zona C - zone residenziali di completamento urbanistico da urbanizzare: L. 30.00 zona D3 - zone per insediamenti artigianali, industriali esistenti; zone D/H - zone per attivita' industriali, artigianali e commerciali: L. 40.000\mq (valore medio) zone G4 - zone di interesse turistico-ricreativo: L. 20.000\mq. (Omissis). Comune di Predoi (Prettau); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predoi (Prettau) Il comune di PREDOI (PRETTAU) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misure del 4 per mille; 2. di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'importo di lire 390.000 - questo corrisponde all'importo I.C.I. dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con 8 vani catastali; 3. la detrazione dell'Imposta non e' estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.). (Omissis). Comune di Predosa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predosa Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille; di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000. (Omissis). Comune di Premosello Chiovenda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Premosello Chiovenda Il comune di PREMOSELLO CHIOVENDA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000. (Omissis). Comune di Preseglie; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Preseglie Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 relativamente all'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) sara' applicata l'aliquota del 5,5 per mille; 2. di applicare per l'anno 2000, ai sensi del 3 comma, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, una maggiore detrazione di L. 60.000 ai fini del pagamento dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili ) per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2, A3, A4, A5 ed A6 il cui reddito non risulti superiore a quello di cui all'allegato, dando atto che: la maggiore detrazione ora determinata verra' riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 2000 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati; l'elenco dei beneficiari sara' approvato dalla giunta comunale su proposta del responsabile tributi. (Omissis). Comune di Pressana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pressana Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune cosi' come segue: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati; 4 per mille per le abitazioni dove e' presente nel nucleo familiare un portatore d'handicap o disabile. Il titolo deve essere riconosciuto dalla competente commissione sanitaria presso l'ULSS e corrispondere ad una invalidita' del 100%; 4 per mille per i nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli coniugate da non oltre due anni dalla data del 1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni e dispongono di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 16.000.000 annui lordi. Il beneficio sara' applicato per la durata massima di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2000. Nelle predette aliquote agevolate l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000. (Omissis). Comune di Prevalle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prevalle Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. le aliquote I.C.I. ex. art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997) sono determinate come in premessa indicato e di seguito descritto: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate: 5,5 per mille; terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille; altre unita' immobiliari: 7 per mille; 3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore, dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I approvato con delibera consiglio comunale n. 73/1998 come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 65/1999 e dall'art. 30, commi 12 e 13, della "legge finanziaria 2000" 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente dall'art. 9 decreto legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/199 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 - ed art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue: A) criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori si stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi Comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 - abitazioni di tipo signorile; A8 - abitazioni in ville; A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico. Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata per cento: non superiore a L. 50.000.000: detrazione L. 250.00 non superiore a L. 55.000.000: detrazione L. 240.00 non superiore a L. 60.000.000: detrazione L. 230.00 non superiore a L. 65.000.000: detrazione L. 220.00 non superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 210.00 superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 200.00 B) criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare. Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente piano socio-assistenziale: fascia 1: detrazione L. 300.00 fascia 2: detrazione L. 280.00 fascia 3: detrazione L. 250.00 fascia 4: detrazione L. 220.00 fascia 5: detrazione L. 210.00 fascia 6: detrazione L. 200.000. Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B: che la nozione abitazione principale e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale; che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/199 che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente regolamento I.C.I); 6. di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente Regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore. (Omissis). Comune di Priverno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Priverno Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, integralmente, per l'anno 2000, le aliquote, le detrazione d'imposta comprese le modifiche ed integrazioni apportate alla normativa prevista nel regolamento I.C.I. approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 24 marzo 1999, ossia: a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille; b) aliquota ridotta al 5,5 per mille per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 5 del predetto regolamento; c) aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attivita' commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni d'imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli immobili risultano iscritti, contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione; d) aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili; detrazione d'imposta: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 6 del predetto regolamento; f) L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di |disagio economico e sociale, descritte nel citato art. 6 del Regolamento I.C.I. (Omissis). Comune di Pula; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pula Il comune di PULA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare le aliquote stabilite con atto di consiglio comunale n. 1 del 24 gennaio 1998 come segue: abitazione principale: 5 per mille; altri immobili: 6,5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 300.000. (Omissis). Comune di Quargnento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quargnento Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). Comune di Quarna Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quarna Sotto Il comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6, del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. (Omissis). Comune di Radda in Chianti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Radda in Chianti Il comune di RADDA in CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento); 6 per mille per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; studi professionali e fabbricati identificati catastalmente con i codici A/10, B, C e D se utilizzati direttamente dal proprietario nell'esercizio di attivita' produttiva o professionale o concessi in affitto (con contratto debitamente registrato), a soggetti in possesso di partita I.V.A. e che abbiano individuato i locali stessi come sede principale o unita' locale di loro attivita' produttive; 7 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.; 2. (Omissis). 3. di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in L. 200.000. Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a L. 250.000: la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio procapite inferiore o pari all'importo della pensione minima INPS relativa all'anno 1999 e' elevata a L. 250.000. In caso di contitolarita' del diritto di proprieta' sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti; i soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla giunta municipale un atto sostitutivo ai notorieta' o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'INPS o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia. (Omissis). Comune di Rapallo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapallo Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 la fissazione delle seguenti aliquote: aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unita' immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per quelle concesse in uso gratuito a ascendenti/ discendenti di primo grado e per le relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 piu' n. 1 posto auto categorie C6 o C7 situate nel raggio di 500m dalla abitazione): per le ultime due fattispecie la concessione del beneficio sara' subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento dell'imposta; aliquota del 5,6 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione da effettuare entro i termini di versamento dell'imposta; aliquota agevolata del 5,6 per mille per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni, a condizione che dette unita' immobiliari rimangano aperte per almeno nove mesi), D aliquota ordinaria del 6,2 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000, subordinando la concessione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a ascendenti/ discendenti di primo grado ivi residenti alla presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento dell'imposta. (Omissis). Comune di Ravenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ravenna Il comune di RAVENNA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure indicate nell'unito prospetto, cosi sintetizzabili: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale; aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e le residenze secondarie nonche' le relative pertinenze; aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse artistico architettonico nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997); aliquota agevolata del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto stipulato sulla base degli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale: a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,a condizione che non risultino locate; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e) le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7. L'equiparazione opera a condizione che le unita' immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, cosi' come stabilito dall'art. 817 del codice civile; f) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado che le occupano come abitazione principale; 4. di confermare in L. 450.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti gia' stabiliti e specificati nella deliberazione di consiglio comunale n. 5212/7 del 6 febbraio 1998, cosi' come modificata e aggiornata sulla base dei dati riportati nell'allegato A che qui si allega per l'approvazione; 5. di riconoscere, per i contratti di locazione, stipulati nel 1999 ai sensi della legge n. 431/1998 sopra richiamata, e in via del tutto eccezionale, considerata l'esiguita' dei casi e dell'onere che non altera l'equilibrio di bilancio, un credito di imposta I.C.I. nella misura di L. 150.00 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997 cosi' come confermato dall'art. 2 del vigente regolamento delle entrate le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento del tributo. (Omissis). Comune di Reggio Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reggio Emilia Il comune di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire come segue le detrazioni per abitazione principale per l'anno 2000: L. 250.000 per l'unita' immobiliare come definita al punto 1a) del testo; L. 350.000 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espressi in narrativa al punto 2a); 2. di stabilire altresi' le aliquote per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria; nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2b) del testo; 3. di stabilire che il termine di presentazione della dichiarazione/denuncia sia fissato al 31 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). Comune di Reitano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reitano Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 1999 e' stato modificato il Regolamento relativo all'imposta comunale sugli immobili e che con delibera n. 5 del 4 febbraio 2000 sono state riconfermate le tariffe per l'anno 2000. Il Regolamento entrera' in vigore il 1o gennaio 2000. (Omissis). Comune di Remedello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Remedello Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo. (Omissis). 1. di aumentare di L. 150.000 per l'anno d'imposta 2000 la detrazione oltre quella di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 basandosI sul criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi: a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiare definiti dalla scala di equivalenza prevista nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con un reddito di partenza pro-capite di' L. 12.500.000: ===================================================================== Componenti del nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== 1 persona .... | 12.500.000 2 persone .... | 19.625.000 3 persone .... | 25.500.000 4 persone .... | 30.750.000 5 persone .... | 35.625.000 6 persone .... | 40.000.000 7 persone .... | 44.375.000 b) per il reddito da considerare si fa riferimento alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 109/1998, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale di concedere ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.); c) la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dalla normativa fiscale; d) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/199 e) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15 giugno 2000 di apposita domanda con unita documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, UNICO) e/o dichiarazione sostitutiva degli stessi; (Omissis). Comune di Renate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Renate Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 7 per mille sugli alloggi non locati; 5,5 per mille su tutti gli altri immobili 2. di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge. (Omissis). Comune di Rescaldina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rescaldina Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinente): 4,5 per mille; b) terreni agricoli: 4,5 per mille; c) aree fabbricabili: 7 per mille; d) altri fabbricati: 7 per mille; e) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille; f) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.00 3. di confermare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico. In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi - l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.00 e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d), e comunque previo parere dei servizi sociali comunali. L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'Amministrazione comunale. Sono altresi' considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). Comune di Resiutta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Resiutta Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di Rialto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rialto Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente: 6 per mille per la prima casa; 6,5 per mille per la seconda casa. (Omissis). Comune di Riofreddo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riofreddo Il comune di RIOFREDDO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). il comune di Riofreddo ha adottato, in data 26 febbraio 2000 con deliberazione del consiglio comunale, le variazioni delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000, come sotto specificato: 5 per mille per le prime abitazioni; 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). Comune di Riomaggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riomaggiore Il comune di RIOMAGGIORE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche; di stabilire, in ossequio a quanto indicato al comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di equiparare alle prime case le abitazioni date in uso gratuito ai discendenti e ascendenti diretti di primo grado che non possiedono alcuna abitazione, a condizione che gli stessi vi risultino residenti a norma di legge; di assogettare le aree fabbricabili all'aliquota ridotta del 5 per mille. (Omissis). Comune di Ripa Teatina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripa Teatina Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). Comune di Ripalta Cremasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripalta Cremasca Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille, ad eccezione delle case sfitte applicata nella misura del 7 per mille; 2. di elevare a L. 400.000 le detrazioni dell'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi: nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 10 numero familiare composto da uno o piu' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 497.240 circa) o pensione integrata al minimo (L. 709.500) o titolare di assegno sociale (L. 506.720 circa) comunque non cumulabili, sui redditi 1999. (Omissis). Comune di Ripatransone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripatransone Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28 gennaio 199 di aumentare la detrazione sulla abitazione principale a L. 240.