MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille. confermare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). Comune di Masciago Primo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Masciago Primo Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare, in attuazione dell'art. 6, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dell'art. 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazioni principali, e del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. (Omissis). Comune di Maser; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maser Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). Comune di Massa e Cozzile; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massa e Cozzile Il comune di MASSA e COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000: a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata nella misura del 6,6 per mille; b) per le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; c) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota e' ridotta al 5,5 per mille; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la misura della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' stabilita dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000 annue; 4. di precisare ai sensi del comma 56, dell'art. 3, della legge 662/1996, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Massalengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massalengo Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 50 di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2000 con aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 662/199 di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale. (Omissis). Comune di Matelica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Matelica Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille - per le unita' abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta; 7 per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone libero; 6 per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/199 5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili; dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte, in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unita' per categoria; dare atto altresi' che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); confermare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000: a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito; b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100%; determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). Comune di Melara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melara Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.00 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione delle voci sottoriportate: di applicare un'aliquota pari al 7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati; di applicare un'aliquota ridotta, pari al 4 per mille a tutti soggetti passivi, appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente. (Omissis). Comune di Melendugno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melendugno Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota del 4 per mille: a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) aliquota del sei per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Melicucco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melicucco Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. sara' applicata nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa. (Omissis). Comune di Melissa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melissa Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per i motivi meglio specificati in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2) di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 200 (Omissis). Comune di Melito di Porto Salvo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melito di Porto Salvo Il comune di MELITO di PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire, altresi', per l'anno 2000 l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille nei seguenti casi: a) immobile concesso in uso gratuito (comodato) al figlio/a coniugato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla detrazione per abitazione principale; b) interventi di recupero consistenti in attivita' edili di completamento dei rustici comprensivo del decoro esterno. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano stati ultimati entro l'anno 2000. c) interventi di ornato e di decoro delle facciate. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano stati ultimati entro l'anno 2000. Per avere diritto all'agevolazione di cui ai punti b) e c) sara' necessario dimostrare, mediante esibizione della documentazione, che durante il periodo interessato il contribuente era in possesso di licenza edilizia rilasciata dal comune o aveva effettuato al comune la comunicazione di inizio attivita'; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 250.000 nei confronti del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente ad abitazione principale; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 300.000 nei seguenti casi: pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 10.000.00 qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap. In tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap non dovra' possedere redditi imponibili IRPEF superiori a L. 50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore. (Omissis). Comune di Mereto di Tomba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mereto di Tomba Il comune di MERETO di TOMBA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte; 2. aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto (Omissis). Comune di Mesenzana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mesenzana Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di rinconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Meta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Meta Il comune di META (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per abitazione principale: 6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556: 6 per mille; aliquota per abitazioni non locate da almeno due anni art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Mezzane di Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzane di Sotto Il comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, per le ragioni in premessa espresse, l'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito riportate: per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale A: aliquota 7 per mille; per tutte le altre categorie di immobili : aliquota 5 per mille; 2. di stabilire inoltre che, sempre per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). Comune di Mezzani; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzani Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura unica del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Mezzanino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzanino Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Micigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Micigliano Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Miglianico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglianico Il comune di MIGLIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4,5 per mille, come gia' in vigore per l'anno 1999, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione. (Omissis). Comune di Miglierina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglierina Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Miglionico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglionico Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 1999: 1) immobili in genere: aliquota 7 per mille; 2) abitazione principale: aliquota 5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) anziani di eta' superiore ai sessantacinque anni in possesso di un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 7.000.000 annue, al lordo delle ritenute di legge: detrazione L./anno 300.00 2) disabili di qualsiasi eta' con invalidita' superiore ai 2/3: detrazione L./anno 300.00 3) ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 5.