(all. 1 - art. 1) (parte 5)
    Il  comune  di  TORREVECCHIA  TEATINA  (provincia  di  Chieti) ha
adottato,  il  9  marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nella misura di legge: 4,5 per mille (per la prima casa e
per le altre case) e la detrazione abitazione principale nella misura
minima attualmente in vigore.
    (Omissis).

                        Comune di Tramutola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramutola

    Il  comune  di  TRAMUTOLA  (provincia  di  Potenza)  ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. (Omissis), relativamente all'imposta comunale (I.C.I.), confermare
le  aliquote e detrazioni dell'anno 1999, approvando e stabilendo per
l'esercizio finanziario 2000 le seguenti aliquote e detrazioni:
    d) aliquota I.C.I. ordinaria 5,5 per mille;
    e) aliquota I.C.I. ridotta abitazione principale 4 per mille;
    f) detrazione prima casa L. 250.000.
    (Omissis).

                       Comune di Travagliato;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Travagliato

    Il  comune  di  TRAVAGLIATO  (provincia  di Brescia) ha adottato,
il 22 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura
del 5 per mille;
2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
    a)   l'aliquota   per   gli   immobili   posseduti   in  aggiunta
all'abitazione   principale   non   locati  e  non  rientranti  nelle
fattispecie  di  cui  all'art.  19  e  al  comma  4, dell'art. 17 del
regolamento comunale, e' fissata nella misura del 6 per mille;
    b) l'aliquota per i fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 17 del
regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille;
    c)  l'aliquota  per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo
di  lucro,  di  cui  al  comma  1,  dell'art. 17, del regolamento, e'
fissata nella misura del 4 per mille;
3.  di  determinare  il  seguente  schema  di  detrazione  per unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale (con rendite catastali
fino  a  L. 1.500.000):      L.  250.000:  A/2  -  abitazioni di tipo
civile;  A/3 - abitazioni di tipo economico; A/4 - abitazioni di tipo
popolare; A/5 - abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 - abitazioni di
tipo rurale;
    L.  240.000: A/1 - abitazione di tipo signorile; A/7 - abitazioni
in villini.
    (Omissis).

                       Comune di Trevenzuolo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevenzuolo

    Il  comune  di  TREVENZUOLO  (provincia  di  Verona) ha adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
2.  di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da
questo  comune  nella  misura  differenziata del 5,6 per mille per le
abitazioni principali e del 6,2 per mille di tutti gli altri immobili
e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 200.000.
    (Omissis).

                     Comune di Trezzo sull'Adda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzo sull'Adda

    Il  comune di TREZZO sull'ADDA (provincia di Milano) ha adottato,
il  28  febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissis)  con  effetto dal 1o gennaio 2000, le
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili - I.C.I., secondo le
modalita'   previste   dalle   vigenti   disposizioni  legislative  e
regolamentari, nelle seguenti misure:
    a) aliquota ordinaria 6 per mille;
    b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8,
comma 6, reg. comune): 5 per mille;
    c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art.
2 della legge n. 431/1998: 3 per mille;
    d)  aliquota  per  abitazioni  non locate di cui all'art. 2 della
legge n. 431/1998: 8 per mille;
    e)  previa presentazione al comune di apposita autocertificazione
ai  sensi  della legge n. 15/1968 e successive modificazioni aliquota
per  abitazione  concessa  in  uso  gratuito a parenti di primo grado
(art. 8, lettera e), del regolamento comunale): 5 per mille.
    L'autocertificazione   dovra'  essere  inoltrata  anche  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  all'ufficio  tributi  del comune entro 30 giugno
2000  (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato
successivamente entro il 20 dicembre 2000 (saldo);
2.   di   determinare   l'importo  della  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  nella
seguente  misura:     detrazione per immobili direttamente adibiti ad
abitazione principale L. 250.00
3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale,
in    relazione    alle    situazioni    particolari    di    disagio
economico-sociale,    secondo    quanto   di   seguito   dettagliato:
    detrazione   per  immobili  direttamente  adibiti  ad  abitazione
principale in presenza di tutte le seguenti condizioni:
      a) reddito complessivo (rigo n. 1) del nucleo familiare entro i
seguenti limiti:
        un componente: reddito fino a L. 16.000.00
        due componenti: reddito fino a L. 21.000.00
        tre componenti: reddito fino a L. 26.000.00
        quattro componenti ed oltre: reddito fino a L. 31.000.000.
    Il  limite  suddetto  e'  elevato al L. 4.000.000 in presenza nel
nucleo  familiare  di  persona  con  invalidita'  permanente del 100%
certificata dagli organi competenti;
      b)  proprieta' di unico immobile dl categoria A/3 o A/4 o A/5 o
A/6  destinato  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo, con
eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente;
      c)  presentazione  di apposita domanda entro il 31 maggio 2000,
su   modello   debitamente  predisposto  dall'ufficio  comunale,  con
allegata idonea documentazione: L. 500.000.
    (Omissis).

