO  (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  aumentare  l'aliquota I.C.I. dal 6 per mille al 6,5 per mille
per  tutte  le  situazioni  tassabili  e contestualmente aumentare la
detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000.
(Omissis).

                   Comune di Costigliole Saluzzo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Costigliole Saluzzo Il
comune  di  COSTIGLIOLE  SALUZZO  (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da applicarsi nell'anno 2000
nella  misura  del  5,5  per  mille relativamente ai terreni agricoli
cosi'   come  definiti  dall'art. 2,  comma  1,  lettera  C,  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.;
2)  di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  da applicarsi nell'anno 2000
relativamente   a   tutti  gli  altri  beni  immobili  oggetto  della
tassazione nella misura unica dei 5,75 per mille;
3) di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo e in L. 270.000 solo nei seguenti casi:
    persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in
quello  precedente, si sia verificata situazione di carenza economica
che  abbia  determinato  l'iscrizione  nell'Albo  dei beneficiari del
comune  e  la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla
base  di  quanto  previsto  dai  vigenti  regolamenti  approvati  dal
consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39 e del 27
marzo 1992, n. 1
    persone  o  nuclei  familiari  il  cui  reddito familiare non sia
superiore  al  minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai
citati vigenti regolamenti comunali;
    persone  titolari  di  un  solo  reddito di pensione sociale e di
reddito  derivante  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;
    nucleo  familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non
superiore  a  L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte
del nucleo stesso;
    nucleo  familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non
superiore a L. 25.000.000 e con 3 (tre) figli a carico.
(Omissis).

                  Comune di Crocetta del Montello;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Crocetta del Montello Il
comune  di  CROCETTA del MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a)  di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2000 nella misura del 5 per mille;
b)  di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione
per abitazione principale.
(Omissis).

                     Comune di Cupra Marittima;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Cupra Marittima Il comune
di  CUPRA  MARITTIMA  (provincia  di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
Aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per
mille;
Detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).

                         Comune di Cureggio;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Cureggio Il comune di
CUREGGIO  (provincia  di  Novara)  ha adottato, il 4 febbraio 2000 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
    aliquota   ordinaria   (per  terreni,  aree  fabbricabili,  altri
fabbricati): sei per mille;
    abitazione principale: cinque per mille;
    unita'  immobiliari  equiparate alla abitazione principale cinque
per mille;
2.  di  confermare  nella  misura  di  L. 200.000 la detrazione dalla
imposta  dovuta,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo ed alle unita' immobiliari equiparate
all'abitazione principale.
(Omissis).

                          Comune di Daone;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Daone Il comune di DAONE
(provincia  di  Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota unica per l'imposta
comunale  sugli  immobili  nell'ambito del comune di Daone, nel 4 per
mille;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I. la detrazione per l'abitazione principale
e'  pari al 100% di quanto dovuto per la propria quota di proprieta',
usufrutto   o   altro  diritto  reale  d'uso  o  abitazione  relativo
all'unita'   immobiliare   urbana   destinata  a  propria  abitazione
principale  come  definita  dal  comma  2,dell'art.  8,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  usufruibile  anche  sulle
eventuali  pertinenze  nel  caso  la  detrazione fosse inferiore a L.
200.000 e fino a tale cifra;
3.  di  dare  atto  che  non sono previste altre aliquote d'imposta o
altri tipi di detrazione d'imposta oltre a quelli indicati ai commi 1
e 2.
(Omissis).

                         Comune di Dueville;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Dueville Il comune di
DUEVILLE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) (Omissis).
2)  di  confermare,  pertanto per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 6
per  mille  sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da piu'
di un anno al 1o gennaio 2000 e che non abbiano piu' di 50 anni;
3)  di stabilire, altresi', per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,2
per mille sugli altri immobili;
1)  di  fissare  la  detrazione  sull'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione principale in L. 230.000.
2)  di  fissare, altresi', la maggiore detrazione di L. 350.000 nelle
situazioni   di   particolare   carattere   sociale,   stabilendo   i
sottoindicati criteri:
    il  contribuente  dovra' alla data del 31 dicembre 1999 aver gia'
compiuto il sessantaquattresimo anno di eta';
    il  contribuente  dovra' rientrare nei seguenti limiti di reddito
desunti  dalla  dichiarazione  dei redditi delle persone fisiche anno
d'imposta 1999:
      a) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente
      b) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti
      c) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti
      d) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti
    il   contribuente  dovra'  presentare  la  relativa  domanda,  su
apposito  modulo  predisposto  dal  comune,  presso l'ufficio tributi
entro il termine perentorio del 19 giugno 2000.
(Omissis).

                         Comune di Dumenza;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Dumenza  Il comune di
DUMENZA  (provincia  di  Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   (omissis),  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  e  la  detrazione  per  abitazione principale per
l'anno 2000 cosi' come sottoindicato:
    aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
    aliquota per gli altri fabbricati: 7 per mille;
    detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).

                           Comune di Erli;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Erli Il comune di ERLI
(provincia  di  Savona)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  (omissis),  di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
(I.C.I.) per l'anno 2000, nelle seguenti misure diversificate:
    6 per mille per l'abitazione principale;
    6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie.
(Omissis).

                      Comune di Faggeto Lario;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Faggeto Lario Il comune di
FAGGETO  LARIO  (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
aliquota prima casa: 5 per mille;
aliquota seconda casa: 5,5 per mille;
fabbricati produttivi e altre pertinenze: 5,5 per mille;
aliquota  seconda  casa  utilizzata  gratuitamente  dai  genitori e/o
figli: 5 per mille.
(Omissis).

                          Comune di Fascia;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Fascia Il comune di FASCIA
(provincia  di  Genova)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)   di  stabilire  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  da
applicarsi, per l'anno 2000, all'imposta comunale sugli immobili;
2)  di  tener  conto,  nella  determinazione della base imponibile di
quanto   stabilito   dall'art.  5,  decreto  legislativo  504/1992  e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e ss., art. 3, legge 662/199
3) di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni  dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa   il   contribuente   ha   la   facolta'   di  presentare
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della L. 15/1968, autenticata,
nella  quale  deve  dichiarare la data di inizio delle condizioni che
rendono   inabitabile   e   comunque  inutilizzabile  l'immobile.  Il
contribuente  ha  l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata
A.R.  la  data  di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro
ovvero,  se  antecedente,  la data dalla quale l'immobile e' comunque
utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4)  di  detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;
5)  si  intende  per  abitazione  principale  quella  nella  quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
6)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
7)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  58,  comma 2, decreto
legislativo  n.  446/1997,  per  l'applicazione  dell'art. 9, decreto
legislativo   504/1992   relativo   alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli  appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, legge n. 9/1963,
soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai
predetti  elenchi  ha  effetto  a  decorrere dal 1o gennaio dell'anno
successivo.
(Omissis).