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge: detrazione L./anno 300.000. (Omissis). Comune di Milazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Milazzo Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposizione 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 relativamente all'abitazione principale; 2. di confermare, inoltre, al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale; 3. in applicazione del combinato disposto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122, di elevare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 500.000 limitatamente alle categorie di soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni socio-economiche: a) i disoccupati che al 1o gennaio 2000 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai sensi di legge, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi. Le condizioni di cui al presente punto devono essere documentate dai competenti organismi; b) i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o gennaio 2000, abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che non superino un reddito familiare imponibile complessivo di L. 22.000.00 c) i soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; d) i soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che posseggano il solo appartamento condotto direttamente, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale (a condizione cioe' che la rendita di questi ultimi beni immobili sia stata compresa nella rendita dell'abitazione principale); che nessun componente il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi oltre quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale; che non venga effettuata alcun tipo di locazione o comodato; che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore a L. 22.000.000, mentre per i soggetti di cui al punto 3, lettera c) il reddito puo' essere maggiorato rispetto all'importo di L. 22.000.000 di ulteriori L. 15.000.000 per ogni disabile convivente nel nucleo familiare; e) al fine di usufruire delle agevolazioni de quo i contribuenti dovranno produrre apposita richiesta-autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 nella quale dovranno dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.00 f) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, tramite lettera-raccomandata, entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Milazzo, oppure consegnata a mano al medesimo ufficio. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nei casi di dichiarazione infedele verranno applicati le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dalle altre normative vigenti; g) a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione d'imposta di L. 500.000, le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; h) per l'ottenimento di tale detrazione i soggetti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e secondo le modalita' di cui alla lettera e) della presente proposta; i) sono escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nella categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). (Omissis). Comune di Mirabello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirabello Il comune di MIRABELLO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. applicare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote di imposta cosi diversificate: A) 5,9 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento I.C.I.), ivi comprese, quelle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/199 i fabbricati concessi in uso gratuito ai figli dai genitori e/o viceversa, utilizzate come abitazione principale e nella stessa residenti, ivi compresa la relativa pertinenza, cosi come previsto dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I., adottato in conformita' ai criteri di cui all'art. 59 decreto legislativo n. 446/199 per tutti i casi non descritti al successivo punto B); B) 7 per mille per: le unita' immobiliari: abitazioni non locate e/o terreni edificabili, possedute in aggiunta all'abitazione principale, intendendosi nella fattispecie, a titolo esemplificativo per: abitazione: tutte le unita' immobiliari di categoria A (esclusa la tipologia A/10) e relative pertinenze cosi' come individuate all'art. 3 del regolamento I.C.I., ovvero asservite all'abitazione non locata e ubicata nella stessa area su cui insiste l'abitazione stessa; non locate: non soggette a contratto di locazione. Restano pertanto assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,9 per mille tutte quelle unita' immobiliari classificate catastalmente come abitazione (escluse A/10) e relative pertinenze, soggette a regolare contratto di locazione. 2. avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell'imposta in argomento, per categorie di soggetti, individuati con atto consiliare n. 74/98, che versino in condizioni di particolare disagio economico - sociale, elevando a L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e precisamente: cittadini riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti fissati con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1992 e successive modificazioni; pensionati e/o portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione per l'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali; pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo anno 1999 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiori L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/198 disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilita' inclusi in nuclei familiari, con reddito complessivo annuo, relativo al 1999 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni familiare avente i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; 3. di determinare che i soggetti individuati al precedente punto 2 per beneficiare della maggior detrazione di L. 500.00 provvedano a: presentare direttamente o con raccomandata al settore contabilita' del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., apposita richiesta comprensiva di autocertificazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., unitamente alla dichiarazione di non possedere, ne' il richiedente, ne' i familiari o conviventi, redditi di lavoro autonomo d'impresa o di partecipazione e di non essere proprietari o usufruttuari d'altro fabbricato adibito ad abitazione. I contribuenti, che abbiano inviato la richiesta nel rispetto del termine di cui sopra, potranno al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta. 4. di dare atto che la maggior detrazione (L. 500.000) prevista per i menzionati soggetti e' stata calcolata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). Comune di Miradolo Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miradolo Terme Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo le modalita' stabilite con la deliberazione di C.C. n. 5 del 4 febbraio 1998 nel modo seguente: detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale rivalutato fino a L. 80.000.000 (valore catastale moltiplicato per il coefficiente 100 aumentato del 5%) secondo la seguente tabella per le seguenti categorie di cittadini; DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000) ===================================================================== Componenti|L. 500.000|L. 400.000 |L. 300.000 |L. 250.000 | L. 00.000 nucleo | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta fam. | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 Persona |9.000.000 |10.698.000 |12.481.000 |14.264.000 |- --------------------------------------------------------------------- 2 Persone |14.710.000|17.635.000 |20.595.000 |23.537.000 |- --------------------------------------------------------------------- 3 Persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |- --------------------------------------------------------------------- 4 Persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |- a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1997: che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella. Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 40 1 - La condizione di appartenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2 - Il reddito complessivo nel nucleo familiare; 3 - Il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Di tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9. (Omissis). Comune di Miranda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miranda Il comune di MIRANDA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; di confermare che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Mogliano Veneto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogliano Veneto Il comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per il 2000, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,7 per mille; 2. di determinare per il 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 9 per mille, ai sensi del comma 4, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni; 3. di determinare per il 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota agevolata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 4. di elevare, per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da 200.000 a L. 500.000 concedendola ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 1999, compresi i redditi esenti, non superiore a tre volte la pensione minima INPS, escluso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico. L'abitazione principale deve essere l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione; 5. di stabilire che l'Amministrazione si riserva di richiedere ai contribuenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti di cui al punto 4) e che, ove non ricorrenti, verra' recuperata la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Mogoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogoro Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. abitazione principale: aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.00 2. terreni agricoli: aliquota 4,5 per mille; 3. aree ed edifici destinati ad insediamenti produttivi: aliquota 4,5 per mille; 4. abitazione oltre l'abitazione principale: aliquota 6 per mille; 5. aree fabbricabili: aliquota 6 per mille. (Omissis). Comune di Molvena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molvena Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti tariffe I.C.I.: 6 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti; 5 per mille l'aliquota per i restanti beni immobili comprese le abitazione principale; L. 200.000 detrazione per abitazione principale. (Omissis). Comune di Monastier di Treviso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monastier di Treviso Il comune di MONASTIER di TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc.) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili; b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 dando atto che la stessa se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000 (anziche' di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc. anche se aventi diversa partita catastale); b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano: 1) beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato); 2) titoli di credito sia pubblico che privato; 3) disponibilita' in denaro, che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a L. 200.000.00 c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 1999, rientri in tali limiti: limiti di reddito: una persona L. 13.000.00 due persone L. 20.000.00 per ogni familiare convivente e fiscalmente a carico piu' L. 3.000.00 d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 200 qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2000 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso: redditi assoggettabili ad I.R.P.E.F. (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili); pensioni di guerra e relative indennita', accessorie; pensioni privilegiate; pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; pensioni sociali; pensioni estere; rendite infortunistiche INAIL; rendite da capitali mobili o immobili; rendite di qualsiasi natura; redditi erogati a titolo risarcitorio. 5. di stabilire che per usufruire della detrazione di L. 300.000 il contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 200 6. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di L. 300.000 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. (Omissis). Comune di Monfumo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monfumo Il comune di MONFUMO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili. (Omissis). Comune di Montagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagna Il comune di MONTAGNA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a L. 840.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione. (Omissis). Comune di Montagnareale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagnareale Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata, per quanto sopra esposto nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di Montaldo Bormida; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaldo Bormida Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15, della legge 27 dicembre 1977, n. 98 aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili; Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). Comune di Monte Porzio Catone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Porzio Catone Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) nella misura del 4.5 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari concesse in locazione, a canone concordato, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica; d) nella misura del 7,25 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25 per mille non si applica: alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille; alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come residenza principale di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille); alle unita' immobiliari tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero alle quali si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille); e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi; di confermare l'elevazione a Lire 500.000 della detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80 per cento, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare inferiore a L. 50.000.000, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi esenti dall'I.R.P.E.F. e delle rendite che secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito. (Omissis). Comune di Monte San Pietro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte San Pietro Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di definire come segue le aliquote dell'imposta sugli immobili: aliquota ordinaria 7 per mille: da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale ed alle aree fabbricabili; da applicare, infine, alle unita' immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate; aliquota agevolata 5,8 per mille: da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alle unita' immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, di affini entro il secondo grado e del coniuge anche se separato o divorziato purche' gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale; quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 15/196 nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (anche quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 15/1968). (Omissis). Comune di Monte Vidon Corrado; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Vidon Corrado Il comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. ordinaria 5,25 per mille; detrazione prima casa L. 220.00 I.C.I. seconde case 6,25 per mille; valore al mq delle aree fabbricabili L. 45.000. (Omissis). Comune di Montecchio Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecchio Maggiore Il comune di MONTECHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000, come segue: aliquota ordinaria: 5,75 per mille; aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 200.00 alloggi non locati: 7 per mille; 2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a L. 500.000 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2000, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento. (Omissis). Comune di Montegranaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegranaro Il comune di MONTEGRANARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille aliquota abitazione principale; 6 per mille aliquota terreni agricoli; 6,5 per mille aliquota ordinaria ed aree fabbricabili; 7 per mille aliquota per abitazione secondaria; 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di ripristino dell'agibilita'-abitabilita' o di recupero di immobili ubicati nei centri storici o di immobili di interesse storico o artistico; interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e interventi di utilizzo dei sottotetti. L'agevolazione si limita alle unita' immobiliari oggetto degli interventi ed avra' la durata di tre anni dalla data inizio lavori; 4 per mille aliquota relativa all'abitazione principale posseduta da coppie coniugate nel 2000, per l'anno in corso e per quello successivo: L. 200.000 detrazione minima di legge; L. 280.000 detrazione maggiorata per le abitazioni principali dei soggetti e famiglie titolari di sole pensioni sociali (categoria PS), nonche' per i proprietari che risultano disoccupati nell'anno per piu' di sei mesi. (Omissis). Comune di Montelepre; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelepre Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente: aliquota ordinaria 6 per mille; per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille. (Omissis). Comune di Montevago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montevago Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconferma l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; maggiore detrazione di L. 250.000, in favore degli anziani soli di eta' superiore a sessantacinque anni che siano in possesso di un reddito complessivo, dell'anno precedente a quello di imposta non superiore a 1,5 volte la pensione minima INPS. (Omissis). Comune di Monteviale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteviale Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2000: per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per una pertinenza della stessa: l'aliquota del 5 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: l'aliquota del 6 per mille; per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili sfitti: l'aliquota del 7 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 66 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di Montichiari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montichiari Il comune di MONTICHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, salvo quanto stabilito ai successivi punti 2 e 2. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille per l'anno 2000 per gli interventi elencati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata viene riconosciuta dalla data successiva fra quella di comunicazione all'ufficio tributi del comune di apposita comunicazione (con allegata copia della concessione edilizia) e la data di inizio dei lavori. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori; 3. di confermare l'aliquota diversificata del 7 per mille per l'anno 2000 per le abitazioni vuote non concesse in locazione o comodato; 4. di aumentare per l'anno d'imposta 2000 la detrazione d'imposta oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi: a) ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6, aventi un indicatore di situazione economica (I.S.E.) relativo al reddito familiare inferiore a L. 13.500.00 b) la maggiore detrazione di L. 140.000 e' assegnata entro i limiti di 80 milioni di valore catastale dell'immobile e nella misura ridotta di L. 70.000 per i valori eccedenti tale limite e fino a 100 milioni; c) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) e' quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile I.R.P.E.F.; d) la nozione di abitazione principale e' quella cosi' definita dalla normativa fiscale; e) per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/199 f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessaria la presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 2000, di apposita domanda con unita la dichiarazione I.S.E. rilasciata dall'ufficio servizi sociali comunale. (Omissis). Comune di Montorfano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montorfano Il comune di MONTORFANO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di ridurre l'aliquota. I.C.I. per l'anno 2000 al 4,9 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente; 2. di aumentare l'aliquota. I.C.I. prevista per la seconda casa elevandola, per l'anno 2000, al 6,5 per mille; 3. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze nella misura di legge di L. 200.000, 4. di approvare: a) maggiore detrazione I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore di soggetti con a carico portatori di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge; b) maggiore detrazione I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore dei pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 1.200.000. e che non hanno altre proprieta' immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; 5. di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni, dovranno presentare per i casi previsti ai commi a) e b) del punto 4) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al responsabile ufficio tributi entro il 15 maggio 2000. (Omissis). COMUNE DI MONTU' BECCARIA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montu' Beccaria Il comune di MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale: immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni 6 per mille; fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille; alloggi non locati 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). Comune di Monzuno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monzuno Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000: 6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; 7 per mille per tutti gli altri tipi di unita' immobiliari; 2. di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Morazzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morazzone Il comune di MORAZZONE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2000, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 6,5 per mille relativamente all'abitazione principale; 7 per mille relativamente a tutte le altre unita' immobiliari e terreni edificabili; 2. di confermare inoltre: l'aliquota del 4 per mille per recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, giusta consiliare n. 5/199 la detrazione sull'importo della prima abitazione in L. 200.000. (Omissis). Comune di Motta D'Affermo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta D'Affermo Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Muscoline; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muscoline Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: 1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche e di soci di cooperative a proprieta' indivisa: 5 per mille; 2) altri fabbricati: 6 per mille; 3) aree fabbricabili: 6 per mille. (Omissis). Comune di Nardo'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nardo' Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; B) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni; C) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Nepi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nepi Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Niella Tanaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Niella Tanaro Il comune di NIELLA TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 6,5 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale. (Omissis). Comune di Nizza Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nizza Monferrato Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliberate dalla giunta comunale con i succitati distinti provvedimenti nelle seguenti misure: I.C.I.: a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille; b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibito ad abitazione principale: 5 per mille; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risulti locata: aliquota 5 per mille; d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 6 per mille con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto; e) detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). Comune di Noceto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noceto Il comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per tutte la categorie di immobili; 2. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta disvia per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, legge n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e della legge n. 122/1997, limitatamente alle seguenti categorie: a portatori di handicap psichici con attestato di invalidita' civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in considerazione delle finalita' sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi. (Omissis). Comune di Novate Mezzola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novate Mezzola Il comune di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di Odalengo Piccolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odalengo Piccolo Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per la prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da L. 200.000 a L. 250.00 nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati. (Omissis). Comune di Ogliastro Cilento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ogliastro Cilento Il comune di OGLIASTRO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. vigente nel comune di Ogliastro Cilento e' quella del 5,5 per mille per le prime case e quella del 6 per mille per le seconde case; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione applicabile per la prima casa. (Omissis). Comune di Oleggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oleggio Il comune di OLEGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle misure sotto elencate: aliquota ordinaria: 6 per mille; unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille; unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione diversa da quella principale: 7 per mille; alloggi abitazioni non locati e/o a disposizione: 7 per mille; 2. di dare atto che sono possibili le riduzioni dal 7 per mille al 6 per mille analiticamente previste in preambolo. (Omissis). Comune di Olevano sul Tusciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olevano sul Tusciano Il comune di OLEVANO sul TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito riportate: 1) aliquota ordinaria per abitazione principale e pertinenze: 5 per mille; 2) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale: 6 per mille; 4) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille; 5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 6 per mille; 6) alloggi non locati: 6 per mille; 7) immobili appartenenti ad Enti senza fine di lucro: 6 per mille; 8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 6 per mille. (Omissis). Comune