immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sopra richiamata. (Omissis). Comune di Castronno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castronno Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue: nella misura del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, in favore di persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento teste' adottato con delibera n. 5/200 nella misura del 7 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo su immobili che risultino "non locati"; nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi; 2) di stabilire in L. 250.000 per l'intero anno 2000 la detrazione d'imposta per la "prima casa" disciplinata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. (Omissis). Comune di Caulonia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caulonia Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 200 2) di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.00 (Omissis). Comune di Cavallermaggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavallermaggiore Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili; 2) di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2. (Omissis). Comune di Cavour; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavour Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare in questo comune per l'anno 2000, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni; 2. di determinare per l'anno 2000, in L. 270.000, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Cedrasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cedrasco Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; (Omissis). di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Celleno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Celleno Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di dare atto pertanto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, sono le seguenti: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate ad un contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille; aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; aliquota da applicare a soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.00 di confermare la riduzione I.C.I. del 50% per l'immobile adibito a centro comunitario a favore della ONLUS - Fondazione Guido Piccini, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997. (Omissis). Comune di Cento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cento Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare nella misura del 5,6 per mille per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 200 2) di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata da applicarsi per una durata non superiore a tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici e al di fuori se vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, o edifici di valore storico testimoniale indicati nelle tavole di PRG vigente, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. (Omissis). Comune di Ceppo Morelli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceppo Morelli Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali: prima casa: 5 per mille; seconda casa: 6,5 per mille; detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). Comune di Ceraso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceraso Il comune di CERASO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare per l'anno 2000, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5 per mille senza operare alcuna distinzione di applicazione di aliquota tra la prima e la seconda casa; riconfermare in L. 300.000 l'importo in detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Cercenasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cercenasco Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, sara' del 5 per mille e che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' confermata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Ceresara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceresara Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota unica per tutti i tipi di immobili come da delibera di G.C. n. 148 del 17 dicembre 1999. (Omissis). Comune di Cereseto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cereseto Il comune di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000, con l'aliquota ordinaria, nella misura unica del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000, in conformita' delle vigenti disposizioni legislative. (Omissis). Comune di Cernusco Lombardone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cernusco Lombardone Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 4,5 per mille: le abitazioni principali; le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 del regolamento comunale); le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado (art. 7 del regolamento comunale); locazione di immobile a titolo di abitazione principale con contratto accordato, esclusa detrazione di legge (art. 8 del regolamento comunale); aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta. (Omissis). Comune di Cervasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cervasca Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota unica: 4,8 per mille; riduzione unica: L. 200.00 2. di dare atto, che a decorrere dall'anno 2000, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 e' utilizzabile, qualora superiore all'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, a diminuire l'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze. (Omissis). Comune di Cesana Torinese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesana Torinese Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura massima di L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta (tenendo conto delle indicazioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 38 del 14 novembre 1998) (omissis); 2) di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori). (Omissis). Comune di Chiavari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiavari Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, cosi' come di seguito riportate: aliquota ordinaria: 5,25 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. (Omissis). Comune di Chignolo Po; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chignolo Po Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: abitazione principale: 5 per mille; terreni e aree fabbricabili: 5,5 per mille; tutti gli altri immobili: 6 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. Tabella per l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale Per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella, per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1999. Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di' usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella. I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue: 1. la condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2. il reddito complessivo del nucleo familiare; 3. il non possesso d'altri immobili escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2- A/6 - A/8 - A/9. Detrazione abitazione principale ===================================================================== Componenti| | | | | nucleo |500.000 I |400.000 II |300.000 III|250.000 IV | 00.000 V familiare | Fascia | Fascia | Fascia | Fascia | Fascia ===================================================================== 1 persona |10.000.000|11.698.000 |13.481.000 |15.264.000 |- --------------------------------------------------------------------- 2 persone |14.710.000|17.653.000 |20.595.000 |23.537.000 |- --------------------------------------------------------------------- 3 persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |- --------------------------------------------------------------------- 4 persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |- (Omissis). Comune di Chiuro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiuro Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis). (Omissis). Comune di Chiusa (Klausen); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa (Klausen) Il comune di CHIUSA (KLAUSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge dd. 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione da L. 300.000 a L. 420.000 e di applicare per l'abitazione principale e pertinenza in linea di massima una detrazione di L. 420.00 2. di determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in L. 500.000, nel caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti: a) valore catastale rivalutato dell'immobile: non superiore a L. 150.000.00 b) il reddito imponibile della famiglia non e' superiore al doppio dell'importo del minimo vitale. Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. dd. 1o febbraio 1991, n. 2, risultano per il momento i seguenti importi del reddito: singola persona: L. 17.832.00 due persone: L. 25.248.00 tre persone: L. 31.200.00 quattro persone: L. 37.128.00 cinque persone: L. 41.592.00 per ogni ulteriore membro di famiglia: suppletive L. 4.464.00 3. non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a L. 2.50 4. che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare; 5. le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune e firmate dagli interessati, devono essere presentate all'ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo 200 6. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille; 7. per tutti gli appartamenti della cat. A/1 fino A/11, escluso A/10 verra' applicata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, eccetto le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) con la seguente dicitura: a) appartamento principale per il proprietario e in possesso della residenza anagrafica in comune; b) appartamento principale per parente in linea diretta fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado; c) persone con un contratto d'affitto registrato per le quali abitazioni costituisce abitazione principale e sono in possesso della residenza anagrafica; d) persone, le quali sono in possesso dei requisiti secondo punto a) e punto b) nonche' occupano gratuitamente appartamenti in proprieta' di societa'. (Omissis). Comune di Chiusa Di Pesio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa Di Pesio Il comune di CHIUSA di PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura seguente: 7 per mille, aliquota ordinaria per tutti gli immobili; 5 per mille, aliquota differenziata, per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.00 di pubblicizzare la presente nelle forme di legge. (Omissis). Comune di Chiusanico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusanico Il comune di CHIUSANICO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico di bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consilari ai sensi della legge n. 127/1997. (Omissis). Comune di Cinaglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cinaglio Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Cirie'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cirie' Il comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) 5,7 per mille: per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa, alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; b) 7 per mille: per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria); c) 4 per mille: per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale; d) 6 per mille: regime ordinario d'imposta; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 230.000 (euro 118,78), la detrazione d'imposta dovuta per: l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo; agli alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo; agli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia territoriale per la casa. Con la precisazione che nessun contribuente, con l'eccezione dell'A.T.C. e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di L. 230.000 (euro 118,78). (Omissis). Comune di Civate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Civate Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare per l'anno 2000, la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni: a) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate; b) determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/199 c) confermare la detrazione dall'imposta stabilendo che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/199 d) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore per i fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, nonche' a collaterali di primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale; e) determinare la detrazione dall'imposta, per i fabbricati di cui al precedente punto d), stabilendo che dall'imposta dovuta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 100.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/199 f) fissare, al sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di Claviere; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Claviere Il comune di CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). Comune di Codevigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codevigo Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Cogoleto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogoleto Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille; 2) aliquota I.C.I. ridotta e differenziata: 6 per mille; 3) aliquota I.C.I. aumentata: 9 per mille (legge n. 431/1998, art. 2, comma 4); 1) l'aliquota I.C.I., ridotta e differenziata, del 6 per mille si applica: a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Cogoleto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: in tale caso spetta la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.00 a favore dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; a favore dei proprietari delle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al terzo grado e affini di secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza; a favore dei proprietari di immobili compresi nelle categorie catastali C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/ a favore dei proprietari delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli; 2) L'aliquota I.C.I., aumentata, del 9 per mille si applica: a carico dei proprietari di immobili, adibiti ad uso abitativo, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. 3) l'aliquota I.C.I., ordinaria, del 7 per mille si applica: a carico dei proprietari di immobili non rientranti nelle casistiche sopra specificate. Nel caso di locazione di immobile con contratto registrato, sia per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per mille, quando l'immobile venga utilizzato dal soggetto come abitazione principale, sia per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille quando l'immobile non venga utilizzato come abitazione principale, e' necessario presentare all'ufficio tributi di questo comune, prima dei versamento dell'imposta, copia del contratto di locazione o di comodato gratuito debitamente registrati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia o autocertificazione a norma di legge. Si rammenta che dall'anno 1997 ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 5% mentre i redditi dominicali sono stati rivalutati del 25%. (Omissis). Comune di Colle Brianza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle Brianza Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e di confermare altresi' l'applicazione dell'aliquota minima di legge del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa; 3. di confermare, per l'anno 2000, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorche' il titolare passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile: a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini Irpef derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box); b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile; c) soggetto passivo disoccupato nel 1999 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; 4. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile Irpef dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1999 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. (Omissis). Comune di Colle S. Lucia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle S. Lucia Il comune di COLLE S. LUCIA (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili fissata, con delibera consiliare n. 5 del 22 febbraio 1999, per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille; 2. di confermare, inoltre, l'aliquota agevolata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissata, con la predetta delibera, al 4 per mille e la detrazione dell'imposta di L. 300.00 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed in particolare le seguenti categorie catastali: A/2 - abitazione di tipo civile; A/3 - abitazione di tipo economico; A/4 - abitazione di tipo popolare; A/5 - abitazione di tipo ultrapopolare. (Omissis). Comune di Collecchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collecchio Il comune di Collecchio (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nel seguente modo: a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione; b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili: terreni agricoli e aree fabbricabili; alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili; altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c); c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 200 3) di elevare a L. 500.000 per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatrice di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - Servizio tributi - entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita. (Omissis). Comune di Collevecchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collevecchio Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2) di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 2000, sono solo quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti 1) e 2); 3) di stabilire che eventuali ulteriori detrazioni e riduzioni sottoposte al potere discrezionale saranno applicate in conformita' di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia. (Omissis). Comune di Cologno Al Serio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cologno Al Serio Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, (omissis) nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto. (Omissis). Comune di Colognola Ai Colli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colognola Ai Colli Il comune di COLOGNOLA ai COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione l'imposta in L. 200.000. (Omissis). Comune di Comacchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comacchio Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni, meglio risultanti dall'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000. ORDINAMENTO DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2000 1. aliquote 1.1 Immobili adibiti ad "abitazione principale" - 5,5 per mille; l'aliquota e' applicabile unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta; 1.2 fabbricati non adibiti ad "abitazione principale" - 7 per mille; 1.3 immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati ) - 6 per mille. con le seguenti eccezioni per le quali e' applicata l'aliquota del 5,8 per mille; Fabbricati: fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1); negozi (cat. C1); magazzini e locali di deposito (cat. C2); laboratori per arti e mestieri (cat. C3); opifici (cat. D1); alberghi e pensioni (cat. D2); campeggi (cat. D8); uffici e studi privati (cat. A10). Terreni: terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da Imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992). 2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale 2.1 per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1 e' applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue. Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi: A) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; B) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; C) abitazione concessa dal possessore In uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovra' essere comprovata da idonea documentazione. 2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1, e' elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale: A) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, monoreddito in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali; B) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per ogni persona a carico: disoccupati (con certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilita', inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L. 24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per ogni persona a carico; D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1oo gennaio 200 reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti a tale reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unita', e superiori; nel rapporto numero di componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applichera' la detrazione allorquando la metratura stessa sara' inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unita'; E) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanita'-Servizi sociali, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti precedenti; sia nel caso della lettera B) (Pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (Disoccupati-cassintegrati-in mobilita') ed alla lettera D) (Famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti; i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso apposita richiesta-autocertificazione dichiarando di essere In possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione; i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nel termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. 3. Riduzione di imposta saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma. (Omissis). Comune di Comezzano Cizzago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comezzano Cizzago Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'abitazione principale; L. 300.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e con reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivante esclusivamente dalla somma data da una pensione minima INPS e una pensione sociale; L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivante da pensione e non superiore all'importo di due pensioni sociali. (Omissis). Comune di Cona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cona Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille. 2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. 3) (Omissis). 4) (Omissis). 5) (Omissis). (Omissis). Comune di Confienza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Confienza Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle misure: 4,75 per mille per tutte le unita' immobiliari. (Omissis). Comune di Conselice; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conselice Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di dare atto che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dei l'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli). f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, purche' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze. fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1 B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/1 D/1 D/1 Terreni agricoli; 2) di applicare l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 3) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di L. 200.000. (Omissis). Comune di Cordovado; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cordovado Il comune di CORDOVADO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6 per mille aliquota 5,5 per mille nei seguenti casi: a) unita' immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo; b) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali; c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 2) di determinare nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari di cui alle lettere a), c) del punto precedente, nonche' per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di Corleto Perticara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corleto Perticara Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 250.00 (Omissis). Comune di Corropoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corropoli Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza fare uso delle facolta' concesse ai commi dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996. (Omissis). Comune di Cossano Belbo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossano Belbo Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulle abitazioni principali; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di prevedere un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria 2000 una sola unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2 -C/6 - C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Cossignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossignano Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), di stabilire per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,3 per mille. di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista dalla normativa vigente. (Omissis). Comune di Costa Serina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costa Serina Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), per l'anno 2000: l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; non applicare per l'anno 2000 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta come stabilito dall'art. 3, comma 55 e seguenti, della predetta legge, ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) di stabilire ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili adottato con deliberazione del codice civile n. 66 del 22 dicembre 1999 di procedere alla riscossione dell'imposta mediante affidamento al concessionario della riscossione Bergamo Esattorie S.p.A. (Omissis). Comune di Costacciaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costacciaro Il comune di COSTACCIARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di aumentare l'aliquota I.C.I. dal 6 per mille al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e contestualmente aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000. (Omissis). Comune di Costigliole Saluzzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costigliole Saluzzo Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille relativamente ai terreni agricoli cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera C, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.; 2) di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 relativamente a tutti gli altri beni immobili oggetto della tassazione nella misura unica dei 5,75 per mille; 3) di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 270.000 solo nei seguenti casi: persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'Albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvati dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39 e del 27 marzo 1992, n. 1 persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali; persone titolari di un solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale; nucleo familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso; nucleo familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con 3 (tre) figli a carico. (Omissis). Comune di Crocetta del Montello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crocetta del Montello Il comune di CROCETTA del MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione per abitazione principale. (Omissis). Comune di Cupra Marittima; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cupra Marittima Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6,5 per mille; Aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; Detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). Comune di Cureggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cureggio Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 4 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria (per terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): sei per mille; abitazione principale: cinque per mille; unita' immobiliari equiparate alla abitazione principale cinque per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dalla imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Daone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Daone Il comune di DAONE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nell'ambito del comune di Daone, nel 4 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione per l'abitazione principale e' pari al 100% di quanto dovuto per la propria quota di proprieta', usufrutto o altro diritto reale d'uso o abitazione relativo all'unita' immobiliare urbana destinata a propria abitazione principale come definita dal comma 2,dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, usufruibile anche sulle eventuali pertinenze nel caso la detrazione fosse inferiore a L. 200.000 e fino a tale cifra; 3. di dare atto che non sono previste altre aliquote d'imposta o altri tipi di detrazione d'imposta oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2. (Omissis). Comune di Dueville; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dueville Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). 2) di confermare, pertanto per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da piu' di un anno al 1o gennaio 2000 e che non abbiano piu' di 50 anni; 3) di stabilire, altresi', per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,2 per mille sugli altri immobili; 1) di fissare la detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000. 2) di fissare, altresi', la maggiore detrazione di L. 350.000 nelle situazioni di particolare carattere sociale, stabilendo i sottoindicati criteri: il contribuente dovra' alla data del 31 dicembre 1999 aver gia' compiuto il sessantaquattresimo anno di eta'; il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di reddito desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 1999: a) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente b) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti c) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti d) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti il contribuente dovra' presentare la relativa domanda, su apposito modulo predisposto dal comune, presso l'ufficio tributi entro il termine perentorio del 19 giugno 2000. (Omissis). Comune di Dumenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dumenza Il comune di DUMENZA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 cosi' come sottoindicato: aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille; aliquota per gli altri fabbricati: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). Comune di Erli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Erli Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli (I.C.I.) per l'anno 2000, nelle seguenti misure diversificate: 6 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis). Comune di Faggeto Lario; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Faggeto Lario Il comune di FAGGETO LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota prima casa: 5 per mille; aliquota seconda casa: 5,5 per mille; fabbricati produttivi e altre pertinenze: 5,5 per mille; aliquota seconda casa utilizzata gratuitamente dai genitori e/o figli: 5 per mille. (Omissis). Comune di Fascia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fascia Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 2000, all'imposta comunale sugli immobili; 2) di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e ss., art. 3, legge 662/199 3) di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5) si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9, decreto legislativo 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). Comune di Faule; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Faule Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nel seguente modo: Tipologia di immobili: abitazione principale - unita' immobiliari equiparate - altre tipologie di immobili: aliquota unica 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000, le seguenti misure di detrazione d'imposta: Detrazione annua abitazione principale e unita' immobiliari equiparate L. 200.000. (Omissis). Comune di Feltre; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Feltre Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, legge 431/199 del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle aree edificabili per le quali e' stabilita una aliquota del 7 per mille; un'aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centri storici come individuati nell'Atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla Regione Veneto con atto in data giugno 198 sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone A del vigente piano regolatore generale. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell'immobile dovra' presentare copia della documentazione al comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3, della legge collegata alla Finanziaria 1998 o equivalente; un'aliquota del 2 per mille per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali; 2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di determinare altresi' per l'anno 2000, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura del doppio del minimo pari a L. 400.000 a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art. 1 della legge 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidita' ai fini del lavoro. (Omissis). Comune di Fenestrelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fenestrelle Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: a) aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale; b) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili; 2) di determinare in L. 300.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis). Comune di Fino Del Monte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Del Monte Il comune di FINO del MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). Comune di Fiumefreddo Di Sicilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiumefreddo Di Sicilia Il comune di FIUMEFREDDO di SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni, di fissare per l'anno 2000, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso: aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2000 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da lire 200.000 a Lire. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) ai sensi e per gli affetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2000 la detrazione spettante per le abitazioni principali da lire 200.000 a lire 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che posseggano a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione oltre l'eventuale garage e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che appartengano alle seguenti categorie: a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di pensione con reddito familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 14.800.000 nell'anno 199 b) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 24.000.000 nell'anno 199 c) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superi L. 25.000.000 nell'anno 199 per ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti a) b) e c) entro il 31 maggio 2000. (Omissis). Comune di Foglizzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Foglizzo Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2000, di sensi del decreto legislativo 504/1992: a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e' di L. 200.00 b) per le unita' immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille; c) per le unita' immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille; (Omissis). Comune di Follina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Follina Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, le misure vigenti delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito specificato: a) aliquota ordinaria 5 per mille; b) aliquota per le seconde case 6 per mille (intendendo per le seconde case le unita' immobiliari non adibite da parte del soggetto passivo ad abitazione principale per se' o per parenti di primo grado); 2) di determinare per l'anno 2000 in L. 250.000 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis). Comune di Fontaneto d'Agogna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontaneto d'Agogna Il comune di FONTANETO d'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le medesime aliquote in vigore per l'anno 199 aliquota del 5 per mille per i residenti; aliquota del 6 per mille per i non residenti; detrazione per abitazione principale e pertinenze lire 210.000. (Omissis). Comune di Forlimpopoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forlimpopoli Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 aliquota unica dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5,5 per mille). 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000. 3. di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le seguenti fasce sociali disagiate in L. 400.000. 1) contribuenti con oltre sessanta anni di eta', pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore a L. 13.000.00 2) contribuenti con oltre sessanta anni di eta', pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.00 3) contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o piu' figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.00 4) contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o piu' figli portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.00 5) contribuenti portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito annuo lordo inferiore a L. 13.000.00 6) contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.00 4. di confermare per l'anno 2000 il modulo di richiesta per la maggiore detrazione approvato con delibera G.M. n. 424/1996. (Omissis). Comune di Forni di Sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forni di Sopra Il comune di FORNI di SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misure di seguito indicate: aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille; aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale 5 per mille; aliquota per immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille; aliquota per gli immobili definiti rustici ed edifici del territorio non urbano del fondovalle (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille; 2) di stabilire in lire 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3) di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 50, della legge n. 449/199 4) di dare atto che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta vomunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale. (Omissis). Comune di Framura; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Framura Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.00 (Omissis). Comune di Frassinelle Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Frassinelle Polesine Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille, e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente. 2. di dare atto che operano le agevolazioni previste all'art. 11 del regolamento I.C.I., qui di seguito riportate: art. 11, comma 3, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 446/1997 ed ai soli fini dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorche' distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono della aliquota ridotta e della detrazione prevista per la stessa, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento. art. 11, comma 4, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e, del decreto legislativo 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente o collaterale ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. (Omissis). Comune di Fratta Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fratta Polesine Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille; 2) di confermare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 240.000 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata; (Omissis). 1) di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti: a) reddito ai fini Irpef inferiore o pari all'ammontare di pensione minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a 2 volte l'ammontare della pensione minima INPS; b) valore del fabbricato stesso (rendita catastale effetiva o presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6. (Omissis). Comune di Funes (Villnss); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Funes (Villnss) Il comune di FUNES (VILLNSS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, per l'anno 2000, al 5,0 per mille per tutti gli immobili. la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, e' fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Galati Mamertino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galati Mamertino Il comune di GALATI MAMERTINO (provincia di Messina) ha adottato, il 21 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota I.C.I. 6 per mille; aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille; detrazione prima abitazione L. 320.000. (Omissis). Comune di Gallicano Nel Lazio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallicano Nel Lazio Il comune di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. riconfermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; 2) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali artigianali nell'ambito del centro storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile; 2. di confermare altresi' la detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000. (Omissis). Comune di Gallicchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallicchio Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille; 2. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). Comune di Galliera Veneta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galliera Veneta Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,7 per mille; 2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Gallodoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallodoro Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 31 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nel 7 per mille, in presenza di gravi esigenze di bilancio, l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare sul territorio del comune di Gallodoro per l'anno 2000, per tutte le tipologie e/o classi di immobili per come individuati dagli artt. 1 e 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2) di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Gandellino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gandellino Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 200 1) aliquota ridotta, da applicare1. per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; 5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; 5.3. 