                          Comune di Faule;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Faule Il comune di FAULE
(provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo n. 504/1992, nel seguente modo:
    Tipologia di immobili: abitazione principale - unita' immobiliari
equiparate - altre tipologie di immobili: aliquota unica 6 per mille;
2.  di  stabilire  per  l'anno 2000, le seguenti misure di detrazione
d'imposta:
Detrazione   annua   abitazione   principale   e  unita'  immobiliari
equiparate L. 200.000.
(Omissis).

                          Comune di Feltre;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Feltre Il comune di FELTRE
(provincia  di Belluno) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    nella  misura  del  5  per mille per le abitazioni principali e a
favore  dei  proprietari  che  concedono  in  locazione,  a titolo di
abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi
di cui al comma 3, art. 2, legge 431/199
    del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle
aree  edificabili  per  le  quali e' stabilita una aliquota del 7 per
mille;
    un'aliquota  del  2  per  mille,  per  un  periodo  di  tre  anni
dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore
ai  tre  anni,  e  limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto dei
lavori,   a   favore  di  proprietari  degli  immobili  che  eseguano
interventi   volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  dichiarate
inagibili  o  inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o
posti  auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nel  centri  storici  come  individuati nell'Atlante dei
centri  storici  della  provincia  di  Belluno  redatto dalla Regione
Veneto  con  atto  in data giugno 198 sono inoltre considerati centri
storici  le  zone  comprese nei predetti centri storici ma delimitate
nelle  zone  A  del  vigente  piano  regolatore  generale.  Per poter
usufruire  dell'aliquota  agevolata  del  2 per mille il proprietario
dell'immobile  dovra' presentare copia della documentazione al comune
prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3, della legge
collegata alla Finanziaria 1998 o equivalente;
    un'aliquota  del  2  per mille per gli immobili appartenenti alle
ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali;
2)  di  determinare per l'anno 2000 la detrazione di imposta comunale
sugli  immobili  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
230.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  gli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti   autonomi   per   le  case  popolari  e  compresa  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3)  di determinare altresi' per l'anno 2000, la detrazione di imposta
comunale  sugli immobili per l'abitazione principale nella misura del
doppio  del  minimo  pari  a  L.  400.000  a favore di proprietari di
abitazione  principale  che  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare
soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica
dell'ULSS, di cui all'art. 1 della legge 295/1990, abbia riconosciuto
la  connotazione  di  gravita'  ai  sensi dell'art. 3, comma 3, della
legge  n.  104/1992.  Sono  esclusi gli invalidi civili, del lavoro e
coloro che hanno riconosciuta una invalidita' ai fini del lavoro.
(Omissis).

                       Comune di Fenestrelle;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Fenestrelle Il comune di
FENESTRELLE  (provincia  di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nel seguente modo:
    a)  aliquota  del  5  per  mille per unita' immobiliari adibite a
negozi  ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e
mestieri  (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la
propria attivita' commerciale ed artigianale;
    b) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre
tipologie di immobili;
2) di determinare in L. 300.000 la detrazione relativa all'abitazione
principale.
(Omissis).

                      Comune di Fino Del Monte;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Del Monte Il comune di
FINO  del  MONTE  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
da  applicarsi  per  l'anno  2000  nella  misura del 5,5 per mille la
detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.
(Omissis).

                  Comune di Fiumefreddo Di Sicilia;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Fiumefreddo Di Sicilia Il
comune  di FIUMEFREDDO di SICILIA (provincia di Catania) ha adottato,
il   31  gennaio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni, di fissare
per  l'anno  2000,  le  aliquote  relative all'imposta comunale sugli
immobili diversificandole come appresso:
    aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale del soggetto passivo dell'imposta;
    aliquota  del  4 per mille, per un periodo comunque non superiore
ai  tre  anni,  relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita
non   venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
    aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;
    aliquota  del  6  per  mille  per  tutte  le  altre  tipologie di
immobili;
2)  ai  sensi  e  per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per
l'anno  2000  la  detrazione  spettante  per  gli immobili adibiti ad
abitazione  principale  da lire 200.000 a Lire. 300.000 rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3)  ai  sensi  e  per gli affetti del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per
l'anno  2000  la detrazione spettante per le abitazioni principali da
lire  200.000 a lire 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante
il  quale  si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che
posseggano  a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione oltre
l'eventuale  garage  e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto
l'unita'   immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale  e  che
appartengano alle seguenti categorie:
    a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di
pensione  con  reddito  familiare  imponibile ai fini I.R.P.E.F., non
superiore a L. 14.800.000 nell'anno 199
    b)  famiglie  in cui nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piu'
portatori  di  handicap  con  attestato  di  invalidita'  civile  non
inferiore  al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile
ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 24.000.000 nell'anno 199
    c)  famiglie  numerose  composte  da  5  o piu' componenti il cui
reddito  familiare  complessivo  annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F.,
non superi L. 25.000.000 nell'anno 199
per  ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre
idonea  documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti
ai punti a) b) e c) entro il 31 maggio 2000.
(Omissis).

                         Comune di Foglizzo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Foglizzo Il comune di
FOGLIZZO  (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno
2000, di sensi del decreto legislativo 504/1992:
    a)  l'aliquota  ordinaria  sugli immobili e' fissata nella misura
del  5  per  mille;  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  da  parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e'
di L. 200.00
    b)   per   le  unita'  immobiliari  possedute  in  aggiunta  alle
abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille;
    c)  per  le  unita'  immobiliari  non locate l'aliquota del 7 per
mille;
(Omissis).

                         Comune di Follina;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Follina  Il comune di
FOLLINA  (provincia  di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  confermare, per l'anno 2000, le misure vigenti delle aliquote
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  come  di  seguito
specificato:
    a) aliquota ordinaria 5 per mille;
    b)  aliquota  per  le seconde case 6 per mille (intendendo per le
seconde  case le unita' immobiliari non adibite da parte del soggetto
passivo  ad  abitazione  principale  per  se'  o per parenti di primo
grado);
2)  di  determinare  per  l'anno  2000  in L. 250.000 la misura della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo;
(Omissis).

                    Comune di Fontaneto d'Agogna;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Fontaneto d'Agogna Il
comune  di  FONTANETO  d'AGOGNA  (provincia di Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  le medesime aliquote in vigore per
l'anno 199
    aliquota del 5 per mille per i residenti;
    aliquota del 6 per mille per i non residenti;
    detrazione per abitazione principale e pertinenze lire 210.000.
(Omissis).