di Olgiate Molgora; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olgiate Molgora Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente: aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garages, i box, i posto auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da: parenti in linea retta entro il primo grado; parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fruire delle agevolazioni sopra previste; aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta; aliquota 6,5 per mille per le abitazioni non locate ed ad uso seconda casa; 2. di determinare la detrazione I.C.I. di L. 230.000, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di concedere per l'anno 2000 le detrazione d'imposta I.C.I. di L. 500.000 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti cui sotto riportati: A) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; B) appartenenti ad una delle seguenti categorie: pensionati; coniugi a carico dei pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75 per cento; disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 199 lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 199 C) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale un posto garage o un posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale; 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano a titolo di proprieta', di usufrutto uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare; 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto 3 gli immobili classificati in categoria A/1, A/7, A/8 e A/ 6. di determinare i seguenti criteri applicativi: a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.00 b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra', essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata I.C.I. dell'anno 2000 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune; c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/199 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 25, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I. potra', essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I. (Omissis). Comune di Orciano di Pesaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orciano di Pesaro Il comune di ORCIANO di PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nonche' le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo: a) aliquota 5 per mille per unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa; b) aliquota 4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione; c) aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale; d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale; e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, perche' non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale; f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione immobili; g) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili; h) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi: h.1) contribuenti pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, piu' lire 1.600.000 per ogni persona a carico; h.2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; i) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilita' dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. (Omissis). Comune di Oriolo Romano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oriolo Romano Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: aliquota ordinaria: 5 per mille del valore imponibile; abitazioni (categoria da A/1 ad A/8) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta: 4,5 per mille del valore imponibile; 2. di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati di seguito: a) aver superato il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolari di una o piu' pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine; b) essere stati licenziati da almeno dodici mesi alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta ed essere iscritti come disoccupati presso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennita' od ad alcun tipo di sussidio e purche' eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposto dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare al comune dichiarazione su modelli che saranno distribuiti dall'ufficio tributi comunale. (Omissis). Comune di Orsara Bormida; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orsara Bormida Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che: per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). Comune di Ossago Lodigiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossago Lodigiano Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno in corso le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure: aliquota del 6,5 per mille per le case tenute a disposizione, agibili e non locate; aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili; detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 a favore dei pensionati soli il cui reddito e' costituito da sola pensione minima ed a favore dei nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale; detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti non rientranti nella casistica di cui al punto precedente. (Omissis). Comune di Ossimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossimo Il comune di OSSIMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa nella misura unica di L. 200.000.ยบ (Omissis). Comune di Ovaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovaro Il comune di OVARO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille indistintamente per tutti i tipi di immobili; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 220.000, indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Oviglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oviglio Il comune di OVIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota unica del 4 per mille; II. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale a cura del responsabile del servizio finanziario. (Omissis). Comune di Ozegna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozegna Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille; di dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa pari a L. 200.000 a norma dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla manovra finanziaria 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). Comune di Ozzano dell'Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzano dell'Emilia Il comune di OZZANO dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 5,5 per mille - si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi: immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono i pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale; gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale. N.B.: ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i soggetti titolari di alloggi locati con contratto registrato, devono presentare al servizio fiscalita', entro il 31 gennaio 2001, la documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell'imposta di registro, se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente) e copia delle ricevute di versamento I.C.I. anno 200 aliquota ridotta per abitazione principale: 5,4 per mille - si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale. Si riportano i principali casi disciplinati: 1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario ed in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorarono abitualmente), possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, oppure regolarmente assegnate dagli I.A.C.P.; 2) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche. N.B.: l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore. Ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale, si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull'abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esistente tra gli immobili. N.B.: E' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso gratuito, con contratto di comodato, ai soggetti di cui al precedente punto aliquota maggiorata per alloggi non locati: 7 per mille - per alloggi non locati si intendono letteralmente tutti gli alloggi non locati con contratto registrato. Rientrano pertanto nella fattispecie, ad es.: alloggi non locati, secondo la definizione dell'art. 7, comma 1, del regolamento comunale; alloggi tenuti a disposizione dal soggetto passivo, ad es., per residenza secondaria o seconda casa , secondo la definizione dell'art. 7, comma 2, del regolamento comunale; alloggi in contitolarita' con altri soggetti, limitatamente a coloro che non lo abitano; alloggi concessi in uso dal soggetto passivo in assenza di contratto di locazione regolarmente registrato; alloggi concessi in uso gratuito, ad es. comodato, in tutti i casi diversi da quello disciplinato al precedente punto 3 (art. 15 del regolamento comunale). N.B.: La sussistenza di condizioni di diritto e di fatto e' autocertificabile da parte dei contribuenti. DETRAZIONI I.C.I. 2000 Detrazione di L. 200.000 (e 103,29): detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo. Detrazione di L. 320.000 (L. 200.000 piu' L. 120.000 di maggiore detrazione) (e 165,27): detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale solo dei soggetti passivi individuati con l'atto del consiglio comunale n. 183 del 27 dicembre 1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal servizio fiscalita', entro il 15 dicembre 2000. Si riepilogano i requisiti per il diritto all'elevazione da L. 200.000 a L. 320.000 dell'importo spettante per detrazione abitazione principale: il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale; il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2000, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di L. 120.