(all. 1 - art. 1) (parte 3)
MARZABOTTO  (provincia  di Bologna) ha adottato, il 23 febbraio 2000,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
confermare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili
da applicarsi per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille.
confermare  l'aliquota  ridotta per l'imposta comunale sugli immobili
da  applicarsi  per  l'anno  2000  in  favore  delle  persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale, nella misura del 6 per mille;
considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 504/1992.
(Omissis).

                      Comune di Masciago Primo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Masciago Primo Il comune di
MASCIAGO  PRIMO  (provincia  di  Varese)  ha adottato, il 28 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  applicare,  in  attuazione  dell'art.  6,  del  decreto-legge  30
dicembre  1992,  n.  504,  nonche'  dell'art. 2, del decreto-legge 28
agosto  1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
nella  misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unita'
immobiliare  direttamente  adibite  ad abitazioni principali, e del 6
per mille per tutti gli altri fabbricati.
(Omissis).

                          Comune di Maser;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Maser Il comune di MASER
(provincia  di  Treviso)  ha  adottato  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).

                     Comune di Massa e Cozzile;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Massa e Cozzile Il comune
di  MASSA  e  COZZILE  (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. per l'anno 2000:
    a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata
nella misura del 6,6 per mille;
    b)  per  le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella
misura del 7 per mille;
    c)  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale   e   per  le  unita'  immobiliari  locate  con  contratto
registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale
la misura dell'aliquota e' ridotta al 5,5 per mille;
2. (Omissis).
3.  di  dare  atto  che  la  misura della detrazione per gli immobili
adibiti  ad  abitazione  principale  e'  stabilita  dall'art.  8, del
decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000 annue;
4.  di  precisare  ai  sensi  del  comma 56, dell'art. 3, della legge
662/1996,  che  e'  considerata  direttamente  adibita  ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto,  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

                        Comune di Massalengo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Massalengo Il comune di
MASSALENGO  (provincia  di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  stabilire  per  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 6 per
mille,  in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 50
di  mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali
e  per  quelle  concesse  in  uso  gratuito a parenti fino al secondo
grado;
di  applicare  la  detrazione  di L. 200.000 per l'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione
dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.;
di  stabilire  che  l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata
per  l'anno  2000  con  aliquota  del  7 per mille limitatamente agli
alloggi  non  locati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 53, della legge
662/199
di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla
tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale.
(Omissis).

                         Comune di Matelica;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Matelica Il comune di
MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
determinare  per  l'anno  2000,  ai  sensi  dell'art.  6, del decreto
legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, come modificato dal comma 53,
dell'art.  3  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5  per  mille  -  per  le  unita'  abitative  costituenti  abitazione
principale per i soggetti d'imposta;
7  per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone
libero;
6  per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti
di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 431/199
5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili;
dare  atto  che  sono considerati parti dell'abitazione principale le
sue  pertinenze  anche  se  distintamente  iscritte, in catasto; sono
ricomprese  tra  le  pertinenze  le unita' immobiliari classificate o
classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi
da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad
una unita' per categoria;
dare  atto  altresi'  che  ai fini dell'applicazione della detrazione
prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma
2,  dello  stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche
quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata,
ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
confermare  per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione
principale  a  L.  300.000,  e comunque entro il limite d'imposta per
l'abitazione  principale,  per  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti alla data del 1o gennaio 2000:
    a)  contribuente  ultrasessantacinquenne  che  vive  da  solo  in
possesso   esclusivamente   di  reddito  derivante  dalla  abitazione
principale  e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare
con  altra  persona  in  possesso dei medesimi requisiti di eta' e di
reddito;
    b)  contribuente  portatore  di  handicap  grave  comportante una
invalidita' pari al 100%;
determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che  la  stessa  non risulti locata, venga considerata ai
fini I.C.I. come abitazione principale.
(Omissis).

                          Comune di Melara;
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Melara Il comune di MELARA
(provincia  di  Rovigo)  ha  adottato  la  seguente  deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  la detrazione per l'abitazione
principale pari a L. 200.00
2.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del 5,5 per mille, ad eccezione delle
voci sottoriportate:
    di  applicare  un'aliquota pari al 7 per mille a tutti i soggetti
passivi per gli alloggi posseduti e non locati;
    di  applicare  un'aliquota  ridotta,  pari al 4 per mille a tutti
soggetti   passivi,  appartenenti  a  nuclei  familiari  che  abbiano
contratto matrimonio nell'anno corrente.
(Omissis).

                        Comune di Melendugno;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune di Melendugno Il comune di
MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
stabilire,  per  l'anno  2000,  le  seguenti  aliquote  per l'imposta
comunale sugli immobili:
1) aliquota del 4 per mille:
    a)  in  favore  di  persone fisiche soggetti passivi e di soci di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    b)  per  le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
    c)  per  le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
2)  aliquota  del  sei  per  mille  per  gli  immobili  diversi dalle
abitazioni,  per  gli  immobili  posseduti in aggiunta all'abitazione
principale e per le abitazioni non locate;
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

                        Comune di Melicucco;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di Melicucco Il comune di
MELICUCCO  (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 febbraio
2000,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
(Omissis).
di  stabilire  che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. sara' applicata
nella  misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per
la seconda casa.
(Omissis).

                         Comune di Melissa;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  -  Comune  di  Melissa  Il comune di
MELISSA  (provincia  di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1)  di  stabilire  per  i  motivi  meglio  specificati  in  narrativa
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili I.C.I. per l'anno
2000 nella misura del 6 per mille;
2)  di  stabilire  la  misura  della  detrazione  da  applicarsi alla
predetta   imposta   per   l'abitazione   principale  in  L.  220.000
relativamente all'anno 200
(Omissis).

                  Comune di Melito di Porto Salvo;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I.  - Comune di Melito di Porto Salvo Il
comune  di  MELITO  di  PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato,  il  26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
di  stabilire,  altresi',  per  l'anno  2000 l'aliquota ridotta nella
misura del 4 per mille nei seguenti casi:
    a)  immobile  concesso  in  uso  gratuito  (comodato) al figlio/a
coniugato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla
detrazione per abitazione principale;
    b)  interventi  di  recupero  consistenti  in  attivita' edili di
completamento  dei  rustici  comprensivo  del  decoro  esterno.  Tale
agevolazione  e'  applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e
siano stati ultimati entro l'anno 2000.
    c)  interventi  di  ornato  e  di  decoro  delle  facciate.  Tale
agevolazione  e'  applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e
siano stati ultimati entro l'anno 2000.
    Per  avere diritto all'agevolazione di cui ai punti b) e c) sara'
necessario  dimostrare, mediante esibizione della documentazione, che
durante  il  periodo  interessato  il contribuente era in possesso di
licenza  edilizia  rilasciata dal comune o aveva effettuato al comune
la comunicazione di inizio attivita';
    di  riconoscere  una  detrazione  d'imposta pari a L. 250.000 nei
confronti del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto
reale sull'immobile adibito effettivamente ad abitazione principale;
di  riconoscere  una  detrazione  d'imposta  pari  a  L.  300.000 nei
seguenti casi:
    pensionati  con  reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a
L. 10.000.00
    qualora  un  componente  del  nucleo  familiare  sia portatore di
handicap.  In  tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap
non   dovra'   possedere   redditi   imponibili   IRPEF  superiori  a
L. 50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore.
(Omissis).

                     Comune di Mereto di Tomba;
Deliberazioni  aliquote  I.C.I. - Comune di Mereto di Tomba Il comune
di  MERETO  di  TOMBA  (provincia  di  Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1.  aliquota  del  7  per  mille  per  i  fabbricati ad uso abitativo
posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree
fabbricabili  (aree  utilizzate  a  scopo  edificatorio  in base agli
strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte;
2.   aliquota  del  4,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili
(fabbricati,  terreni  agricoli  ecc.)  non compresi nell'ipotesi del
punto
(Omissis).

                        Comune di Mesenzana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mesenzana

    Il  comune  di  MESENZANA  (provincia  di  Varese) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
in  attuazione  dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  504,  di  rinconfermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli
immobili I.C.I nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000.
    (Omissis).

                           Comune di Meta;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Meta

    Il  comune  di  META  (provincia  di  Napoli)  ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota per abitazione principale: 6 per mille;
aliquota  per  abitazioni  locate con contratto registrato utilizzate
come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n.
556: 6 per mille;
aliquota  per  abitazioni non locate da almeno due anni art. 2, comma
4, legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Mezzane di Sotto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzane di Sotto

    Il  comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000,  per  le  ragioni in premessa
espresse,  l'imposta  comunale sugli immobili nelle misure di seguito
riportate:
    per   gli   immobili   non   adibiti  ad  abitazione  principale,
classificati nel gruppo catastale A: aliquota 7 per mille;
    per tutte le altre categorie di immobili : aliquota 5 per mille;
2.  di  stabilire  inoltre  che, sempre per l'anno 2000, dall'imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo  sia  detratta,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua.
    (Omissis).

                         Comune di Mezzani;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzani

    Il   comune   di   MEZZANI  (provincia  di  Parma)  ha  adottato,
il 28 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura
unica  del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504,  e successive
modificazioni;
2.  di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e'
di  L. 200.000  rapportata  al  periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
3.   di   non   avvalersi   della   facolta'  di  applicare  aliquote
diversificate  previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996.
    (Omissis).

                        Comune di Mezzanino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzanino

    Il  comune  di  MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili
con l'aliquota unica del 6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione prevista per l'immobile adibito ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Micigliano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Micigliano

    Il  comune  di  MICIGLIANO  (provincia  di  Rieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  l'aliquota che sara' applicata in
questo  comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per
l'abitazione  principale  nella  misura  di  L. 200.000 rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).

                        Comune di Miglianico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglianico

    Il  comune di MIGLIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili,  di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  nella  misura  del  4,5 per mille, come gia' in vigore per
l'anno 1999, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione
alle abitazioni e senza variazione della detrazione.
    (Omissis).

                        Comune di Miglierina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglierina

    Il  comune  di  MIGLIERINA  (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Miglionico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglionico

    Il  comune  di  MIGLIONICO  (provincia  di Matera) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 1999:
    1) immobili in genere: aliquota 7 per mille;
    2) abitazione principale: aliquota 5 per mille;
2.  di  fissare,  per  l'anno  2000,  le  riduzioni  e  le detrazioni
d'imposta  come  da  prospetto  che  segue:      1)  anziani  di eta'
superiore ai sessantacinque anni in possesso di un reddito del nucleo
familiare  complessivo  non  superiore a L. 7.000.000 annue, al lordo
delle ritenute di legge: detrazione L./anno 300.00
    2)  disabili  di qualsiasi eta' con invalidita' superiore ai 2/3:
detrazione L./anno 300.00
    3)  ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare
complessivo  non  superiore  a  L.  5.000.000  annue  al  lordo delle
ritenute di legge: detrazione L./anno 300.000.
    (Omissis).

