(all. 1 - art. 1) (parte 4)
      zona  C  -  zone  residenziali  di completamento urbanistico da
urbanizzare: L. 30.00
      zona  D3  -  zone  per  insediamenti  artigianali,  industriali
esistenti;
      zone  D/H  -  zone  per  attivita'  industriali,  artigianali e
commerciali: L. 40.000\mq (valore medio)
      zone G4 - zone di interesse turistico-ricreativo: L. 20.000\mq.
    (Omissis).

                     Comune di Predoi (Prettau);
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predoi (Prettau)

    Il comune di PREDOI (PRETTAU) (provincia di Bolzano) ha adottato,
il  30  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  anche  per  l'anno  2000  l'aliquota  dell'Imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misure del 4 per mille;
2.  di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione
principale l'importo di lire 390.000 - questo corrisponde all'importo
I.C.I.  dell'unita'  immobiliare  categoria  A2,  classe 1 con 8 vani
catastali;
3.  la  detrazione  dell'Imposta  non e' estensibile ad altri oggetti
d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
    (Omissis).

                         Comune di Predosa;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predosa

    Il  comune  di  PREDOSA  (provincia  di Alessandria) ha adottato,
il 24 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di   confermare   con  effetto  dal  1o gennaio  2000  l'applicazione
dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille;
di  confermare  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.
    (Omissis).

                   Comune di Premosello Chiovenda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Premosello Chiovenda

    Il comune di PREMOSELLO CHIOVENDA (provincia di Verbano - Cusio -
Ossola)   ha   adottato  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  che  sara'  applicata in questo
comune nella misura unica del 5,5 per mille;
di  dare  atto  che  la  detrazione  per  la  prima casa ammonta a L.
200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Preseglie;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Preseglie

    Il  comune  di  PRESEGLIE  (provincia di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire che per l'anno 2000 relativamente all'aliquota I.C.I.
(imposta  comunale sugli immobili) sara' applicata l'aliquota del 5,5
per mille;
2.  di  applicare per l'anno 2000, ai sensi del 3 comma, dell'art. 8,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come
modificato  dall'art.  3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, una
maggiore  detrazione  di  L. 60.000 ai fini del pagamento dell'I.C.I.
(imposta  comunale  sugli  immobili  ) per gli ultrasessantacinquenni
proprietari  di  casa di prima abitazione di categoria A2, A3, A4, A5
ed  A6  il  cui  reddito  non  risulti  superiore  a  quello  di  cui
all'allegato, dando atto che:
    la  maggiore detrazione ora determinata verra' riconosciuta quale
rimborso  agli  aventi  diritto  che  lo  richiederanno  entro  il 20
dicembre  2000  su  appositi  moduli  predisposti  dagli  uffici, cui
dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati;
    l'elenco dei beneficiari sara' approvato dalla giunta comunale su
proposta del responsabile tributi.
    (Omissis).

                         Comune di Pressana;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pressana

    Il  comune  di  PRESSANA  (provincia  di  Verona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune cosi'
come segue:
    4,5 per mille per le abitazioni principali;
    5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati;
    4  per  mille  per  le  abitazioni  dove  e'  presente nel nucleo
familiare  un  portatore d'handicap o disabile. Il titolo deve essere
riconosciuto  dalla  competente commissione sanitaria presso l'ULSS e
corrispondere ad una invalidita' del 100%;
    4  per mille per i nuclei familiari formati da giovani coppie con
o  senza  figli  coniugate  da  non  oltre  due  anni  dalla data del
1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore
ai trentacinque anni e dispongono di un reddito pro-capite riferito a
tutte  le  indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L.
16.000.000  annui  lordi.  Il beneficio sara' applicato per la durata
massima di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2000.
    Nelle predette aliquote agevolate l'applicazione del beneficio e'
subordinata  alla  condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta
sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto
reale  da  parte  di tutti i componenti il nucleo familiare alla data
del 1o gennaio 2000.
    (Omissis).

                         Comune di Prevalle;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prevalle

    Il  comune  di  PREVALLE  (provincia  di  Brescia)  ha  adottato,
il 26 gennaio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  le aliquote I.C.I. ex. art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma
53,  legge  n.  662/1996  ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997)
sono determinate come in premessa indicato e di seguito descritto:
    unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo ed equiparate: 5,5 per mille;
    terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille;
    altre unita' immobiliari: 7 per mille;
3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta
contemplate   dalla   normativa   in   vigore,  dal  regolamento  per
l'applicazione  dell'I.C.I  approvato con delibera consiglio comunale
n.  73/1998  come modificato con deliberazione del consiglio comunale
n.  65/1999  e  dall'art. 30, commi 12 e 13, della "legge finanziaria
2000"  23 dicembre  1999,  n. 488, e segnatamente dall'art. 9 decreto
legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e
gli  imprenditori  agricoli  che esplicano la loro attivita' a titolo
principale  alle condizioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento,
in  applicazione  dell'art.  58,  comma 2, del decreto legislativo n.
446/199 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di
cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 504/1992 e
successive  modifiche  ed  integrazioni:  (art. 3, comma 55, legge n.
662/1996  - ed art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997)
sono stabilite come segue:
    A)  criterio  basato  sul  livello  medio dei valori patrimoniali
delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale.
    Sono  esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali
che  risultino  proprietari  anche  di  altre  unita'  immobiliari ad
esclusione   degli   accessori  si  stretta  pertinenza  della  prima
abitazione  poste  in  qualsiasi  Comune:  tale esclusione si applica
anche  nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari,
sempre  escludendo  gli accessori di cui sopra, persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare.
    Sono  escluse  dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle
seguenti categorie catastali:
      A1 - abitazioni di tipo signorile;
      A8 - abitazioni in ville;
      A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.
    Graduazione  della  detrazione  in  rapporto  al valore catastale
delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale
rivalutata per cento:
      non superiore a L. 50.000.000: detrazione L. 250.00
      non superiore a L. 55.000.000: detrazione L. 240.00
      non superiore a L. 60.000.000: detrazione L. 230.00
      non superiore a L. 65.000.000: detrazione L. 220.00
      non superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 210.00
      superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 200.00
    B)  criterio  basato  su  motivate  e  documentate  situazioni di
particolare disagio sociale ed economico.
    Sono  esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali
che  risultino  proprietari  anche  di  altre  unita' immobiliari, ad
esclusione   degli   accessori  di  stretta  pertinenza  della  prima
abitazione,  poste  in  qualsiasi  comune: tale esclusione si applica
anche  nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari,
sempre  escludendo  gli accessori di cui sopra, persone facenti parte
dello stesso nucleo familiare.
    Graduazione  della detrazione in base all'appartenenza alle fasce
di reddito previste dal vigente piano socio-assistenziale:
      fascia 1: detrazione L. 300.00
      fascia 2: detrazione L. 280.00
      fascia 3: detrazione L. 250.00
      fascia 4: detrazione L. 220.00
      fascia 5: detrazione L. 210.00
      fascia 6: detrazione L. 200.000.
    Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le
lettere A e B:
      che  la  nozione  abitazione  principale e' quella che e' cosi'
definita dalla normativa fiscale;
      che  per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore
detrazione   d'imposta  per  l'abitazione  principale,  nel  caso  di
contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti
dal decreto legislativo n. 504/199
      che  nel  caso  si  rendano  applicabili  a favore del medesimo
soggetto  entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e
B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  stessa  non  risulti  locata  o  abitata  (vedi  art.  4  vigente
regolamento  I.C.I);  6.  di dare atto che gli immobili utilizzati da
Enti  non  commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  lettera i)  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 504, alle condizioni richiamate nell'art. 7 del
vigente  Regolamento,  ovvero  che i fabbricati, oltre che utilizzati
siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale
di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'Ente non
commerciale utilizzatore.
    (Omissis).

                         Comune di Priverno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Priverno

    Il   comune  di  PRIVERNO  (provincia  di  Latina)  ha  adottato,
il 29 marzo   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  integralmente,  per l'anno 2000, le aliquote, le
detrazione  d'imposta comprese le modifiche ed integrazioni apportate
alla normativa prevista nel regolamento I.C.I. approvato con delibera
del consiglio comunale n. 16 del 24 marzo 1999, ossia:
    a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille;
    b)  aliquota  ridotta  al  5,5  per mille per l'unita immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e le relative
pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto e per gli
altri casi contemplati nell'art. 5 del predetto regolamento;
    c) aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da
soggetti  persone  fisiche  o  giuridiche nell'esercizio di attivita'
commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre
anni  d'imposta  decorrenti  dalla  data  di ultimazione dei lavori a
condizione  che gli immobili risultano iscritti, contabilmente tra le
rimanenze e non siano concessi in locazione;
    d)  aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi
che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili;
      detrazione  d'imposta:  L.  200.000  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  contribuente  e le relative
pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in catasto e per gli
altri casi contemplati nell'art. 6 del predetto regolamento;
    f)  L.  300.000  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale  e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in
particolari situazioni di |disagio economico e sociale, descritte nel
citato art. 6 del Regolamento I.C.I.
    (Omissis).

                           Comune di Pula;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pula

    Il  comune  di  PULA  (provincia  di Cagliari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di confermare le aliquote stabilite con atto di consiglio comunale n.
1 del 24 gennaio 1998 come segue:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri immobili: 6,5 per mille;
    detrazione abitazione principale: L. 300.000.
    (Omissis).

                        Comune di Quargnento;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quargnento

    Il  comune  di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato,
il  26  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di aumentare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
da questo comune nella misura unica del 6 per mille.
    (Omissis).

                       Comune di Quarna Sotto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quarna Sotto

    Il  comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del
disposto dell'art. 6, del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni.
    (Omissis).

                     Comune di Radda in Chianti;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Radda in Chianti

    Il  comune  di RADDA in CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato,
il 17   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti
misure:
    4,5  per  mille  quale  aliquota  ridotta in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  nonche' per quelle
locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione  principale  o  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  o
collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento);
    6 per mille per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al
codice   C/6   (garage,   box,  ecc.)  se  pertinenze  di  abitazioni
principali;    studi    professionali   e   fabbricati   identificati
catastalmente  con i codici A/10, B, C e D se utilizzati direttamente
dal   proprietario   nell'esercizio   di   attivita'   produttiva   o
professionale  o  concessi  in  affitto  (con  contratto  debitamente
registrato),  a  soggetti in possesso di partita I.V.A. e che abbiano
individuato  i  locali stessi come sede principale o unita' locale di
loro attivita' produttive;
    7 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.;
2.  (Omissis).  3.  di  precisare  che la detrazione ordinaria rimane
determinata in L. 200.000.
    Per  le  sotto  indicate  categorie la detrazione viene portata a
L. 250.000:
    la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale  di  soggetti  ultrasessantacinquenni che vivono soli o in
coppia   proprietari  di  unica  abitazione,  con  un  reddito  medio
procapite  inferiore  o  pari  all'importo della pensione minima INPS
relativa all'anno 1999 e' elevata a L. 250.000.
    In   caso   di   contitolarita'   del   diritto   di   proprieta'
sull'abitazione,  i  requisiti  devono essere posseduti da entrambi i
soggetti;
    i  soggetti  aventi  diritto  all'ulteriore  detrazione  dovranno
produrre   nelle   forme  e  nei  termini  determinati  dalla  giunta
municipale un atto sostitutivo ai notorieta' o autocertificazione che
attesti  il  possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza
copie  dei documenti mod. 201 rilasciato dall'INPS o idoneo documento
comprovante  redditi  diversi  da  quelli  da  pensione  e  stato  di
famiglia.
    (Omissis).