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/199 di dare atto che la detrazione di L. 240.000 cui al punto precedente si applica soltanto sulla abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; di confermare per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; di aumentare, per l'anno 2000, a L. 260.000 la detrazione per seguenti soggetti alle seguenti condizioni: a) residenza nel comune di Ripatransone; b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) aver compiuto il sessantesimo anno di eta', alla data del 31 agosto 199 d) essere pensionato; e) essere in possesso di un reddito di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 1999) non superiore alla pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge n. 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni; f) non essere titolari di unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1 abitazioni signorili; A/7 abitazioni in villini; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico. (Omissis). Comune di Rivalba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivalba Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille, uniformemente per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili siti sul territorio comunale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto: che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998 sono equiparate alle categorie principali; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizioni che non risultino locate; sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato. (Omissis). Comune di Robecchetto con Induno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robecchetto con Induno Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, la seguente aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune: aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille; aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.00 detrazione per unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione, art. 9, comma d), del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: L. 2. di determinare, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti: A) Reddito. Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2000: ===================================================================== Componenti nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== una persona .... | L. 21.000.000 due persone .... | L. 29.000.000 tre persone .... | L. 35.000.000 quattro persone .... | L. 41.000.000 cinque persone .... | L. 47.000.000 sei persone o più .... | L. 54.000.000 B) Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale. C) Tipo di reddito: lavoro dipendente ed autonomo: per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sara' ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente piu' il fatturato del lavoro autonomo - reddito da pensione. D) Categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile; A/3 abitazione di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale; A/7 abitazioni in villini. Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l'abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A1, A/8 ed A/9. (Omissis). Comune di Roccabruna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccabruna Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,.5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 relativamente agli immobili posseduti, in aggiunta all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, soffitte, ecc.). (Omissis). Comune di Roccafranca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccafranca Il comune di ROCCAFRANCA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, visto il disposto dell'art. 8, comma 4 del regolamento comunale vigente, nelle seguenti misure:. L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo; L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta; L. 300.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale; L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali. (Omissis). 5. di determinare il valore delle aree fabbricabili ai fini della determinazione dell'imposta I.C.I. nel seguente modo: CAPOLUOGO: ===================================================================== ===================================================================== |Aree a destinazione residenziale in assenza di piano | A|esecutivo .... | L. 48.500 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo | B|ultimato .... |L. 198.400 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione industriale/ artigianale in assenza | C|di piano esecutivo .... | L. 18.600 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione industriale/ artigianale con piano | D|esecutivo ultimato .... | L. 62.100 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione commerciale in assenza di piano | E|esecutivo .... | L. 45.600 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione commerciale con piano esecutivo | F|ultimato .... |L. 228.000 --------------------------------------------------------------------- G|Aree zona A (nuclei di antica formazione) .... |L. 228.000 FRAZIONE ===================================================================== ===================================================================== |Aree a destinazione residenziale in assenza di piano | H|esecutivo .... |L. 33.900 --------------------------------------------------------------------- |Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo | I|ultimato .... |L. 138.900 --------------------------------------------------------------------- L|Aree zona A (nuclei di antica formazione) .... |L. 136.900 (Omissis). Comune di Roccavignale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccavignale Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per milleº. (Omissis). Comune di Rodano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodano Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; di prendere atto delle seguenti motivazioni ai fini della conferma dell'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 2000: relativamente alle entrate: la riduzione dei contributi erariali per effetto del passaggio a costo zero del personale ATA; relativamente alle uscite: esigenza di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini e quindi almeno uguale rispetto a quelli del 199 esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi; di stabilire, per l'anno 2000, la detrazione di imposta di L. 200.000 secondo quando disposto dalla legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Romano di Lombardia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Romano di Lombardia Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I ) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 2000 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sogli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazione di tipo popolare; A/5 abitazione di tipo ultrapopolare; A/6 abitazione di tipo rurale. (Omissis). Comune di Ronchis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronchis Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Ronco all'Adige; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco all'Adige Il comune di RONCO all'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, anche per l'anno 200 2. di fissare per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46 5.