                         Comune di Milazzo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Milazzo

    Il  comune  di  MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  d'imposizione 2000 l'aliquota I.C.I.
(imposta  comunale  sugli immobili) nella misura del 5 per mille e la
detrazione di L. 200.000 relativamente all'abitazione principale;
2.   di  confermare,  inoltre,  al  6  per  mille  l'aliquota  I.C.I.
limitatamente  alle  sole  abitazioni  possedute in aggiunta a quella
principale;
3.  in  applicazione  del  combinato  disposto dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3 del decreto-legge
11 marzo  1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122, di
elevare  la  detrazione  dell'imposta  comunale sugli immobili per le
abitazioni  principali  da L. 200.000 a L. 500.000 limitatamente alle
categorie   di   soggetti  passivi  che  si  trovano  nelle  seguenti
condizioni socio-economiche:
    a)  i  disoccupati  che  al  1o gennaio 2000 siano iscritti nelle
liste  di  collocamento  da almeno due anni; i non occupati che, gia'
fruitori  della  cassa  integrazione  guadagni  o  dell'indennita' di
mobilita'  ai sensi di legge, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali
provvidenze  nel  corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti
che   alla   medesima  data  usufruiscono  di  trattamenti  di  cassa
integrazione  guadagni  o  siano  iscritti  nella  lista regionale di
mobilita'  da  oltre sei mesi. Le condizioni di cui al presente punto
devono essere documentate dai competenti organismi;
    b)  i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o
gennaio  2000,  abbiano  gia'  compiuto il sessantacinquesimo anno di
eta'  e  che non superino un reddito familiare imponibile complessivo
di L. 22.000.00
    c)   i  soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare  convivente
nell'abitazione  oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili
non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento di
invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
    d)  i  soggetti  di  cui  trattasi  sono ammessi al godimento del
beneficio in questione alle seguenti condizioni:
      che  posseggano  il  solo  appartamento  condotto direttamente,
eventualmente   comprensivo  di  posto  auto  o  box,  cantina,  area
pertinenziale  (a  condizione  cioe'  che la rendita di questi ultimi
beni  immobili  sia  stata  compresa  nella  rendita  dell'abitazione
principale);
      che  nessun  componente  il  nucleo familiare sia possessore di
altri  immobili,  o  quote di essi oltre quello adibito ad abitazione
principale nel territorio nazionale;
      che non venga effettuata alcun tipo di locazione o comodato;
      che  il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non
compresi  nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore a L.
22.000.000,  mentre  per  i soggetti di cui al punto 3, lettera c) il
reddito  puo' essere maggiorato rispetto all'importo di L. 22.000.000
di  ulteriori  L.  15.000.000 per ogni disabile convivente nel nucleo
familiare;
    e)  al fine di usufruire delle agevolazioni de quo i contribuenti
dovranno  produrre  apposita  richiesta-autocertificazione  ai  sensi
della  legge  15/1968 nella quale dovranno dichiarare: nome, cognome,
indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di
tutti  i  requisiti  richiesti per il riconoscimento del diritto alla
detrazione fino a L. 500.00
    f) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, tramite
lettera-raccomandata,  entro  il  mese  di  giugno  2000  all'ufficio
tributi  del  comune di Milazzo, oppure consegnata a mano al medesimo
ufficio.  I  contribuenti  che  avranno  inviato la richiesta entro i
termini,  potranno,  al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000,
gia'  tenere  conto  della detrazione richiesta. L'Amministrazione si
riserva  di  richiedere  documentazione  integrata comprovante quanto
dichiarato.  Nei casi di dichiarazione infedele verranno applicati le
sanzioni  previste  dal decreto legislativo n. 504/1992 e dalle altre
normative vigenti;
    g)  a  norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono
considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione d'imposta
di L. 500.000, le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    h)  per  l'ottenimento  di tale detrazione i soggetti interessati
dovranno  presentare  autocertificazione  ai  sensi  della  legge  n.
15/1968  e secondo le modalita' di cui alla lettera e) della presente
proposta;
    i)  sono  escluse  dalla  maggiorazione della detrazione tutte le
unita'  immobiliari  classificate  in  catasto  nella  categorie  A/1
(abitazioni  signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni
in  ville)  e  A/9  (castelli,  palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).
    (Omissis).

                        Comune di Mirabello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirabello

    Il  comune  di  MIRABELLO  (provincia  di Ferrara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  applicare  per  l'anno  2000, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili, le seguenti aliquote di imposta cosi diversificate:
    A) 5,9 per mille per:
      le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e
relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento
I.C.I.),  ivi  comprese, quelle unita' immobiliari possedute a titolo
di  proprieta'  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la  residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la
stessa  non  risulti  locata,  di  cui all'art. 3, comma 56, legge n.
662/199
      i fabbricati concessi in uso gratuito ai figli dai genitori e/o
viceversa,  utilizzate  come  abitazione  principale  e  nella stessa
residenti,  ivi  compresa  la relativa pertinenza, cosi come previsto
dall'art.   4   del   richiamato   regolamento  I.C.I.,  adottato  in
conformita'  ai  criteri  di  cui  all'art. 59 decreto legislativo n.
446/199
      per tutti i casi non descritti al successivo punto B);
    B)  7  per mille per:       le unita' immobiliari: abitazioni non
locate  e/o terreni edificabili, possedute in aggiunta all'abitazione
principale,  intendendosi nella fattispecie, a titolo esemplificativo
per:
      abitazione: tutte le unita' immobiliari di categoria A (esclusa
la  tipologia  A/10)  e  relative  pertinenze  cosi' come individuate
all'art.  3  del  regolamento I.C.I., ovvero asservite all'abitazione
non  locata  e  ubicata nella stessa area su cui insiste l'abitazione
stessa;
      non  locate:  non  soggette  a  contratto di locazione. Restano
pertanto  assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,9 per mille tutte
quelle  unita' immobiliari classificate catastalmente come abitazione
(escluse  A/10)  e relative pertinenze, soggette a regolare contratto
di locazione.
2.  avvalersi  della facolta' di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, in
materia  di  riduzioni  e/o detrazioni dell'imposta in argomento, per
categorie  di soggetti, individuati con atto consiliare n. 74/98, che
versino  in  condizioni  di  particolare disagio economico - sociale,
elevando  a L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale,  e  precisamente:
    cittadini   riconosciuti   indigenti  ai  fini  dell'esonero  dal
pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo
i  requisiti  fissati  con  deliberazione  n. 48 del 24 giugno 1992 e
successive modificazioni;
    pensionati   e/o   portatori   di   handicap,   con   invalidita'
riconosciuta monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da
pensione  per  l'anno  1999  non  superiore a L. 15.050.000 annui, al
lordo delle ritenute fiscali;
    pensionati    e/o   portatori   di   handicap   con   invalidita'
riconosciuta,  inclusi  in  nuclei  familiari con reddito complessivo
anno  1999  (al  lordo  delle  ritenute  fiscali)  non  superiori  L.
24.303.000,  aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a
carico  ai  fini  previdenziali,  ai  sensi  dell'art. 12 decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/198
    disoccupati,  lavoratori  in  cassa integrazione straordinaria in
mobilita' inclusi in nuclei familiari, con reddito complessivo annuo,
relativo al 1999 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L.
24.303.000,  aumentato  di  L.  1.860.000 per ogni familiare avente i
requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali;
3.  di  determinare  che i soggetti individuati al precedente punto 2
per  beneficiare  della maggior detrazione di L. 500.00 provvedano a:
    presentare   direttamente   o   con   raccomandata   al   settore
contabilita'  del  comune,  entro  il  termine di presentazione della
dichiarazione    I.C.I.,    apposita    richiesta    comprensiva   di
autocertificazione,  in  carta  semplice,  dichiarando  di  essere in
possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior
detrazione  I.C.I.,  unitamente  alla dichiarazione di non possedere,
ne'  il  richiedente, ne' i familiari o conviventi, redditi di lavoro
autonomo  d'impresa o di partecipazione e di non essere proprietari o
usufruttuari    d'altro   fabbricato   adibito   ad   abitazione.   I
contribuenti,  che  abbiano  inviato  la  richiesta  nel rispetto del
termine  di  cui  sopra, potranno al momento del pagamento delle rate
dell'I.C.I.,   gia'   tenere  conto  della  detrazione  nella  misura
richiesta.
4. di dare atto che la maggior detrazione (L. 500.000) prevista per i
menzionati  soggetti  e' stata calcolata nel rispetto dell'equilibrio
di  bilancio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 55,
legge   n.  662/1996  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
    (Omissis).

                      Comune di Miradolo Terme;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miradolo Terme

    Il  comune  di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1)  di  confermare  che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000
per  l'unita' adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo
le  modalita'  stabilite  con  la  deliberazione  di  C.C. n. 5 del 4
febbraio 1998 nel modo seguente:
    detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale
rivalutato fino a L. 80.000.000 (valore catastale moltiplicato per il
coefficiente 100 aumentato del 5%) secondo la seguente tabella per le
seguenti categorie di cittadini;

                  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
       (per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000)

=====================================================================
Componenti|L. 500.000|L. 400.000 |L. 300.000 |L. 250.000 | L. 00.000
  nucleo  |  Prima   |  Seconda  |   Terza   |  Quarta   |  Quinta
   fam.   |  fascia  |  fascia   |  fascia   |  fascia   |  fascia
=====================================================================
1 Persona |9.000.000 |10.698.000 |12.481.000 |14.264.000 |-
---------------------------------------------------------------------
2 Persone |14.710.000|17.635.000 |20.595.000 |23.537.000 |-
---------------------------------------------------------------------
3 Persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |-
---------------------------------------------------------------------
4 Persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |-

    a) pensionati;
    b) coniugi a carico dei pensionati;
    c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
    d)  disoccupati,  per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
    e)  lavoratori  posti  in  cassa integrazione o in mobilita', per
almeno sei mesi, nell'anno 1997:
      che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili
o  quote  superiori  a  1/3  del  secondo  immobile escluso il box di
pertinenza  dell'abitazione  principale,  i cui redditi imponibili ai
fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella.
    Al  fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si ritiene legittimo e
sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 40
    1  -  La  condizione  di  appartenza  ad  una  categoria  ammessa
all'ulteriore detrazione;
    2 - Il reddito complessivo nel nucleo familiare;
    3  -  Il  non  possesso  di  altri immobili, escluso il garage di
pertinenza all'abitazione principale.
    La  dichiarazione  va  sottoscritta  dal  contribuente  avanti un
funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.
    Di   tali   non  potranno  usufruire  i  possessori  di  immobili
classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.
    (Omissis).

                         Comune di Miranda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miranda

    Il  comune  di  MIRANDA  (provincia  di  Isernia)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 5 per
mille;
di  confermare  che  la  detrazione  per  abitazione principale e' di
L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Mogliano Veneto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogliano Veneto

    Il  comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato,
il  23  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   determinare   per   il   2000,   l'aliquota  ordinaria  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I. nella
misura del 6,7 per mille;
2.   di  determinare  per  il  2000,  l'aliquota  per  l'applicazione
dell'I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 9 per
mille,  ai  sensi  del  comma  4, dell'art. 2, della legge 9 dicembre
1998,  n. 431, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le
quali  non  risultino registrati contratti di locazione da almeno due
anni;
3.  di  determinare  per  il  2000,  in  favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  residenti  nel  comune  di  Mogliano  Veneto,  per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
l'aliquota  agevolata  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;
4.  di  elevare,  per  l'anno  2000  la  detrazione  per l'abitazione
principale  ai  fini  I.C.I.  da 200.000 a L. 500.000 concedendola ai
contribuenti  in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari o
titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso  o abitazione, della sola
abitazione  principale,  unitamente  alle  sue  pertinenze dirette ed
abbiano   un  reddito  complessivo  lordo,  riferito  all'anno  1999,
compresi  i  redditi  esenti,  non  superiore a tre volte la pensione
minima  INPS,  escluso  quello derivante dall'abitazione principale e
dalle  sue  pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni
familiare  fiscalmente  a carico. L'abitazione principale deve essere
l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come
l'insieme   delle   persone  coabitanti  nella  medesima  abitazione.
L'ammontare  del  reddito  va  riferito  all'intero  nucleo familiare
inteso   come  l'insieme  delle  persone  coabitanti  nella  medesima
abitazione;
5.  di  stabilire  che  l'Amministrazione si riserva di richiedere ai
contribuenti  la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
previsti  di  cui  al  punto  4)  e  che,  ove non ricorrenti, verra'
recuperata  la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                          Comune di Mogoro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogoro

    Il  comune  di  MOGORO  (provincia  di  Oristano)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  abitazione  principale:  aliquota  4,5  per  mille, detrazione L.
200.00
2. terreni agricoli: aliquota 4,5 per mille;
3. aree ed edifici destinati ad insediamenti produttivi: aliquota 4,5
per mille;
4. abitazione oltre l'abitazione principale: aliquota 6 per mille;
5. aree fabbricabili: aliquota 6 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Molvena;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molvena

    Il  comune  di  MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti tariffe I.C.I.:
      6  per  mille l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi
sfitti;
      5 per mille l'aliquota per i restanti beni immobili comprese le
abitazione principale;
      L. 200.000 detrazione per abitazione principale.
    (Omissis).