                         Comune di Rapallo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapallo

    Il  comune  di  RAPALLO  (provincia di Genova) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  approvare  per  l'anno  2000  la  fissazione  delle  seguenti
aliquote:
    aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unita' immobiliari (e
relative  pertinenze)  adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  per  quelle concesse in uso gratuito a
ascendenti/  discendenti  di primo grado e per le relative pertinenze
(numero  massimo  n.  1  C/2  piu'  n. 1 posto auto categorie C6 o C7
situate  nel  raggio  di  500m  dalla  abitazione): per le ultime due
fattispecie  la  concessione  del  beneficio  sara'  subordinata alla
presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento
dell'imposta;
    aliquota  del  5,6 per mille per le unita' immobiliari locate con
contratto  registrato  a  soggetto  residente  che  le  utilizzi come
abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla
presentazione di apposita comunicazione da effettuare entro i termini
di versamento dell'imposta;
    aliquota  agevolata  del  5,6 per mille per gli immobili iscritti
alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni,
a condizione che dette unita' immobiliari rimangano aperte per almeno
nove mesi), D
    aliquota  ordinaria  del  6,2  per  mille  per le restanti unita'
immobiliari;
2.  di  confermare,  per  l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione
principale  nella  misura  di L. 250.000, subordinando la concessione
della  detrazione  per  gli  immobili  concessi  in  uso  gratuito  a
ascendenti/   discendenti   di   primo   grado   ivi  residenti  alla
presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento
dell'imposta.     (Omissis).

                         Comune di Ravenna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ravenna

    Il  comune  di  RAVENNA  ha adottato la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nelle misure indicate nell'unito prospetto,
cosi sintetizzabili:
    aliquota ordinaria 6 per mille;
    aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
    aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati
e le residenze secondarie nonche' le relative pertinenze;
    aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o di
interesse  artistico  architettonico  nei centri storici ovvero volti
alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure  all'utilizzo  di  sottotetti  (art.  1,  comma  5,  legge  n.
449/1997);
    aliquota  agevolata  del  2  per  mille  per  i  proprietari  che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con
contratto  stipulato  sulla  base degli accordi fra le organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori (art. 2, comma 4, legge n.
431/1998);
2.  di confermare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;   3.   di   precisare  che  sono  equiparate  all'abitazione
principale:
    a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci
assegnatari;
    b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per
le case popolari;
    c)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,a
condizione che non risultino locate;
    d)  le  unita'  immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
    e)  le  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in catasto,
classificate  o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7.
L'equiparazione   opera   a  condizione  che  le  unita'  immobiliari
considerate  come  pertinenza  siano  durevolmente  ed esclusivamente
asservite  alla  predetta  abitazione, cosi' come stabilito dall'art.
817 del codice civile;
    f)  le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  fino  al  terzo  grado  che le occupano come abitazione
principale;
4.  di  confermare  in  L.  450.000  la  detrazione per le abitazioni
principali  limitatamente  ai  contribuenti  I.C.I  in  situazioni di
particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e
requisiti   gia'  stabiliti  e  specificati  nella  deliberazione  di
consiglio  comunale  n.  5212/7  del  6  febbraio  1998,  cosi'  come
modificata e aggiornata sulla base dei dati riportati nell'allegato A
che  qui  si  allega  per  l'approvazione;  5.  di riconoscere, per i
contratti  di  locazione,  stipulati nel 1999 ai sensi della legge n.
431/1998   sopra   richiamata,   e  in  via  del  tutto  eccezionale,
considerata   l'esiguita'  dei  casi  e  dell'onere  che  non  altera
l'equilibrio  di  bilancio, un credito di imposta I.C.I. nella misura
di L. 150.00
6.  di dare atto che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.
460/1997  cosi'  come  confermato dall'art. 2 del vigente regolamento
delle  entrate  le  Organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) sono esenti dal pagamento del tributo.
    (Omissis).

                      Comune di Reggio Emilia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reggio Emilia

    Il  comune  di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 dicembre 1999, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  come segue le detrazioni per abitazione principale
per l'anno 2000:
    L.  250.000  per  l'unita' immobiliare come definita al punto 1a)
del testo;
    L.  350.000  per  i soggetti in particolare disagio economico che
rispettano  tutte  e tre le condizioni espressi in narrativa al punto
2a);
2.  di  stabilire  altresi'  le  aliquote  per  l'anno  2000  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili:     nella
misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria;
    nella  misura  del  7  per mille come aliquota maggiorata per gli
immobili definiti nel punto 2b) del testo;
3.   di   stabilire   che   il   termine   di   presentazione   della
dichiarazione/denuncia   sia   fissato   al   31   gennaio  dell'anno
successivo.     (Omissis).

                         Comune di Reitano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reitano

    Il  comune  di  REITANO  (provincia di Messina) ha adottato, il 4
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
che  con  deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 29 settembre
1999 e' stato modificato il Regolamento relativo all'imposta comunale
sugli immobili e che con delibera n. 5 del 4 febbraio 2000 sono state
riconfermate le tariffe per l'anno 2000.
    Il Regolamento entrera' in vigore il 1o gennaio 2000.
    (Omissis).

                        Comune di Remedello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Remedello

    Il  comune  di  REMEDELLO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato,
il 20 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da
questo comune nella misura unica del 6 per mille;
2.  di  determinare,  ai sensi della normativa vigente, la detrazione
per  l'abitazione  principale  in  L.  200.000, rapportata al periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae il diritto di proprieta' del
soggetto passivo.
    (Omissis).
1. di aumentare di L. 150.000 per l'anno d'imposta 2000 la detrazione
oltre  quella  di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo
n.  504/1992  basandosI  sul  criteri  unificati di valutazione della
situazione  economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate,  a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. La
maggiore  detrazione  di  L. 150.000  viene  concessa,  a domanda, in
osservanza dei seguenti criteri applicativi:
    a)  pensionati  o  lavoratori dipendenti, proprietari di una sola
abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina
ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti
di reddito familiare definiti dalla scala di equivalenza prevista nel
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con un reddito di partenza
pro-capite di' L. 12.500.000:

=====================================================================
      Componenti del nucleo familiare      |      Reddito annuo
=====================================================================
    1 persona ....                         |               12.500.000
    2 persone ....                         |               19.625.000
    3 persone ....                         |               25.500.000
    4 persone ....                         |               30.750.000
    5 persone ....                         |               35.625.000
    6 persone ....                         |               40.000.000
    7 persone ....                         |               44.375.000

    b) per il reddito da considerare si fa riferimento alla tabella 1
allegata  al  decreto  legislativo  n.  109/1998,  fermo  restando il
diritto  dell'amministrazione  comunale di concedere ulteriori e piu'
approfonditi  accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese
e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.);
    c) la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dalla
normativa fiscale;
    d)  per  la  ripartizione e la fruizione della maggior detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale, nel caso di contitolarieta'
del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo
n. 504/199
    e) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la
presentazione  all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15
giugno  2000  di  apposita  domanda  con unita documentazione fiscale
(mod. 101,  201,  730,  UNICO)  e/o  dichiarazione  sostitutiva degli
stessi;
    (Omissis).

                          Comune di Renate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Renate

    Il  comune  di  RENATE  (provincia  di Milano) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    7 per mille sugli alloggi non locati;
    5,5 per mille su tutti gli altri immobili
2.  di  mantenere  la  detrazione  d'imposta  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita
per legge.
    (Omissis).

                        Comune di Rescaldina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rescaldina

    Il  comune  di  RESCALDINA  (provincia  di  Milano)  ha adottato,
il 19 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
    a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  (cosiddetta prima casa e relative pertinente): 4,5
per mille;
    b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
    c) aree fabbricabili: 7 per mille;
    d) altri fabbricati: 7 per mille;
    e)  unita'  immobiliari  non adibite ad abitazione principale del
soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per
mille;
    f)  unita'  immobiliari  non adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo  concesse  in  locazione  alle  condizioni previste
dall'art. 2,  comma  3,  della  legge  9 dicembre  1998, n. 431 e del
decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille;
2.  di  determinare,  per  l'anno  2000,  la  detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L.  200.00  3.  di  confermare,  per  l'anno 2000, da L. 200.000 a L.
400.000  la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente
alle  categorie  catastali  dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione
principale  dei  soggetti  passivi che si trovano nelle condizioni di
seguito tassativamente enunciate:
    a)  pensionati  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
    b)  portatori  di  handicap con attestato di invalidita' civile e
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo  familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per
ogni persona a carico;
    c)  disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  fino  a  L. 22.300.000,
aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
    d)  lavoratori  posti  in  cassa integrazione con reddito annuale
imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare
fino  a  L. 22.300.000,  aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a
carico.
    In  presenza,  all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati,
di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile
o  di  persone  anziane non autosufficienti con certificazione medica
rilasciata  dalla  competente ASL - purche' conviventi - l'importo di
L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.00
    e)  soggetti  titolari di assistenza sociale in ambito comunale a
norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle
precedenti  lettere  a),  b),  c)  e d), e comunque previo parere dei
servizi sociali comunali.
    L'applicazione   della  maggiore  detrazione  di  L.  400.000  e'
subordinata  alla  presentazione,  da parte dei soggetti legittimati,
entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita
comunicazione  adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a
disposizione dell'Amministrazione comunale.
    Sono  altresi'  considerate  direttamente  adibite  ad abitazione
principale  le  unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  cura  e  assistenza  o  sanitari  a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
    (Omissis).

                         Comune di Resiutta;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Resiutta

    Il  comune  di  RESIUTTA  (provincia  di  Udine)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  da applicare in questo
comune ai fini I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).

                          Comune di Rialto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rialto

    Il  comune  di  RIALTO  (provincia  di Savona) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura seguente:
    6 per mille per la prima casa;
    6,5 per mille per la seconda casa.
    (Omissis).

                        Comune di Riofreddo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riofreddo

    Il  comune  di  RIOFREDDO  (provincia di Roma) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
il  comune  di  Riofreddo  ha  adottato, in data 26 febbraio 2000 con
deliberazione  del  consiglio  comunale, le variazioni delle aliquote
I.C.I. per l'anno 2000, come sotto specificato:
    5 per mille per le prime abitazioni;
    6 per mille per gli altri immobili.
    (Omissis).

                       Comune di Riomaggiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riomaggiore

    Il  comune  di  RIOMAGGIORE (provincia di La Spezia) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare,  per  l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I.
nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 5 per mille per
le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
da  parte  di  persone  fisiche;  di  stabilire, in ossequio a quanto
indicato  al  comma  55,  dell'art.  3, della legge n. 662/1996 in L.
200.000  la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo; di equiparare
alle  prime  case le abitazioni date in uso gratuito ai discendenti e
ascendenti   diretti   di  primo  grado  che  non  possiedono  alcuna
abitazione,  a  condizione  che  gli  stessi vi risultino residenti a
norma di legge;
di  assogettare  le  aree fabbricabili all'aliquota ridotta del 5 per
mille.
    (Omissis).