-6. (Omissis). (Omissis). Comune di Ronsecco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronsecco Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000: a) nel 4,3 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Rosate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosate Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2000, aliquote differenziate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: terreni agricoli: aliquota 6 per mille; aree fabbricabili: aliquota 6 per mille; fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5 per mille; altri fabbricati: aliquota 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000. (Omissis). Comune di Rosignano Marittimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Marittimo Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 12 gennaio 2000 e il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. terreni agricoli: 5 per mille; 2. aree fabbricabili: 7 per mille; 3. immobili classificati gruppo C (escluso le pertinenze di abitazione principale nel limite fissato dal regolamento I.C.I.): 5 per mille; 4. immobili classificati gruppo A (escluso A/9 - A/10): a) abitazione principale: 4 per mille; b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 secondo il protocollo n. 19888/1999: 4 per mille; c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale stipulato nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998: 5,5 per mille; d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato negli anni precedenti: 6,6 per mille; e) altre: 7 per mille; 5. immobile classificato C/2, C/6, C/7: a) pertinenza dell'abitazione principale: 4 per mille; b) altre pertinenze: 7 per mille; 6. immobili diversi dai precedenti: 5 per mille. (Omissis). Per l'anno 2000, dando atto del mantenimento degli equilibri di bilancio: 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore di proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, purche' residenti anagraficamente nel comune e' stabilita nella misura di L. 200.000. 2) di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione suddetta nella misura di L. 320.000 per i soggetti passivi di cui al punto 1) purche' l'unita' immobiliare sia classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/ 3) di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504/1992, tale detrazione nella misura di L. 400.000 alle categorie di soggetti passivi considerati in particolare condizione di indigenza cosi' come ricompresi nella declaratoria della delibera della giunta comunale n. 952 del 30 dicembre 199 4) di escludere dalle agevolazioni di cui ai punti 2 e 3 possessori della unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8 ed A/ 5) di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3) e' subordinata alla presentazione di apposita domanda al Servizio Tributi corredata da adeguata certificazione documentazione attestante il possesso di tali requisiti. (Omissis). Comune di Rosignano Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Monferrato Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000. (Omissis). Comune di Rota d'Imagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rota d'Imagna Il comune di ROTA d'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). Comune di Roure; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roure Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille senza differenzazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4 del presente provvedimento; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni. (Omissis). Comune di Rovescala; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovescala Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; detrazione prima casa L. 200.00 in alternativa: detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti, fissata in L. ==; detrazione maggiore di L. 200.000 diversificata per categorie di contribuenti; no; in alternativa: riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50% per tutti i contribuenti, fissata in == %; riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50%, diversificata per categorie di contribuenti: no. (Omissis). Comune di Rovigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovigo Il comune di ROVIGO ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, altresi', l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti, ai garages, ai boxes e alle tettoie (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), asserviti direttamente alle abitazioni stesse, e ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5. di stabilire l'aliquota I.C.I. al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 6. di stabilire l' aliquota I.C.I. al 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 15 luglio 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 7. di applicare una maggiore detrazione di L. 500.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente: a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%; b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15% per un solo componente; c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS; d) famiglie in condizioni di accertata e permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune; e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage; 8. di applicare un maggiore detrazione di L. 300.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo del nucleo familiare pari o inferiore a L. 25.000.00 9. di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di L. 200.00 10. di dare altresi' atto che l'ammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa. (Omissis). Comune di S. Pietro Infine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro Infine Il comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale come segue: 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 6,8 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di S. Giuliano Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Giuliano Terme Il comune di S. GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) 4,5 per mille per: fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario, ai sensi della legge n. 15/1968, sull'apposito modulo (il venir meno di tale circostanza va comunicato entro sessanta giorni); pertinenze delle abitazioni principali, come definite all'art. 5 del regolamento comunale I.C.I. ; abitazioni confinanti con l'abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unita' immobiliari sia gia' stata presentata domanda di accatastamento come unica unita'; abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo i contratti tipo previsti dagli accordi di cui alla legge n. 431/1998, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario ai sensi della legge n. 15/196 unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate); b) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; c) 7 per mille per i terreni edificabili; d) 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere. La detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (e per quelle ad esse assimilate nei modi e nei limiti previsti dall'art. 5 del regolamento comunale I.C.I.) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' stabilita in L. 200.00 nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano piu' soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, la detrazione spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti, categoria di soggetti identificati con propria precedente delibera n. 23/1994 e' stabilita in L. 400.00 la relativa domanda deve essere presentata entro maggio. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le disposizioni previste per la prima casa si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari. (Omissis). Comune di Sabbio Chiese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sabbio Chiese Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di Saccolongo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saccolongo Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili: abitazione principale: 5 per mille; terreni agricoli: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; di determinare per l'anno 2000 la detrazione annua per abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). Comune di Sale delle Langhe; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale delle Langhe Il comune di SALE delle LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale. (Omissis). Comune di Sali Vercellese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sali Vercellese Il comune di SALI VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura del 5 per mille; detrazione ordinaria di L. 200.000. (Omissis). Comune di Salmour; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salmour Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali fissando in L. 200.000 la detrazione per le prime abitazioni e confermare al 5,5 per mille l'aliquota per i rimanenti immobili. (Omissis). Comune di San Biagio di Callalta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Biagio di Callalta Il comune di SAN BIAGIO di CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura pari al 4 per mille; 2. di considerare, per l'anno 2000, abitazione principale, ai fini della detrazione I.C.I., le seguenti unita immobiliari oltreche' quelle indicate nell'art. 8, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I: a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai l locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitte, ripostigli, ecc.); b) le unita' immobiliari, in precedenza gia' adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici; 3. di