                   Comune di Monastier di Treviso;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monastier di Treviso

    Il  comune  di  MONASTIER  di  TREVISO  (provincia di Treviso) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    a)  del  4,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione  principale  e  per  i fabbricati produttivi e commerciali
(categoria  D,  negozi,  laboratori,  magazzini, garage, uffici ecc.)
comprese  le  relative  pertinenze,  i  terreni  agricoli  e  le aree
fabbricabili;
    b)  del  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  diversa  da  quella principale (seconde case) comprese le
relative  pertinenze,  con  esclusione  delle  unita' concesse in uso
gratuito  a  parenti  in  linea retta di primo grado, per le quali si
applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il
soggetto  che  l'utilizza  vi  abbia  stabilito la propria residenza,
cosi'  come  intesa  ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile
dimora;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale in L.
200.000  dando  atto che la stessa se non trova capienza nell'imposta
dovuta  per  l'abitazione  principale potra' essere computata, per la
parte  residua,  sull'imposta  dovuta  per le pertinenze dirette come
definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile;
3.  di  stabilire  per  l'anno  2000  la  detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  di  L.  300.000 (anziche' di L. 200.000) a
favore   dei  soggetti  che  presentino  contemporaneamente  tutti  i
seguenti requisiti:
    a)  proprietario  o  titolare  del  diritto  di  usufrutto, uso o
abitazione,  nell'intero  territorio nazionale, della sola abitazione
principale  (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino
ecc. anche se aventi diversa partita catastale);
    b)  che  i  componenti  il nucleo familiare del soggetto passivo,
inteso   come  l'insieme  delle  persone  coabitanti  nella  medesima
abitazione, non possiedano:
      1)  beni  patrimoniali  e/o  immobiliari  (valutati  in base al
valore catastale rivalutato);
      2) titoli di credito sia pubblico che privato;
      3) disponibilita' in denaro,
che   sommati   al   valore   catastale   rivalutato  dell'abitazione
principale,  unitamente  alle  sue  pertinenze  dirette, risultino di
ammontare superiore a L. 200.000.00
    c)  che  il  reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo
familiare  del  soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone
coabitanti  nella medesima abitazione riferito all'anno 1999, rientri
in tali limiti:
    limiti di reddito:
      una persona L. 13.000.00
      due persone L. 20.000.00
      per  ogni  familiare  convivente  e  fiscalmente  a carico piu'
L. 3.000.00
    d) i  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data
del  1o gennaio  200 qualora il contribuente acquisisca nel corso del
2000   l'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  i  requisiti
dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;
4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei
componenti  il  nucleo  familiare  viene  cosi'  inteso:      redditi
assoggettabili  ad  I.R.P.E.F. (imponibile complessivo al lordo degli
oneri deducibili);
    pensioni di guerra e relative indennita', accessorie;
    pensioni privilegiate;
    pensioni,   assegni   ed   indennita'   erogate   dal   Ministero
dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
    pensioni sociali;
    pensioni estere;
    rendite infortunistiche INAIL;
    rendite da capitali mobili o immobili;
    rendite di qualsiasi natura;
    redditi erogati a titolo risarcitorio.
5.  di  stabilire che per usufruire della detrazione di L. 300.000 il
contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo
a   disposizione  presso  l'ufficio  tributi,  da  cui  risultino  le
condizioni  sopra  indicate.  Il  termine  per la presentazione della
domanda,  a  pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 200 6. di
escludere  dal  beneficio  della maggiore detrazione di L. 300.000 le
abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
    (Omissis).

                         Comune di Monfumo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monfumo

    Il  comune  di  MONFUMO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. (omissis), di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella  misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per
mille per gli altri immobili.
    (Omissis).

                         Comune di Montagna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagna

    Il  comune  di  MONTAGNA  (provincia  di  Bolzano)  ha  adottato,
il 13 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2000  nella  misura  minima prevista per legge del 4 per
mille   per   tutti   gli   immobili  senza  distinzione  della  loro
destinazione;
2.  di  determinare  l'importo  di  detrazione d'imposta per tutte le
abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse
le  relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai
fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.  con  delibera  precedente  a L.
840.000  per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per
poter usufruire di tale detrazione.
    (Omissis).

                      Comune di Montagnareale;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagnareale

    Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il
16   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  per  l'anno 2000 l'aliquota da applicare alla base imponibile per
il  calcolo  dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata, per
quanto sopra esposto nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Montaldo Bormida;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaldo Bormida

    Il  comune  di  MONTALDO  BORMIDA  (provincia  di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000, le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili:
    aliquota  del  5,5  per  mille  per  i  terreni  agricoli che non
ricadono  in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art.
15, della legge 27 dicembre 1977, n. 98
    aliquota  del  5,5  per  mille  in  favore delle persone fisiche,
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative a proprieta' indivisa
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale;
    aliquota  del  7  per  mille  da  applicarsi  a  tutte  le  altre
fattispecie di immobili;
    Dall'imposta   dovuta   per   l'unita'   immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
    (Omissis).

                   Comune di Monte Porzio Catone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Porzio Catone

    Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato,
il  18  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 2000, nelle seguenti misure, le aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili istituita con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
    a)  nella misura del 4.5 per mille a carico delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione   principale   e  per  le  unita'  immobiliari  assimilate
all'abitazione  principale secondo la particolare disciplina prevista
dall'art. 2,  comma  1,  del  regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili;
    b)  nella  misura  del  2  per mille a carico dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto
delle   norme   urbanistiche   edilizie   ed   igieniche   sanitarie,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
    c)  nella  misura  del 5,75 per mille a carico dei proprietari di
unita'  immobiliari  concesse  in  locazione,  a canone concordato, a
soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
    d)  nella  misura  del 7,25 per mille a carico dei proprietari di
unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo tenute a propria disposizione
come  residenza secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25
per mille non si applica:
      alle  unita'  abitative  utilizzate  dal  possessore o dai suoi
familiari  (coniuge,  parenti  entro  il  terzo grado affini entro il
secondo)   per  l'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di  imprese
commerciali,  alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per
mille;
      alle   unita'  immobiliari  in  comproprieta'  utilizzate  come
residenza  principale  di  uno o piu' comproprietari (sulla quota dei
comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75
per mille);
      alle  unita'  immobiliari  tenute  a  disposizione in Italia da
cittadini   italiani  residenti  all'estero  alle  quali  si  applica
l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille);
    e)  nella  misura  ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti
gli altri soggetti passivi;
di  confermare  l'elevazione  a  Lire  500.000  della  detrazione per
l'abitazione  principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo
familiare  sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non
inferiore   all'80   per   cento,   risultante   dal  certificato  di
riconoscimento  di  invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche,  ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3,
del  regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale
sugli  immobili  e  in  presenza  di un reddito complessivo annuo del
nucleo  familiare  inferiore  a  L.  50.000.000, conseguito nell'anno
precedente  a  quello  di  riferimento,  cosi'  come risultante dalla
relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi
esenti  dall'I.R.P.E.F.  e  delle  rendite  che  secondo la normativa
fiscale non costituiscono reddito.
    (Omissis).

                     Comune di Monte San Pietro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte San Pietro

    Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato,
il  29  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di definire come segue le aliquote dell'imposta sugli immobili:
    aliquota  ordinaria  7  per  mille:  da  applicarsi agli immobili
diversi  dall'abitazione  principale  ed  alle  aree fabbricabili; da
applicare,  infine,  alle  unita'  immobiliari  e relative pertinenze
possedute   in   aggiunta   all'abitazione   principale  e  tenute  a
disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate;
    aliquota  agevolata  5,8  per  mille:  da  applicarsi alle unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale e relative pertinenze,
alle  unita'  immobiliari  e relative pertinenze messe a disposizione
gratuitamente  di  parenti in linea retta e collaterale fino al terzo
grado,  di  affini  entro  il  secondo  grado  e del coniuge anche se
separato  o  divorziato  purche'  gli stessi abbiano nell'immobile la
residenza  anagrafica  e la dimora abituale; quest'ultima circostanza
andra'  documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della
legge  n. 15/196 nonche' per quelle locate, con contratto registrato,
ad  un  soggetto  che  la  utilizzi come abitazione principale (anche
quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da
rendersi ai sensi della legge n. 15/1968).
    (Omissis).

                   Comune di Monte Vidon Corrado;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Vidon Corrado

    Il  comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha
adottato,  il  18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
I.C.I. ordinaria 5,25 per mille;
detrazione prima casa L. 220.00
I.C.I. seconde case 6,25 per mille;
valore al mq delle aree fabbricabili L. 45.000.
    (Omissis).

                   Comune di Montecchio Maggiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecchio Maggiore

    Il  comune  di  MONTECHIO  MAGGIORE  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  approvare  le  aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione
principale per l'anno 2000, come segue:
    aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
    aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;
    detrazione per abitazione principale: L. 200.00
    alloggi non locati: 7 per mille;
2.  di  approvare  l'aumento  della detrazione d'imposta a L. 500.000
prevista  per  l'abitazione principale, a valere per l'anno 2000, con
riferimento  alle  situazioni  di  carattere  sociale precisate nella
parte espositiva del presente provvedimento.     (Omissis).

                       Comune di Montegranaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegranaro

    Il  comune  di  MONTEGRANARO  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
5 per mille aliquota abitazione principale;
6 per mille aliquota terreni agricoli;
6,5 per mille aliquota ordinaria ed aree fabbricabili;
7 per mille aliquota per abitazione secondaria;
3  per  mille  a  favore  dei  proprietari che eseguono interventi di
ripristino  dell'agibilita'-abitabilita'  o  di  recupero di immobili
ubicati  nei  centri  storici  o  di  immobili di interesse storico o
artistico;  interventi  di  realizzazione di autorimesse o posti auto
anche   pertinenziali   e  interventi  di  utilizzo  dei  sottotetti.
L'agevolazione  si  limita  alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli
interventi ed avra' la durata di tre anni dalla data inizio lavori;
4  per mille aliquota relativa all'abitazione principale posseduta da
coppie  coniugate  nel  2000,  per  l'anno  in  corso  e  per  quello
successivo:
    L. 200.000 detrazione minima di legge;
    L. 280.000 detrazione maggiorata per le abitazioni principali dei
soggetti e famiglie titolari di sole pensioni sociali (categoria PS),
nonche'  per  i  proprietari  che risultano disoccupati nell'anno per
piu' di sei mesi.
    (Omissis).

                        Comune di Montelepre;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelepre

    Il  comune  di  MONTELEPRE  (provincia di Palermo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  2000  le aliquote ai fini dell'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   (I.C.I.)  istituita  con
decreto-legge  n.  504/1992  e  successive  modifiche ed integrazioni
nella misura seguente:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    per  l'abitazione  principale  ed  i  casi di cui all'art. 12 del
vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Montevago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montevago

    Il  comune  di  MONTEVAGO  (provincia  di Agrigento) ha adottato,
il 26   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
riconferma  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per
mille;
maggiore  detrazione  di  L. 250.000, in favore degli anziani soli di
eta'  superiore  a  sessantacinque  anni  che siano in possesso di un
reddito  complessivo,  dell'anno  precedente  a quello di imposta non
superiore a 1,5 volte la pensione minima INPS.
    (Omissis).