                       Comune di Forlimpopoli;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Forlimpopoli Il comune di
FORLIMPOPOLI  (provincia  di  Forli'-Cesena)  ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000  aliquota  unica  dell'imposta
comunale sugli Immobili nella misura del 5,5 per mille).
2.   di   determinare  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000.
3.  di  determinare  la  maggiore  detrazione per immobile adibito ad
abitazione  principale  per le seguenti fasce sociali disagiate in L.
400.000.
    1)  contribuenti  con  oltre  sessanta  anni di eta', pensionati,
possessori  del solo immobile adibito ad uso abitazione, con famiglia
composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore a
L. 13.000.00
    2)  contribuenti  con  oltre  sessanta  anni di eta', pensionati,
possessori  del  solo immobile adibito ad uso abitazione, con reddito
familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.00
    3) contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o piu' figli
fiscalmente  a  carico,  possessori  del solo immobile adibito ad uso
abitazione   e   con   reddito  familiare  lordo  annuo  inferiore  a
L. 28.000.00
    4) contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o piu' figli
portatori  di  handicap,  possessori del solo immobile adibito ad uso
abitazione   e   con   reddito  familiare  lordo  annuo  inferiore  a
L. 28.000.00
    5)  contribuenti  portatori  di  handicap,  possessori  del  solo
immobile  adibito  ad  uso  abitazione  e  con  reddito  annuo  lordo
inferiore a L. 13.000.00
    6)  contribuenti  nella  cui  famiglia  sono  compresi  due figli
fiscalmente  a  carico,  possessori  del solo immobile adibito ad uso
abitazione  e  con  reddito  familiare  lordo  annuo  inferiore  a L.
18.000.00
4.  di  confermare  per  l'anno  2000  il  modulo di richiesta per la
maggiore detrazione approvato con delibera G.M. n. 424/1996.
(Omissis).

                      Comune di Forni di Sopra;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forni di Sopra Il comune di
FORNI di SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  applicare  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, nella misure di
seguito indicate:
    aliquota  per  abitazione  principale  e loro pertinenze: 4,5 per
mille;
    aliquota  per  immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D
A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille;
    aliquota  per  immobili  posseduti  in  aggiunta  alla abitazione
principale 5 per mille;
    aliquota per immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro:
4 per mille;
    aliquota  per  gli  immobili  definiti  rustici  ed  edifici  del
territorio  non  urbano  del fondovalle (normati dal Piano regolatore
generale comunale come da allegato): 4 per mille;
2)  di stabilire in lire 200.000 la detrazione spettante per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
3)  di  stabilire  la  riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli
interventi  volti  al  recupero  di  unita' immobiliari descritti nel
relativo  e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1,
comma 50, della legge n. 449/199
4)  di  dare  atto che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta
vomunale  sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e
riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.
(Omissis).

                         Comune di Framura;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Framura  Il comune di
FRAMURA   (provincia   di   La   Spezia)   ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art.  3,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662, l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 5,8 per mille
per  l'abitazione  principale  e  del 6 per mille per tutti gli altri
immobili;
2.  di  non  apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, che rimane
stabilita in L. 200.00
(Omissis).

                   Comune di Frassinelle Polesine;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Frassinelle Polesine Il
comune  di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il
29   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille,
e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente.
2.  di dare atto che operano le agevolazioni previste all'art. 11 del
regolamento I.C.I., qui di seguito riportate:
    art.  11,  comma  3, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d, del
decreto   legislativo  446/1997  ed  ai  soli  fini  dell'aliquota  e
detrazione,  le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti,
ancorche'  distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza
di  abitazione  principale  ed  usufruiscono della aliquota ridotta e
della  detrazione  prevista  per  la  stessa, a condizione che ci sia
coincidenza   nella   titolarita'   con   l'abitazione  principale  e
l'utilizzo  avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso
diritto reale di godimento.
    art.  11,  comma  4, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e, del
decreto  legislativo 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito
a  parenti  in  linea  retta ed ai collaterali entro il secondo grado
sono  equiparate  alle  abitazioni  principali,  se  nelle  stesse il
parente  o  collaterale  ha  stabilito la propria residenza. A queste
abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni
principali e la detrazione prevista per le stesse.
(Omissis).

                     Comune di Fratta Polesine;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Fratta Polesine Il comune
di  FRATTA  POLESINE  (provincia  di  Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  fissare,  per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per
mille;
2)  di  confermare,  per  l'anno  2000,  la  detrazione di L. 240.000
fissata  a  favore  dei  soggetti  meno  abbienti individuati come da
delibera  consiliare  n.  7  del  15  febbraio  1996  che  si intende
integralmente richiamata;
(Omissis).
    1) di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che
abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
      a)  reddito  ai  fini  Irpef  inferiore o pari all'ammontare di
pensione  minima  INPS  escluso  il reddito derivante dall'abitazione
stessa  e  del  garage.  Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o
piu'  persone  il reddito massimo non puo' essere superiore a 2 volte
l'ammontare della pensione minima INPS;
      b)  valore  del fabbricato stesso (rendita catastale effetiva o
presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6.
(Omissis).

                     Comune di Funes (Villnss);
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Funes (Villnss) Il comune
di  FUNES  (VILLNSS)  (provincia  di Bolzano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata,
per l'anno 2000, al 5,0 per mille per tutti gli immobili.
la  detrazione  per  l'abitazione  principale,  relativa  alla stessa
imposta, e' fissata in L. 200.000.
(Omissis).

                     Comune di Galati Mamertino;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Galati Mamertino Il comune
di GALATI MAMERTINO (provincia di Messina) ha adottato, il 21 ottobre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    aliquota I.C.I. 6 per mille;
    aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille;
    detrazione prima abitazione L. 320.000.
(Omissis).

                   Comune di Gallicano Nel Lazio;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Gallicano Nel Lazio Il
comune  di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1.  riconfermare  per  l'anno  2000 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
    1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
    2)  aliquota  agevolata  nella  misura  del 5,5 per mille per gli
immobili adibiti ad attivita' commerciali artigianali nell'ambito del
centro  storico,  cosi'  come  perimetrato ai sensi di legge, purche'
sussista  in  capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio
dell'impresa  e  la  titolarita' del diritto di proprieta' o di altro
diritto reale sull'immobile;
2.  di  confermare  altresi'  la  detrazione  per la prima abitazione
attualmente in vigore in L. 200.000.
(Omissis).

                        Comune di Gallicchio;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Gallicchio Il comune di
GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  come  in  effetti  determina,  per l'anno 2000,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura
massima del 6 per mille;
2.  di  determinare,  come  in effetti determina, per l'anno 2000, la
detrazione  per  l'abitazione  principale  in  L. 200.000  cosi' come
prescritto  dall'art.  3, comma 55, punto 2), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
(Omissis).

                     Comune di Galliera Veneta;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Galliera Veneta Il comune
di  GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  unica dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,7 per mille;
2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000.
(Omissis).