approvare, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura pari a Lire 200.00 (E 103, 29). (Omissis). Comune di San Canzian D'Isonzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Canzian D'Isonzo Il comune di SAN CANZIAN d'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 23 dicembre 1999 e il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille; di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissata in L. 200.000 come di seguito riportato: di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 492.000 nei seguenti casi: a) nuclei familiari proprietari di abitazione principale ove esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 50%, che nel corso del 1999 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita; b) nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F., percepito nell'anno 1999, sia pari o inferiore a L. 18.000.00 c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. (Omissis). Comune di San Carlo Canavese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Carlo Canavese Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000. (Omissis). Comune di San Cesareo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cesareo Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, annesse all'abitazione, per i residenti nel comune: 5,5 per mille; b) per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, e locate in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado: 5,5 per mille; c) per tutte le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, ma locate ad un soggetto, che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; d) per le aree edificabili: 4 per mille; unica detrazione prevista, abitazione principale L. 200.000. (Omissis). Comune di San Cipirello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipirello Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). abitazione principale: 4 per mille; abitazioni locate con regolare contratto e immobili diversi dalla categoria catastale A: 5 per mille; seconde case con categoria catastale A e case sfitte con categoria catastale A: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). Comune di San Gimignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gimignano Il comune di SAN GIMIGNANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare con effetto dal 1o gennaio 2000, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni: A) nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi; B) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; C) nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5); D) nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprieta', adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 recepita nella zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale firmato in data 9 novembre 199 2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita ad unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio di Susa Il comune di SAN GIORGIO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di dare atto che con propria deliberazione n. 53 in data 26 novembre 1998, esecutiva, e' stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., a valere dal 1o gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 3 assunta in data odierna, e' stato integrato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Jonico Il comune di SAN GIORGIO JONICO (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille; 3. di applicare l'aliquota piu' favorevole pari al 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti di locazione stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/199 4. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 230.000. (Omissis). Comune di San Giorgio Su Legnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Su Legnano Il comune di SAN GIORGIO su LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinarla: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille; unita' immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado: aliquota 5,5 per mille; immobili a disposizione agibili (seconde case): 7 per mille; immobili a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificati annualmente: 6 per mille; immobili per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille: l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; aliquota ridotta al 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; alle pertinenze degli immobili sopra richiamati applica la stessa aliquota. Ritenuto di determinare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni: detrazione per abitazione principale: L. 230.00 questa detrazione verra' applicata anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate; detrazione per abitazione principale pari a L. 330.000 nel caso in cui il nucleo familiare si trovera' nelle seguenti situazioni di reddito lordo (per l'anno 2000 reddito anno 1998, dichiarazione 1999): una persona L. 12.000.00 due persone L. 18.840.00 tre persone L. 24.480.00 quattro persone L. 29.520.00 cinque persone L. 34.200.00 per ogni altro familiare L. 4.200.000. Chi beneficia di questa detrazione non dovra' possedere a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili sul territorio nazionale. (Omissis). Comune di San Giovanni al Natisone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni al Natisone Il comune di SAN GIOVANNI al NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella misura unica del 5,2 per mille; di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di San Giovanni in Marignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni in Marignano Il comune di SAN GIOVANNI in MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 1) abitazione principale: per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica): aliquota 5,6 per mille; 2) abitazione locata: (per abitazione locata si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il secondo grado e/o collaterale fino al terzo grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica): aliquota 6,5 per mille; 3) abitazione a disposizione: (per abitazione a disposizione si intende l'unita' immobiliare. classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprieta', in locazione o in comodato): aliquota 7 per mille; 4) pertinenza dell'abitazione principale: limitatamente ad una unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, a condizione che: anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unita' appartenente al medesimo od altro soggetto; il soggetto passivo dell'abitazione principale sia anche soggetto passivo della pertinenza: aliquota 5,6 per mille; 5) pertinenze delle abitazioni locate o a disposizione: (per pertinenze dell'abitazione si intendono le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione): aliquota 6,5 per mille; 6) per tutti gli altri casi: aliquota del 6,5 per mille; 2. di stabilire che, per l'anno 2000, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza e' fissata in L. 200.00 3. di stabilire in L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di stabilire ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione fissata al precedente punto 3): L. 15.000.000 per soggetti passivi soli; L. 28.000.000 per soggetti passivi coniugati. 1. E' prevista, oltre a quella di legge, un'ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui possono godere i soggetti passivi d'imposta proprietari, anche se in quota parte, di un unico immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, che si trovino al 1 gennaio dell'anno di imposizione nelle seguenti condizioni: a) eta' superiore a sessanta anni, soli o con coniuge (anche quest'ultimo con piu' di sessanta anni) ed eventuali persone a carico; b) nuclei famigliari, senza limiti di eta', che ricomprendano un famigliare in condizione di invalidita' psicofisica non inferiore aI 67%; c) disoccupati o in mobilita' regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; d) cassaintegrati; 2. tali soggetti, per avere diritto all'ulteriore detrazione, non devono superare i limiti di reddito stabiliti dal consiglio comunale con l'atto di cui all'art. 14, comma 3. dal computo del reddito rilevante ai fini dell'ulteriore detrazione vanno esclusi: a) la rendita della prima casa in proprieta' utilizzata come abitazione principale e delle eventuali pertinenze; b) redditi esenti da IRPEF; c) redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000 se il soggetto non e' titolare di partita IVA; d) compensi percepiti per lavori socialmente utili fino a un massimo di L. 3.500.000 annui lordi. 