                       Comune di Ripa Teatina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripa Teatina

    Il  comune  di  RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  riconfermare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 4,5 per
mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Ripalta Cremasca;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripalta Cremasca

    Il  comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura  unica  del  5  per  mille,  ad  eccezione  delle  case sfitte
applicata nella misura del 7 per mille;
2.   di   elevare   a  L.  400.000  le  detrazioni  dell'imposta  per
l'abitazione principale nei seguenti casi:
    nucleo  familiare  con  la  presenza  di  convivente portatore di
handicap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 10
    numero  familiare  composto  da  uno  o  piu' pensionati titolari
esclusivamente  di  redditi  da pensione sociale (L. 497.240 circa) o
pensione  integrata  al  minimo  (L.  709.500)  o titolare di assegno
sociale (L. 506.720 circa) comunque non cumulabili, sui redditi 1999.
    (Omissis).

                       Comune di Ripatransone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripatransone

    Il  comune  di  RIPATRANSONE  (provincia  di  Ascoli  Piceno)  ha
adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del 5,8 per mille,
l'aliquota   dell'I.C.I.  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto-legge
30 dicembre  1992,  n.  504,  sulle  abitazioni principali e relative
pertinenze  cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I.
approvato   con   deliberazione  del  consiglio  comunale  n.  9  del
28 gennaio 199
di  aumentare  la detrazione sulla abitazione principale a L. 240.000
ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/199
di  dare atto che la detrazione di L. 240.000 cui al punto precedente
si  applica  soltanto  sulla abitazione principale, traducendosi, per
questo   aspetto,   l'agevolazione  nella  possibilita'  di  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
di  confermare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  6,5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla
abitazione principale;
di  aumentare,  per  l'anno  2000,  a  L.  260.000  la detrazione per
seguenti soggetti alle seguenti condizioni:
    a) residenza nel comune di Ripatransone;
    b)  essere  proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto,
uso o abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
    c)  aver  compiuto  il  sessantesimo  anno di eta', alla data del
31 agosto 199
    d) essere pensionato;
    e)  essere  in possesso di un reddito di tutti i componenti dello
stato  di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 1999)
non  superiore  alla  pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS,
maggiorata   ai   sensi   della   legge   n.  140/1985  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    f)  non  essere  titolari  di  unita' immobiliari classificate in
catasto nelle seguenti categorie:
      A/1 abitazioni signorili;
      A/7 abitazioni in villini;
      A/8 abitazioni in ville;
      A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.
    (Omissis).

                         Comune di Rivalba;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivalba

    Il  comune  di  RIVALBA  (provincia di Torino) ha adottato, il 27
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili -
I.C.I., per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille, uniformemente per
tutti  i  fabbricati  e  le  aree  fabbricabili  siti  sul territorio
comunale;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza
del  suo  ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di dare atto:
    che  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  del regolamento in
materia  di I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 36 del 22 dicembre 1998 sono equiparate alle categorie principali;
    le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che non risultino locate;
    le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizioni che non risultino locate;
    sono  altresi'  equiparate  alle  abitazioni principali le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito:
      a) ai genitori e figli;
      b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato.
    (Omissis).

                  Comune di Robecchetto con Induno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robecchetto con Induno

    Il  comune  di  ROBECCHETTO  CON  INDUNO (provincia di Milano) ha
adottato,  il  16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   per   l'anno   2000,  la  seguente  aliquota
differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara'
applicata in questo comune:
    aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille;
    aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille;
    detrazione   per   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale: L. 200.00
    detrazione  per  unita'  immobiliare concessa in uso gratuito dal
possessore  ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di
abitazione,  art.  9,  comma  d),  del regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili: L.
2. di determinare, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aumento della
detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per
l'imposta   comunale  sugli  immobili,  esclusivamente  a  favore  di
proprietari  o  titolari  del diritto di usufrutto, uso e abitazione,
purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti:     A) Reddito.
    Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F.
dichiarato  da  tutti  i componenti del nucleo familiare. Reddito che
non dovra' superare i seguenti limiti per il 2000:

=====================================================================
       Componenti nucleo familiare       |       Reddito annuo
=====================================================================
una persona ....                         |              L. 21.000.000
due persone ....                         |              L. 29.000.000
tre persone ....                         |              L. 35.000.000
quattro persone ....                     |              L. 41.000.000
cinque persone ....                      |              L. 47.000.000
sei persone o più ....                   |              L. 54.000.000

    B)  Il  richiedente  l'agevolazione  ed  i  componenti  il nucleo
familiare  non  devono  possedere, a titolo di proprieta', usufrutto,
uso  e  abitazione,  altri  immobili  siti  su  tutto  il  territorio
nazionale.
    C)  Tipo  di  reddito:  lavoro  dipendente  ed  autonomo:  per  i
lavoratori  autonomi,  per  reddito si intende il reddito di impresa;
qualora  nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo,
il reddito familiare sara' ottenuto dalla somma del reddito di lavoro
dipendente  piu'  il  fatturato  del  lavoro  autonomo  -  reddito da
pensione.      D)  Categorie  catastali:       A/2 abitazione di tipo
civile;
      A/3 abitazione di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale;
      A/7 abitazioni in villini.
    Sono  esclusi  dal  beneficio  i  soggetti passivi di imposta che
abbiano  immobili  compresa  l'abitazione  principale  appartenenti a
categorie catastali di particolare pregio quali: A1, A/8 ed A/9.
    (Omissis).

                        Comune di Roccabruna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccabruna

    Il  comune  di  ROCCABRUNA  (provincia  di  Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di fissare nella misura del 5,.5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2000  relativamente
all'abitazione principale;
2.  di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 relativamente agli
immobili posseduti, in aggiunta all'abitazione principale;
3.  di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale
adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante)
che  la  possiede  a  titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di
usufrutto,  uso  o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero
anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di
abitazione  principale  di  cui  all'art.  4  del vigente regolamento
comunale  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili
approvato  con  deliberazione  consiliare n. 23 del 23 settembre 1998
esecutiva   ai   sensi   di   legge,  riconoscendo  nel  contempo  le
agevolazioni  anche  alle pertinenze dell'abitazione principale (box,
garage, cantine, soffitte, ecc.).
    (Omissis).

                       Comune di Roccafranca;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccafranca

    Il  comune  di  ROCCAFRANCA (provincia di Brescia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   per   l'anno   2000,  (omissis),  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  nella misura unica del 6 per
mille.
2.   di   determinare   la   detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale,  visto  il  disposto dell'art. 8, comma 4 del regolamento
comunale vigente, nelle seguenti misure:.
    L.   200.000   per   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale occupata direttamente dal soggetto passivo;
    L.   200.000   per   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in
linea retta;
    L.   300.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo
complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione
e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione
minima INPS e una pensione sociale;
    L.   400.000  per  i  pensionati  possessori  della  sola  unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale il cui reddito annuo
complessivo,  per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione
e  risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni
sociali.
    (Omissis). 5. di determinare il valore delle aree fabbricabili ai
fini della determinazione dell'imposta I.C.I. nel seguente modo:

                             CAPOLUOGO:

=====================================================================
=====================================================================
 |Aree a destinazione residenziale in assenza di piano    |
A|esecutivo ....                                          | L. 48.500
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo    |
B|ultimato ....                                           |L. 198.400
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione industriale/ artigianale in assenza |
C|di piano esecutivo ....                                 | L. 18.600
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione industriale/ artigianale con piano  |
D|esecutivo ultimato ....                                 | L. 62.100
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione commerciale in assenza di piano     |
E|esecutivo ....                                          | L. 45.600
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione commerciale con piano esecutivo     |
F|ultimato ....                                           |L. 228.000
---------------------------------------------------------------------
G|Aree zona A (nuclei di antica formazione) ....          |L. 228.000

                              FRAZIONE

=====================================================================
=====================================================================
 |Aree a destinazione residenziale in assenza di piano    |
H|esecutivo ....                                          |L. 33.900
---------------------------------------------------------------------
 |Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo    |
I|ultimato ....                                           |L. 138.900
---------------------------------------------------------------------
L|Aree zona A (nuclei di antica formazione) ....          |L. 136.900

    (Omissis).

                       Comune di Roccavignale;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccavignale

    Il  comune  di  ROCCAVIGNALE  (provincia  di Savona) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  in  attuazione  dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per milleº.
    (Omissis).

                          Comune di Rodano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodano

    Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di   determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille;
di  prendere  atto  delle seguenti motivazioni ai fini della conferma
dell'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 2000:
    relativamente alle entrate:
    la  riduzione dei contributi erariali per effetto del passaggio a
costo zero del personale ATA;
    relativamente alle uscite:
    esigenza di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini
e quindi almeno uguale rispetto a quelli del 199
    esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi;
di stabilire, per l'anno 2000, la detrazione di imposta di L. 200.000
secondo quando disposto dalla legge n. 662/1996.     (Omissis).

                   Comune di Romano di Lombardia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Romano di Lombardia

    Il  comune  di  ROMANO  DI  LOMBARDIA  (provincia  di Bergamo) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili ( I.C.I ) che sara' applicata in questo comune, nella
misura del 5 per mille;
2.  di  confermare  altresi'  per  l'anno 2000 l'aumento a L. 270.000
della detrazione ai fini dell'imposta comunale sogli immobili adibiti
ad  abitazione  principale per i soggetti passivi dell'imposta che si
trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
    reddito  familiare derivante esclusivamente da pensione e che non
superi   l'importo  di  due  pensioni  integrate  INPS  (nel  reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
    possesso   solo   ed   esclusivamente  di  abitazione  principale
appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
      A/2 abitazioni di tipo civile;
      A/3 abitazioni di tipo economico;
      A/4 abitazione di tipo popolare;
      A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
      A/6 abitazione di tipo rurale.
    (Omissis).

                         Comune di Ronchis;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronchis

    Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.
    (Omissis).

                     Comune di Ronco all'Adige;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco all'Adige

    Il  comune  di RONCO all'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato,
il  29  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione
principale, anche per l'anno 200
2.  di  fissare  per  l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I.
nella  misura  del  5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5
per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di  esonerare  dal  pagamento  dell'I.C.I.  le Organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  riconosciute  tali  (ONLUS), di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46
5.-6. (Omissis).
    (Omissis).

                         Comune di Ronsecco;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronsecco

    Il  comune  di  RONSECCO  (provincia  di  Vercelli)  ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000:
    a)  nel 4,3 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli
immobili;
    b)  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione principale
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).

                          Comune di Rosate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosate

    Il  comune  di  ROSATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 3
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  anche  per l'anno 2000, aliquote differenziate per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) come
segue:
    terreni agricoli: aliquota 6 per mille;
    aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
    fabbricati  adibiti  ad  abitazione  principale:  aliquota  5 per
mille;
    altri fabbricati: aliquota 5,5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale in L.
220.000.     (Omissis).