                        Comune di Gallodoro;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Gallodoro Il comune di
GALLODORO  (provincia di Messina) ha adottato, il 31 ottobre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare nel 7 per mille, in presenza di gravi esigenze di
bilancio, l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare sul territorio del
comune  di  Gallodoro  per  l'anno  2000,  per tutte le tipologie e/o
classi di immobili per come individuati dagli artt. 1 e 2 del vigente
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili;
2)  di  confermare  per  l'anno  2000  in  L.  200.000  la detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale.
(Omissis).

                        Comune di Gandellino;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Gandellino Il comune di
GANDELLINO  (provincia  di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 200
1) aliquota ridotta, da applicare1.
    per  le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 6 per
mille;
    per  le  unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le
utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
3)  aliquota  da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 7 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi
senza  scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta
previste  dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi
nelle seguenti tipologie:
    5.1.  organizzazioni  di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
    5.2.  cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
    5.3.
6)   aliquota  agevolata2  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
    a)  al  recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6
per mille;
    b)   al   recupero   di   immobili   di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;
    c)   alla   realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali: 6 per mille;
    d)   all'utilizzo  di  sottotetti:  6  per  mille;  da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  tre  anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44
7)  aliquota  da  applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;
8)  aliquota  agevolata  speciale3  del  6  per  mille  per le unita'
immobiliari  concesse  in locazione a titolo di abitazione principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della. legge n. 431/199
9) aliquota speciale4 del 7 per mille per gli immobili non locati per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni.
1  L'aliquota  ridotta  rispetto  a  quella  ordinaria - comunque non
inferiore  al  4  per mille - puo' essere deliberata:     a) soltanto
per  le  abitazioni  principali possedute dalle persone fisiche e dai
soci delle cooperative a proprieta' indivisa;     b) soltanto per gli
alloggi  locati  a  soggetti  che li utilizzano come dimora abituale;
    c)   congiuntamente   per  le  unita'  immobiliari  di  cui  alle
precedenti  lett.  a)  e  b).      Il comune puo' anche stabilire due
aliquote  ridotte  di  diversa misura - sempre non inferiori al 4 per
mille - una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra
per  quelle di cui alla lettera b). 2 Anche inferiore al 4 per mille.
3  Anche inferiore al 4 per mille. 4 Anche superiore al 7 per mille -
ma  entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa
di  cui  all'art.  1,  del  decreto-legge  30  dicembre 1988, n. 551.
(Omissis).

                          Comune di Garda;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Garda Il comune di GARDA
(provincia  di  Verona)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  determinare,  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  ai  fini
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabili per l'anno
2000:
    aliquota ordinaria: 5,9 per mille;
    aliquota  ridotta:  4  per mille, in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
    detrazione:  L.  230.000  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

                         Comune di Garlasco;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Garlasco Il comune di
GARLASCO  (provincia  di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2.  di  applicare  con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale
sugli  immobili I.C.I. - con aliquote rispettivamente del 6 per mille
tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e
del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case;
3.  di fissare la detrazione di L. 400.000 per gli immobili di valore
catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata:
    pensionati e dipendenti;
    coniugi a carico di pensionati che non possiedono, anche a titolo
di usufrutto, altri immobili;
    contribuenti   con   handicap:   il   reddito  annuo  aumenta  di
L. 2.500.000.
Detrazione abitazione principale:
    componenti  nucleo  familiare  1  persona,  fascia  reddito lordo
L. 13.000.00
    componenti  nucleo  familiare  2  persone,  fascia  reddito lordo
L. 20.000.00
    componenti  nucleo  familiare  3  persone,  fascia  reddito lordo
L. 26.000.00
    componenti  nucleo  familiare  4  persone,  fascia  reddito lordo
L. 30.000.00
    componenti  nucleo  familiare  5  persone,  fascia  reddito lordo
L. 35.000.00
    componenti  nucleo  familiare  6  persone,  fascia  reddito lordo
L. 45.000.00
3.   di   agevolare  i  contribuenti  sopraindicati,  consentendo  di
presentare  atti  di  notorieta',  sottoscritti avanti un funzionario
comunale competente, attestanti:
    il reddito complessivo del nucleo familiare;
    il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza
alla abitazione principale;
4.  di  ribadire  che  di  tali  ulteriori  detrazioni,  non potranno
usufruire  i  cittadini possessori di immobili classificati a catasto
come: A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9.
(Omissis).

                     Comune di Gassino Torinese;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Gassino Torinese Il comune
di GASSINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  di  determinare  in  via  definitiva le seguenti aliquote ai fini
dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 2000:
    a)  del  5,5 per mille per le abitazioni principali e per tutti i
casi   previsti   dall'art.  5  del  regolamento  per  la  disciplina
dell'I.C.I.;
    b) del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
    c)  del  2  per  mille  per  i  casi previsti dall'art. 5-bis del
regolamento per la disciplina dell'I.C.I.
2)  di  approvare,  per  l'anno  2000, la detrazione d'imposta per le
abitazioni  principali,  pari  a  L.  200.000 per tutte le categorie,
fatta  eccezione  per  la  classe 3 della categoria A/3, per la quale
viene fissata in L. 300.00
3)  di  applicare,  per  l'anno  2000,  la detrazione nella misura di
L. 300.000 per le abitazioni principali, nelle particolari situazioni
di carattere sociale previste all'art. 6 del succitato regolamento.
4)  di  dare  atto  che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
nelle condizioni previste dall'art. 9 del citato regolamento.
(Omissis).

                        Comune di Gattinara;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Gattinara Il comune di
GATTINARA  (provincia  di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1999,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
    aliquota I.C.I. 5 per mille unica;
    detrazione abitazione principale: L. 210.00
    equiparata  ad  abitazione  principale, l'abitazione posseduta da
anziani e disabili ricoverati in istituto.
(Omissis).

                         Comune di Gazzuolo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Gazzuolo Il comune di
GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    aliquota ordinaria 5 per mille;
    abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille;
    alloggi non locati 7 per mille;
2)  di  stabilire  in  L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima
casa.
(Omissis).

                          Comune di Genga;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Genga Il comune di GENGA
(provincia  di  Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. (Omissis).
2.  fissare,  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5
per  mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis).

                          Comune di Ghemme;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Ghemme Il comune di GHEMME
(provincia  di  Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  adeguare  le  aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili
I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
    aliquota ordinaria 5,5 per mille;
    aliquota  5,25  per  mille  e  detrazione  pari  a  lire  220.000
relativamente alle abitazioni principali ed alle loro pertinenze;
    aliquota  5,75 per mille relativamente agli immobili classificati
D1, A/10, C/1 ed alle case sfitte;
2. di dare atto che vengano considerate abitazione principale le case
possedute  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto, e non locate, da
soggetti  anziani  o  disabili  che abbiano acquisito la residenza in
istituti di ricovero o sanitari.
(Omissis).

