Il comune di TORREVECCHIA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura di legge: 4,5 per mille (per la prima casa e per le altre case) e la detrazione abitazione principale nella misura minima attualmente in vigore. (Omissis). Comune di Tramutola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramutola Il comune di TRAMUTOLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis), relativamente all'imposta comunale (I.C.I.), confermare le aliquote e detrazioni dell'anno 1999, approvando e stabilendo per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti aliquote e detrazioni: d) aliquota I.C.I. ordinaria 5,5 per mille; e) aliquota I.C.I. ridotta abitazione principale 4 per mille; f) detrazione prima casa L. 250.000. (Omissis). Comune di Travagliato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Travagliato Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; 2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie: a) l'aliquota per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 19 e al comma 4, dell'art. 17 del regolamento comunale, e' fissata nella misura del 6 per mille; b) l'aliquota per i fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 17 del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille; c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui al comma 1, dell'art. 17, del regolamento, e' fissata nella misura del 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000): L. 250.000: A/2 - abitazioni di tipo civile; A/3 - abitazioni di tipo economico; A/4 - abitazioni di tipo popolare; A/5 - abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 - abitazioni di tipo rurale; L. 240.000: A/1 - abitazione di tipo signorile; A/7 - abitazioni in villini. (Omissis). Comune di Trevenzuolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevenzuolo Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da questo comune nella misura differenziata del 5,6 per mille per le abitazioni principali e del 6,2 per mille di tutti gli altri immobili e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Trezzo sull'Adda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzo sull'Adda Il comune di TREZZO sull'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis) con effetto dal 1o gennaio 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8, comma 6, reg. comune): 5 per mille; c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998: 3 per mille; d) aliquota per abitazioni non locate di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998: 8 per mille; e) previa presentazione al comune di apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (art. 8, lettera e), del regolamento comunale): 5 per mille. L'autocertificazione dovra' essere inoltrata anche a mezzo raccomandata a.r., all'ufficio tributi del comune entro 30 giugno 2000 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente entro il 20 dicembre 2000 (saldo); 2. di determinare l'importo della detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella seguente misura: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale L. 250.00 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, in relazione alle situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) reddito complessivo (rigo n. 1) del nucleo familiare entro i seguenti limiti: un componente: reddito fino a L. 16.000.00 due componenti: reddito fino a L. 21.000.00 tre componenti: reddito fino a L. 26.000.00 quattro componenti ed oltre: reddito fino a L. 31.000.000. Il limite suddetto e' elevato al L. 4.000.000 in presenza nel nucleo familiare di persona con invalidita' permanente del 100% certificata dagli organi competenti; b) proprieta' di unico immobile dl categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente; c) presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2000, su modello debitamente predisposto dall'ufficio comunale, con allegata idonea documentazione: L. 500.000. (Omissis). Comune di Trezzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzone Il comune di TREZZONE (provincia di Como) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 5,5 per mille: abitazione principale; 6 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili. (Omissis). Comune di Tricerro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tricerro Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000: a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). Comune di Trieste; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trieste Il comune di TRIESTE ha adottato, il 3 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)per l'anno 2000 nel seguente modo: I. aliquota del 4,5 per mille: a) per le persone fisiche soggetti passivi dell'I.C.I. che utilizzino l'immobile quale loro abitazione principale e per tutti i casi di assimilazione dell'abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell'I.C.I.; b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono; d) per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti; e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; f) per gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, per i mesi successivi a quello di stipulazione del contratto; II. l'aliquota del 9 per mille: per gli immobili ad uso abitativo non locati, e per i quali non risultino contratti di locazione stipulati nei due anni precedenti; III. l'aliquota del 6 per mille per gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero che godano della detrazione per abitazione principale e per tutti gli altri immobili non rientranti nelle suddette fattispecie; 2) di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968 entro il 20 dicembre 2000: a) di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico; b) di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000 (annue lorde) per nucleo familiare di due persone od ulteriori L. 13.000.000 (annue lorde) per ogni altro eventuale componente; c) di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dal 1o gennaio 1998, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' almeno dal 31 dicembre 1999, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 1999 o di essere iscritti alle liste di mobilita' almeno dalla stessa data. Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a L. 23.150.000 (annue lorde) aumentato di L. 1.800.000 lorde per ogni altro eventuale familiare a carico. Le categorie di cui ai punti a), b) e c) sopra descritte devono inoltre possedere in qualita' di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale ed a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali: A/ 1 - di tipo signorile; A/7 - villino; A/8 - villa; A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti b) e c) sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione. Ove nel corso del 2000 uno solo dei requisiti indicati ai punti a), b) e c) venisse a mancare, i contribuenti non avranno piu' diritto alla maggior detrazione di L. 300.000 e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo. (Omissis). Comune di Trino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trino Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3. (Omissis). 4. di dare atto che, stante l'adozione di un'aliquota unica, non e' necessaria l'assunzione di uno specifico provvedimento regolamentare, visto, il disposto dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede che solo fino all'anno di imposta 1999 compreso, e quindi non 2000, ai fini dell'I.C.I., l'aliquota eventualemtne ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quella locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, si applica con esclusione degli immobili qualificabili come pertinenza, ai sensi dell'art. 817 del codice civile. (Omissis). Comune di Trivero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trivero Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissisi), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio. (Omissis). Comune di Troia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Troia Il comune di TROIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 19 aprile ed il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., come di seguito specificato: abitazione principale: 5 per mille con detrazione pari a L. 200.00 immobili diversi dall'abitazione principale e terreni: 5 per mille; seconda casa non locata da almeno due anni: 5,5 per mille; 2. di dare atto che per la detrazione della base imponibile si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di Trucazzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trucazzano Il comune di TRUCAZZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul territorio comunale di Trucazzano: aliquota impositiva 5,5 per mille per le sole abitazioni principali; aliquota impositiva 6 per mille per ogni altra categoria; detrazione per abitazione principale L. 250.000. (Omissis). Comune di Urbisaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Urbisaglia Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che con decorrenza immediata l'imposta comunale sugli immobili venga applicata in ragione del 5,5 per mille; di disporre altresi', che restano confermate le detrazioni gia' in vigore al 31 dicembre 1999, nonche' le medesime esenzioni introdotte con l'atto consigliare n. 9 del 18 febbraio 1998 previste per gli interventi di recupero dei fabbricati siti nel centro storico di questo comune; di precisare altresi' che la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze, come da proposta formulata dall'assessore Mucci Domenico. (Omissis). Comune di Valganna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valganna Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 200 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Vallepietra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallepietra Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni . (Omissis). Comune di Vallesaccarda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallesaccarda Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; di determinare la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Valverde; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valverde Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari: a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune; b) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare posseduta non risulti locata; 2. di confermare l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili; (detrazione d'imposta ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale). (Omissis). Comune di Varallo Pombia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varallo Pombia Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,2 per mille; di determinare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (e 103,29) da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Comune di Venasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venasca Il comune di VENASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le basi imponibili; 2. di confermare le detrazioni previste dalla vigente normativa. (Omissis). Comune di Venticano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venticano Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille su tutte le unita' immobiliari e di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Ventimiglia Di Sicilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ventimiglia Di Sicilia Il comune di VENTIMIGLIA di SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote: 5,5 per mille per le case di prima abitazione; 6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree edificabili, attivita' commerciali ed opifici; L. 200.000 detrazione per la prima casa. (Omissis). Dato atto che: 1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati, puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro; 2) l'aliquota puo' essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; 3) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fissata in L. 200.00 4) l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 %, in alternativa l'importo della detrazione di L. 200.000 puo' essere ridotta fino al 50% in alternativa l'importo della detrazione di L. 200.000 puo' essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale; 5) limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione puo' essere stabilita in misura superiore a L. 500.000, in tal caso non puo' essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione; 6) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Comune di Verceia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verceia Il comune di VERCEIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a lire 200.000. (Omissis). Comune di Verderio Inferiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verderio Inferiore Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori; 3. (omissis); 4. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di L. 200.000, (omissis), ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti in mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.050.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico. Nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, la quota aggiuntiva per ogni persona a carico e' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.00 5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 6. di stabilire che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2000. (Omissis). Comune di Vernante; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernante Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000 sara' applicata nelle seguenti misure: a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille; b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille. (Omissis); 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 300.000. (Omissis). Comune di Verucchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verucchio Il comune di VERUCCHIO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 1999 e precisamente: aliquota base 5,75 per mille; aliquota per fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille; aliquota per alloggi non locati e terreni edificabili 7 per mille. (Omissis). Comune di Vervio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vervio Il comune di VERVIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del 7 per mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune, (omissis); 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Comune di Vestigne'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestigne' Il comune di VESTIGNE' (provincia di Torino) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, nella misura del 5 per mille e piu' precisamente: ===================================================================== Presupposto | Aliquota ===================================================================== Fabbricati inclusa abitazione principale .... | 5 per mille Aree fabbricabili .... | 5 per mille Terreni agricoli .... |5 per mille di confermare come stabilita dalla legge, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Viadanica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viadanica Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, (omissis), nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000. (Omissis). Comune di Vicovaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicovaro Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura che segue: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille. (Omissis). Comune di Vignate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignate Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5,5 per mille; 3. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale tutte le fattispecie individuate dal vigente regolamento comunale I.C.I., oltre a quelle considerate tali per espressa previsione di legge; 4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza con effetto per l'anno 2000 per casi sociali e con le modalita' cosi' come in premessa indicato; 5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. (Omissis). Comune di Vignola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignola Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: a) 6,2 per mille aliquota ordinaria; b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate. 2. di precisare che, per il 2000, la detrazione di L. 200.000 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini. (Omissis). Comune di Vigolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolo Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000. (Omissis). Comune di Vigolzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolzone Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di dare atto che: a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 b) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 66 4. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). Comune di Vigone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigone Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5. di stabilire gli aumenti relativi all'I.C.I. quali risultanti dalla tabella aliquota d'imposta tributi comunali anno 2000 (allegato sub lettera b): abitazione principali e pertinenze: 5,.8 per mille; altri fabbricati e terreni: 7 per mille; detrazione abitazione principale e pertinenze: L. 200.000. (Omissis). Comune di Villa Cortese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Cortese Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). Comune di Villa di Serio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa di Serio Il comune di VILLA di SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di Villa Poma; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Poma Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili restano confermate nella seguente misura: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: 7 per mille; c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000. (Omissis). Comune di Villa Rendena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Rendena Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, (omissis), la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di L. 400.000. (e 206,58) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dall'art 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L. 400.000 (e 206,58) deve intendersi applicata oltreche' alle unita' immobiliari dei soggetti pas-sivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 58, comma 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). Aliquota I.C.I.: 4 per mille. (Omissis). Comune di Villadose; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villadose Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5, dell'art. 1, della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1, legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e potenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto; c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione; d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole; e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno 2000, cosi' come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa): ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 449/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione; persone o nuclei familiari per i quali nell'anno d'imposta o in quello precedente si e' verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari. (Omissis). Comune di Villafalletto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafalletto Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire e regolamentare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2000 come segue: aliquota 4 per mille per i fabbricati destinati ad attivita' artigianali, industriali e commerciali; aliquota 4 per mille per le unita' immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori; aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari abitative vuote, non utilizzate; aliquota 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille; la stessa aliquota del 5,6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all'area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione in via definitiva del P.E.C.; aliquota 2,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5); aliquota 5,6 per mille per tutti gli altri immobili. Detrazione per abitazione principale L. 250.000, considerando come tale (abitazione principale) anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado; 2. di stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purche' l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento; 3. salva ogni altra determinazione futura per l'affidamento della riscossione del versamento volontario, di stabilire ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che i versamenti da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sogli immobili a seguito degli accertamenti riguardanti qualsiasi annualita', vengano effettuati su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o, in alternativa, direttamente al tesoriere comunale. (Omissis). Comune di Villafranca D'Asti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafranca D'Asti Il comune di VILLAFRANCA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota I.C.I. aI 4 per mille nei seguenti casi: fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilita' e/o abitabilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione d'uso uni-familiare (villetta) o per uso pluri-familiare (palazzo); b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosi' come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e smi", pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n. 19 del 9 maggio 1984, ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti; fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale, industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilita' e/o agibilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; aliquota I.C.I. al 5 per mille: tutti i rimanenti casi; 2. di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica la propria precedente deliberazione n. 71 in data 14 dicembre 1999. 3. (Omissis). (Omissis). Comune di Villastellone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villastellone Il comune di VILLASTELLONE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle seguenti misure: abitazione principale dei soggetti passivi: 5 per mille; altri immobili diversi dell'abitazione principale: 7 per mille; 2. di approvare in L. 240.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis). Comune di Vimodrone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vimodrone Il comune di VIMODRONE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di: 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 5 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 dell'8 febbraio 1999, modificato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 15 aprile 199 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed attivita' artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a 100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di mantenere la detrazione per la prima casa a L. 200.000, estesa a tutti i casi previsti dal regolamento comunale. 3. di stabilire che l'aliquota ridotta relativamente agli esercizi commerciali ed attivita' artigianali con vendita al pubblico, si applica dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente attestante il possesso del requisito relativamente alla superficie (inferiore a mq 100). (Omissis). Comune di Visso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Visso Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000: l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale come gia' stabilito, gia' confermata per l'anno 1999 con atto della giunta municipale n. 67 del 4 marzo 1999 e consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 1999. (Omissis). Comune di Zane'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zane' Il comune di ZANE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I.: di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni di imposta: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.00 aumento della detrazione a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale cosi' individuate: a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza; b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza dovra' essere costituito da sole pensioni sociali; b2) in alternativa al precedente punto b1), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'lRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al minimo vitale nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce e con i parametri indicati nell'art. 5 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi; parametri: capo famiglia: 100% quota base; due adulti: 70% quota base; un minore: 40% quota base; due minori: 40% quota base. Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda certificando il possesso dei requisiti sopraelevati tramite dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' o autocertificazione. (Omissis). Comune di Zignago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zignago Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, cosi' come stabilita per il precedente anno 199 2. di confermare il L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa. (Omissis). Comune di Zoagli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zoagli Il comune di ZOAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di adottare le seguenti aliquote I.C.I. dal 1o gennaio 2000, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa: aliquota 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; detrazione di L.250.000 annue (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992); aliquota 4,5 per mille - senza beneficio di detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 - per unita' immobiliare locate - con contratto registrato - ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale alla data del 1o gennaio 2000 e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva e/o copia contratto; aliquota 5,5 per mille - senza beneficio di detrazione di cui all'art. 8 comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 - per tutti gli altri immobili non compresi nella precedente casistica. (Omissis). Comune di Zovencedo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zovencedo Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Zovencedo; 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazioni dei soci assegnatari, residenti a Zovencedo e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6 per mille per tutte le altre unita immobiliari site nel territorio comunale. (Omissis).