                   Comune di Rosignano Marittimo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Marittimo

    Il  comune  di  ROSIGNANO  MARITTIMO  (provincia  di  Livorno) ha
adottato,  il  12  gennaio  2000  e  il 20 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. terreni agricoli: 5 per mille;
2. aree fabbricabili: 7 per mille;
3.   immobili   classificati  gruppo  C  (escluso  le  pertinenze  di
abitazione  principale  nel limite fissato dal regolamento I.C.I.): 5
per mille;
4. immobili classificati gruppo A (escluso A/9 - A/10):
    a) abitazione principale: 4 per mille;
    b)  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge n. 431/1998 secondo il protocollo n. 19888/1999:
4 per mille;
    c)  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale stipulato nell'anno 2000 ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998: 5,5 per mille;
    d)  abitazione  locata con contratto registrato a soggetto che la
utilizza   come   abitazione   principale   e  stipulato  negli  anni
precedenti: 6,6 per mille;
    e) altre: 7 per mille;
5.   immobile   classificato   C/2,   C/6,   C/7:      a)  pertinenza
dell'abitazione principale: 4 per mille;
    b) altre pertinenze: 7 per mille;
6.  immobili  diversi  dai  precedenti:  5  per mille.     (Omissis).
    Per  l'anno  2000, dando atto del mantenimento degli equilibri di
bilancio:        1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma
2,  del  decreto  legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale a favore di proprietari,
titolari   del  diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione,  purche'
residenti  anagraficamente nel comune e' stabilita nella misura di L.
200.000.
      2)  di  elevare,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992  la  detrazione suddetta nella misura di L.
320.000  per  i  soggetti passivi di cui al punto 1) purche' l'unita'
immobiliare  sia  classificata  in categoria catastale A/2, A/3, A/4,
A/5 ed A/
      3) di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
citato  decreto legislativo n. 504/1992, tale detrazione nella misura
di  L. 400.000  alle  categorie  di  soggetti  passivi considerati in
particolare  condizione  di  indigenza  cosi'  come  ricompresi nella
declaratoria   della  delibera  della  giunta  comunale  n.  952  del
30 dicembre 199
      4)  di  escludere  dalle  agevolazioni  di  cui  ai punti 2 e 3
possessori   della   unita'   immobiliare   direttamente  adibite  ad
abitazione  principale  classificate  in catasto nelle categorie A/1,
A/7, A/8 ed A/
      5)  di  stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di
cui al punto 3) e' subordinata alla presentazione di apposita domanda
al    Servizio   Tributi   corredata   da   adeguata   certificazione
documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
    (Omissis).

                   Comune di Rosignano Monferrato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Monferrato

    Il  comune  di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le
categorie di immobili e di soggetti passivi;
2.  di  fissare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di Rota d'Imagna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rota d'Imagna

    Il  comune di ROTA d'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  confermare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura   unica   del  5,5  per  mille,  fissando  la  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Roure;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roure

    Il  comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli   immobili   (I.C.I.)  nella  misura  del  5  per  mille  senza
differenzazioni  in  relazione  alle  varie  fattispecie contributive
esistenti  sul  territorio,  fatta  eccezione per quanto stabilito al
punto 4 del presente provvedimento;
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione
principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  posseduta  a  titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
4.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504/1992  come  modificato  dall'art.  3,  comma  55,  della legge n.
662/1996  l'imposta  e'  ridotta  del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili  o  inabitabili  e  di fatto inutilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
    (Omissis).

                        Comune di Rovescala;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovescala

    Il  comune  di  ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
    detrazione prima casa L. 200.00
in alternativa:
    detrazione   maggiore   di   L.   200.000   valida  per  tutti  i
contribuenti, fissata in L. ==;
    detrazione  maggiore di L. 200.000 diversificata per categorie di
contribuenti; no;
in alternativa:
    riduzione  d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale sino al 50% per tutti i contribuenti, fissata in == %;
    riduzione  d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  sino al 50%, diversificata per categorie di contribuenti:
no.
    (Omissis).

                          Comune di Rovigo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovigo

    Il  comune di ROVIGO ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   stabilire,  (omissis),  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 7
per mille;
2.  di  stabilire,  altresi', l'aliquota ridotta nella misura del 5,5
per  mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali dei
residenti,  ai  garages, ai boxes e alle tettoie (categorie catastali
C/2,  C/6 e C/7), asserviti direttamente alle abitazioni stesse, e ai
soggetti  soci  assegnatari  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, purche' residenti nel comune;
3.  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  stabilire  l'aliquota  agevolata del 4 per mille, a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti;
5.  di  stabilire l'aliquota I.C.I. al 9 per mille limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati
contratti  di  locazione  da  almeno  due  anni,  secondo il disposto
dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43
6.  di stabilire l' aliquota I.C.I. al 6 per mille limitatamente agli
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle
condizioni  stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in
data  15 luglio  1999  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 4, della legge
9 dicembre 1998, n. 43
7.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  di L. 500.000 alle sole
unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale di categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, come
individuate con richieste documentate e precisamente:
    a)  famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare
complessivo  annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS
maggiorato del 15%;
    b)  famiglie  composte  da  pensionati  il  cui reddito familiare
complessivo  annuo  non  sia superiore a due volte la pensione minima
INPS maggiorato del 15% per un solo componente;
    c)  famiglie  con  presenza  di  portatori di handicap o famiglie
nelle  quali  e'  presente  un soggetto gravato da invalidita' pari o
superiore  al  66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS;
    d)  famiglie  in  condizioni di accertata e permanente indigenza,
incluse  negli  elenchi delle persone assistite in forma continuativa
dal comune;
    e)  di  stabilire che non concorre alla formazione del reddito di
cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage;
8. di applicare un maggiore detrazione di L. 300.000 alle sole unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale di soggetti aventi un
reddito annuo del nucleo familiare pari o inferiore a L. 25.000.00 9.
di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati
resta confermata la detrazione minima di L. 200.00
10.  di  dare  altresi' atto che l'ammontare della detrazione che non
trovi  capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo'
essere  computata,  per la parte residua, in diminuzione dell'imposta
dovuta   per   le  pertinenze  della  stessa  abitazione  principale,
appartenenti al titolare di questa.
    (Omissis).

                     Comune di S. Pietro Infine;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro Infine

    Il  comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale
come segue:
    6  per  mille  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale;
    6,8  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi  dalla
abitazione principale;
2.  di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.     (Omissis).

                    Comune di S. Giuliano Terme;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Giuliano Terme

    Il  comune  di S. GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
a) 4,5 per mille per:
    fabbricati   destinati  ad  abitazione  principale  del  soggetto
passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
    abitazioni  concesse  in  uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale,   entro   il   secondo  grado,  a  condizione  che  tale
circostanza  sia  dichiarata  entro l'anno dal proprietario, ai sensi
della  legge  n. 15/1968, sull'apposito modulo (il venir meno di tale
circostanza va comunicato entro sessanta giorni);
    pertinenze  delle abitazioni principali, come definite all'art. 5
del regolamento comunale I.C.I. ;
    abitazioni  confinanti  con  l'abitazione  principale  utilizzate
dallo  stesso  nucleo  familiare,  qualora  per  tali distinte unita'
immobiliari  sia gia' stata presentata domanda di accatastamento come
unica unita';
    abitazioni   locate,  a  titolo  di  abitazione  principale,  con
contratti  regolarmente  registrati  e  stipulati secondo i contratti
tipo  previsti  dagli  accordi  di  cui  alla  legge  n.  431/1998, a
condizione  che  tale  circostanza  sia  dichiarata  entro l'anno dal
proprietario ai sensi della legge n. 15/196
    unita'   immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a
condizione che non risultino locate);
b)  9  per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni; c) 7 per mille per i terreni edificabili;
d)  6  per  mille  (aliquota  ordinaria)  per  tutti gli immobili non
riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere.
    La  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  le  unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale (e per quelle ad esse assimilate nei
modi  e  nei  limiti  previsti  dall'art.  5 del regolamento comunale
I.C.I.)  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale  destinazione,  e' stabilita in L. 200.00 nel caso in cui ad una
stessa  abitazione corrispondano piu' soggetti passivi beneficiari di
tale  detrazione,  essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di
essi.      In relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, la
detrazione  spettante  per  la  prima casa abitata dai meno abbienti,
categoria di soggetti identificati con propria precedente delibera n.
23/1994  e'  stabilita  in  L. 400.00 la relativa domanda deve essere
presentata entro maggio.
    Ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992, le
disposizioni  previste  per  la  prima  casa  si applicano anche alle
unita'   immobiliari,   appartenenti   alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti per le case popolari.
    (Omissis).

                      Comune di Sabbio Chiese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sabbio Chiese

    Il  comune  di  SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato,
il 30   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Saccolongo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saccolongo

    Il  comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 20
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili   -  I.C.I.,  le  aliquote  nella  misura  differenziata  in
relazione alla tipologia diversa degli immobili:
    abitazione principale: 5 per mille;
    terreni agricoli: 5 per mille;
    altri fabbricati: 6 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
di  determinare  per  l'anno  2000 la detrazione annua per abitazione
principale in L. 250.000.     (Omissis).

                    Comune di Sale delle Langhe;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale delle Langhe

    Il  comune di SALE delle LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  27  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  mantenere  per  l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille
per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille
per   i   fabbricati   destinati  ad  uso  diverso  dalla  abitazione
principale.
    (Omissis).

                     Comune di Sali Vercellese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sali Vercellese

    Il comune di SALI VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000  nella  seguente  misura  del  5  per  mille; detrazione
ordinaria di L. 200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Salmour;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salmour

    Il  comune  di  SALMOUR  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da
applicarsi  in  questo  comune  nella  misura  del 5 per mille per le
abitazioni  principali  fissando  in  L. 200.000 la detrazione per le
prime  abitazioni  e  confermare  al  5,5  per mille l'aliquota per i
rimanenti immobili.
    (Omissis).

                  Comune di San Biagio di Callalta;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Biagio di Callalta

    Il  comune  di  SAN  BIAGIO di CALLALTA (provincia di Treviso) ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  approvare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura pari al 4 per mille;
2.  di  considerare,  per l'anno 2000, abitazione principale, ai fini
della  detrazione  I.C.I.,  le  seguenti  unita immobiliari oltreche'
quelle indicate nell'art. 8, comma 2, del regolamento comunale per la
disciplina dell'I.C.I:
    a)   le   pertinenze   dell'abitazione   principale,   anche   se
distintamente   iscritte   in  catasto,  limitatamente  ai  l  locali
strettamente  funzionali  alla  stessa abitazione (ad esempio garage,
cantina, soffitte, ripostigli, ecc.);
    b)   le   unita'  immobiliari,  in  precedenza  gia'  adibite  ad
abitazione   principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
    c)  le  unita'  immobiliari  in  uso  gratuito a parenti in linea
diretta  o  collaterale,  fino al primo grado di parentela, adibite a
loro  abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei
registri anagrafici;
3.   di   approvare,  per  l'anno  2000,  la  detrazione  I.C.I.  per
l'abitazione  principale nella misura pari a Lire 200.00 (E 103, 29).
    (Omissis).

                   Comune di San Canzian D'Isonzo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Canzian D'Isonzo

    Il  comune  di  SAN  CANZIAN  d'ISONZO  (provincia di Gorizia) ha
adottato,  il  23  dicembre  1999  e il 24 febbraio 2000, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare,  anche  per  l'anno  2000,  l'aliquota  per  l'I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille;
di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota ridotta nella misura
del 4  per  mille  in  favore dei proprietari che eseguano interventi
volti  al  recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di
interesse  artistico o architettonico localizzate nel centro storico,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione viene
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di  elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale di
cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fissata in L. 200.000 come di seguito riportato:
di  aumentare  la  detrazione da L. 200.000 a L. 492.000 nei seguenti
casi:
    a)  nuclei  familiari  proprietari  di  abitazione principale ove
esistano  portatori  di  handicap  con una percentuale di invalidita'
superiore al 50%, che nel corso del 1999 abbiano percepito un reddito
complessivo  lordo  non  superiore  a  L.  30.000.000  al netto della
indennita' di invalidita' percepita;
    b)  nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile
ai  fini I.R.P.E.F., percepito nell'anno 1999, sia pari o inferiore a
L. 18.000.00
    c)  soggetto  anziano o disabile che abbia acquisito la residenza
in  un  istituto  di  ricovero  o  sanitario  a  seguito  di ricovero
permanente.
    (Omissis).