4. L'ulteriore detrazione spetti in proporzione alla percentuale di possesso dell'abitazione principale e al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 5. Ogni soggetto che intenda usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta dovra' presentare apposita richiesta documentata direttamente all'ufficio tributi del comune, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I. (Omissis). Comune di San Giuliano Milanese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Milanese Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: 4,8 per mille per la prima casa e il primo box posseduto; 6,5 per mille per gli immobili diversi dalla prima casa; 2 per mille per gli immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi locali; 9 per mille per gli alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni. (Omissis). Comune di San Gregorio da Sassola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gregorio da Sassola Il comune di SAN GREGORIO da SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille; c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille; d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille; e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille; cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille; f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ad inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carica del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari. (Omissis). Avvertenza: La presente deliberazione sostituisce quella del 13 dicembre 1999 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2000, pag. 20, seconda colonna e pag. 21, prima colonna. Comune di San Marco in Lamis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Marco in Lamis Il comune di SAN MARCO in LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). il comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia) con deliberazione delle giunte comunali n. 30 del 15 febbraio 2000, confermata dal consiglio comunale nella seduta del 14 marzo 2000, prot. n. 15, ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di San Miniato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Miniato Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote: a) 5,8 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili; b) 4,9 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota e' estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale; c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensi' tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/199 (Omissis). 1) di stabilire in L. 400.000 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti: a) i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi reddito, derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 13.411.000 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 20.116.000 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei L. 3.353.000 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per la determinazione del reddito del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, di contributi di assistenza sociale, ne' del reddito dell'abitazione posseduta; b) i nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza certificata dall'Ufficio politiche sociali del comune e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze categoria catastale C/6 e C/2). Per usufruire della detrazione di L. 400.000 dovra' essere presentata domanda, entro il 31 maggio 2000, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicandro Garganico Il comune di SAN NICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale; 2. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; 3. L. 200.000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale. (Omissis). Comune di San Nicolo' di Comelico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' di Comelico Il comune di SAN NICOLO' di COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in nel comune di San Nicolo' di Comelico dando atto che il gettito previsto e' lo stesso dell'anno precedente; 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; (Omissis). Comune di San Nicolo' Gerrei; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' Gerrei Il comune di SAN NICOLO' GERREI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). Comune di San Raffaele Cimena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Raffaele Cimena Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta. (Omissis). Comune di San Vito Chietino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Chietino Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, con riferimento all'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale e nell'importo di L. 280.000 la detrazione inerente l'abitazione principale; di confermare, sempre per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. (Omissis). Comune di San Vito Romano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Romano Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2000 con le seguenti aliquote differenziate: a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b); b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 3, dell'art. 2, del richiamato regolamento e con agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2000 in L. 200.000. (Omissis). Comune di San Zenone al Lambro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Zenone al Lambro Il comune di SAN ZENONE al LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota d'imposta unica I.C.I. per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge; 2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). Comune di Sansepolcro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sansepolcro Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 2000, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti: a) pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi per il pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5 ed A/ d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi oltre quelli i cui al punto 3. di applicare l'aliquota differenziata al 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in Catasto. (Omissis). Comune di Santa Cristina Gela; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Cristina Gela Il comune di SANTA CRISTINA GELA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (detrarre, per l'abitazione principale L. 200.000 legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2). (Omissis). Comune di Santa Domenica Vittoria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Domenica Vittoria Il comune di SANTA DOMENICA VITTORIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). delibera di confermare per il corrente anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille. (Omissis). Comune di Santa Margherita d'Adige; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Margherita d'Adige Il comune di SANTA MARGHERITA d'ADIGE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1o gennaio 2000. (Omissis). Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella Il comune di SANT'AMBROGIO dI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare ed integrare l'art. 11 del vigente regolamento comunale, come segue: alla rubrica dell'art. 11 si aggiungano le parole: ed eventuale pertinenza ; le stesse parole si aggiungano alla fine del primo comma; 2. di aggiungere al vigente regolamento l'articolo 11-bis, del seguente tenore: "Art. 11-bis - Pertinenze dell'abitazione principale. Nozione e disciplina: 1) l'aliquota I.C.I. ridotta, propria dell'abitazione principale, si applica, nei limiti stabiliti dai commi seguenti, anche alle sue pertinenze; 2. agli effetti dell'I.C.I. si considerano pertinenze , gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritti distintamente in catasto). Piu' precisamente: i posti auto coperti o scoperti, le cantine, depositi, sottotetti, tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C 3) la detrazione o la maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale e' unica. Se l'importo dovuto per l'abitazione principale risulta inferiore alla detrazione stabilita, la parte residua puo' trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse. L'identita' di trattamento fiscale tra prima casa e pertinenza si applica alle pertinenze situate fino a ml. 50 prendendo come riferimento il perimetro dell'abitazione. Tale distanza deve essere comprovata con autocertificazione; 4) se un'unica unita immobiliare costituisce pertinenza a piu' abitazioni principali la detrazione viene applicata da ciascun comproprietario o contitolare di diritto reale di godimento in base alla propria quota di possesso. 3. di dare atto che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1o gennaio 200 4. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota 5 per mille per l'abitazione principale e per l'eventuale pertinenza; aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili; di confermare per l'anno 2000, la detrazione prevista per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000, elevabile a L. 400.000, per i seguenti casi: titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore L. 60.000.000 annue lorde; nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo netto di L. 13.000.000, oltre al reddito dell'abitazione principale; nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L.60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente; gli interessati ad avvalersi della predetta maggior detrazione, ricorrendo uno dei tre casi teste' elencati, dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei a dimostrare il preteso diritto (es. Mod. O-bis M, per pensioni INPS - MOD. 730 - 740), qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche della periodicita' delle medesime (decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11). (Omissis). Comune di Santhia'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santhia' Il comune di SANTHIA' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di adottare per l'anno d'imposta 2000 le seguenti misure di aliquota: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per fabbricati destinati ad abitazione principale del proprietario o comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione d'imposta del consiglio comunale n. 52/1998: 5,5 per mille; immobili destinati ad attivita' produttive: 7 per mille; di confermare la misura della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis). Comune di Scampitella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scampitella Il comune di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili; di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo. (Omissis). Comune di Scanno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scanno Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti abitazione principale e per tutti gli altri immobili adibiti a pertinenze dell'abitazione principale (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc...) nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali b, d, C1 e nella categoria A/10, purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti, che li possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale; 2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno, che dall'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, sino alla concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Scerni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scerni Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota applicata per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, e la detrazione di cui al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, resta determinata in L. 200.000. (Omissis). Comune di Scheggia e Pascelupo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scheggia e Pascelupo Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di prendere atto, ad ogni effetto di legge, della deliberazione di giunta comunale n. 259 del 31 dicembre 1999, avente ad oggetto: I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - Determinazione aliquota esercizio anno 2000º; di stabilire, pertanto, per l'anno 2000 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Scopa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scopa Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria; e di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Segni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segni Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). con la presente si avvisa che in comune di Segni (provincia di Roma) con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29 febbraio 2000 divenuta esecutiva in data 11 marzo 2000, ha confermato per l'anno 2000, le aliquota I.C.I. dell'anno 1999. (Omissis). a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonche' per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nella successiva lettera b): 7 per mille; b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attivita' produttive, nonche' abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni: 5,5 per mille; 2) per la determinaziane della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetii passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unira' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 4) per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo familiare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilita', sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall'imposta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte L. 300.000. Componenti nucleo famigliare Limit di reddito complessivo fino a 2 componenti .... L. 11.205.000 fino a 3 componenti .... L. 13.585.000 fino a 4 componenti .... L. 15.990.000 fino a 5 componenti .... L. 18.525.000 (Omissis). Comune di Segusino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segusino Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali; 5,5 per mille per le seconde case. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili dovuta per le abitazioni principali per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Serravalle a Po; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serravalle a Po Il comune di SERRAVALLE a PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5,25 per mille rapportato al valore degli immobili e di determinare altresi' nella misura del 6 per mille l'aliquota con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 2. da dare atto che l'unica detrazione riguardante la prima abitazione e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Sesto al Reghena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto al Reghena Il comune di SESTO al REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, per l'anno 2000, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando come di seguito le aliquote da applicare: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: 5,5 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Settime; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Settime Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Sillavengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sillavengo Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 200 2. di determinare in L. 250.000 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Comune di Sinnai; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sinnai Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, ed una aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura minima di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/199 di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibile o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997. (Omissis). Comune di Soleminis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Soleminis Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di aumentare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. di un punto percentuale per la prima e seconda abitazione, lasciando invariata l'aliquota per le altre unita' immobiliari; di dare atto che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la aliquote I.C.I. sono le seguenti: 1) abitazione principale: 5 per mille; 2) seconda casa: 6 per mille; 3) altre unita' immobiliari: 7 per mille. (Omissis). Comune di Sora; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sora Il comune di SORA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota ordinaria 6,5 per mille; 2. aliquota per le aree fabbricabili e le altre unita' immobiliari classificate A2, A3, A4, A5, A6, adibite ad abitazione principale del proprietario 5,5 per mille; 3. aliquota per le unita' immobiliari classificate C3 ed utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio di una attivita' artigianale 5 per mille; di stabilire le seguenti detrazione d'imposta: 1) ulteriore detrazione di L. 120.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge per: a) pensionati ultrasessantacinquenni la cui pensione non superi l'importo della minima INPS da lavoro dipendente, proprietari dell'unica abitazione direttamente occupata; b) nuclei familiari in cui e' presente un disabile con invalidita' non inferiore al 50% e che abbiano dichiarato un reddito complessivo non superiore a L. 60.000.00 2) ulteriore detrazione di L. 80.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge a favore di nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a L. 9.600.000. (Omissis). Comune di Sorano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sorano Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, attese le premesse, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per gli altri fabbricati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.00 (Omissis). Comune di Sordevolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sordevolo Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare che per l'anno 2000 l'aliquota applicata da questo comune nella misura unica per tutti gli immobili per imposta comunale sugli immobili e' del 5,5 per mille, con applicazione per l'abitazione principale e sue pertinenze della detrazione fissata al minimo di legge. (Omissis). Comune di Spinea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spinea Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue: a) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; b) nella misura del 5,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale c) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato. Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche; (Omissis). 3. di confermare, per l'anno 2000 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri: a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo l.N.P.S.; b) assistiti dal comune con sussidio; c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento; d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 3, lettera a), moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni. L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2000, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'Ufficio Tributi; (Omissis). 5. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che: a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1, lettera c), il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti: dati del contribuente e del residente nell'alloggio; dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; dati relativi al contratto d'affitto. Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; b) relativamente all'applicazione del punto 3, di richiedere apposita autocertificazione comprendente: dati del contribuente comprensivo della residenza; dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti i reddito. Tale autocertificazione dovra'' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; c) le autocertificazioni di cui ai punti 5a) e 5b) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione del presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente. (Omissis). Comune di Strozza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Strozza Il comune di STROZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota unica del 6 per mille; detrazioni L. 200.000 previste per legge; riduzioni dell'imposta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 622. (Omissis). Comune di Sumirago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sumirago Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 1999, nella misura del 5,6 per mille unica e indifferenziata per edifici residenziali, non residenziali e per i terreni, e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Supino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Supino Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille. Determinazioni ed agevolazioni: A) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.00 B) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2000 e' aumentata a L. 300.000 per: 1) nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di L. 10.000.000, aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario; 2) nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto portatore di handicap o invalido accertato pari o superiore al 74%; C) le agevolazioni sono, altresi', quelle previste dal regolamento I.C.I. vigente. (Omissis). Comune di Talamello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Talamello Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). Comune di Tapogliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tapogliano Il comune di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo n. 504 del 30 settembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di dare atto che l'individuazione di cui al sub-1) e' conforme a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato; 3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in discorso cosi' come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996), ne' a ridurre le detrazioni gia' previste per legge dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996). (Omissis). Comune di Tavenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavenna Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le sottoelencate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000: ordinaria 6 per mille; abitazione principale 6 per mille. (Omissis). Comune di Telese Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Telese Terme Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Terrazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terrazzo Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento comunale sugli immobili e dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122. (Omissis). Comune di Terruggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terruggia Il comune di TERRUGGIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis); aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 199 aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitte e per le aree fabbricabili; aliquota agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. (Omissis); 3. di stabilire in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione unica dall'imposta per l'abitazione principale; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Thiene; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Thiene Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000, richiamando la deliberazione di consiglio comunale n. 146/1999 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 6,25 per mille; aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone fisiche e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille; aliquota diversificata per immobili rientranti netta categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille; aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille; l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 con riferimento alla sola situazione di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate: A) titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare; B) in aggiunta al precedente punto A., godimento di in un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al ed. minimo vitale nella misura stabilita dal comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato; C) la richiesta documentata della maggiore detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli della dichiarazione dei redditi; e' anche prevista una maggior detrazione per l'abitazione principale pari e L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidita' al 100%, la cui condizione sia certificata. (Omissis). Comune di Tiggiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tiggiano Il comune di TIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, ferme restando le altre disposizioni regolamentari e deliberative in materia di agevolazioni e riduzioni inerenti il tributo medesimo. (Omissis). Comune di Toano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Toano Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, (omissis), che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti: abitazione principale: 5,6 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). Comune di Tocco da Casauria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tocco da Casauria Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. fissare, a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). Comune di Torre dE' Busi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre dE' Busi Il comune di TORRE de' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6.5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni - esclusivamente per le categorie C1 e D2, come da allegata nota esplicativa, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata in favore di proprietari da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di recupero e ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille; 6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Comune di Torre Mondovi'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre Mondovi' Il comune di TORRE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2000 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' ed opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996: per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4 per mille; non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi, soci di cooperative edilizie, abitazioni principali); non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti); resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado con le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 199 viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune. Di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti). (Omissis). Comune di Torrevecchia Teatina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torrevecchia Teatina