                        Comune di Gifflenga;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Gifflenga Il comune di
GIFFLENGA  (provincia  di Biella) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).

                        Comune di Givoletto;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Givoletto Il comune di
GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno  2000, nella misura unica del 5,5 per mille, unica per tutti i
tipi di immobili .
di  confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura
minima stabilita dalla legge in L. 200.000 .
(Omissis).

                         Comune di Gonnesa;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Gonnesa  Il comune di
GONNESA  (provincia  di  Cagliari) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I:
    a) abitazione principale, aliquota 4,5 per mille;
    b) alti fabbricati ed aree fabbricabili, aliquota 6 per mille;
    c)  fabbricati  concessi  in  comodato  ai  figli  per abitazione
principale, aliquota 4,5 per mille.,
    d)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese,  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione e vendita di immobili, aliquota 4,5 per mille;
2.  di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale
in L. 200.00
3.  di  concedere un ulteriore detrazione per l'abitazione principale
ai  contribuenti in condizione di disagio economico/sociale (pensioni
sociali) nella misura di L. 100.000.
(Omissis).

                          Comune di Gorga;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Gorga Il comune di GORGA
(provincia  di  Roma)  ha  adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale I.C.I.
pari al 6 per mille;
(Omissis).

                           Comune di Goro;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Goro Il comune di GORO
(provincia  di  Ferrara)  ha  adottato  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  elevare  per  l'anno  2000  da  L.  200.000  a  L. 500.000 la
detrazione  per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad
anno  e  quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento
dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti:
    pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L.
15.050.000 ai fini IRPEF per l'anno 199
    pensionati,  portatori  di  handicap e disoccupati con reddito di
tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000
oltre  a  L.  1.860.000  per  ogni persona a carico al fini IRPEF per
l'anno 199
    famiglie  numerose  (sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000) in
possesso  del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare  con reddito non superiore a L.
90.300.000   per  famiglie  di  sei  componenti,  a  tal  reddito  si
aggiungono  L.  15.050.000  per ogni componenti in piu' ai fini IRPEF
per l'anno 199
    titolari di assistenza sociale a livello comunale.
(Omissis).

                         Comune di Grassano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Grassano Il comune di
GRASSANO  (provincia  di  Matera)  ha  adottato, il 30 marzo 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con
effetto dal 1o gennaio 2000:
    1 - aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale: 5,5 per mille;
    2  -  aliquota  da  applicare  per  le  persone  fisiche soggetti
passivi,  per  le  unita'  immobiliari ad uso di abitazione e per gli
immobili    diversi    dalle   abitazioni   possedute   in   aggiunta
all'abitazione principale: 6 per mille;
    3  -  aliquota  agevolata  in  favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili e
inabitabili,  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico od
architettonico  localizzati nel centro storico, alla realizzazione di
autorimesse   o  posti  auto  anche  pertinenziali,  all'utilizzo  di
sottotetti:  4  per  mille  da  applicare  limitatamente  alle unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi per la durata di tre anni
dall'inizio  dei  lavori,  cosi'  come previsto dall'art. 1, comma 5,
della legge n. 449 del 27 dicembre 199
II  -  Per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52,
lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5
del regolamento I.C.I.;
III  -  valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del
citato regolamento ICI;
IV   -  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto
reale,  ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di
cui  al  presente  capo  si  applicano  anche alle unita' immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita
ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
V  -  viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

                    Comune di Grazzano Badoglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grazzano Badoglio Il comune
di  GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  di  applicare  nel  proprio territorio, con effetto limitatamente
all'anno 2000 due aliquote I.C.I. diversificate:
    una  ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni principali
    una  ridotta  del  5  per  mille  da  applicare  alle  abitazioni
principali:
2) (Omissis).
3)  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e',
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare di L. 200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
(Omissis).

                        Comune di Gualtieri;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Gualtieri Il comune di
GUALTIERI  (provincia  di  Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
1)  di  determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara' applicata in questo comune nelle seguenti
misure:
    del 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili;
    del 5,7 per mille ridotta per abitazione principale;
2)  di  stabilire  che la detrazione per abitazione principale rimane
fissata in L. 200.000.
(Omissis).

                     Comune di Guardia Lombardi;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Guardia Lombardi Il comune
di  GUARDIA  LOMBARDI  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  stabilire  che  per  l'anno  2000 sono confermate le seguenti
aliquote I.C.I.:
    aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
    aliquota  ridotta  nella  misura  del  4  per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  per  gli alloggi
locati,  con  contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come
abitazione principale;
2)  di  confermare,  inoltre,  la  deliberazione I.C.I. di L. 200.000
prevista  dall'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

                      Comune di Gudo Visconti;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Gudo Visconti Il comune di
GUDO   VISCONTI   (provincia  di  Milano)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire,  per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda
della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi come segue:
    Tipologia: Terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille;
    Tipologia: Aree fabbricabili, aliquota 6,5 per mille;
    Tipologia:  Fabbricati adibiti ad abitazione principale, aliquota
6 per mille;
    Tipologia: Altri fabbricati, aliquota 6 per mille.
(Omissis).

                        Comune di Guidizzolo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Guidizzolo Il comune di
GUIDIZZOLO   (provincia   di   Mantova)   ha   adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli
Immobili come di seguito specificato:
    abitazione principale (prima casa) 4 per mille;
    terreni agricoli 5 per mille;
    abitazioni sfitte 7 per mille;
    aree edificabili 7 per mille;
    altri fabbricati 7 per mille;
    Detrazione   sulle   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale L. 250.000.
(Omissis).

                         Comune di Guspini;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Guspini  Il comune di
GUSPINI  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato, il 28 marzo 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno  2000,  la misura della detrazione per
l'abitazione  principale  di  L. 200.000, l'aliquota ordinaria I.C.I.
nella  misura  del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le
aree fabbricabili;
(Omissis).

                         Comune di Iglesias;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Iglesias Il comune di
IGLESIAS  (provincia  di  Cagliari) ha adottato, il 22 marzo 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare,  per l'anno 2000, l'aliquota da applicare ai fini del
calcolo  dell'imposta  comunale sugli immobili, deliberata per l'anno
1999  con  deliberazione  del  consiglio  comunale n. 17 del 31 marzo
1999, ossia:
    a) immobile adibito ad abitazione principale 5 per mille;
    b) per tutti gli altri immobili oggetto di imposta 6 per mille;
di  confermare  in  L.  200.000  la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale rapportata
alla  quota  di  possesso,  al  periodo  della  destinazione e fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
(Omissis).