                    Comune di San Carlo Canavese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Carlo Canavese

    Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto legislativo n.
504/1992,  cosi'  come  modificato  dal  comma 53, dell'art. 3, della
legge  n.  662/1996,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille;
di  stabilire  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  come  modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n.
662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000.
    (Omissis).

                       Comune di San Cesareo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cesareo

    Il  comune  di  SAN  CESAREO  (provincia  di  Roma)  ha adottato,
il 24 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  le seguenti aliquote I.C.I. imposta comunale sugli
immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000:
    a)  per l'abitazione principale e le relative pertinenze, annesse
all'abitazione, per i residenti nel comune: 5,5 per mille;
    b) per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, e
locate  in  uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro
il terzo grado: 5,5 per mille;
    c)  per  tutte  le  unita'  immobiliari,  possedute  in  aggiunta
all'abitazione  principale,  ma  locate  ad  un  soggetto, che non le
utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
    d) per le aree edificabili: 4 per mille;
unica   detrazione   prevista,   abitazione  principale  L.  200.000.
    (Omissis).

                      Comune di San Cipirello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipirello

    Il  comune  di  SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato,
il 12   gennaio   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
abitazione principale: 4 per mille;
abitazioni  locate  con  regolare  contratto e immobili diversi dalla
categoria catastale A: 5 per mille;
seconde  case  con  categoria catastale A e case sfitte con categoria
catastale A: 6 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di San Gimignano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gimignano

    Il  comune  di  SAN GIMIGNANO (provincia di Siena) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di  fissare  con  effetto  dal  1o  gennaio  2000,  la  seguente
articolazione  di  aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della
determinazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.), ai
soggetti  passivi  sulla  base imponibile considerata dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:
    A)  nella  misura  del  7  per  mille,  quale  aliquota ordinaria
gravante  su  tutti  gli immobili, da applicare a carico dei soggetti
passivi;
    B) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
    C)  nella  misura  del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni
possedute  in  aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti
che,  pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di
edilizia    residenziale    pubblica,   non   risultino   assegnatari
esclusivamente  per  mancanza  di  alloggi (legge regionale n. 96 del
20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);
    D)  nella  misura  del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed
esclusivamente,  per  coloro  che  utilizzano  per la locazione degli
immobili  di  proprieta',  adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo
stipulati in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 recepita
nella zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale firmato
in data 9 novembre 199
2.  di  stabilire  nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta
riferita  ad  unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione
principale  del  soggetto  passivo,  ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.     (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio di Susa

    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  di  SUSA  (provincia  di Torino) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per mille per tutte le unita'
immobiliari,  confermando  in  L.  200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
d'imposta;
3.  di  dare  atto  che  con  propria  deliberazione  n.  53  in data
26 novembre  1998,  esecutiva,  e'  stato  approvato  il  regolamento
comunale  per  la  disciplina  dell'imposta comunale sugli immobili -
I.C.I.,  a valere dal 1o gennaio 1999 e che con propria deliberazione
n.  3  assunta  in  data  odierna,  e'  stato integrato l'art. 19 del
regolamento  comunale  per  la disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili  -  I.C.I.,  con  effetto  dal  1o gennaio  2000,  ai  sensi
dell'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
    (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Jonico

    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  JONICO  (provincia  di  Taranto) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. (Omissis).  2.  di  applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria
dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;
3.  di applicare l'aliquota piu' favorevole pari al 4,5 per mille per
gli  immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale
sulla  base  di nuovi contratti di locazione stipulati secondo quanto
previsto dalla legge n. 431/199
4. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura
di L. 230.000.
    (Omissis).

                  Comune di San Giorgio Su Legnano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Su Legnano

    Il  comune  di  SAN  GIORGIO  su LEGNANO (provincia di Milano) ha
adottato,  il  24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota ordinarla: 5,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di
Ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille;
unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito a parenti in linea retta
entro il secondo grado: aliquota 5,5 per mille;
immobili a disposizione agibili (seconde case): 7 per mille;
immobili  a  disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate,
certificati annualmente: 6 per mille;
immobili  per  i  quali  i  proprietari  eseguono interventi volti al
recupero   degli   immobili  inagibili  o  inabitabili  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico  ovvero  volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzazione  dei  sottotetti: 4 per mille: l'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
aliquota  ridotta  al  50%  per  fabbricati  dichiarati  inagibili  o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al periodo
dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita'
o  inabitabilita'  deve  consistere in un degrado fisico sopravvenuto
non   superabile   con   interventi   di   manutenzione  ordinaria  o
straordinaria;
alle  pertinenze  degli  immobili  sopra richiamati applica la stessa
aliquota.
    Ritenuto  di  determinare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:
      detrazione   per   abitazione   principale:  L.  230.00  questa
detrazione verra' applicata anche alle unita' immobiliari possedute a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  le unita' non
risultino locate;
    detrazione  per  abitazione principale pari a L. 330.000 nel caso
in  cui  il nucleo familiare si trovera' nelle seguenti situazioni di
reddito  lordo  (per  l'anno  2000  reddito  anno 1998, dichiarazione
1999):
      una persona L. 12.000.00
      due persone L. 18.840.00
      tre persone L. 24.480.00
      quattro persone L. 29.520.00
      cinque persone L. 34.200.00
      per ogni altro familiare L. 4.200.000.
    Chi  beneficia di questa detrazione non dovra' possedere a titolo
di  proprieta',  usufrutto,  uso  e  abitazione  altri  immobili  sul
territorio nazionale.
    (Omissis).

                 Comune di San Giovanni al Natisone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni al Natisone

    Il  comune  di  SAN  GIOVANNI al NATISONE (provincia di Udine) ha
adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di   confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella
misura unica del 5,2 per mille;
di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'immobile adibito ad
abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).

                Comune di San Giovanni in Marignano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni in Marignano

    Il  comune  di SAN GIOVANNI in MARIGNANO (provincia di Rimini) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   stabilire   per   l'anno  2000  le  seguenti  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    1)  abitazione  principale:  per abitazione principale si intende
l'unita'   immobiliare,  classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale  A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita
a  dimora  abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella
stessa  abitazione abbiano la residenza anagrafica): aliquota 5,6 per
mille;
    2)  abitazione locata: (per abitazione locata si intende l'unita'
immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad
eccezione  della  categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi
con  contratto  registrato  a  soggetto  che  la utilizzi come dimora
abituale  oppure  concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti
in  linea  retta entro il secondo grado e/o collaterale fino al terzo
grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale
e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica): aliquota 6,5 per
mille;
    3)  abitazione  a disposizione: (per abitazione a disposizione si
intende  l'unita'  immobiliare.  classificata  o  classificabile  nel
gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) non utilizzata
come  dimora  abituale  del contribuente e dei suoi familiari, avendo
gli   stessi   la  propria  abitazione  principale  in  altra  unita'
immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprieta', in locazione o
in comodato): aliquota 7 per mille;
    4)  pertinenza  dell'abitazione  principale: limitatamente ad una
unita'  immobiliare  classificata  o  classificabile  nelle categorie
catastali  C/2,  C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in
modo  durevole  a  servizio  dell'abitazione principale, a condizione
che:
      anche se collocata in una diversa particella catastale, insista
sul  territorio  comunale  e  non  risulti  asservita ad altra unita'
appartenente al medesimo od altro soggetto;
      il   soggetto  passivo  dell'abitazione  principale  sia  anche
soggetto passivo della pertinenza: aliquota 5,6 per mille;
    5)  pertinenze  delle  abitazioni  locate  o a disposizione: (per
pertinenze   dell'abitazione   si  intendono  le  unita'  immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7  (a  titolo  esemplificativo:  garage,  box, posto auto, cantina)
destinate  ed  effettivamente  utilizzate in modo durevole a servizio
dell'abitazione):  aliquota 6,5 per mille;     6) per tutti gli altri
casi: aliquota del 6,5 per mille;
2.  di  stabilire  che,  per l'anno 2000, la detrazione ordinaria per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo e relativa pertinenza e' fissata in L. 200.00 3. di stabilire
in  L.  120.000  l'importo  dell'ulteriore  detrazione  d'imposta per
l'abitazione  principale  del soggetto passivo e relativa pertinenza,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  13  del  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
4.   di   stabilire   ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  i  seguenti
limiti  di  reddito  per  poter  usufruire  dell'ulteriore detrazione
fissata al precedente punto 3):
    L. 15.000.000 per soggetti passivi soli;
    L. 28.000.000 per soggetti passivi coniugati.
    1.  E' prevista, oltre a quella di legge, un'ulteriore detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale,  di  cui  possono  godere i
soggetti  passivi  d'imposta proprietari, anche se in quota parte, di
un  unico  immobile  adibito  ad  abitazione  principale ed eventuali
pertinenze,  che  si  trovino  al  1 gennaio dell'anno di imposizione
nelle seguenti condizioni:
      a) eta'  superiore  a  sessanta anni, soli o con coniuge (anche
quest'ultimo  con  piu'  di  sessanta  anni)  ed  eventuali persone a
carico;
      b) nuclei  famigliari,  senza limiti di eta', che ricomprendano
un  famigliare in condizione di invalidita' psicofisica non inferiore
aI 67%;
      c) disoccupati o in mobilita' regolarmente iscritti nelle liste
di collocamento;
      d) cassaintegrati;
    2. tali soggetti, per avere diritto all'ulteriore detrazione, non
devono  superare i limiti di reddito stabiliti dal consiglio comunale
con  l'atto  di cui all'art. 14, comma     3. dal computo del reddito
rilevante   ai   fini   dell'ulteriore   detrazione   vanno  esclusi:
      a) la  rendita  della  prima casa in proprieta' utilizzata come
abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
      b) redditi esenti da IRPEF;
      c) redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000 se il soggetto
non e' titolare di partita IVA;
      d) compensi  percepiti  per  lavori socialmente utili fino a un
massimo di L. 3.500.000 annui lordi.
    4. L'ulteriore  detrazione spetti in proporzione alla percentuale
di possesso dell'abitazione principale e al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale  destinazione.      5. Ogni soggetto che
intenda   usufruire   dell'ulteriore   detrazione   d'imposta  dovra'
presentare  apposita  richiesta  documentata direttamente all'ufficio
tributi  del comune, entro il termine di scadenza del pagamento della
seconda rata I.C.I.     (Omissis).

                  Comune di San Giuliano Milanese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Milanese

    Il  comune  di  SAN  GIULIANO  MILANESE  (provincia di Milano) ha
adottato,  il  20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare le aliquote per l'anno 2000 dell'imposta comunale
sugli immobili nel seguente modo:
    4,8 per mille per la prima casa e il primo box posseduto;
    6,5 per mille per gli immobili diversi dalla prima casa;
    2  per  mille per gli immobili concessi in locazione nel rispetto
delle condizioni definite dagli accordi locali;
    9  per mille per gli alloggi residenziali non locati negli ultimi
due anni.
    (Omissis).