                        Comune di Monteviale;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteviale

    Il  comune  di  MONTEVIALE  (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.,
con effetto dal 1o gennaio 2000:
    per  le  persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale e per una
pertinenza della stessa: l'aliquota del 5 per mille;
    per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  e per gli immobili,
comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al
precedente punto: l'aliquota del 6 per mille;
    per  le  persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune,  per  gli
immobili sfitti: l'aliquota del 7 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e  52,  lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 66 3.
l'imposta  e'  ridotta  del  50 per cento per i fabbricati dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del    proprietario,    che   allega   idonea   documentazione   alla
dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  ha  la facolta' di
presentare  la  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  della legge n.
15/1968,  autenticata,  in  cui  deve  dichiarare la data dell'inizio
delle  condizioni  che  rendono inabitabile o comunque inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o  restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
cui  la  destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale
si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  e  i suoi familiari
dimorano  abitualmente.  Le  disposizioni di cui al presente punto si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).

                       Comune di Montichiari;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montichiari

    Il  comune  di  MONTICHIARI  (provincia  di Brescia) ha adottato,
il 21 gennaio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria
dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno 2000, salvo quanto
stabilito ai successivi punti 2 e
2. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille per l'anno 2000
per  gli  interventi  elencati  nell'art.  1, comma 5, della legge n.
449/1997.   L'aliquota   agevolata   viene  riconosciuta  dalla  data
successiva fra quella di comunicazione all'ufficio tributi del comune
di  apposita  comunicazione  (con  allegata  copia  della concessione
edilizia)  e  la  data  di inizio dei lavori. L'aliquota agevolata e'
applicata   limitatamente   alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli
interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori;
3.  di confermare l'aliquota diversificata del 7 per mille per l'anno
2000 per le abitazioni vuote non concesse in locazione o comodato;
4.  di  aumentare  per  l'anno d'imposta 2000 la detrazione d'imposta
oltre  quella  di  cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre   1992,  n.  504,  basata  sul  criterio  di  motivate  e
documentate  situazioni  di particolare disagio sociale ed economico.
La  maggiore  detrazione viene concessa, a domanda, in osservanza dei
seguenti criteri applicativi:
    a)  ai  proprietari  dell'unica  casa  di abitazione classificata
nelle  categorie  catastali A2, A3, A4, A5 e A6, aventi un indicatore
di  situazione  economica  (I.S.E.)  relativo  al  reddito  familiare
inferiore a L. 13.500.00
    b)  la  maggiore  detrazione  di  L. 140.000 e' assegnata entro i
limiti di 80 milioni di valore catastale dell'immobile e nella misura
ridotta  di L. 70.000 per i valori eccedenti tale limite e fino a 100
milioni;
    c)   il   reddito  da  considerare,  fermo  restando  il  diritto
dell'amministrazione   comunale   a   condurre   ulteriori   e   piu'
approfonditi  accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
e  delle  documentazioni  fornite (art. 640, comma 1, c.p.) e' quello
(riferito  all'anno  precedente)  del  nucleo di convivenza familiare
imponibile I.R.P.E.F.;
    d)  la  nozione di abitazione principale e' quella cosi' definita
dalla normativa fiscale;
    e)  per  la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione
d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del
possesso,  si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n.
504/199
    f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessaria la
presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30
giugno  2000,  di  apposita domanda con unita la dichiarazione I.S.E.
rilasciata dall'ufficio servizi sociali comunale.
    (Omissis).

                        Comune di Montorfano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montorfano

    Il  comune  di  MONTORFANO  (provincia  di  Como)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di ridurre l'aliquota. I.C.I. per l'anno 2000 al 4,9 per mille per
l'abitazione  principale  e  le  sue  pertinenze anche se accatastate
separatamente;
2.  di  aumentare  l'aliquota.  I.C.I.  prevista  per la seconda casa
elevandola, per l'anno 2000, al 6,5 per mille;
3. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale e le sue
pertinenze nella misura di legge di L. 200.000,
4. di approvare:
    a)  maggiore  detrazione  I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore di
soggetti   con   a   carico   portatori  di  handicap  risultante  da
certificazione rilasciata dall'A.S.L. secondo le vigenti disposizioni
di legge;
    b)  maggiore  detrazione I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore dei
pensionati  aventi  rateo  mensile,  rilevabile dall'ultimo avviso di
pagamento,  non  superiore  a  L.  1.200.000.  e  che non hanno altre
proprieta'  immobiliari  al  di fuori della casa di abitazione per la
quale viene richiesta la maggiore detrazione;
5.  di  stabilire  che  gli  utenti  interessati  alle  agevolazioni,
dovranno presentare per i casi previsti ai commi a) e b) del punto 4)
domanda   corredata   da  documentazione  e/o  autocertificazione  al
responsabile ufficio tributi entro il 15 maggio 2000.     (Omissis).
                      COMUNE DI MONTU' BECCARIA
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montu' Beccaria

    Il  comune  di  MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato,
il 26   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  -  I.C.I., nella misura del 5,5 per mille per unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate
a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
    immobili  (terreni  e  fabbricati) diversi dalle abitazioni 6 per
mille;
    fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per
mille;
    alloggi non locati 6 per mille;
2.  di  stabilire  l'importo  della detrazione per unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000.     (Omissis).

                         Comune di Monzuno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monzuno

    Il  comune  di  MONZUNO  (provincia  di  Bologna)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000:
    6  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazioni
principali;
    7 per mille per tutti gli altri tipi di unita' immobiliari;
2.  di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in
L. 200.000.     (Omissis).

                        Comune di Morazzone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morazzone

    Il  comune  di  MORAZZONE  (provincia  di  Varese)  ha  adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2000,
in   attuazione  alla  legge  n.  449/1997,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
    6,5 per mille relativamente all'abitazione principale;
    7  per  mille relativamente a tutte le altre unita' immobiliari e
terreni edificabili;
2. di confermare inoltre:     l'aliquota del 4 per mille per recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili   o  inabitabili  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico   localizzati   nei   centri   storici   ovvero  volti
all'utilizzo  dei  sottotetti  (art.  1, comma 5, legge n. 449/1997).
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori, giusta consiliare n. 5/199
    la detrazione sull'importo della prima abitazione in L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Motta D'Affermo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta D'Affermo

    Il  comune  di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  nella misura del 6 per mille per
l'anno 2000.
    (Omissis).

                        Comune di Muscoline;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muscoline

    Il  comune  di  MUSCOLINE  (provincia  di  Brescia)  ha adottato,
il 15 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
    1)   unita'   immobiliari   direttamente  adibite  ad  abitazione
principale  da parte delle persone fisiche e di soci di cooperative a
proprieta' indivisa: 5 per mille;
    2) altri fabbricati: 6 per mille;
    3) aree fabbricabili: 6 per mille.
    (Omissis).

                          Comune di Nardo';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nardo'

    Il  comune  di  NARDO'  (provincia  di  Lecce) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
A)  confermare  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per
le abitazioni principali e relative pertinenze;
B)  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille per
tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per
i terreni;
C)  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale rimane
fissata in L. 200.000.
    (Omissis).

                           Comune di Nepi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nepi

    Il  comune  di  NEPI  (provincia  di  Viterbo) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5
per  mille  con  la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    (Omissis).

                      Comune di Niella Tanaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Niella Tanaro

    Il  comune  di  NIELLA  TANARO  (provincia di Cuneo) ha adottato,
il 23   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  mantenere  per  l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille
per  gli  immobili  destinati  ad abitazione principale ed al 6,5 per
mille  per  i  fabbricati  destinati  ad uso diverso dalla abitazione
principale.
    (Omissis).

                     Comune di Nizza Monferrato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nizza Monferrato

    Il  comune  di  NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  prendere  atto  e  di  approvare  le  tariffe  e  le aliquote
deliberate   dalla   giunta   comunale   con   i  succitati  distinti
provvedimenti nelle seguenti misure:
    I.C.I.:
      a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
      b)   aliquota  agevolata  per  unita'  immobiliari  adibito  ad
abitazione principale: 5 per mille;
      c)  unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizioni che non risulti locata: aliquota 5 per mille;
      d)  abitazioni  locate  con  contratti  tipo del secondo canale
previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 6 per mille con decorrenza
dalla data di stipulazione del contratto;
      e) detrazione abitazione principale: L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Noceto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noceto

    Il  comune  di  NOCETO  (provincia  di  Parma)  ha adottato, il 3
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli  immobili)  nella misura del 5 per mille per tutte la categorie
di immobili;
2.   di   elevare  a  L.  300.000  per  l'anno  2000,  la  detrazione
dall'imposta  disvia  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale  di  cui  all'art.  8,  legge n. 504/1992, come modificato
dalla legge n. 662/1996 e della legge n. 122/1997, limitatamente alle
seguenti categorie:
    a  portatori  di  handicap  psichici con attestato di invalidita'
civile,  o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile
ai  fini  IRPEF  di  tutti i componenti il nucleo familiare fino a L.
21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
    alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad
abitazione   principale   dei   soci   assegnatari   e  agli  alloggi
regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case popolari
in considerazione delle finalita' sociali che detti enti perseguono e
che   si   sostanziano  nella  concessione  in  godimento,  a  canoni
ampiamente  inferiori  a  quelli  di  mercato, di abitazioni a nuclei
familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi.
    (Omissis).

                      Comune di Novate Mezzola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novate Mezzola

    Il  comune  di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Odalengo Piccolo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odalengo Piccolo

    Il  comune  di  ODALENGO  PICCOLO  (provincia  di Alessandria) ha
adottato,  il  14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del 5 per mille per la prima casa d'abitazione con un aumento
della detrazione prevista dalla legge da L. 200.000 a L. 250.00 nella
misura del 6 per mille per i restanti fabbricati.
    (Omissis).

                    Comune di Ogliastro Cilento;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ogliastro Cilento

    Il   comune  di  OGLIASTRO  CILENTO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. vigente
nel  comune  di  Ogliastro Cilento e' quella del 5,5 per mille per le
prime case e quella del 6 per mille per le seconde case;
2.  di  determinare  in  L.  300.000 la detrazione applicabile per la
prima casa.
    (Omissis).

                         Comune di Oleggio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oleggio

    Il  comune  di  OLEGGIO  (provincia di Novara) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000, nelle misure sotto elencate:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da   persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di  cooperative  a
proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille;
    unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
    immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
    unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto
che  le  utilizzi come abitazione diversa da quella principale: 7 per
mille;
    alloggi abitazioni non locati e/o a disposizione: 7 per mille;
2.  di dare atto che sono possibili le riduzioni dal 7 per mille al 6
per mille analiticamente previste in preambolo.     (Omissis).

                   Comune di Olevano sul Tusciano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olevano sul Tusciano

    Il  comune  di  OLEVANO  sul  TUSCIANO  (provincia di Salerno) ha
adottato,  il  31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le
aliquote di seguito riportate:
    1)  aliquota  ordinaria per abitazione principale e pertinenze: 5
per mille;
    2)   unita'   immobiliare   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative
a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille;
    3)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato ad un
soggetto che la utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
    4) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
    5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 6 per mille;
    6) alloggi non locati: 6 per mille;
    7)  immobili  appartenenti  ad  Enti  senza  fine di lucro: 6 per
mille;
    8)  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di
costruzione  e  l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza
presentata dagli interessati: 6 per mille.
    (Omissis).