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare); il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2000, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera di consiglio comunale n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti del consiglio comunale n. 134 del 17 dicembre 1998 e n. 114 del 22 dicembre 1999: avere compiuto il sessantesimo anno d'eta' alla data del 1o gennaio dell'anno interessato - essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello MUD, ex Mod. 201) non superiori a L. 12.015.454 annui lordi riferiti all'anno precedente. Il reddito e' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare; invalidita' attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 22.892.784: il beneficio e' esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidita' attestata al 100%. N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprieta'/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di L. 120.000 va divisa in parti uguali. Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria. (Omissis). Comune di Ozzero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzero Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue: a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private, magazzini, ecc. accatastate alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale; di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Padula; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Padula Il comune di PADULA (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), viene determinata in misura del 6 per mille del valore catastale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). Comune di Paesana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paesana Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Paglieta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paglieta Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Palanzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palanzano Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,9 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari al L. 200.000. (Omissis). Comune di Palazzolo sull'Oglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palazzolo sull'Oglio Il comune di PALAZZOLO sull'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, con riduzione al 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di approvare la normativa sotto riportata per la concessione, a far data dal primo gennaio 2000, della maggiore detrazione I.C.I. per la sola abitazione principale per l'importo di L. 100.000 (detrazione massima consentita L. 300.000) limitatamente a favore delle persone rientranti nelle seguenti categorie: pensionati; lavoratori dipendenti;, disoccupati; portatori di handicaps in possesso dei requisiti ivi indicati: componenti nucleo familiare una persona, reddito familiare L. 12.960.00 componenti nucleo familiare due persone, reddito familiare L. 21.599.00 componenti nucleo familiare tre persone, reddito familiare L. 26.999.00 componenti nucleo familiare quattro persone, reddito familiare L. 32.084.00 componenti nucleo familiare cinque persone, reddito familiare L. 37.799.00 oltre i 5 componenti il limite di reddito e' aumentato di L. 5.400.000 per ogni familiare; 2. l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 ed abbia un valore catastale non superiore a L. 130.110.000. (Omissis). Comune di Pallare; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pallare Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate: aliquota ordinaria: 6 per mille; unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille detrazione L. 200.000. (Omissis). Comune di Palombaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombaro Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di adeguare a decorrere dal corrente anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per i fabbricati soggetti all'imposta con un incremento dell'1 per mille rispetto alla tariffa vigente. (Omissis). Comune di Pandino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pandino Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2000 in misura del 5 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Parabita; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parabita Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis); di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo e' elevata per l'anno 2000 a L. 300.000: a) pensionati aventi un rateo mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non inferiore al minimo INPS e che non abbiano proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione; b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 504, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile per i casi di cui ai punti a) e b). (Omissis). Comune di Pasturana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pasturana Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura del 5 per mille; 2. di fissare, anche per l'anno 2000 e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano i relativi interventi; 3. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissata di L. 200.000. (Omissis). Comune di Paterno Calabro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paterno Calabro Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). Comune di Pedrengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pedrengo Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (un box) e del 6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale; 1) aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione sull'I.C.I. che compete alle abitazioni principali delle seguenti categorie: pensionati; disoccupati; lavoratori dipendenti; 2) criteri: a) unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso che e' proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonche' che e' proprietario di terreni e di altri beni immobili); b) non e applicabile l'ulteriore detrazione alla unita' classificata in catasto con rendita superiore ad un milione di lire; c) limiti di reddito (reddito familiare lordo); un componente L. 18.000.00 due componenti L. 25.000.00 tre componenti L. 33.000.00 quattro componenti L. 40.000.00 cinque componenti L. 45.000.00 sei componenti L. 53.000.00 sette componenti ed oltre L. 58.000.00 d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1); 3) la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione; 4) la giunta comunale vagliera' ed eventualmente accogliera' richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzata da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficolta' economiche; 5) le istanze potranno essere presentate, sino a venti giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della prima rata; 6) l'amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione. (Omissis). Comune di Pella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pella Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 per mille e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 2. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovra' essere effettuata secondo una delle due seguenti modalita' previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.: mediante versamento su appositi modelli di conto corrente postale n. 17356288 intestati al comune di Pella servizio tesoreria (disponibili presso gli uffici postali); mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale CA.RI.PLO. agenzia di Pella. (Omissis). Comune di Pellio Intelvi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pellio Intelvi Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Comune di Pennabilli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pennabilli Il comune di PENNABILLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di deliberare per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria (sulle seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri edifici tassabili) pari al 7 per mille; aliquota agevolata (sull'abitazione principale o prima casa, art. 30, comma 12, legge n. 448 del 23 dicembre 1999) pari al 6 per mille; di confermare la detrazione dall'imposta per la sola prima casa in L. 200.000. (Omissis). Comune di Pescate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescate Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. e delle detrazioni: aliquota: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul valore di tutti gli immobili ivi comprese le aree fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille; detrazioni: le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale vengono cosi' differenziate: detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.00 detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 250.00 detrazione di L. 400.000 da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie che hanno i seguenti requisiti: reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare fino a L. 22.000.000 maggiorato di L. 2.000.000 per coniuge a carico e di L. 2.000.000 per ogni figlio o familiare a carico; presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione annuale; esoneri: sono esonerati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero e' applicato limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). Comune di Pescolanciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescolanciano Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di Piana di Monte Verna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piana di Monte Verna Il comune di PIANA di MONTE VERNA (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e' determinata nella misura seguente: a) 5,75 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente; b) 6,75 per mille, per tutti gli altri immobili; 2. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata per l'anno 2000 in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Piandimeleto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piandimeleto Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente: abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; civili abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille. (Omissis). Comune di Pianico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianico Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1o gennaio 200 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 legge n. 662/199 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). Comune di Pieve di Coriano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve di Coriano Il comune di PIEVE di CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, cosi' diversificata: abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille detrazione di L. 200.00 unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille; terreni: 6,25 per mille; seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille. (Omissis). Comune di Pieve Torina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Torina Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale e la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000 come gia' stabilito per l'anno 1999 con atto del consiglio comunale n. 17 del 28 marzo 199 2. di estendere per l'anno 2000 la detrazione disposta in favore dell'abitazione principale alle relative pertinenze. (Omissis). Comune di Pievebovigliana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pievebovigliana Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2000 senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente: riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997); detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Pignataro Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pignataro Maggiore Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 le aliquote e tariffe dei tributi comunali restano determinati come appresso indicato: aliquota I.C.I.: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore Il comune di PINO sulla sponda del LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel modo seguente: aliquota I.C.I.: 6 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di Piobesi d'Alba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piobesi d'Alba Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare, altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Piovera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piovera Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille, fissando la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Pisa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pisa Il comune di PISA ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; di stabilire l'aliquota del 9 per mille per proprietari di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di stabilire l'aliquota del 2 per mille ai proprietari di immobili concessi in locazione alle condizioni concordate in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi secondo definizione di contratti tipo. Tale agevolazione dovra' restare ferma per tutta la durata del rapporto contrattuale; di stabilire l'aliquota del 7 per mille per tutte le altre situazioni; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di considerare adibita ad abitazione principale, alla quale quindi applicare l'aliquota del 4,3 per mille oltre alla detrazione ordinaria, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di applicare la maggiore detrazione di L 500.000 per le categorie di soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente. (Omissis). Comune di Pocapaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pocapaglia Il comune di POCAPAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis). Comune di Pojana Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pojana Maggiore Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille; 2. per l'anno 2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modificazioni; 3. per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000. (Omissis). Comune di Policoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Policoro Il comune di POLICORO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 4. di confermare due aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 5,5 per mille per l'abitazione principale e per una sua pertinenza; 6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, e di confermare la detrazione per le abitazioni principali a L. 280.000. (Omissis). Comune di Pollica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pollica Il comune di POLLICA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. applicare l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale: per le persone fisiche residenti, soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, e altri fabbricati posseduti; per le persone fisiche non residenti, per le unita' immobiliari ad uso abitazione ed altri fabbricati dagli stessi possedute, nel territorio del comune di Pollica. (Omissis). Comune di Polverigi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polverigi Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 aliquota per abitazione principale: 4 per mille; aliquota per altri immobili e terreni agricoli: 6 per mille; aliquota per aree edificabili: 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni di imposta come da prospetto che segue: detrazione di imposta per l'abitazione principale: L. 220.000 annue. (Omissis). Comune di Pombia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pombia Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura del: 5.5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili; 6.5 per mille per tutte le altre ipotesi; 2. di approvare per l'anno 2000 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; 3. di approvare l'adeguamento del valore delle aree fabbricabili applicando la rivalutazione ISTAT del 2,1% sui valori rispettivamente: aree residenziali: L. 65.000 piu' 2,1% pari a L. 66.365, a valere dal 1o gennaio 200 aree ad uso produttivo/commerciale: L. 40.000 piu' 2,1% pari a L. 40.840, a valere dal 1o gennaio 2000. (Omissis). Comune di Ponte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le tariffe ed aliquote applicate nell'anno 1999, che di seguito si elencano: (Omissis); punto 4) aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermata per l'anno 2000 con determina del commissario prefettizio n. 5 del 26 marzo 2000. (Omissis). Comune di Porto Empedocle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Empedocle Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota ordinaria, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille; di deliberare l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; di applicare l'aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e relative pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili; di stabilire l'aliquota al 6 per mille per le abitazioni non locate; di applicare l'aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 ed aumentare la stessa a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale: 