                 Comune di San Gregorio da Sassola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gregorio da Sassola

    Il  comune  di  SAN  GREGORIO  da  SASSOLA (provincia di Roma) ha
adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  di  stabilire  le  seguenti  norme ordinamenti per l'applicazione
dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con
effetto dal 1o gennaio 2000:
    a)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi
e  dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti
nel   comune,   per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale,  nonche'  per  quelle  locate  con  contratto
registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
6 per mille;
    b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 6 per mille;
    c)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
    d)  aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 6 per
mille;
    e)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti da enti ed
organismi  senza  scopo  di  lucro, che non rientrano nelle esenzioni
dall'imposta   previste   dall'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
      organizzazioni  di  volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per
mille;
      cooperative  sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
    f)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 66 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati
dichiarati  inagibili  ad  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carica   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto ad altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti
alle  cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari.
    (Omissis).      Avvertenza: La presente deliberazione sostituisce
quella  del 13 dicembre 1999 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n.  10  del  14 gennaio 2000, pag. 20, seconda
colonna e pag. 21, prima colonna.

                    Comune di San Marco in Lamis;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Marco in Lamis

    Il  comune  di  SAN  MARCO  in  LAMIS  (provincia  di  Foggia) ha
adottato,  il  15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
il   comune   di  San  Marco  in  Lamis  (provincia  di  Foggia)  con
deliberazione  delle  giunte  comunali  n.  30  del 15 febbraio 2000,
confermata  dal  consiglio  comunale  nella seduta del 14 marzo 2000,
prot.  n.  15, ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella
misura del 6 per mille.
    (Omissis).

                       Comune di San Miniato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Miniato

    Il  comune  di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
    a)  5,8  per  mille  aliquota  I.C.I.  ordinaria  gravante  sugli
immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;
    b)  4,9  per  mille  aliquota  I.C.I. da applicare a carico delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale;  tale
aliquota  e'  estesa  alle  altre  fattispecie  di cui all'art. 5 del
regolamento  citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e
C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale;
    c)  7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari
adibite  ad  uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza
anagrafica  per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono
essere  considerate  tra  queste  (bensi'  tra  quelle  cui applicare
l'aliquota   ordinaria),   nei   tre   anni   successivi   alla  loro
realizzazione,  i  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
2.  di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale,   ai  sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n.
662/199       (Omissis).       1)  di  stabilire  in  L.  400.000  la
detrazione  sull'abitazione  principale  per categorie di soggetti in
situazioni  di  particolare  disagio  economico  o  sociale, aventi i
seguenti   requisiti:         a)   i   nuclei  familiari  formati  da
ultrasessantacinquenni   aventi   reddito,  derivante  unicamente  da
pensione,  non  superiore  a L. 13.411.000 se si tratta di un anziano
ultrasessantacinquenne  residente da solo; con reddito derivante solo
da pensione non superiore a L. 20.116.000 se si tratta di due anziani
ultrasessantacinquenni;     per     ogni     ulteriore     componente
ultrasessantacinquenne  di  tali  nuclei  L.  3.353.000  per  ciascun
componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori
di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale
C/6  e  C/2).  Per la determinazione del reddito del nucleo familiare
non  si  tiene  conto  di  eventuali  assegni  di accompagnamento, di
contributi  di  assistenza  sociale,  ne' del reddito dell'abitazione
posseduta;
      b)  i  nuclei  familiari  che si trovino in stato di comprovata
indigenza certificata dall'Ufficio politiche sociali del comune e che
non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato
(comprensivo di eventuali pertinenze categoria catastale C/6 e C/2).
    Per  usufruire  della  detrazione  di  L.  400.000  dovra' essere
presentata  domanda,  entro  il  31 maggio  2000,  su apposito modulo
fornito  dall'Amministrazione, in cui gli interessati autocertificano
il  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra,  tra  cui la situazione
reddituale relativa all'anno 1999.
    (Omissis).
                  COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicandro Garganico

    Il  comune  di  SAN  NICANDRO  GARGANICO (provincia di Foggia) ha
adottato,  il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale;
2.  aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad
imposta;
3.  L.  200.000  la  detrazione  spettante  al  soggetto  passivo per
l'immobile adibito ad abitazione principale.
    (Omissis).

                 Comune di San Nicolo' di Comelico;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' di Comelico

    Il  comune  di  SAN NICOLO' di COMELICO (provincia di Belluno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  nella  misura  del 6 per mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili che sara' applicata
in  nel  comune  di San Nicolo' di Comelico dando atto che il gettito
previsto e' lo stesso dell'anno precedente;
2.  di  confermare  per  l'anno  2000 la detrazione di L. 200.000 per
l'abitazione principale;
    (Omissis).

                    Comune di San Nicolo' Gerrei;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' Gerrei

    Il  comune  di  SAN  NICOLO'  GERREI  (provincia  di Cagliari) ha
adottato,  il  22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  riconfermare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 4 per mille.
    (Omissis).

                   Comune di San Raffaele Cimena;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Raffaele Cimena

    Il  comune  di  SAN  RAFFAELE  CIMENA  (provincia  di  Torino) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  nella  misura  del  5,5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.;
di  determinare  in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.
    (Omissis).

                    Comune di San Vito Chietino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Chietino

    Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare, con riferimento all'anno 2000, nella misura del 5 per
mille,   l'aliquota   I.C.I.  relativa  all'abitazione  principale  e
nell'importo   di  L. 280.000  la  detrazione  inerente  l'abitazione
principale;
di  confermare,  sempre per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille
l'aliquota  I.C.I.  relativa  a  tutti  gli  altri  immobili  diversi
dall'abitazione principale.
    (Omissis).

                     Comune di San Vito Romano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Romano

    Il  comune  di  SAN  VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata  da  questo  comune  per  il  2000 con le seguenti aliquote
differenziate:
    a)  aliquota  ordinaria:  7  per mille, salvo quanto previsto nel
successivo punto b);
    b)  aliquota  ridotta:  6  per  mille da applicarsi per le unita'
immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di
imposta,  come  definita  al  comma  3,  dell'art.  2, del richiamato
regolamento  e  con  agevolazioni  previste  all'art. 10 dello stesso
regolamento;
2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari
adibite  a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune
e' confermata per il 2000 in L. 200.000.     (Omissis).

                   Comune di San Zenone al Lambro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Zenone al Lambro

    Il  comune  di  SAN  ZENONE  al  LAMBRO  (provincia di Milano) ha
adottato,  il  28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota d'imposta unica I.C.I.
per  tutte  le  tipologie  di immobili al 5 per mille, fatte salve le
riduzioni obbligatorie previste dalla legge;
2.  di  fissare  l'importo  della  detrazione  d'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000.
    (Omissis).

                       Comune di Sansepolcro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sansepolcro

    Il  comune  di  SANSEPOLCRO  (provincia di Arezzo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare
alla  base  imponibile,  valore degli immobili, per l'anno 2000, onde
determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000
per  i  pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti
requisiti:
    a)  pensione  nel  limite  di  L.  12.000.000  annui lordi per il
pensionato  che  vive  da  solo  o se fa parte di un nucleo familiare
composto  da  due  pensionati  devono  essere  entrambi  titolari  di
trattamento pensionistico INPS al minimo;
    b)  possesso  a  titolo  di  proprieta',  uso,  usufrutto o altro
diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad
eventuali pertinenze (garage o box);
    c)  il  fabbricato  di cui trattasi sia classificato in una delle
seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5 ed A/
    d)  il  pensionato  di cui sopra non deve possedere altri redditi
oltre quelli i cui al punto
3.  di  applicare  l'aliquota  differenziata  al  6,5  per  mille per
abitazioni  non  locate  e  per  le abitazioni tenute a disposizione,
comprese  le  relative pertinenze, significando che per abitazioni si
intendono  tutti  gli  immobili  classificati  nel gruppo catastale A
escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i
garages  o  box  o  posto  auto  distintamente  iscritti  in Catasto.
    (Omissis).

                   Comune di Santa Cristina Gela;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Cristina Gela

    Il  comune  di  SANTA  CRISTINA  GELA  (provincia  di Palermo) ha
adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
applicare  per  l'anno  2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per
mille  (detrarre,  per  l'abitazione  principale  L. 200.000 legge n.
662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
    (Omissis).

                 Comune di Santa Domenica Vittoria;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Domenica Vittoria

    Il  comune  di  SANTA DOMENICA VITTORIA (provincia di Messina) ha
adottato,  il  21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
delibera  di  confermare  per il corrente anno 2000 l'aliquota I.C.I.
nella misura del 4 per mille.
    (Omissis).

                 Comune di Santa Margherita d'Adige;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Margherita d'Adige

    Il comune di SANTA MARGHERITA d'ADIGE (provincia di Pordenone) ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  anche  per  l'anno  2000 l'imposta comunale sugli
immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza
1o gennaio 2000.
    (Omissis).

              Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella;
Deliberazioni   aliquote   I.C.I.   -   Comune  di  Sant'Ambrogio  di
Valpolicella

    Il  comune di SANT'AMBROGIO dI VALPOLICELLA (provincia di Verona)
ha  adottato,  il  20  dicembre  1999,  la  seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  modificare  ed  integrare  l'art.  11 del vigente regolamento
comunale, come segue:
    alla  rubrica  dell'art. 11 si aggiungano le parole: ed eventuale
pertinenza ;
    le stesse parole si aggiungano alla fine del primo comma;
2.  di  aggiungere  al  vigente  regolamento  l'articolo  11-bis, del
seguente   tenore:      "Art.  11-bis  -  Pertinenze  dell'abitazione
principale. Nozione e disciplina:
    1) l'aliquota I.C.I. ridotta, propria dell'abitazione principale,
si  applica,  nei limiti stabiliti dai commi seguenti, anche alle sue
pertinenze;
    2.  agli  effetti  dell'I.C.I.  si  considerano  pertinenze , gli
immobili  destinati  ed effettivamente utilizzati in modo durevole al
servizio  della abitazione principale (anche se non appartengono allo
stesso  fabbricato  e  se  iscritti  distintamente  in catasto). Piu'
precisamente:  i posti auto coperti o scoperti, le cantine, depositi,
sottotetti,  tettoie,  classificati  o classificabili nelle categorie
catastali C2, C6 e C
    3)   la   detrazione  o  la  maggiore  detrazione  spettante  per
l'abitazione   principale   e'   unica.   Se   l'importo  dovuto  per
l'abitazione  principale risulta inferiore alla detrazione stabilita,
la parte residua puo' trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per
le pertinenze stesse.
    L'identita' di trattamento fiscale tra prima casa e pertinenza si
applica  alle  pertinenze  situate  fino  a  ml.  50  prendendo  come
riferimento  il  perimetro dell'abitazione. Tale distanza deve essere
comprovata con autocertificazione;
    4)  se  un'unica  unita immobiliare costituisce pertinenza a piu'
abitazioni  principali  la  detrazione  viene  applicata  da  ciascun
comproprietario  o  contitolare di diritto reale di godimento in base
alla propria quota di possesso.
3.  di  dare atto che le modifiche al regolamento avranno effetto dal
1o gennaio  200  4. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote
I.C.I.:
    aliquota   5   per   mille  per  l'abitazione  principale  e  per
l'eventuale pertinenza;
    aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
    di confermare per l'anno 2000, la detrazione prevista per l'unita
immobiliare   adibita   ad  abitazione  principale,  in  L.  200.000,
elevabile a L. 400.000, per i seguenti casi:
      titolare  portatore  di  handicap  riconosciuto  dal competente
ufficio,  nella  misura  del  66%  almeno,  con  reddito  del  nucleo
familiare non superiore L. 60.000.000 annue lorde;
      nucleo  familiare  il  cui reddito, derivante esclusivamente da
pensione, non superi l'importo annuo netto di L. 13.000.000, oltre al
reddito dell'abitazione principale;
      nucleo  familiare  con  reddito  complessivo  non  superiore  a
L.60.000.000  annui  lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o
un  portatore  di  handicap riconosciuto dal competente ufficio nella
misura del 66% almeno, convivente;
    gli  interessati  ad avvalersi della predetta maggior detrazione,
ricorrendo  uno  dei  tre  casi  teste' elencati, dovranno a tal fine
presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei
a  dimostrare il preteso diritto (es. Mod. O-bis M, per pensioni INPS
-  MOD. 730 - 740), qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per
eventuali   controlli/verifiche  della  periodicita'  delle  medesime
(decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11).
    (Omissis).