                         Comune di Inverigo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Inverigo Il comune di
INVERIGO  (provincia  di  Como)  ha  adottato, l'11 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
2)  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
I.C.I.  per  l'anno 2000 nella misura differenziata in relazione alla
tipologia degli immobili:
    abitazione principale: aliquota 5,6 per mille;
    unita'  immobiliare equiparate all'abitazione principale, (art. 5
del  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili): aliquota 5,6 per mille;
    tutte  le  altre  tipologie di fabbricati e terreni: aliquota 6,6
per mille;
3)  Di  confermare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione unica per
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

                       Comune di Isola Rizza;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Isola Rizza Il comune di
ISOLA  RIZZA  (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  Immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno  2000 la detrazione per l'abitazione
principale  ai  sensi  dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996 n. 662 in L. 200.00
3. (Omissis).
4.  di  dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta,
ne'  in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8,
comma  3,  del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge 662/199
5.  di  dare  atto,  in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge
662/1996,   che  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

                          Comune di Ionadi;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Jonadi Il comune di JONADI
(provincia  di  Vibo  Valentia)  ha  adottato, il 9 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti  norme per l'applicazione dell'I.C.I.
Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    un'aliquota unica nella misura del 5,
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  adibita  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
(Omissis).

                        Comune di La Loggia;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di La Loggia Il comune di LA
LOGGIA  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,  il 24 gennaio e il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli le
aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non
siano adibiti ad abitazione principale;
2)  di  confermare  l'aliquota  del  5,3  per  mille per l'abitazione
principale (non estensibile alle sue pertinenze);
3)  di  confermare la misura della detrazione in Lire 250.000, pari a
euro  129,11, per la sola abitazione principale (non estensibile alle
sue pertinenze);
4)  di  dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche
alle  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci
assegnatari   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi per le case popolari cosi' come previsto dall'art.
5,  comma  4, del regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili.
5) di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati
non agibili previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi'
come previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sopra citato;
6)  di  confermare  l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione
per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad
o  disabili residenti presso ricoveri purche' i fabbricati stessi non
siano locati;
7)  di dare atto dell'applicabilita' della sola aliquota ridotta alle
unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo  concesse in uso o
comodato  gratuito  a  parenti  in  linea retta e collaterale sino al
terzo  grado  (genitori  e  figli,  nonni e nipoti, zii e nipoti), al
coniuge  solo  se separato o divorziato legalmente, agli affini entro
il  secondo  grado  (suoceri,  generi  e  nuore, cognati), cosi' come
previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato.
(Omissis).
1)  di  approvare,  in  applicazione  delle  norme  in  narrativa, le
modifiche  all'art.  5  del  "regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I." come segue:
    art. 5 - comma 1 - eliminare la parola: non .
    art.     5     -     comma     3     -     sono    abrogate    le
parole.......omissis......Resta,  altresi',  fermo  che la detrazione
spetta  soltanto  per l'abitazione principale e sono sostituite dalle
seguenti:  ........omissis.....L'ammontare  della  detrazione, se non
trova   totale   capienza   nell'imposta   dovuta   per  l'abitazione
principale,  viene  computato,  per  la  parte  residua, sull'imposta
dovuta per le pertinenze .
(Omissis).

                        Comune di Langhirano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Langhirano Il comune di
LANGHIRANO  (provincia  di PARMA) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1  -  di  applicare  per  il  2000  ai  fini  dell'I.C.I. le seguenti
aliquote:
    5,5  per  mille  per  l'abitazione principale e per le abitazioni
locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    5,8 per mille per i rimanenti immobili;
    7 per mille in materia di aree fabbricabili;
2. di   confermare   in  L.  235.000  la  detrazione  dell'abitazione
principale in materia di I.C.I..
3. di  mantenere la riduzione al 3 per mille dell'aliquota I.C.I. per
le  unita' immobiliari inagibili, inabitabili, di interesse artistico
od  architettonico site nel centro storico di Torrechiara (cosi' come
perimetrato  con  la  delibera  n.  7  del  15  febbraio  1999) i cui
proprietari  intendano  procedere ad interventi di recupero edilizio.
La durata dell'agevolazione sara' di 3 anni dall'inizio dei lavori ed
e' giustificata dalle notevoli difficolta' che i proprietari medesimi
debbono  affrontare a causa dei vincoli di carattere architettonico e
paesaggistico che insistono sulla zona.
(Omissis).

                         Comune di Larciano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Larciano Il comune di
LARCIANO  (provincia di Pistoia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  stabilire  per  l'anno  2000  una aliquota I.C.I. unica nella
misura del sette per mille;
2)   di   stabilire  per  l'anno  2000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
250.00
(Omissis).

                          Comune di Larino;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Larino Il comune di LARINO
(provincia  di  Campobasso)  ha  adottato,  il  28  febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille;
(Omissis).

                         Comune di Lauriano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Lauriano Il comune di
LAURIANO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   di   determinare   l'aliquota   ordinaria   per   l'applicazione
dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del
5,5 per mille;
2. di determinare, con riferimento ai casi di fabbricati posseduti in
aggiunta    all'abitazione    principale,    che   l'aliquota   venga
differenziata e fissata nella misura del 6,5 per mille;
3.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  210.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

                      Comune di Lequio Tanaro;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Lequio Tanaro Il comune di
LEQUIO   TANARO   (provincia   di  Cuneo)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare,  per  quanto  concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da
applicarsi  in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con
detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.
(Omissis).

                         Comune di Lessolo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Lessolo  Il comune di
LESSOLO  (provincia  di  Torino)  ha adottato, il 5 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli Immobili
per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).

                      Comune di Licodia Eubea;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Licodia Eubea Il comune di
LICODIA  EUBEA (provincia di Catania) ha adottato il 16 febbraio 2000
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare,  (omissis).  l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille con decorrenza dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).

               Comune di Livinallongo del Col di Lana;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Livinallongo del Col di
Lana Il comune di LIVINALLONGO del COL di LANA (provincia di Belluno)
ha  adottato,  il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella
misura del 6 per mille;
di  confermare,  inoltre,  un'aliquota  inferiore a quella ordinaria,
pari al 4 per mille per i seguenti immobili:
    1.  unita'  immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi
per  tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo
di  proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi
familiari  vi  dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti
dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla   stessa  abitazione  (ad  esempio  garage,  cantine,  soffitte,
ripostigli, ecc.).
    2.  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli
alloggi   regolarmente   assegnati   dagli  istituti  o  aziende  per
l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
    3.  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    4.  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione
principale;
di  confermare,  per  l'anno  2000, l'importo della detrazione di cui
all'art.  8  commi  2  e  3,  del  decreto  legislativo  504/1992  in
L. 300.000  per  le  abitazioni  principali come definite dall'ultimo
alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente
con  le categorie da A1 a A9 e adibiti ad abitazione del proprietario
o del titolare di diritto reale, nonche' le unita' immobiliari di cui
al comma 4, dello stesso art. 8, del decreto legislativo n. 504/199
di  determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per
mille  per  i  fabbricati  ad  uso  abitazione  posseduti in aggiunta
all'abitazione principale;
di  stabilire  che la predetta detrazione viene riconosciuta anche ai
contribuenti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui ai suddetti punti
numeri 3 e 4 subordinatamente alla presentazione di istanza al comune
sulla  modulistica predisposta dall'ufficio tributi per l'anno 2000 o
se successiva dalla data di possesso dei requisiti;
di  determinare,  sulla base dei prezzi di mercato locali riferiti al
Piano  Regolatore  Generale  vigente,  il  valore  al  mq. delle aree
edificabili  per  zone,  secondo la tabella seguente valida a partire
dal  1o gennaio 2000, al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso
nelle azioni di accertamento:

                                                            Tabella 1

=====================================================================
      Zone territoriali omogenee       |Area I.C.I. 1 |Area I.C.I. 2
=====================================================================
                                       |   Valore/mq  |   Valore/mq
---------------------------------------------------------------------
 A (Residenziale- Istruzione- Attr.    |              |
Pubbl.)                                |       135.000|       112.500
---------------------------------------------------------------------
 A (Alberghiera)                       |       225.000|       187.500
---------------------------------------------------------------------
 B                                     |       165.000|       137.500
---------------------------------------------------------------------
 C1                                    |       135.000|       112.500
---------------------------------------------------------------------
 C2                                    |        90.000|        75.500
---------------------------------------------------------------------
 D1                                    |       225.000|       187.500
---------------------------------------------------------------------
 D2                                    |       225.000|       187.500
---------------------------------------------------------------------
 D3                                    |       180.000|       150.000

Area  1: riguarda la frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il
Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio.
di approvare le seguenti modalita' operative per la valutazione delle
aree fabbricabili per i periodi pregressi:
    Anno  1999:  rettifica  in diminuzione dei valori riportati nella
tabella sopra esposta nella misura del tasso di inflazione ufficiale;
definizione   del   valore  delle  aree  fabbricabili  esistenti  nel
precedente  Piano  Regolatore  Generale  sulla  base  della  seguente
tabella:

                                                            Tabella 2

=====================================================================
  Zone territoriali omogenee   |  Area I.C.I. 1   |  Area I.C.I. 2
=====================================================================
                               |       Valore/mq  |       Valore/mq
 A                             |           120.000|           100.000
 C1                            |           225.000|           187.500
 C2                            |            90.000|            75.500
 D1                            |           150.000|           125.000
 D1C                           |           225.000|           187.500
 D2                            |            90.000|            75.000
 D3                            |            48.000|            40.000

Area  1: riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il
Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio.
    Anni 1993-4-5-6-7-8: rettifica in diminuzione dei valori espressi
nella  Tabella  2  (Vecchio  PRG) per ogni anno a partire dal 1998, e
precedenti, sulla base del tasso di inflazione ufficiale.
(Omissis).

                         Comune di Livorno;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Livorno  Il comune di
LIVORNO  ha  adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
    a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
    b)  aliquota  ridotta  del  5,3 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune  di Livorno per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore
di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate,
con   contratto   registrato,  a  soggetti  che  le  utilizzano  come
abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art.
4,   del   decreto-legge   8  agosto  1996,  n.  437  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 55
    c)  aliquota  agevolata  del  2  per mille a favore delle persone
fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle
unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo,  che siano state concesse in
locazione  con  contratto  tipo  concordato ai sensi dell'articolo 2,
comma  3,  della  legge  431/1998,  relativa  alla  disciplina  delle
locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
    d)  aliquota  del  9  per mille, per le unita' immobiliari ad uso
abitativo  che siano tenute sfitte durante l'anno 2000 e per le quali
risultino  -  da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti
dell'imposta  non  essere stati registrati contratti di locazione, ad
esclusione  dell'abitazione  principale di soggetti passivi residenti
all'estero  e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da
persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato o discontinuo;
2)  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o disabili che acquisiscano la residenza, in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
3) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:
    a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone
conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del
1o  gennaio  2000, a condizione di essere possessori solo dell'unita'
immobiliare  per  la  quale  viene  richiesta  la maggiore detrazione
(oltre  all'eventuale  annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e
con  un  reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1999,
non  superiore  all'importo  di L. 42.000.000 (escluso il reddito del
fabbricato  per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
    b)  possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la
maggiore  detrazione  (oltre  all'eventuale annesso garage, cantina o
altra  pertinenza)  e  aventi  per  l'anno precedente a quello cui si
riferisce  l'imposta  un reddito complessivo familiare lordo, escluso
il  reddito  del  fabbricato  per  il quale si chiede la detrazione e
dell'eventuale  pertinenza,  non superiore a L. 14.000.000 per nuclei
familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per
ogni componente il nucleo.
4) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi:
    a)  avere  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di  eta' al 1o
gennaio  2000, essere possessori del solo immobile per il quale viene
richiesta  la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage,
o  altra  pertinenza,  essere  in  condizione  non  lavorativa con un
reddito   complessivo   familiare   lordo,  escluso  il  reddito  del
fabbricato  per  il  quale  si  chiede la detrazione e dell'eventuale
pertinenza,  riferito  all'anno  1999  non superiore L. 20.000.000 se
unico  componente  il  nucleo familiare, incrementato di una quota di
L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;
    b)  per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza
figli,  coniugati  o  conviventi,  (iscritti  nello  stesso  stato di
famiglia) da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000, in cui
entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al
1o  gennaio  2000  e  dispongano  di un reddito complessivo familiare
lordo,  escluso  il  reddito del fabbricato per il quale si chiede la
detrazione  e  dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1999, non
superiore a L. 35.000.00
5)  di  stabilire  che  l'applicazione  del  beneficio dell'ulteriore
detrazione  per l'abitazione principale debba essere subordinata alle
seguenti condizioni:
    a)  che  gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano
alcuna proprieta' immobiliare;
    b)  che  l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione
non  sia  classificato  nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo
signorile),  A/7  (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville),
A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
    c)  che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra
descritti,  debbano  presentare apposita domanda entro la data del 20
dicembre 2000.
6)  di  stabilire  che il diritto all'elevazione della detrazione per
l'abitazione  principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo
familiare  possiede  un  piccolo  appezzamento di terreno, diverso da
area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in
forma   non   imprenditoriale   (coltivato  occasionalmente  e  senza
struttura organizzativa, cosiddetti orticelli ).
(Omissis).

                         Comune di Lomello;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Lomello  Il comune di
LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I., per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
    a) 5 per mille per le prime case e le loro pertinenze;
    b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni;
    c) 7 per mille per gli immobili sfitti.
    agevolazioni:
      ulteriore  detrazione  di  L. 100.000 oltre le prime L. 200.000
per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo
di   imposta   precedentemente  non  superi  L. 10.000.000  per  ogni
componente.
(Omissis).