                     Comune di Olgiate Molgora;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olgiate Molgora

    Il  comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000  le  aliquote  per  l'I.C.I. e
precisamente:
    aliquota  ridotta  5,5  per  mille  da  applicare alle abitazioni
principali,  intese  ai  sensi  art.  8  del  decreto  legislativo n.
504/1992,  ed alle proprie pertinenze quali i garages, i box, i posto
auto,  le  soffitte,  le  cantine  che  sono asserviti all'abitazione
principale  ed  utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare
di   diritto  di  godimento  o  della  sua  famiglia.  Sono  altresi'
considerate   abitazioni   principali  con  conseguente  applicazione
dell'aliquota  ridotta od anche della detrazione per queste previste,
quelle   concesse   uso  gratuito  ed  utilizzate,  quale  abitazione
principale da:
      parenti in linea retta entro il primo grado;
      parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli
stessi  vi  abbiano  stabilito  la  propria  residenza.  Entro  il 20
dicembre  di  ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea
dichiarazione  attestante  l'esistenza  della  condizione  per fruire
delle agevolazioni sopra previste;
    aliquota  ordinaria  6  per  mille  da  applicare  sugli immobili
diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;
    aliquota  6,5  per  mille  per le abitazioni non locate ed ad uso
seconda casa;
2.  di  determinare  la detrazione I.C.I. di L. 230.000, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3.
di  concedere  per  l'anno  2000  le  detrazione  d'imposta I.C.I. di
L. 500.000 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti
che  versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti
i requisiti cui sotto riportati:
    A)  possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti
i   componenti   del   nucleo   familiare   anagrafico   fissato   in
L. 22.000.000,  compresi  i  redditi  esenti  da imposta (pensioni di
guerra,  pensioni  sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
    B) appartenenti ad una delle seguenti categorie:
      pensionati;
      coniugi a carico dei pensionati;
      portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
      invalidi  civili  con invalidita' accertata pari o superiore al
75 per cento;
      disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 199
      lavoratori  posti  in  cassa  integrazione  per almeno sei mesi
nel 199
    C)  possesso  da  parte  del contribuente a titolo di proprieta',
uso,  usufrutto  o  abitazione  del  solo  appartamento  abitato  (ed
eventuale  un  posto  garage  o  un posto auto annesso all'abitazione
principale) su tutto il territorio nazionale;
4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3 e'
subordinata  alla  condizione  che  gli  altri  componenti del nucleo
familiare  non posseggano  a titolo di proprieta', di usufrutto uso o
abitazione  nessun'altra  proprieta'  immobiliare;  5.  di  escludere
dall'agevolazione  di  cui  al  punto  3 gli immobili classificati in
categoria A/1, A/7, A/8 e A/
6. di determinare i seguenti criteri applicativi:
    a)    il    contribuente    deve    presentare    la    richiesta
(autocertificazione)  nella  quale  deve  dichiarare:  nome, cognome,
indirizzo,  data  e  luogo  di nascita, codice fiscale e di essere in
possesso  di  tutti  i  requisiti richiesti per il riconoscimento del
diritto di detrazione di L. 500.00
    b)  la  richiesta  (autocertificazione)  in carta libera, dovra',
essere  inviata  tramite  lettera  raccomandata  entro  il termine di
versamento  della  seconda  rata  I.C.I.  dell'anno  2000 al servizio
tributario  del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al
servizio  tributario  entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo
caso fara' fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso
il timbro dell'ufficio protocollo del comune;
    c)   l'amministrazione   comunale   si  riserva  di  chiedere  la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di
dichiarazione  infedele  verranno  applicate le sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 504/199
7.  di  dare  atto  che  da  una verifica riscontrata a seguito delle
domande  presentate  nell'anno  precedente, si prevede che i soggetti
aventi   diritto   alla  detrazione  di  L.  500.000  sull'abitazione
principale  saranno  all'incirca  25,  per  cui  una probabile minore
entrata  derivante dalla concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I.
potra',   essere   compensata   con  eventuali  nuovi  utenti  I.C.I.
    (Omissis).

                    Comune di Orciano di Pesaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orciano di Pesaro

    Il  comune di ORCIANO di PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  nonche'  le  riduzioni  ed agevolazioni nel seguente
modo:
    a)  aliquota  5  per mille per unita' immobiliare anagraficamente
occupata  come  abitazione principale dal proprietario in qualita' di
persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
    b)  aliquota  4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo
di  proprieta'  di  persone fisiche ricoverate permanentemente presso
appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
    c)  aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo,
di  proprieta'  di  persone fisiche, date in locazione in forza di un
contratto  regolarmente  registrato  a  soggetti  che  ne  abbiano la
residenza quale abitazione principale;
    d)  aliquota  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  ad uso
abitativo,  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza
quale abitazione principale;
    e)  aliquota  5  per  mille  per  le pertinenze costituenti parti
integranti   dell'abitazione   principale,   ancorche'  distintamente
iscritte  al  catasto,  perche'  non  ubicate nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale;
    f)  aliquota  del  5  per mille per i fabbricati o le porzioni di
fabbricato  realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che
hanno  per  oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione
ed alienazione immobili;
    g)  aliquota  del  6 per mille per tutte le categorie di immobili
non  incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze
delle    civili   abitazioni   non   costituenti   parti   integranti
dell'abitazione principale, le aree edificabili;
    h)  la  detrazione  per  l'abitazione principale e' fissata in L.
200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi:
      h.1)   contribuenti   pensionati  titolari  della  sola  unita'
immobiliare  destinata ad abitazione principale e relative pertinenze
che  abbiano  compiuto  il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o
gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF di tutti i
componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 20.000.000, piu' lire
1.600.000 per ogni persona a carico;
      h.2)   contribuenti  titolari  della  sola  unita'  immobiliare
destinata  ad  abitazione  principale  e relative pertinenze, nel cui
nucleo  familiare risultino portatori di handicap con una percentuale
di   invalidita'  non  inferiore  all'80%  certificata  dagli  organi
competenti  con  reddito  annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i
componenti   del  nucleo  familiare  fino  a  L. 20.000.000  piu'  L.
1.600.000 per ogni persona a carico;
    i)  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili  e di fatto non utilizzati con l'obbligo di
allegare    alla   dichiarazione   l'accertamento   di   inagibilita'
dell'ufficio  tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione
sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
    (Omissis).

                      Comune di Oriolo Romano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oriolo Romano

    Il  comune  di  ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. nella seguente
misura:
    aliquota ordinaria: 5 per mille del valore imponibile;
    abitazioni  (categoria  da  A/1  ad  A/8)  adibite  ad abitazione
principale  da parte del soggetto passivo dell'imposta: 4,5 per mille
del valore imponibile;
2. di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione
principale  da  L.  200.000  a  L.  400.000  per le sole categorie di
soggetti  passivi  che  dimostrino  di  possedere  tutti  i requisiti
specificatamente elencati di seguito:
    a) aver superato il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del
1o gennaio  dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolari di
una o piu' pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo
della  pensione  integrata  al  trattamento  minimo INPS aumentato di
L. 1.200.000   annue;  che  il  reddito  complessivo  della  famiglia
(conviventi  compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo
della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS,
esclusa  la  rendita  della  casa di abitazione e relative pertinenze
quali garage, magazzini e cantine;
    b) essere stati licenziati da almeno dodici mesi alla data del 1o
gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta ed essere iscritti come
disoccupati  presso  l'ufficio  di collocamento non aventi diritto ad
alcuna  indennita'  od  ad alcun tipo di sussidio e purche' eventuali
somme  a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione
integrata  al  trattamento  minimo  corrisposto dall'INPS, esclusa la
rendita  della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage,
cantine, magazzini.
    I  contribuenti  in  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovranno
presentare al comune dichiarazione su modelli che saranno distribuiti
dall'ufficio tributi comunale.
    (Omissis).

                      Comune di Orsara Bormida;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orsara Bormida

    Il  comune  di  ORSARA  BORMIDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della
legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  per  l'anno  2000,  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo comune nella misura del 5,5 per mille;
2. di stabilire che:
    per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 66
    di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente  alla  quota per la quale la detrazione medesima si
verifica.
    (Omissis).

                     Comune di Ossago Lodigiano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossago Lodigiano

    Il  comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare  per l'anno in corso le aliquote e le detrazioni
per  l'abitazione  principale  dell'imposta  comunale sugli immobili,
nelle seguenti misure:
    aliquota  del  6,5  per  mille per le case tenute a disposizione,
agibili e non locate;
    aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili;
    detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 a favore dei
pensionati  soli il cui reddito e' costituito da sola pensione minima
ed  a  favore  dei  nuclei  familiari con reddito inferiore al minimo
vitale;
    detrazione  per  l'abitazione  principale  di  L.  200.000  per i
contribuenti   non   rientranti  nella  casistica  di  cui  al  punto
precedente.
    (Omissis).

                          Comune di Ossimo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossimo

    Il  comune  di  OSSIMO  (provincia di Brescia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille  e  di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la
prima casa nella misura unica di L. 200.000.ยบ
    (Omissis).

                          Comune di Ovaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovaro

    Il  comune  di  OVARO  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 27
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  (omissis),  di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  di  cui agli articoli 6 e 18 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, nella misura del 5,5
per mille indistintamente per tutti i tipi di immobili;
2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 220.000, indistintamente per
tutti   i  tipi  di  contribuente,  la  detrazione  prevista  per  le
abitazioni principali.
    (Omissis).

                         Comune di Oviglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oviglio

    Il  comune  di  OVIGLIO  (provincia  di Alessandria) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
I.  di  stabilire  per  l'applicazione  dell'I.C.I. (imposta comunale
sugli  immobili)  in  questo  comune, con effetto dal 1o gennaio 2000
l'aliquota unica del 4 per mille;
II.  di  disporre  che  la  presente deliberazione sia pubblicata per
estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  a  cura  del  responsabile  del
servizio finanziario.
    (Omissis).

                          Comune di Ozegna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozegna

    Il  comune  di  OZEGNA  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 3
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno 2000 quale aliquota base per il calcolo
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille;
di  dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa
pari  a  L. 200.000 a norma dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662
del  23 dicembre  1996  collegata  alla  manovra  finanziaria  1997 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    (Omissis).

                    Comune di Ozzano dell'Emilia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzano dell'Emilia