1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; 2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. Si escludono dalla maggioranza della detrazione di L. 250.000 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville). (Omissis). Comune di Porto Tolle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Tolle Il comune di PORTO TOLLE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 4 per mille; terreni agricoli e aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992: 6 per mille alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo dell'imposta deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, con obbligo di assicurazione per invalidita' vecchiaia e malattia; b) la base imponibile per il calcolo dell'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1992, non deve superare L. 250.000.00 2. l'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono, altresi', equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) unita' immobiliare concessa dal soggetto passivo dell'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale nonche' agli affini, fino al primo grado; 3. viene prevista una detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 240.00 la suddetta detrazione e' elevata, in relazione a situazioni particolari di disagio economico e sociale, come di seguito specificato: a) L. 300.000 nei casi in cui il soggetto passivo dell'imposta sia proprietario soltanto dell'immobile adibito ad abitazione principale ed il reddito lordo, per ciascun componente il nucleo familiare anagraficamente censito, non sia superiore a 10.000.000 di lire; b) L. 300.000 nei casi in cui il soggetto passivo dell'imposta, proprietario soltanto dell'immobile, adibito ad abitazione principale, abbia all'interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap grave, ed il reddito complessivo della famiglia non sia superiore a 100 milioni di lire; 4. ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., qualora l'ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima; 5. (omissis). (Omissis). Comune di Portopalo di Capo Passero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Portopalo di Capo Passero Il comune di PORTOPALO di CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota relativa all'I.C.I., per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille unica per il territorio comunale, cosi' come da relazione del funzionario responsabile allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire, ai sensi del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Posta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Posta Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). il comune di Posta, provincia di Rieti, con delibera giunta comunale n. 17 del 19 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis). 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Potenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Potenza Il comune di POTENZA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 4,75 per mille; 2) abitazioni, nel massimo di due unita', concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno (art. 11 del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 3) pertinenze della abitazione principale (garage o box o posto auto, soffitta, cantina di cui alle categorie catastali C6 e C2) anche se distintamente iscritte in catasto (Art. 9 del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 4) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purche' sia stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime (art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 5) unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 10, comma 1, lettera b), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 6) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei propri assegnatari (art. 9, comma 5, del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 7) alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 9, comma 5, del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille; 8) immobili concessi in locazione ai sensi del comma 4, dell'art. 2, della legge n. 431/1998 a titolo di abitazione principale ed a condizione che le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato concertato (art. 11-bis, comma 1, del regolamento I.C.I.): 2 per mille; 9) immobili concessi in locazione a studenti universitari, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore ad un anno (art. 11-bis, comma 4, del regolamento I.C.I.): 2 per mille; 10) immobili non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 11-bis, commi 2 e 3, del regolamento I.C.I.): 9 per mille; 11) tipologie residue: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: detrazione d'imposta L. 200.00 2) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni (art. 4. del regolamento I.C.I.): riduzione d'imposta 50%; 3) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di quattro persone, con reddito complessivo non superiore a L. 50.000.000 lordi, che possiedono esclusivamente l'immobile adibito a prima casa (art. 9-bis, del regolamento I.C.I.): detrazione d'imposta L. 300.00 4) fabbricati facenti parte di condomini o cooperative che provvedono, a proprie spese, alla gestione degli spazi verdi circostanti di uso pubblico, come da apposita convenzione (art. 11-ter, del regolamento I.C.I.): riduzione aliquota 0,5 per mille; (Omissis). Comune di Poviglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Poviglio Il comune di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: A) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio; B) aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2, C/6 e C/ C) aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso; 3. di fissare per l'anno 2000 ai sensi del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di L. 200.000 annue (solo nel gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale C ); 4. di esonerare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998, n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale - ONLUS, dal pagamento del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato, ne a sgravio di quanto iscritto a ruolo. (Omissis). Comune di Pozzol Groppo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzol Groppo Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Prato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato Il comune di PRATO ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili come segue: abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche', anch'essi nelle medesime anagraficamente residenti: aliquota 5,9 per mille detrazione L. 460.00 tutti gli altri immobili ad esclusione delle due fattispecie di seguito riportate: 5,9 per mille; alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al 1o gennaio dell'anno di imposta: 7 per mille; alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni rispetto al 1o gennaio dell'anno di imposta: 9 per mille. *) Cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali; 2. di stabilire che a seguito dell'art. 12 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 per cento. (Omissis). Comune di Prato Carnico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato Carnico Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire per l'anno 2000, in L. 230.000 indistintamente per tutti i tipi di contribuenti, la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). Comune di Precenicco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Precenicco Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misuro del 6 per mille e una aliquota agevolata per le abitazioni principali ai 5 per mille, con la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000, dando atto che la detrazione e l'aliquota agevolata si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che le agevolazioni in parola sono estese alle pertinenze dell'immobile, nei limiti previsti dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di I.C.I.. 2. di riconfermare per l'anno 2000 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, nelle misure fissate per l'anno 1999, come da allegato A al presente atto deliberativo, che ne forma parte integrante; (Omissis); Per completezza si espongono di seguito i valori indicati all'allegato A alla deliberazione sopra richiamata: valori assegnati alle aree fabbricabili al fini I.C.I.: zona Ao - zone residenziali di conservazione tipologica ed ambientale; zona Aa - ambiti di interesse ambientale, storico e monumentale; zona B1 - zone residenziali di completamento; zona B1a - zone libere di completamento residenziale con prescrizioni tipologiche: L. 50.000\mq (valore medio); zona A1 - complessi edilizi rurali di interesse ambientale; zona A1 - complessi edilizi rurali di interesse ambientale a prevalente attivita' agricola, agrituristica e di turismo rurale: L. 20.000\mq; zona BO - zone ortive o di verde privato: L. 10.000 /mq;