                          Comune di Lonato;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Lonato Il comune di LONATO
(provincia  di  Brescia)  ha  adottato  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille;
2)  di  fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta
per  gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa
di L. 200.000.
(Omissis).

                        Comune di Longobucco;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Longobucco Il comune di
LONGOBUCCO   (provincia   di   Cosenza)   ha   adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del 4,5 per mille
l'aliquota   per   l'applicazione  imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
come  modificata  dal  comma  53, dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
44
2.   di   stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  sull'abitazione
principale.
(Omissis).

                            Comune di Lu;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Lu  Il  comune  di LU
(provincia  di  Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  comunale  sugli  immobili  istituita con
decreto  legislativo  n.  504  del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000,
nelle seguenti misure:
    aliquota  ordinaria  -  5 per mille, ad esclusione delle seguenti
categorie catastali:
      aliquota immobili di categoria catastale D7 - 4 per mille;
      aliquota immobili di categoria catastale D2 - 6 per mille;
      aliquota immobili di categoria catastale C1 - 6 per mille
      abitazione principale - 5 per mille detrazione L. 220.00
      immobili   tenuti  a  disposizione  -  5  per  mille  (sono  da
considerarsi  nella  predetta  categoria  gli immobili posseduti come
residenze secondarie).
    Aliquota  agevolata  -  3  per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili.
    Tale  aliquota  agevolata  e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
(Omissis).

                          Comune di Lupara;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Lupara Il comune di LUPARA
(provincia  di  Campobasso)  ha  adottato,  il  28  dicembre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 200
(Omissis).
di  confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni
di  legge,  nella  misura  del  6  per mille l'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  ai  sensi  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 50
di  dare  atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita
dalla legge;
(Omissis).

                          Comune di Lurano;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Lurano Il comune di LURANO
(provincia  di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica del 4,5 per mille.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
(Omissis).

                         Comune di Magione;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Magione  Il comune di
MAGIONE  (provincia  di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
    a)  5,5  per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dalle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di
cooperative  a  proprieta'  indivisa  residenti  nel comune e per gli
immobili   categoria  catastale  C/6  e  C/7  direttamente  asserviti
all'abitazione principale;
    b)  6,5  per  mille  per  tutte  le unita' immobiliari adibite ad
attivita'   artigianali,   commerciali   e  industriali  -  categorie
catastali  C/1,  C/2,  C/3  e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel
caso  in  cui  il  soggetto  passivo eserciti direttamente la propria
attivita';
    c)  7  per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i
terreni fabbricabili;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' da anziani o disabili
che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a condizione che la stessa non risulti locata;
di  dare  atto  che  dalla  imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino  a  concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altresi'
atto  che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta'
di aumentare tale detrazione.
(Omissis).

                         Comune di Mairago;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Mairago  Il comune di
MAIRAGO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato, il 28 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio
2000:
    aliquota   ridotta   per   gli  immobili  adibiti  ad  abitazione
principale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 556 del 24 ottobre
1996, nella misura del 5 per mille;
    aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
    detrazione   di   L.   200.000   per  abitazione  principale  con
possibilita' di utilizzo dell'eventuale rimanenza della stessa per le
pertinenze;
2. di modificare l'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili;
(Omissis).

                          Comune di Majano;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Majano Il comune di MAJANO
(provincia  di  Udine)  ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.   di   confermare   le  aliquote  I.C.I.  per  l'anno  2000,  come
sottoesposto:
    5 per mille l'aliquota ordinaria e per le prime case;
    5,15 per mille l'aliquota per le seconde case;
2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.
(Omissis).

                         Comune di Malesco;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Malesco  Il comune di
MALESCO  (provincia  di  Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
(Omissis).
1  - imposta I.C.I.: per l'anno 2000 e' confermata l'aliquota del 5,5
per mille.
(Omissis).

                    Comune di Marano Principato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marano Principato Il comune
di  MARANO  PRINCIPATO  (provincia  di  Cosenza)  ha  adottato, il 28
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 200
(Omissis).
di  stabilire,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo n.
504/1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, le seguenti
tariffe  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  -  imposta  comunale sugli
immobili - in questo comune per l'anno 2000:
    1) aliquota: 6 per mille;
    2)  detrazione  spettante  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo, fino alla concorrenza
dell'ammontare dell'imposta dovuta: L. 200.00
di  dare  atto,  che per abitazione principale s'intende quella nella
quale  il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta'.
usufrutto  o altro diritto reale, ed i suoi dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari
appartenenti  alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita
ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

                        Comune di Marigliano;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Marigliano Il comune di
MARIGLIANO  (provincia  di Napoli) ha adottato, il 10 aprile 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
a)  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in ragione del 5 per
mille cosi' come disposto per gli anni 1993 al 199
b)   confermare   la   detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale.
(Omissis).

                       Comune di Martignacco;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Martignacco Il comune di
MARTIGNACCO   (provincia   di   Udine)   ha   adottato   la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 4,5 per mille;
2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura dello 0 per mille a
favore  dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5,
dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi:
    a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel
caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi,
spetta all'acquirente;
    b)  qualora  sussistano  le  stesse  condizioni  stabilite per la
concessione  della  detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (comma 3, dell'art. 1, della legge n. 449/1997).
3)  di  confermare  anche,  per  l'anno  2000,  per le motivazioni in
premessa   meglio   specificate,   le  seguenti  maggiori  detrazioni
sull'abitazione   principale,   relativamente   ai  casi  di  seguito
indicati:
    a)  persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il
proprio  nucleo  familiare  di  interventi assistenziali da parte del
comune:
      importo detrazione L. 300.00
    b)  nuclei  familiari  ove  esistono  portatori  di  Handicap con
percentuale  di  invalidita'  superiore  al  50  % nel caso in cui il
reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 1998,
risulti inferiore al seguente limite:
      1. nucleo familiare composto da n. 2 persone, L. 33.000.00
      2. per ogni persona in piu', L. 11.000.00
      importo  detrazione:  L.  300.00      c)  persone componenti di
nuclei   familiari   nell'ambito   dei   quali  oltre  all'abitazione
principale  sia  presente  come  unico reddito una pensione sociale o
comunque d'importo annuale non superiore a L. 7.800.000:
importo detrazione L. 300.00
  d)  Nuclei  familiari  ove  l'unico titolare di reddito sia rimasto
disoccupato  per  almeno  quattro mesi nell'arco dell'anno precedente
all'anno di imposta
      importo detrazione L. 300.00
4)  di  dare  atto  che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione
saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione
entro  la  data di pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli
immobili.
(Omissis).

                        Comune di Marzabotto;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Marzabotto Il comune di