                         Comune di Santhia';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santhia'

    Il  comune di SANTHIA' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di adottare per l'anno d'imposta 2000 le seguenti misure di aliquota:
    aliquota ordinaria: 6 per mille;
    aliquota  per  fabbricati  destinati ad abitazione principale del
proprietario  o  comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione
d'imposta del consiglio comunale n. 52/1998: 5,5 per mille;
    immobili destinati ad attivita' produttive: 7 per mille;
di  confermare  la  misura della detrazione per abitazione principale
nella misura di L. 220.000.     (Omissis).

                       Comune di Scampitella;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scampitella

    Il  comune  di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
per  l'anno  2000  nella  misura  del  5,5  per  mille, per tutti gli
immobili;
di  dare  atto  che  la  misura  della  detrazione  per  l'abitazione
principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo.
    (Omissis).

                          Comune di Scanno;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scanno

    Il  comune  di  SCANNO  (provincia  di  L'Aquila)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per l'applicazione
dell'I.C.I.  nella  misura  del  6  per mille, prevedendo un'aliquota
diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti abitazione
principale  e  per  tutti  gli  altri  immobili  adibiti a pertinenze
dell'abitazione  principale  (box,  autorimesse,  soffitte,  cantine,
ecc...) nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali b, d, C1
e  nella  categoria  A/10,  purche'  utilizzati come beni strumentali
direttamente   dai  contribuenti,  che  li  possiedono  a  titolo  di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale;
2.  di  stabilire,  a  decorrere  dal corrente anno, che dall'imposta
dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo,  si  detraggono,  sino  alla  concorrenza  del suo
ammontare L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione.
    (Omissis).

                          Comune di Scerni;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scerni

    Il  comune  di  SCERNI  (provincia  di Chieti) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  confermare  per  l'anno 2000 l'aliquota applicata per l'anno 1999
nella  misura  del  5  per  mille, e la detrazione di cui al comma 2,
dell'art. 8,  del  decreto legislativo n. 504/1992, resta determinata
in L. 200.000.
    (Omissis).

                   Comune di Scheggia e Pascelupo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scheggia e Pascelupo

    Il  comune  di  SCHEGGIA  E  PASCELUPO  (provincia di Perugia) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  prendere  atto,  ad ogni effetto di legge, della deliberazione di
giunta  comunale  n.  259  del  31 dicembre  1999, avente ad oggetto:
I.C.I.  (imposta  comunale  sugli immobili) - Determinazione aliquota
esercizio anno 2000º;
di  stabilire,  pertanto,  per  l'anno  2000  l'aliquota da applicare
all'imposta  comunale  sugli  immobili  nella  misura unica del 6 per
mille  confermando  la  detrazione  per l'abitazione principale in L.
200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Scopa;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scopa

    Il  comune  di  SCOPA  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
    5,5  per  mille  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione
secondaria;
    e  di  determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Segni;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segni

    Il  comune  di  SEGNI  (provincia  di  Roma)  ha  adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
con  la presente si avvisa che in comune di Segni (provincia di Roma)
con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29 febbraio 2000 divenuta
esecutiva  in  data  11 marzo 2000, ha confermato per l'anno 2000, le
aliquota I.C.I. dell'anno 1999.
    (Omissis).
      a) aliquota  ordinaria  da applicare ai soggetti passivi per le
unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta  all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non
locati,  nonche'  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi da quelli
previsti nella successiva lettera b): 7 per mille;
      b) aliquota  agevolata  da  applicare  ai  soggetti passivi per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
garages,  cantine,  negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui
si  esercitano  attivita'  produttive,  nonche'  abitazioni  locate a
giovani  coniugi  (fino  a  tre  anni  dalla data del matrimonio) con
dimora abituale in Segni: 5,5 per mille;
2) per  la  determinaziane  della  base  imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art, 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 66
3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare  L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita   ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetii  passivi  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed
i   suoi   familiari  dimorano  abitualmente.  Tali  disposizioni  si
applicano anche alle unira' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  dei  soci  assegnatari,  nonche'  agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4) per   gli   immobili  posseduti  ed  utilizzati  quali  abitazioni
principali   da  soggetti  che  non  possiedono  altri  immobili  nel
territorio   nazionale  ed  il  cui  reddito  complessivo  familiare,
costituito  esclusivamente  da pensione, trattamento CIG - Mobilita',
sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla
tabella  che  segue,  dall'imposta,  e  fino alla concorrenza del suo
ammontare, sono detratte L. 300.000.

Componenti   nucleo   famigliare   Limit   di   reddito   complessivo
fino a 2 componenti   ....   L. 11.205.000  fino a 3 componenti  ....
L. 13.585.000   fino a 4 componenti   ....  L. 15.990.000  fino  a  5
componenti .... L. 18.525.000 (Omissis).

                         Comune di Segusino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segusino

    Il  comune  di  SEGUSINO  (provincia  di  Treviso) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti
misure:
    5 per mille per le abitazioni principali;
    5,5 per mille per le seconde case.
2.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta
comunale  sugli  immobili  dovuta  per  le  abitazioni principali per
l'anno 2000.     (Omissis).

                     Comune di Serravalle a Po;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serravalle a Po

    Il  comune di SERRAVALLE a PO (provincia di Mantova) ha adottato,
il  22  dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2000, nella misura del 5,25 per mille rapportato al valore
degli immobili e di determinare altresi' nella misura del 6 per mille
l'aliquota  con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta
all'abitazione principale o di alloggi non locati;
2.   da  dare  atto  che  l'unica  detrazione  riguardante  la  prima
abitazione e' di L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Sesto al Reghena;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto al Reghena

    Il  comune  di  SESTO  al  REGHENA  (provincia  di  Pordenone) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000:
    (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto
al  Reghena,  per  l'anno 2000, avvalendosi delle diversificazioni di
cui  all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando come
di seguito le aliquote da applicare:
    abitazione principale: 5 per mille;
    altri fabbricati: 6 per mille;
    aree fabbricabili: 6 per mille;
    terreni agricoli: 5,5 per mille;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.     (Omissis).

                         Comune di Settime;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Settime

    Il  comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione
dell'imposta   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Sillavengo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sillavengo

    Il  comune  di  SILLAVENGO  (provincia  di Novara) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  nella  misura  del  5  per  mille  l'aliquota  unica
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 200
2.  di  determinare  in  L.  250.000  l'ammontare della detrazione di
imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
    (Omissis).

                          Comune di Sinnai;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sinnai

    Il  comune  di  SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per  mille, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992
come  sostituito  dall'art.  3, comma 53, della legge n. 662/1996, ed
una  aliquota  ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  di  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
556/1996,  dando  atto  che  viene  rispettata  la  condizione che il
gettito  complessivo  previsto  sia  almeno  pari  all'ultimo gettito
annuale realizzato;
di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura
minima  di  L.  200.000,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della
legge n. 662/199
di  fissare  l'aliquota  agevolata  del  3  per  mille  a  favore  di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibile  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari
oggetto  di  detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.
    (Omissis).

                        Comune di Soleminis;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Soleminis

    Il  comune  di  SOLEMINIS  (provincia  di  Cagliari) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  aumentare,  per  l'anno  2000,  l'aliquota  I.C.I.  di  un  punto
percentuale  per  la  prima e seconda abitazione, lasciando invariata
l'aliquota per le altre unita' immobiliari;
di  dare  atto che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la aliquote I.C.I.
sono le seguenti:
    1) abitazione principale: 5 per mille;
    2) seconda casa: 6 per mille;
    3) altre unita' immobiliari: 7 per mille.
    (Omissis).

                           Comune di Sora;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sora

    Il  comune  di  SORA  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
    1. aliquota ordinaria 6,5 per mille;
    2.   aliquota   per  le  aree  fabbricabili  e  le  altre  unita'
immobiliari  classificate  A2,  A3, A4, A5, A6, adibite ad abitazione
principale del proprietario 5,5 per mille;
    3.   aliquota  per  le  unita'  immobiliari  classificate  C3  ed
utilizzate  direttamente  dal  proprietario  per  l'esercizio  di una
attivita' artigianale 5 per mille;
di  stabilire  le  seguenti  detrazione  d'imposta:      1) ulteriore
detrazione  di  L. 120.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla
legge per:
      a) pensionati ultrasessantacinquenni la cui pensione non superi
l'importo   della  minima  INPS  da  lavoro  dipendente,  proprietari
dell'unica abitazione direttamente occupata;
      b)  nuclei  familiari  in  cui  e'  presente  un  disabile  con
invalidita'  non inferiore al 50% e che abbiano dichiarato un reddito
complessivo non superiore a L. 60.000.00
    2)  ulteriore detrazione di L. 80.000 in aggiunta alle L. 200.000
previste  dalla  legge  a  favore  di  nuclei  familiari  con reddito
complessivo non superiore a L. 9.600.000.
    (Omissis).

                          Comune di Sorano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sorano

    Il  comune  di  SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 2000, attese le premesse, nella misura del
6,5  per  mille  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per
gli altri fabbricati;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.00
    (Omissis).

                        Comune di Sordevolo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sordevolo

    Il  comune  di  SORDEVOLO  (provincia  di  Biella) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare che per l'anno 2000 l'aliquota applicata da questo
comune nella misura unica per tutti gli immobili per imposta comunale
sugli   immobili   e'   del  5,5  per  mille,  con  applicazione  per
l'abitazione  principale e sue pertinenze della detrazione fissata al
minimo di legge.
    (Omissis).