    Il  comune  di  OZZANO  dell'EMILIA  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato,  il  22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota ordinaria: 5,5 per mille - si intende applicabile l'aliquota
ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
    immobili  diversi  dalle  abitazioni,  inclusi  i  garage che non
costituiscono   i  pertinenza  dell'abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
    gli  alloggi  locati  con  contratto registrato a soggetti che li
utilizzino come dimora abituale.
    N.B.:  ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille,
i  soggetti  titolari  di  alloggi  locati  con contratto registrato,
devono  presentare  al servizio fiscalita', entro il 31 gennaio 2001,
la   documentazione   seguente:  copia  del  contratto  di  locazione
registrato  (o  documento  comprovante  il  pagamento dell'imposta di
registro, se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente) e
copia delle ricevute di versamento I.C.I. anno 200
aliquota  ridotta  per  abitazione  principale:  5,4  per  mille - si
intende  applicabile  l'aliquota  ridotta  del 5,4 per mille nei casi
previsti  dall'art.  15  del  regolamento  comunale.  Si  riportano i
principali  casi disciplinati:     1) unita' immobiliari direttamente
adibite  ad  abitazione  principale,  intese ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo n. 504/1992 (posseduta dal contribuente a titolo
di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale di godimento o in
qualita' di locatario finanziario ed in cui il contribuente ed i suoi
familiari  dimorarono  abitualmente),  possedute  da  persone fisiche
aventi  residenza  anagrafica  nel  comune, oppure utilizzate da soci
assegnatari  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel comune, oppure regolarmente assegnate dagli I.A.C.P.;
    2)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    3) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o
altro  diritto  reale,  in  uso  gratuito,  con contratto di comodato
registrato,  a  parenti  in  linea  retta fino al primo grado, che la
occupano   quale  loro  abitazione  principale,  come  da  risultanze
anagrafiche.
    N.B.:  l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla
sola  applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione
per  queste  previste,  la  quale compete unicamente per l'abitazione
principale del possessore.
    Ai  sensi  dell'art.  16-bis del regolamento comunale, si intende
applicabile  l'aliquota  ridotta  del  5,4  per  mille  agli immobili
classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale,
a  condizione  che  siano  durevolmente  ed  esclusivamente asserviti
all'abitazione  principale da parte dello stesso titolare del diritto
reale  sull'abitazione.  Le  pertinenze  devono  essere ubicate nello
stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  dell'abitazione. Se sono
situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica
autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare
il rapporto di pertinenza esistente tra gli immobili.
    N.B.: E' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per
mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso gratuito, con
contratto di comodato, ai soggetti di cui al precedente punto
aliquota maggiorata per alloggi non locati: 7 per mille - per alloggi
non  locati  si  intendono letteralmente tutti gli alloggi non locati
con  contratto  registrato.  Rientrano  pertanto  nella  fattispecie,
ad es.:       alloggi non locati, secondo la definizione dell'art. 7,
comma 1, del regolamento comunale;
      alloggi  tenuti  a  disposizione  dal soggetto passivo, ad es.,
per   residenza  secondaria  o  seconda casa , secondo la definizione
dell'art. 7, comma 2, del regolamento comunale;
      alloggi  in  contitolarita' con altri soggetti, limitatamente a
coloro che non lo abitano;
      alloggi  concessi  in  uso  dal  soggetto passivo in assenza di
contratto di locazione regolarmente registrato;
      alloggi  concessi  in uso gratuito, ad es. comodato, in tutti i
casi  diversi  da  quello disciplinato al precedente punto 3 (art. 15
del regolamento comunale).
    N.B.:  La  sussistenza  di  condizioni  di  diritto e di fatto e'
autocertificabile da parte dei contribuenti.
DETRAZIONI I.C.I. 2000     Detrazione di L. 200.000 (e
103,29):   detrazione  dall'imposta  dovuta  per  unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  (e relative pertinenze, solo nel
caso   in   cui   l'ammontare  della  detrazione  ecceda  l'ammontare
dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo.
    Detrazione  di L. 320.000 (L. 200.000 piu' L. 120.000 di maggiore
detrazione) (e 165,27): detrazione dall'imposta dovuta
per  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative
pertinenze,  solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda
l'ammontare  dell'imposta  dovuta  per abitazione principale solo dei
soggetti passivi individuati con l'atto del consiglio comunale n. 183
del  27 dicembre  1996  e confermato con atti successivi. Applicabile
previa  presentazione  dello  specifico modulo di autocertificazione,
predisposto dal servizio fiscalita', entro il 15 dicembre 2000.
    Si  riepilogano  i  requisiti per il diritto all'elevazione da L.
200.000 a L. 320.000 dell'importo spettante per detrazione abitazione
principale:
      il   soggetto   passivo   deve  essere  in  possesso  del  solo
appartamento  in  cui  risiede  ad  Ozzano dell'Emilia (con eventuale
garage  o  posto  macchina)  e  che costituisce la propria abitazione
principale;
      il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2000, non deve avere
altre  proprieta'  immobiliari  oltre  a  quella  per  la quale viene
richiesta  la  maggiore detrazione di L. 120.000, da aggiungersi alla
detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504/1992
per  l'abitazione  principale  (nel  caso  in  cui l'appartamento sia
abitato  a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale
di  godimento,  il  contribuente  non  deve  avere nessuna proprieta'
immobiliare);
      il  soggetto  passivo  deve  essere  in possesso, al 1o gennaio
2000,  dei  requisiti  seguenti, indicati nella delibera di consiglio
comunale  n.  183  del  27 dicembre  1996,  confermati  con  atti del
consiglio  comunale  n.  134  del  17 dicembre  1998  e  n.  114  del
22 dicembre 1999:
        avere  compiuto  il  sessantesimo  anno  d'eta' alla data del
1o gennaio   dell'anno   interessato   -  essere  in  condizione  non
lavorativa  e  con  soli redditi di pensione (come da modello MUD, ex
Mod. 201) non superiori a L. 12.015.454 annui lordi riferiti all'anno
precedente.  Il reddito  e'  quello  del  singolo contribuente, senza
alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare;
        invalidita'  attestata  al  100%  e  con  reddito medio lordo
pro-capite  del  nucleo  familiare  non superiore a L. 22.892.784: il
beneficio  e'  esteso  anche  al  caso  in  cui  il  nucleo familiare
comprenda un componente con invalidita' attestata al 100%.
    N.B.:    Nel    caso    di    contitolari    del    diritto    di
proprieta'/usufrutto/uso/abitazione,  residenti nell'alloggio, aventi
gli  stessi  requisiti  del richiedente, la maggiore detrazione di L.
120.000 va divisa in parti uguali.
    Se  i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i
soli  soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in
base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
    (Omissis).

                          Comune di Ozzero;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzero

    Il  comune  di  OZZERO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 come segue:
    a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
    b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
    c)  aliquota  del  5,5  per  mille  da applicare alle autorimesse
private, magazzini, ecc. accatastate alle categorie C2 e C6 asserviti
all'abitazione principale;
di  confermare  in  L.  220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.     (Omissis).

                          Comune di Padula;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Padula

    Il   comune   di  PADULA  (provincia  di  Salerno)  ha  adottato,
il 30 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire,  come  stabilisce,  che  per  l'anno  2000  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), viene determinata in
misura del 6 per mille del valore catastale, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
    (Omissis).

                         Comune di Paesana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paesana

    Il  comune  di  PAESANA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 14
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   confermare  nella  misura  del  5,5  per  mille  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) per l'anno 2000, da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2.  di  prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).

                         Comune di Paglieta;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paglieta

    Il  comune  di  PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27
ottobre  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
    (Omissis).

                        Comune di Palanzano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palanzano

    Il   comune  di  PALANZANO  (provincia  di  Parma)  ha  adottato,
il 26 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  2000  nella  misura  del  5,9  per  mille e di
confermare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  pari al L.
200.000.
    (Omissis).

                   Comune di Palazzolo sull'Oglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palazzolo sull'Oglio

    Il  comune  di  PALAZZOLO  sull'OGLIO  (provincia  di Brescia) ha
adottato,  l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune, per
l'anno  2000,  nella misura del 5,5 per mille, con riduzione al 5 per
mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
di  approvare  la normativa sotto riportata per la concessione, a far
data  dal primo gennaio 2000, della maggiore detrazione I.C.I. per la
sola  abitazione  principale  per l'importo di L. 100.000 (detrazione
massima  consentita  L. 300.000) limitatamente a favore delle persone
rientranti nelle seguenti categorie:
    pensionati;  lavoratori  dipendenti;,  disoccupati;  portatori di
handicaps in possesso dei requisiti ivi indicati:
      componenti  nucleo  familiare  una  persona,  reddito familiare
L. 12.960.00
      componenti  nucleo  familiare  due  persone,  reddito familiare
L. 21.599.00
      componenti  nucleo  familiare  tre  persone,  reddito familiare
L. 26.999.00
      componenti  nucleo familiare quattro persone, reddito familiare
L. 32.084.00
      componenti  nucleo  familiare cinque persone, reddito familiare
L. 37.799.00
      oltre  i  5  componenti il limite di reddito e' aumentato di L.
5.400.000 per ogni familiare;
2.  l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6
ed  abbia  un  valore  catastale  non  superiore  a  L.  130.110.000.
    (Omissis).

                         Comune di Pallare;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pallare

    Il  comune  di  PALLARE  (provincia  di  Savona)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale: 5,5 per
mille detrazione L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Palombaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombaro

    Il  comune  di  PALOMBARO  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato,
il 27 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  adeguare a decorrere dal corrente anno 2000, l'aliquota I.C.I. al
5  per  mille per i fabbricati soggetti all'imposta con un incremento
dell'1 per mille rispetto alla tariffa vigente.
    (Omissis).

                         Comune di Pandino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pandino

    Il  comune  di  PANDINO  (provincia  di  Cremona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul
valore  delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni
agricoli  e  delle  aree  fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per
l'anno 2000 in misura del 5 per mille;
2.  di  confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Parabita;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parabita

    Il  comune  di  PARABITA  (provincia  di  Lecce)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
(omissis),  determinare  per  l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis);
di  determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle
sottoindicate  condizioni,  la  detrazione dell'imposta di L. 200.000
prevista  dal  suddetto  articolo  e'  elevata  per  l'anno 2000 a L.
300.000:
    a)  pensionati  aventi  un  rateo  mensile rilevabile dall'ultimo
avviso  di  pagamento, non inferiore al minimo INPS e che non abbiano
proprieta'  immobiliari  all'infuori  della casa di abitazione per la
quale viene richiesta la detrazione;
    b)  coloro  che  sono  portatori  di  grave handicaps, o aventi a
carico   un   portatore  di  handicap  risultante  da  certificazione
rilasciata   dall'unita'  sanitaria  locale,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio  1992, n. 504, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio
e  il  cui  reddito  mensile  non  sia superiore al rateo di pensione
minima   erogata   dall'INPS  e  che  non  abbiano  altre  proprieta'
immobiliari  all'infuori  della casa di abitazione per la quale viene
richiesta la maggiore detrazione.
    Le  maggiori  detrazioni  saranno concesse con determinazione del
funzionario responsabile per i casi di cui ai punti a) e b).
    (Omissis).

                        Comune di Pasturana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pasturana

    Il  comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  l'applicazione dell'I.C.I. con
aliquota nella misura del 5 per mille;
2.  di  fissare,  anche  per  l'anno 2000 e per la durata di tre anni
dall'inizio  dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
ovvero   volti  all'utilizzo  dei  sottotetti,  l'aliquota  agevolata
dell'I.C.I.  al  4  per mille a favore dei proprietari che eseguano i
relativi interventi;
3.  di  confermare  la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura unica fissata di L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Paterno Calabro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paterno Calabro

    Il  comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, da applicarsi nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Pedrengo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pedrengo

    Il  comune  di  PEDRENGO  (provincia  di  Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
misure  del 6 per  mille per l'abitazione principale e sue pertinenze
ed  accessori  (un  box)  e  del  6,5  per  mille per gli alloggi non
residenziali,  per  le abitazioni non locate e per tutti gli immobili
che non siano abitazione principale;
    1)   aumento   da  L.  200.000  a  L.  300.000  della  detrazione
sull'I.C.I.  che  compete  alle  abitazioni principali delle seguenti
categorie:
      pensionati;
      disoccupati;
      lavoratori dipendenti;
    2) criteri:
      a)  unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso che
e'  proprietario  di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed
estero,  nonche'  che  e'  proprietario  di  terreni  e di altri beni
immobili);
      b)   non  e  applicabile  l'ulteriore  detrazione  alla  unita'
classificata in catasto con rendita superiore ad un milione di lire;
      c) limiti di reddito (reddito familiare lordo);
        un componente L. 18.000.00
        due componenti L. 25.000.00
        tre componenti L. 33.000.00
        quattro componenti L. 40.000.00
        cinque componenti L. 45.000.00
        sei componenti L. 53.000.00
        sette componenti ed oltre L. 58.000.00
      d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano
soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1);
    3) la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi
ed  oggettivi  comporta  la  decadenza  del  diritto alla detrazione;
    4)  la  giunta  comunale  vagliera'  ed eventualmente accogliera'
richieste  di  ulteriore  detrazione  I.C.I.  avanzata  da lavoratori
autonomi  che  dimostrino  di  trovarsi  in  condizioni  di oggettive
difficolta' economiche;
    5)  le  istanze  potranno  essere presentate, sino a venti giorni
prima del termine ultimo fissato per il pagamento della prima rata;
    6)  l'amministrazione  accogliera'  le  richieste con riserva, al
fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
    (Omissis).