6) aliquota agevolata2 in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 8) aliquota agevolata speciale3 del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della. legge n. 431/199 9) aliquota speciale4 del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 1 L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lett. a) e b). Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiori al 4 per mille - una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b). 2 Anche inferiore al 4 per mille. 3 Anche inferiore al 4 per mille. 4 Anche superiore al 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. (Omissis). Comune di Garda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Garda Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabili per l'anno 2000: aliquota ordinaria: 5,9 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; detrazione: L. 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Garlasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Garlasco Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - con aliquote rispettivamente del 6 per mille tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case; 3. di fissare la detrazione di L. 400.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata: pensionati e dipendenti; coniugi a carico di pensionati che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili; contribuenti con handicap: il reddito annuo aumenta di L. 2.500.000. Detrazione abitazione principale: componenti nucleo familiare 1 persona, fascia reddito lordo L. 13.000.00 componenti nucleo familiare 2 persone, fascia reddito lordo L. 20.000.00 componenti nucleo familiare 3 persone, fascia reddito lordo L. 26.000.00 componenti nucleo familiare 4 persone, fascia reddito lordo L. 30.000.00 componenti nucleo familiare 5 persone, fascia reddito lordo L. 35.000.00 componenti nucleo familiare 6 persone, fascia reddito lordo L. 45.000.00 3. di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorieta', sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti: il reddito complessivo del nucleo familiare; il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale; 4. di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9. (Omissis). Comune di Gassino Torinese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gassino Torinese Il comune di GASSINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare in via definitiva le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 2000: a) del 5,5 per mille per le abitazioni principali e per tutti i casi previsti dall'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; b) del 7 per mille per tutti gli altri immobili; c) del 2 per mille per i casi previsti dall'art. 5-bis del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. 2) di approvare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie, fatta eccezione per la classe 3 della categoria A/3, per la quale viene fissata in L. 300.00 3) di applicare, per l'anno 2000, la detrazione nella misura di L. 300.000 per le abitazioni principali, nelle particolari situazioni di carattere sociale previste all'art. 6 del succitato regolamento. 4) di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati nelle condizioni previste dall'art. 9 del citato regolamento. (Omissis). Comune di Gattinara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gattinara Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota I.C.I. 5 per mille unica; detrazione abitazione principale: L. 210.00 equiparata ad abitazione principale, l'abitazione posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituto. (Omissis). Comune di Gazzuolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzuolo Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 5 per mille; abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille; alloggi non locati 7 per mille; 2) di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). Comune di Genga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Genga Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. fissare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis). Comune di Ghemme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ghemme Il comune di GHEMME (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adeguare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota 5,25 per mille e detrazione pari a lire 220.000 relativamente alle abitazioni principali ed alle loro pertinenze; aliquota 5,75 per mille relativamente agli immobili classificati D1, A/10, C/1 ed alle case sfitte; 2. di dare atto che vengano considerate abitazione principale le case possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, e non locate, da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari. (Omissis). Comune di Gifflenga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gifflenga Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). Comune di Givoletto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Givoletto Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili . di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima stabilita dalla legge in L. 200.000 . (Omissis). Comune di Gonnesa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gonnesa Il comune di GONNESA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I: a) abitazione principale, aliquota 4,5 per mille; b) alti fabbricati ed aree fabbricabili, aliquota 6 per mille; c) fabbricati concessi in comodato ai figli per abitazione principale, aliquota 4,5 per mille., d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili, aliquota 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.00 3. di concedere un ulteriore detrazione per l'abitazione principale ai contribuenti in condizione di disagio economico/sociale (pensioni sociali) nella misura di L. 100.000. (Omissis). Comune di Gorga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gorga Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale I.C.I. pari al 6 per mille; (Omissis). Comune di Goro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goro Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di elevare per l'anno 2000 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti: pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 15.050.000 ai fini IRPEF per l'anno 199 pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000 oltre a L. 1.860.000 per ogni persona a carico al fini IRPEF per l'anno 199 famiglie numerose (sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare con reddito non superiore a L. 90.300.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 per ogni componenti in piu' ai fini IRPEF per l'anno 199 titolari di assistenza sociale a livello comunale. (Omissis). Comune di Grassano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grassano Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2000: 1 - aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille; 2 - aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille; 3 - aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 199 II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III - valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento ICI; IV - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; V - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Grazzano Badoglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grazzano Badoglio Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2000 due aliquote I.C.I. diversificate: una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali: 2) (Omissis). 3) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Comune di Gualtieri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gualtieri Il comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: del 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili; del 5,7 per mille ridotta per abitazione principale; 2) di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Guardia Lombardi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guardia Lombardi Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2000 sono confermate le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille; aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; 2) di confermare, inoltre, la deliberazione I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Gudo Visconti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gudo Visconti Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi come segue: Tipologia: Terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille; Tipologia: Aree fabbricabili, aliquota 6,5 per mille; Tipologia: Fabbricati adibiti ad abitazione principale, aliquota 6 per mille; Tipologia: Altri fabbricati, aliquota 6 per mille. (Omissis). Comune di Guidizzolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guidizzolo Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli Immobili come di seguito specificato: abitazione principale (prima casa) 4 per mille; terreni agricoli 5 per mille; abitazioni sfitte 7 per mille; aree edificabili 7 per mille; altri fabbricati 7 per mille; Detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 250.000. (Omissis). Comune di Guspini; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guspini Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, la misura della detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili; (Omissis). Comune di Iglesias; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Iglesias Il comune di IGLESIAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, deliberata per l'anno 1999 con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 1999, ossia: a) immobile adibito ad abitazione principale 5 per mille; b) per tutti gli altri immobili oggetto di imposta 6 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata alla quota di possesso, al periodo della destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. (Omissis). Comune di Inverigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Inverigo Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili: abitazione principale: aliquota 5,6 per mille; unita' immobiliare equiparate all'abitazione principale, (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): aliquota 5,6 per mille; tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni: aliquota 6,6 per mille; 3) Di confermare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Isola Rizza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Isola Rizza Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in L. 200.00 3. (Omissis). 4. di dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta, ne' in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/199 5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Ionadi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Jonadi Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: un'aliquota unica nella misura del 5, 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di La Loggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di La Loggia Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio e il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibiti ad abitazione principale; 2) di confermare l'aliquota del 5,3 per mille per l'abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); 3) di confermare la misura della detrazione in Lire 250.000, pari a euro 129,11, per la sola abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); 4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4, del regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. 5) di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sopra citato; 6) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad o disabili residenti presso ricoveri purche' i fabbricati stessi non siano locati; 7) di dare atto dell'applicabilita' della sola aliquota ridotta alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato. (Omissis). 1) di approvare, in applicazione delle norme in narrativa, le modifiche all'art. 5 del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I." come segue: art. 5 - comma 1 - eliminare la parola: non . art. 5 - comma 3 - sono abrogate le parole.......omissis......Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e sono sostituite dalle seguenti: ........omissis.....L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze . (Omissis). Comune di Langhirano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Langhirano Il comune di LANGHIRANO (provincia di PARMA) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 - di applicare per il 2000 ai fini dell'I.C.I. le seguenti aliquote: 5,5 per mille per l'abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 5,8 per mille per i rimanenti immobili; 7 per mille in materia di aree fabbricabili; 2. di confermare in L. 235.000 la detrazione dell'abitazione principale in materia di I.C.I.. 3. di mantenere la riduzione al 3 per mille dell'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari inagibili, inabitabili, di interesse artistico od architettonico site nel centro storico di Torrechiara (cosi' come perimetrato con la delibera n. 7 del 15 febbraio 1999) i cui proprietari intendano procedere ad interventi di recupero edilizio. La durata dell'agevolazione sara' di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e' giustificata dalle notevoli difficolta' che i proprietari medesimi debbono affrontare a causa dei vincoli di carattere architettonico e paesaggistico che insistono sulla zona. (Omissis). Comune di Larciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Larciano Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 una aliquota I.C.I. unica nella misura del sette per mille; 2) di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.00 (Omissis). Comune di Larino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Larino Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; (Omissis). Comune di Lauriano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lauriano Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, con riferimento ai casi di fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che l'aliquota venga differenziata e fissata nella misura del 6,5 per mille; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Lequio Tanaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lequio Tanaro Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis). Comune di Lessolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lessolo Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di Licodia Eubea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Licodia Eubea Il comune di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato il 16 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis). l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con decorrenza dal 1o gennaio 2000. (Omissis). Comune di Livinallongo del Col di Lana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Livinallongo del Col di Lana Il comune di LIVINALLONGO del COL di LANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; di confermare, inoltre, un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4 per mille per i seguenti immobili: 1. unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.). 2. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); 3. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale; di confermare, per l'anno 2000, l'importo della detrazione di cui all'art. 8 commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/1992 in L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A1 a A9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonche' le unita' immobiliari di cui al comma 4, dello stesso art. 8, del decreto legislativo n. 504/199 di determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di stabilire che la predetta detrazione viene riconosciuta anche ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti numeri 3 e 4 subordinatamente alla presentazione di istanza al comune sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi per l'anno 2000 o se successiva dalla data di possesso dei requisiti; di determinare, sulla base dei prezzi di mercato locali riferiti al Piano Regolatore Generale vigente, il valore al mq. delle aree edificabili per zone, secondo la tabella seguente valida a partire dal 1o gennaio 2000, al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso nelle azioni di accertamento: Tabella 1 ===================================================================== Zone territoriali omogenee |Area I.C.I. 1 |Area I.C.I. 2 ===================================================================== | Valore/mq | Valore/mq --------------------------------------------------------------------- A (Residenziale- Istruzione- Attr. | | Pubbl.) | 135.000| 112.500 --------------------------------------------------------------------- A (Alberghiera) | 225.000| 187.500 --------------------------------------------------------------------- B | 165.000| 137.500 --------------------------------------------------------------------- C1 | 135.000| 112.500 --------------------------------------------------------------------- C2 | 90.000| 75.500 --------------------------------------------------------------------- D1 | 225.000| 187.500 --------------------------------------------------------------------- D2 | 225.000| 187.500 --------------------------------------------------------------------- D3 | 180.000| 150.000 Area 1: riguarda la frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio. di approvare le seguenti modalita' operative per la valutazione delle aree fabbricabili per i periodi pregressi: Anno 1999: rettifica in diminuzione dei valori riportati nella tabella sopra esposta nella misura del tasso di inflazione ufficiale; definizione del valore delle aree fabbricabili esistenti nel precedente Piano Regolatore Generale sulla base della seguente tabella: Tabella 2 ===================================================================== Zone territoriali omogenee | Area I.C.I. 1 | Area I.C.I. 2 ===================================================================== | Valore/mq | Valore/mq A | 120.000| 100.000 C1 | 225.000| 187.500 C2 | 90.000| 75.500 D1 | 150.000| 125.000 D1C | 225.000| 187.500 D2 | 90.000| 75.000 D3 | 48.000| 40.000 Area 1: riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio. Anni 1993-4-5-6-7-8: rettifica in diminuzione dei valori espressi nella Tabella 2 (Vecchio PRG) per ogni anno a partire dal 1998, e precedenti, sulla base del tasso di inflazione ufficiale. (Omissis). Comune di Livorno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Livorno Il comune di LIVORNO ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille; b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 55 c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo; d) aliquota del 9 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2000 e per le quali risultino - da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi: a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1o gennaio 2000, a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1999, non superiore all'importo di L. 42.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento); b) possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina o altra pertinenza) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 14.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo. 4) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1999 non superiore L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementato di una quota di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare; b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio 2000 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 35.000.00 5) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico); c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda entro la data del 20 dicembre 2000. 6) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti orticelli ). (Omissis). Comune di Lomello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lomello Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure: a) 5 per mille per le prime case e le loro pertinenze; b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni; c) 7 per mille per gli immobili sfitti. agevolazioni: ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre le prime L. 200.000 per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di imposta precedentemente non superi L. 10.000.000 per ogni componente. (Omissis). Comune di Lonato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lonato Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000. (Omissis). Comune di Longobucco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Longobucco Il comune di LONGOBUCCO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificata dal comma 53, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale. (Omissis). Comune di Lu; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lu Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria - 5 per mille, ad esclusione delle seguenti categorie catastali: aliquota immobili di categoria catastale D7 - 4 per mille; aliquota immobili di categoria catastale D2 - 6 per mille; aliquota immobili di categoria catastale C1 - 6 per mille abitazione principale - 5 per mille detrazione L. 220.00 immobili tenuti a disposizione - 5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie). Aliquota agevolata - 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di Lupara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lupara Il comune di LUPARA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 200 (Omissis). di confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni di legge, nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 di dare atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita dalla legge; (Omissis). Comune di Lurano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lurano Il comune di LURANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille. 2. (Omissis). 3. (Omissis). (Omissis). Comune di Magione; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magione Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale; b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' artigianali, commerciali e industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita'; c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i terreni fabbricabili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altresi' atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione. (Omissis). Comune di Mairago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mairago Il comune di MAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 556 del 24 ottobre 1996, nella misura del 5 per mille; aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; detrazione di L. 200.000 per abitazione principale con possibilita' di utilizzo dell'eventuale rimanenza della stessa per le pertinenze; 2. di modificare l'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis). Comune di Majano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Majano Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, come sottoesposto: 5 per mille l'aliquota ordinaria e per le prime case; 5,15 per mille l'aliquota per le seconde case; 2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis). Comune di Malesco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malesco Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 - imposta I.C.I.: per l'anno 2000 e' confermata l'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Marano Principato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marano Principato Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 200 (Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune per l'anno 2000: 1) aliquota: 6 per mille; 2) detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta: L. 200.00 di dare atto, che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta'. usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di Marigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marigliano Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 10 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in ragione del 5 per mille cosi' come disposto per gli anni 1993 al 199 b) confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). Comune di Martignacco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignacco Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille; 2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi: a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente; b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3, dell'art. 1, della legge n. 449/1997). 3) di confermare anche, per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa meglio specificate, le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati: a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune: importo detrazione L. 300.00 b) nuclei familiari ove esistono portatori di Handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50 % nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 1998, risulti inferiore al seguente limite: 1. nucleo familiare composto da n. 2 persone, L. 33.000.00 2. per ogni persona in piu', L. 11.000.00 importo detrazione: L. 300.00 c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a L. 7.800.000: importo detrazione L. 300.00 d) Nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta importo detrazione L. 300.00 4) di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione entro la data di pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). Comune di Marzabotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marzabotto Il comune di