                          Comune di Spinea;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spinea

    Il  comune  di  SPINEA  (provincia di Venezia) ha adottato, il 13
marzo  2000,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno  2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come segue:
    a)  nella  misura  del 7 per mille per tutti gli immobili diversi
dalle abitazioni principali;
    b)  nella  misura  del  5,8  per  mille per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale
    c)  nella  misura  del  5,8  per  mille  per  le  abitazioni  non
principali locate a soggetti residenti con contratto registrato.
    Le   aliquote  ridotte  saranno  applicate  proporzionalmente  al
periodo  nel  quale  se  ne  verifichi il presupposto non beneficiano
dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche;
    (Omissis).   3.   di  confermare,  per  l'anno  2000  l'ulteriore
detrazione  fino  alla  concorrenza  di  L.  500.000 per l'abitazione
principale  al  fine  di  poter  favorire  le  categorie  di soggetti
d'imposta  in  situazioni di particolare disagio economico o sociale,
in  base  ai  seguenti criteri:     a) titolari di pensione sociale o
assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo l.N.P.S.;
    b) assistiti dal comune con sussidio;
    c)  portatori  di  handicap  riconosciuti al 100%, con un reddito
parificato  a  quelli  definiti  al  punto  a),  escluso l'assegno di
accompagnamento;
    d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al
100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al
punto  3,  lettera  a),  moltiplicato  per  il  numero  di famigliari
conviventi maggiorenni.
    L'ulteriore  detrazione  potra'  essere  effettuata  in  un'unica
soluzione  con  il  saldo  di  dicembre  2000,  qualora le suindicate
situazioni siano state accertate dall'Ufficio Tributi;
    (Omissis).  5.  di  chiarire  inoltre,  allo  scopo di permettere
l'attivita'  di  controllo e di reperimento dei dati necessari per la
programmazione, che:
    a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al
punto 1,  lettera  c),  il  contribuente  dovra'  presentare apposita
autocertificazione  su  modulo  predisposto  dal servizio tributi nel
quale dovranno essere inseriti:
      dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
      dati   catastali   degli   immobili  interessati  dall'aliquota
agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
      importi  pagati  distinti  per rata; dati relativi al contratto
d'affitto.
    Tale   autocertificazione   dovra'  essere  presentata  entro  il
medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
    b)  relativamente  all'applicazione  del  punto  3, di richiedere
apposita autocertificazione comprendente:
      dati del contribuente comprensivo della residenza;
      dati   catastali   degli   immobili  interessati  e  situazione
immobiliare complessiva del contribuente;
      importi pagati distinti per rata;
      reddito  individuale  o  famigliare  nel caso dell'agevolazione
determinata da requisiti i reddito.
    Tale   autocertificazione  dovra''  essere  presentata  entro  il
medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
    c)  le  autocertificazioni di cui ai punti 5a) e 5b) del presente
provvedimento  sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni
di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n.  504/1992  e  successive  integrazioni e modificazioni e si devono
presentare  solo  nel  caso  di  variazione del presupposti d'imposta
rispetto all'anno precedente.
    (Omissis).

                         Comune di Strozza;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Strozza

    Il   comune  di  STROZZA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota unica del 6 per mille;
detrazioni L. 200.000 previste per legge;
riduzioni dell'imposta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 622.
    (Omissis).

                         Comune di Sumirago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sumirago

    Il  comune  di  SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 21
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno
1999,  nella  misura  del  5,6  per mille unica e indifferenziata per
edifici  residenziali,  non  residenziali  e  per  i  terreni,  e  la
detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
    (Omissis).

                          Comune di Supino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Supino

    Il  comune  di  SUPINO  (provincia  di  Frosinone) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  e  sue  pertinenze,  del soggetto passivo dell'imposta e'
stabilita nella misura del 5 per mille;
2.  l'aliquota  per  gli  immobili diversi dall'abitazione principale
(seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille.
    Determinazioni ed agevolazioni:
      A)  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo L. 200.00
      B)  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  a  richiesta del soggetto passivo da presentare entro il
31 maggio 2000 e' aumentata a L. 300.000 per:
        1)  nuclei  familiari il cui reddito nell'anno precedente non
superi l'importo di L. 10.000.000, aumentato di L. 3.000.000 per ogni
componente in piu' rispetto al proprietario;
        2)  nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto
portatore di handicap o invalido accertato pari o superiore al 74%;
      C)   le   agevolazioni  sono,  altresi',  quelle  previste  dal
regolamento I.C.I. vigente.
    (Omissis).

                        Comune di Talamello;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Talamello

    Il  comune  di  TALAMELLO  (provincia  di  Pesaro  e  Urbino)  ha
adottato,  il  29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 6 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Tapogliano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tapogliano

    Il  comune  di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30
dicembre  1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  2000 l'aliquota del 5 per mille (unica)
quale   imposta   comunale   sugli  immobili,  prevista  dal  decreto
legislativo  n.  504 del 30 settembre 1992 e successive modificazioni
ed integrazioni;
2.  di  dare atto che l'individuazione di cui al sub-1) e' conforme a
quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato;
3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in
discorso  cosi'  come  previsto  dall'art.  6,  comma  2, del decreto
legislativo  n.  504/1992  (sostituito  dall'art.  3, comma 53, della
legge  n.  662/1996),  ne'  a ridurre le detrazioni gia' previste per
legge  dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto legislativo n. 504/1992
(sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).
    (Omissis).

                         Comune di Tavenna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavenna

    Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire,  (omissis), le sottoelencate aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000:
    ordinaria 6 per mille;
    abitazione principale 6 per mille.
    (Omissis).

                       Comune di Telese Terme;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Telese Terme

    Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  del  5,5 per mille per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.
    (Omissis).

                         Comune di Terrazzo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terrazzo

    Il   comune  di  TERRAZZO  (provincia  di  Verona)  ha  adottato,
il 17 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  anche  per  l'anno  2000  l'aliquota  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2.  di  determinare  la  detrazione per l'abitazione principale in L.
200.000  cosi'  come  previsto  dall'art.  4 del regolamento comunale
sugli  immobili  e  dall'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  modificato dall'art. 3, del decreto-legge 11 marzo 1997, n.
50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.
    (Omissis).

                        Comune di Terruggia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terruggia

    Il  comune  di  TERRUGGIA (provincia di Alessandria) ha adottato,
il 3 febbraio   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. (Omissis);
    aliquota  ordinaria  nella  misura  del  5,5  per  mille,  quindi
inalterata rispetto all'anno 199
    aliquota  diversificata:  viene  individuata  una  aliquota nella
misura  del  7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle
abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  diverse  dalla  prima  abitazione  che siano tenute a
disposizione  dei  proprietari  e  comunque  sfitte  e  per  le  aree
fabbricabili;
    aliquota  agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella
misura  del  4  per  mille  a  favore  dei  proprietari  che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari inagibili od
inabitabili  ovvero  finalizzati al recupero di immobili di interesse
artistico  ed  architettonico,  ai  sensi dell'art. 1, comma 5, legge
27 dicembre   1997,   n.   449.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
2. (Omissis); 3. di stabilire in L. 200.000 (e 103,29)
la detrazione unica dall'imposta per l'abitazione principale;
4.  viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                          Comune di Thiene;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Thiene

    Il  comune  di  THIENE  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000,
richiamando  la deliberazione di consiglio comunale n. 146/1999 ed il
regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
    aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
    aliquota   ridotta   per  abitazione  principale  intendendo  per
abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone
fisiche   e   dei   soci   di   cooperative  a  proprieta'  indivisa,
limitatamente  al  periodo  per  il quale la destinazione medesima si
verifica: 4,5 per mille;
    aliquota  diversificata  per  immobili rientranti netta categoria
catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;
    aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e
tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille;
    l'importo  della  detrazione prevista per l'abitazione principale
e'  elevato  a  L. 350.000  con  riferimento  alla sola situazione di
carattere  sociale  che  soddisfino  tutte  le  condizioni di seguito
specificate:
      A)  titolarita'  da  parte  del  soggetto  della  sola pensione
sociale  oltre  al  reddito  derivante  dalla  proprieta', diritto di
usufrutto,   uso   o   abitazione  dell'immobile  adibito  a  propria
abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze;  le  pensioni
sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare;
      B)  in  aggiunta  al  precedente  punto  A., godimento di in un
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare del soggetto passivo, al
netto  delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione
principale   e   delle   relative  pertinenze,  determinato  ai  fini
dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta,
uguale  od  inferiore al ed. minimo vitale nella misura stabilita dal
comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;
      C)  la  richiesta  documentata della maggiore detrazione dovra'
essere  depositata  all'ufficio protocollo entro il termine assegnato
per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata
dall'ufficio  servizi  sociali  del comune. I redditi di cui ai punti
precedenti  dovranno  essere documentati mediante produzione di copia
dei modelli della dichiarazione dei redditi;
    e'   anche  prevista  una  maggior  detrazione  per  l'abitazione
principale  pari  e L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice
di  handicap  (legge  n.  104/1992),  con invalidita' al 100%, la cui
condizione sia certificata.
    (Omissis).

                         Comune di Tiggiano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tiggiano

    Il  comune  di  TIGGIANO  (provincia di Lecce) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  la  misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000,
nella  misura del 5,5 per mille, ferme restando le altre disposizioni
regolamentari  e  deliberative in materia di agevolazioni e riduzioni
inerenti il tributo medesimo.
    (Omissis).

                          Comune di Toano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Toano

    Il  comune  di  TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  2000, (omissis), che qui si intendono
integralmente  riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle
misure seguenti:
    abitazione principale: 5,6 per mille;
    altri fabbricati: 6,5 per mille;
    aree fabbricabili: 7 per mille.
    (Omissis).

                    Comune di Tocco da Casauria;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tocco da Casauria

    Il  comune  di  TOCCO  DA  CASAURIA  (provincia  di  Pescara)  ha
adottato,  il  29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  fissare, a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per l'anno 2000, nella
misura  del  4,5  per  mille  l'aliquota  per  l'applicazione imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.).
    (Omissis).

                      Comune di Torre dE' Busi;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre dE' Busi

    Il  comune  di TORRE de' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
I.  di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 2000:
    1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille;
    2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6.5 per mille;
    3)  aliquota  da  applicare  a  tutti  i soggetti passivi per gli
alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;
    4)  aliquota  da  applicare  ai soggetti passivi per gli immobili
diversi  dalle  abitazioni - esclusivamente per le categorie C1 e D2,
come da allegata nota esplicativa, dagli stessi posseduti nel comune:
5 per mille;
    5)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari da applicare
limitatamente   alle   unita'   immobiliari  oggetto  di  recupero  e
ristrutturazione  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449: 4 per mille;
    6)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti  passivi  e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille;
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996,  n.  66  III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50% per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.   dall'imposta   dovuta   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
    Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
    (Omissis).

                      Comune di Torre Mondovi';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre Mondovi'

    Il  comune  di TORRE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.)
per il 2000 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli
anni passati;
di  assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta'
ed opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996:
    per  gli enti senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4 per
mille;
    non  vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4,
comma 1,   della   legge  n.  556/1996  (soggetti  passivi,  soci  di
cooperative edilizie, abitazioni principali);
    non  ci  si  avvale  della facolta' di stabilire l'aliquota nella
misura  del  4 per  mille  nei casi di cui all'art 8, comma 1, ultimo
periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma
55,  art.  3,  della  legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti);
resta  fissata  in  L.  200.000  la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e per la stessa non
viene  prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica
anche  alle  pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni
concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado con le modalita'
previste  dagli  articoli 1 e 2 del Regolamento comunale sull'imposta
comunale  immobiliare  come approvato con deliberazione consiliare n.
30  del  18 dicembre  199     viene considerata abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
non  viene  destinata  una  percentuale  del gettito al potenziamento
dell'ufficio tributi del comune.
    Di  non  avvalersi  della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5,
della  legge  n.  449/1997  (aliquota  agevolata  per  il recupero di
fabbricati,  fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse,
utilizzo sottotetti).
    (Omissis).

                   Comune di Torrevecchia Teatina;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torrevecchia Teatina