                          Comune di Pella;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pella

    Il  comune  di  PELLA  (provincia  di  Novara) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5
per mille e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente
per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze.
2.  di  stabilire  che  l'esazione  dell'imposta  in questione dovra'
essere  effettuata  secondo una delle due seguenti modalita' previste
dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:
    mediante versamento su appositi modelli di conto corrente postale
n.   17356288   intestati  al  comune  di  Pella  servizio  tesoreria
(disponibili presso gli uffici postali);
    mediante   versamento   diretto   presso  la  Tesoreria  comunale
CA.RI.PLO. agenzia di Pella.
    (Omissis).

                      Comune di Pellio Intelvi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pellio Intelvi

    Il  comune  di  PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    (Omissis).

                        Comune di Pennabilli;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pennabilli

    Il  comune  di  PENNABILLI  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1.  di  deliberare  per  l'anno  2000 le seguenti aliquote di imposta
comunale sugli immobili:
    aliquota  ordinaria  (sulle  seconde case, le aree fabbricabili e
tutti gli altri edifici tassabili) pari al 7 per mille;
    aliquota agevolata (sull'abitazione principale o prima casa, art.
30, comma 12, legge n. 448 del 23 dicembre 1999) pari al 6 per mille;
    di  confermare  la detrazione dall'imposta per la sola prima casa
in L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Pescate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescate

    Il   comune   di   PESCATE  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,
il 20 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di  approvare  per  l'anno  2000  la  seguente  regolamentazione
dell'aliquota I.C.I. e delle detrazioni:
    aliquota:  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili da
applicarsi  sul  valore  di  tutti  gli immobili ivi comprese le aree
fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille;
    detrazioni:  le  detrazioni  da applicarsi all'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale vengono cosi'
differenziate:
      detrazione  da  applicarsi  sull'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.00
      detrazione  da  applicarsi  sull'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata: L. 250.00
      detrazione  di L. 400.000 da applicarsi sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie
che hanno i seguenti requisiti:
        reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare fino a
L. 22.000.000  maggiorato  di  L. 2.000.000 per coniuge a carico e di
L. 2.000.000 per ogni figlio o familiare a carico;
        presentazione   all'ufficio   tributi   di  apposita  istanza
corredata  da  copia  della  dichiarazione dei redditi, da presentare
entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione della
dichiarazione annuale;
    esoneri:  sono  esonerati,  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge   27 dicembre   1997,  n.  449,  dal  pagamento  dell'I.C.I.  i
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei
sottotetti,  precisando  che detto esonero e' applicato limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori.     (Omissis).

                      Comune di Pescolanciano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescolanciano

    Il  comune  di  PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura unica del
5 per mille.
    (Omissis).

                   Comune di Piana di Monte Verna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piana di Monte Verna

    Il  comune  di  PIANA  di  MONTE  VERNA (provincia di Caserta) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e'
determinata nella misura seguente:
    a)   5,75  per  mille,  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale del contribuente;
    b) 6,75 per mille, per tutti gli altri immobili;
2.  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e'  fissata per l'anno 2000 in L.
200.000,  rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.     (Omissis).

                       Comune di Piandimeleto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piandimeleto

    Il  comune  di  PIANDIMELETO  (provincia  di  Pesaro e Urbino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
    abitazione  principale,  immobili diversi dalle abitazioni: 5 per
mille;
    civili    abitazioni   possedute   in   aggiunta   all'abitazione
principale: 6 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Pianico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianico

    Il  comune  di  PIANICO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  nel  5  per  mille, senza alcuna differenziazione,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto 1o gennaio 200
2.  di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si
tiene   conto   di  quanto  stabilito  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo  n.  504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto
stabilito  dai  commi  48,  51 e 52, lettera a), dell'art. 3 legge n.
662/199
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni,  dall'ufficio  tecnico comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa  il  contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva   nella  quale  deve  indicare  la  data  d'inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  o  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata  a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o
restauro  ovvero,  se  antecedente, la data dalla quale l'immobile e'
comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio
per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo, sono detratte, fino a concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.
    (Omissis).

                     Comune di Pieve di Coriano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve di Coriano

    Il comune di PIEVE di CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato,
il  24  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  i  criteri generali di applicazione e l'aliquota
I.C.I. per l'anno 2000, cosi' diversificata:
    abitazioni  principali:  aliquota del 5,5 per mille detrazione di
L. 200.00
    unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze:
aliquota del 7 per mille;
    terreni: 6,25 per mille;
    seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6
per mille.
    (Omissis).

                       Comune di Pieve Torina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Torina

    Il  comune  di  PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. del 6 per
mille  per  l'intero territorio comunale e la detrazione dell'imposta
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  pari  a  L. 250.000 come gia' stabilito per l'anno
1999 con atto del consiglio comunale n. 17 del 28 marzo 199
2.  di  estendere  per  l'anno  2000 la detrazione disposta in favore
dell'abitazione principale alle relative pertinenze.
    (Omissis).

                     Comune di Pievebovigliana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pievebovigliana

    Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato,
il   29  gennaio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
determinare  nella  misura  unica  del  6  per  mille  l'aliquota per
l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per
l'anno  2000  senza  alcuna particolare riduzione o detrazione se non
quelle  previste  per  legge  dall'art.  8,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:
    riduzione  del  50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di
fatto  non  utilizzati  limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale  sussistono  dette  condizioni  (fatte  in  ogni  caso salve le
particolari  disposizioni  previste  per i fabbricati interessati dal
sisma del 26 settembre 1997);
    detrazione   di   L.  200.000  (fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare)  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
    (Omissis).

                    Comune di Pignataro Maggiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pignataro Maggiore

    Il  comune  di  PIGNATARO  MAGGIORE  (provincia  di  Caserta)  ha
adottato,  il  30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
per  l'anno  2000  le aliquote e tariffe dei tributi comunali restano
determinati come appresso indicato:
    aliquota I.C.I.: 5 per mille.
    (Omissis).
            COMUNE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE
Deliberazioni  aliquote I.C.I. - Comune di Pino sulla sponda del Lago
Maggiore

    Il  comune  di  PINO sulla sponda del LAGO MAGGIORE (provincia di
Varese)  ha  adottato,  il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel modo seguente:
    aliquota I.C.I.: 6 per mille;
    detrazione abitazione principale L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di Piobesi d'Alba;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piobesi d'Alba

    Il  comune  di PIOBESI d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  2000  nella misura unica del 5 per
mille,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
2.  di  confermare, altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
    (Omissis).

                         Comune di Piovera;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piovera

    Il  comune  di  PIOVERA  (provincia  di Alessandria) ha adottato,
il 3 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura  unica  del  6  per mille, fissando la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
200.000.
    (Omissis).

                           Comune di Pisa;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pisa

    Il  comune  di PISA ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire,  per  le  motivazioni  espresse in premessa che qui si
richiamano  integralmente, l'aliquota dell'imposta sugli immobili per
l'anno  2000 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. dei soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche'
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le
Case Popolari;
di  stabilire  l'aliquota del 9 per mille per proprietari di immobili
non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati
contratti di locazione da almeno due anni;
di  stabilire  l'aliquota  del 2 per mille ai proprietari di immobili
concessi  in locazione alle condizioni concordate in appositi accordi
definiti  in  sede  locale  fra  le  organizzazioni  della proprieta'
edilizia    e   le   organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
rappresentativi   secondo   definizione   di   contratti  tipo.  Tale
agevolazione  dovra'  restare  ferma per tutta la durata del rapporto
contrattuale;
di   stabilire  l'aliquota  del  7  per  mille  per  tutte  le  altre
situazioni;
di  applicare  la  detrazione  di L. 200.000 per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
di  considerare  adibita  ad abitazione principale, alla quale quindi
applicare   l'aliquota  del  4,3  per  mille  oltre  alla  detrazione
ordinaria, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
di  applicare la maggiore detrazione di L 500.000 per le categorie di
soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che
qui si richiamano integralmente.
    (Omissis).

                        Comune di Pocapaglia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pocapaglia

    Il  comune  di  POCAPAGLIA  (provincia  di  Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000  nella  misura  del  6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
    (Omissis).

                     Comune di Pojana Maggiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pojana Maggiore

    Il  comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato,
il   17   maggio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille;
2.  per  l'anno  2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I.
nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento
per   l'applicazione   dell'I.C.I.,   approvato   con   deliberazione
consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modificazioni;
3.  per  l'anno  2000  la  detrazione dell'imposta di cui all'art. 8,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e
successive modifiche viene stabilita in L. 220.000.
    (Omissis).

                         Comune di Policoro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Policoro

    Il   comune  di  POLICORO  (provincia  di  Matera)  ha  adottato,
il 20 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
4.  di  confermare  due  aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.):
    5,5   per  mille  per  l'abitazione  principale  e  per  una  sua
pertinenza;
    6  per  mille  per  altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli,  e di confermare la detrazione per le abitazioni principali
a L. 280.000.
    (Omissis).

                         Comune di Pollica;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pollica

    Il  comune  di  POLLICA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. confermare l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
2.  applicare  l'aliquota  del  6 per mille per le unita' immobiliari
diverse dall'abitazione principale:
    per le persone fisiche residenti, soggetti passivi, per le unita'
immobiliari  ad  uso  abitazione  dagli  stessi possedute in aggiunta
all'abitazione principale, e altri fabbricati posseduti;
    per  le  persone fisiche non residenti, per le unita' immobiliari
ad  uso  abitazione  ed  altri fabbricati dagli stessi possedute, nel
territorio del comune di Pollica.
    (Omissis).

                        Comune di Polverigi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polverigi

    Il  comune  di  POLVERIGI  (provincia  di  Ancona)  ha  adottato,
il 29 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 50
    aliquota per abitazione principale: 4 per mille;
    aliquota per altri immobili e terreni agricoli: 6 per mille;
    aliquota per aree edificabili: 7 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni di
imposta  come  da  prospetto che segue:     detrazione di imposta per
l'abitazione principale: L. 220.000 annue.
    (Omissis).

                          Comune di Pombia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pombia

    Il  comune  di  POMBIA  (provincia  di Novara) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura
del:
    5.5  per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le
aree fabbricabili;
    6.5 per mille per tutte le altre ipotesi;
2.  di  approvare per l'anno 2000 l'applicazione della detrazione per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo,  fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, di L. 200.000,
secondo  le  modalita'  e  termini  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo  n.  504/1992 e s.m.i.; 3. di approvare l'adeguamento del
valore  delle aree fabbricabili applicando la rivalutazione ISTAT del
2,1% sui valori rispettivamente:
    aree residenziali: L. 65.000 piu' 2,1% pari a L. 66.365, a valere
dal 1o gennaio 200
    aree  ad  uso  produttivo/commerciale: L. 40.000 piu' 2,1% pari a
L. 40.840, a valere dal 1o gennaio 2000.
    (Omissis).

                          Comune di Ponte;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte

    Il   comune  di  PONTE  (provincia  di  Benevento)  ha  adottato,
il 26 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  le  tariffe  ed aliquote applicate
nell'anno 1999, che di seguito si elencano:
    (Omissis);
    punto 4) aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermata
per  l'anno  2000  con determina del commissario prefettizio n. 5 del
26 marzo 2000.
    (Omissis).

                     Comune di Porto Empedocle;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Empedocle

    Il   comune  di  PORTO  EMPEDOCLE  (provincia  di  Agrigento)  ha
adottato,  il  20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  ordinaria,  ai  fini dell'imposta comunale
sugli immobili, nella misura del 6 per mille;
di  deliberare  l'aliquota  del 4 per mille per le unita' immobiliari
adibite  ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi
dell'imposta comunale sugli immobili;
di  applicare  l'aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e
relative pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili;
di stabilire l'aliquota al 6 per mille per le abitazioni non locate;
di  applicare  l'aliquota  dell'1  per  mille  per  i proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici,
ovvero   volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto.
L'aliquota  e' applicata limitatamente alle unita immobiliari oggetto
di  detti  interventi  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei
lavori;
di   fissare  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  nella  misura  di  L. 200.000 ed aumentare la
stessa  a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle
seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:
    1)  pensionati  con  reddito  imponibile ai fini IRPEF del nucleo
familiare  fino  a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a
carico;
    2)  portatori  di handicap con reddito annuale imponibile ai fini
IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per
ogni  persona  a  carico,  nel caso di presenza, nei nuclei familiari
suddetti   di   portatori   di   handicap,  di  persone  anziane  non
autosufficienti  o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del
reddito  e'  elevato  per  ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L.
3.000.000.  Si  escludono  dalla  maggioranza  della detrazione di L.
250.000  tutte  le  unita'  immobiliari classificate in catasto nelle
seguenti  categorie:  A/1  (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in
villini); A/8 (abitazioni in ville).
    (Omissis).

                       Comune di Porto Tolle;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Tolle

    Il  comune  di  PORTO  TOLLE  (provincia  di Rovigo) ha adottato,
il 26 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), come segue:
    aliquota ordinaria: 7 per mille;
    abitazione principale: 4 per mille;
    terreni  agricoli e aree da considerare non fabbricabili ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992:
6 per mille alle seguenti condizioni:
    a)  il  soggetto  passivo  dell'imposta  deve  essere coltivatore
diretto  o  imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli
appositi  elenchi  comunali,  previsti  dall'art.  11  della legge n.
9/1963,  con  obbligo  di  assicurazione  per invalidita' vecchiaia e
malattia;
    b)  la  base imponibile per il calcolo dell'imposta, calcolata ai
sensi  dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1992, non
deve superare L. 250.000.00
2.  l'aliquota  prevista per l'abitazione principale si applica anche
alle  sue  pertinenze,  ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale
per    l'applicazione    dell'I.C.I.;   ai   fini   dell'applicazione
dell'aliquota   ridotta  sono,  altresi',  equiparate  all'abitazione
principale   le   seguenti  fattispecie:      a)  unita'  immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile
che  acquisisce  la  residente  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
    b)  unita' immobiliare concessa dal soggetto passivo dell'imposta
in  uso  gratuito a parenti in linea retta e collaterale nonche' agli
affini, fino al primo grado;
3. viene prevista una detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione   principale   nella  misura  di  L.  240.00  la  suddetta
detrazione  e'  elevata,  in  relazione  a  situazioni particolari di
disagio  economico  e sociale, come di seguito specificato:     a) L.
300.000  nei  casi  in  cui  il  soggetto  passivo  dell'imposta  sia
proprietario  soltanto dell'immobile adibito ad abitazione principale
ed  il  reddito  lordo,  per  ciascun  componente il nucleo familiare
anagraficamente censito, non sia superiore a 10.000.000 di lire;
    b)  L.  300.000 nei casi in cui il soggetto passivo dell'imposta,
proprietario    soltanto   dell'immobile,   adibito   ad   abitazione
principale,   abbia  all'interno  del  proprio  nucleo  familiare  un
portatore di handicap grave, ed il reddito complessivo della famiglia
non sia superiore a 100 milioni di lire;
4.  ai  sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.,  qualora  l'ammontare  della detrazione non trovi totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere
computato  per  la  parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta
per le pertinenze dell'abitazione principale medesima; 5. (omissis).
    (Omissis).

                Comune di Portopalo di Capo Passero;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Portopalo di Capo Passero

    Il comune di PORTOPALO di CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di fissare l'aliquota relativa all'I.C.I., per l'anno 2000, nella
misura  del  5 per mille unica per il territorio comunale, cosi' come
da  relazione  del  funzionario  responsabile  allegata  al  presente
provvedimento  sotto  la  lettera A) costituendone parte integrante e
sostanziale;
2.  di  stabilire, ai sensi del comma 55, dell'art. 3, della legge n.
662/1996,  che  l'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
    (Omissis).

                          Comune di Posta;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Posta

    Il  comune  di  POSTA  (provincia  di  Rieti)  ha adottato, il 19
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
il  comune di Posta, provincia di Rieti, con delibera giunta comunale
n.  17  del  19 febbraio  2000,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha
deliberato  di  stabilire  per  l'anno  2000  l'aliquota I.C.I. nella
misura del 6 per mille.
    (Omissis).
2.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).

                         Comune di Potenza;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Potenza

    Il  comune  di  POTENZA  ha  adottato,  il  28  febbraio 2000, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili:
    1)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto 4,75 per mille;
    2)  abitazioni,  nel  massimo  di  due  unita',  concesse  in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado
nelle  quali  i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da
almeno un anno (art. 11 del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
    3)  pertinenze  della abitazione principale (garage o box o posto
auto,  soffitta,  cantina  di  cui  alle categorie catastali C6 e C2)
anche  se  distintamente  iscritte in catasto (Art. 9 del regolamento
I.C.I.): 4,75 per mille;
    4)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente e dai suoi familiari, purche' sia stata
presentata  all'UTE  regolare  richiesta  di variazione ai fini della
unificazione  catastale  delle  unita'  medesime  (art.  10, comma 1,
lettera a), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
    5) unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta'
o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  residenti  in istituti di
ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 10, comma
1, lettera b), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
    6)  unita'  immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei propri
assegnatari  (art.  9,  comma  5,  del  regolamento I.C.I.): 4,75 per
mille;
    7)  alloggi  regolarmente  assegnati dall'Azienda Territoriale di
Edilizia  Residenziale  Pubblica  (art.  9,  comma 5, del regolamento
I.C.I.): 4,75 per mille;
    8)   immobili  concessi  in  locazione  ai  sensi  del  comma  4,
dell'art. 2,   della   legge  n.  431/1998  a  titolo  di  abitazione
principale  ed  a condizione che le locazioni siano stipulate secondo
le   regole  del  mercato  concertato  (art.  11-bis,  comma  1,  del
regolamento I.C.I.): 2 per mille;
    9)  immobili  concessi  in  locazione  a studenti universitari, a
condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore
ad  un  anno  (art.  11-bis,  comma 4, del regolamento I.C.I.): 2 per
mille;
    10)  immobili  non locati, per i quali non risultano essere stati
registrati  contratti  di  locazione da almeno due anni (art. 11-bis,
commi 2 e 3, del regolamento I.C.I.): 9 per mille;
    11) tipologie residue: 7 per mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno  2000, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta  come  da  prospetto  che  segue:     1) unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo: detrazione
d'imposta L. 200.00
    2)  fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il quale
sussistono  queste  condizioni  (art.  4.  del  regolamento  I.C.I.):
riduzione d'imposta 50%;
    3)  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione principale nelle
ipotesi  di nuclei familiari composti da non meno di quattro persone,
con  reddito  complessivo  non  superiore  a L. 50.000.000 lordi, che
possiedono  esclusivamente  l'immobile  adibito  a  prima  casa (art.
9-bis, del regolamento I.C.I.): detrazione d'imposta L. 300.00
    4)  fabbricati  facenti  parte  di  condomini  o  cooperative che
provvedono,   a  proprie  spese,  alla  gestione  degli  spazi  verdi
circostanti  di  uso  pubblico,  come  da  apposita convenzione (art.
11-ter, del regolamento I.C.I.): riduzione aliquota 0,5 per mille;
    (Omissis).

                         Comune di Poviglio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Poviglio

    Il  comune  di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il 28   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
    A) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita
ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;
    B)  aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati,
intendendosi  le  abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze
classificate nel C/2, C/6 e C/
    C)  aliquota  ordinaria  del  5,9 per mille per terreni agricoli,
aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso;
3.  di  fissare  per  l'anno 2000 ai sensi del comma 55, dell'art. 3,
della  legge  n.  662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata
come  abitazione  principale una detrazione di L. 200.000 annue (solo
nel  gruppo  catastale A e non sulle relative pertinenze classificate
nel  gruppo  catastale  C  );  4. di esonerare, ai sensi dell'art. 4,
comma  3  del regolamento generale delle entrate tributarie approvato
con  delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998, n. 74 - le
Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  -  ONLUS,  dal
pagamento  del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti. L'esenzione
e'  concessa  su  richiesta  sottoscritta  dal  rappresentante legale
dell'organizzazione   e   corredata   da   certificazione  attestante
l'iscrizione  nell'anagrafe  unica  delle  ONLUS.  Non  si fa luogo a
rimborso  di  quanto  gia' versato, ne a sgravio di quanto iscritto a
ruolo.
    (Omissis).

                      Comune di Pozzol Groppo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzol Groppo

    Il   comune  di  POZZOL  GROPPO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille, dando atto che la detrazione per la prima casa e' di
L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Prato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato

    Il  comune  di  PRATO  ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di applicare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni relative
all'imposta comunale sugli immobili come segue:
    abitazioni   principali   possedute  da  persone  fisiche  aventi
residenza   anagrafica   nelle   stesse  oppure  utilizzate  da  soci
assegnatari  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche',
anch'essi  nelle medesime anagraficamente residenti: aliquota 5,9 per
mille detrazione L. 460.00
    tutti  gli  altri immobili ad esclusione delle due fattispecie di
seguito riportate: 5,9 per mille;
    alloggi  non  locati  o  comunque  tenuti  a  disposizione per un
periodo  non superiore a due anni riferito al 1o gennaio dell'anno di
imposta: 7 per mille;
    alloggi  non  locati o comunque tenuti a disposizione per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno  due  anni  rispetto al 1o gennaio dell'anno di imposta: 9 per
mille.
    *) Cifra  annua  da  rapportare  al  periodo dell'anno durante il
quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; nel caso in
cui   l'immobile  sia  adibito  ad  abitazione  principale  per  piu'
soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in
parti uguali;
2.   di   stabilire  che  a  seguito  dell'art.  12  del  regolamento
riguardante   l'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati  ,  limitatamente  al  periodo  e  l'anno durante il quale
sussistono  tali  condizioni,  l'imposta e' ridotta del 50 per cento.
    (Omissis).

                      Comune di Prato Carnico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato Carnico

    Il  comune  di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il
17   febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille;
di stabilire per l'anno 2000, in L. 230.000 indistintamente per tutti
i  tipi  di  contribuenti,  la  detrazione prevista per le abitazioni
principali.
    (Omissis).

                        Comune di Precenicco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Precenicco

    Il  comune  di  PRECENICCO  (provincia  di  Udine)  ha  adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misuro del 6 per mille e una aliquota
agevolata  per  le  abitazioni  principali  ai  5  per  mille, con la
detrazione  prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
nella misura di L. 200.000, dando atto che la detrazione e l'aliquota
agevolata  si  applicano  anche alle unita' immobiliari, appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e
che   le   agevolazioni   in   parola  sono  estese  alle  pertinenze
dell'immobile,  nei  limiti  previsti  dall'art.  3  del  regolamento
comunale in materia di I.C.I..
2.  di  riconfermare  per  l'anno 2000 i valori medi venali in comune
commercio  delle  aree fabbricabili site nel territorio comunale, per
zone omogenee, nelle misure fissate per l'anno 1999, come da allegato
A al presente atto deliberativo, che ne forma parte integrante;
    (Omissis);
    Per  completezza  si  espongono  di  seguito  i  valori  indicati
all'allegato  A alla deliberazione sopra richiamata:
    valori assegnati alle aree fabbricabili al fini I.C.I.:
      zona  Ao  -  zone  residenziali  di conservazione tipologica ed
ambientale;
      zona   Aa   -   ambiti   di  interesse  ambientale,  storico  e
monumentale;
      zona B1 - zone residenziali di completamento;
      zona  B1a  -  zone  libere  di  completamento  residenziale con
prescrizioni tipologiche: L. 50.000\mq (valore medio);
      zona A1 - complessi edilizi rurali di interesse ambientale;
      zona  A1  -  complessi edilizi rurali di interesse ambientale a
prevalente  attivita' agricola, agrituristica e di turismo rurale: L.
20.000\mq;
      zona BO - zone ortive o di verde privato: L. 10.000 /mq;