                         Comune di Trezzone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzone

    Il  comune  di  TREZZONE  (provincia  di Como) ha adottato, il 18
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2000 nelle seguenti misure:
    5,5 per mille: abitazione principale;
    6 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.
    (Omissis).

                         Comune di Tricerro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tricerro

    Il  comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000:
    a)  nel  5  per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli
immobili;
    b)  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione principale
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
    (Omissis).

                         Comune di Trieste;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trieste

    Il comune di TRIESTE ha adottato, il 3 dicembre 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    1)  di  determinare  le  aliquote  di  applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.)per l'anno 2000 nel seguente modo:
      I. aliquota del 4,5 per mille:
        a)  per  le  persone fisiche soggetti passivi dell'I.C.I. che
utilizzino  l'immobile quale loro abitazione principale e per tutti i
casi   di  assimilazione  dell'abitazione  principale  stabiliti  dal
regolamento comunale dell'I.C.I.;
        b)  in  favore  dei soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale;
        c)  per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati
dalle persone che li possiedono;
        d)  per  le unita' immobiliari e relative pertinenze locate a
persone  fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando
possedute  dagli  enti  di assistenza e beneficenza che perseguono lo
scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti;
        e)  per  i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
        f) per gli immobili che vengono dati in locazione mediante la
stipulazione  di un contratto formato sulla base degli accordi di cui
all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, per i mesi successivi a
quello di stipulazione del contratto;
      II.  l'aliquota  del  9  per  mille:  per  gli  immobili ad uso
abitativo  non  locati,  e  per  i  quali  non risultino contratti di
locazione  stipulati  nei  due anni precedenti;       III. l'aliquota
del  6  per  mille  per gli immobili dei cittadini italiani residenti
all'estero  che  godano  della detrazione per abitazione principale e
per   tutti   gli   altri  immobili  non  rientranti  nelle  suddette
fattispecie;
    2)  di  aumentare  la  detrazione  dall'imposta  da  L. 200.000 a
L. 300.000  a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano
nelle  forme  dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968
entro il 20 dicembre 2000:
      a)  di  essere  titolari di sola pensione o assegno sociale non
superiore  alla  minima  INPS  ed i coniugi a carico degli stessi che
appartengono   ad   un   nucleo   familiare  composto  unicamente  da
beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti
suddetti e con eventuali familiari a carico;
      b)  di  appartenere  ad  un nucleo familiare nel cui ambito sia
presente  un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare
complessivo  non  superiore  a L. 32.000.000 (annue lorde) per nucleo
familiare di due persone od ulteriori L. 13.000.000 (annue lorde) per
ogni altro eventuale componente;
      c)  di  essere  disoccupati iscritti alle liste di collocamento
almeno  dal  1o  gennaio  1998,  o  non occupati fruitori della cassa
integrazione  guadagni  o  dell'indennita' di mobilita' almeno dal 31
dicembre   1999,   di   essere   lavoratori  dipendenti  fruitori  di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  almeno  dal 1999 o di
essere  iscritti  alle  liste  di mobilita' almeno dalla stessa data.
Tali  soggetti  devono  appartenere  ad  un  nucleo  familiare con un
reddito  annuo lordo complessivo non superiore a L. 23.150.000 (annue
lorde)  aumentato  di  L.  1.800.000  lorde  per ogni altro eventuale
familiare a carico.
    Le  categorie  di cui ai punti a), b) e c) sopra descritte devono
inoltre  possedere  in qualita' di proprietari o titolari del diritto
reale  di  usufrutto,  uso,  abitazione  o  superficie anche in quota
percentuale  nell'intero  territorio  nazionale  la  sola  abitazione
principale  con  eventuale  box,  posto  macchina, cantina e quote di
giardino  condominiale  ed  a  condizione che tale abitazione non sia
subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali:
      A/ 1 - di tipo signorile;
      A/7 - villino;
      A/8 - villa;
      A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
    I  requisiti  di  reddito delle categorie di cui ai punti b) e c)
sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione.
    Ove  nel  corso del 2000 uno solo dei requisiti indicati ai punti
a),  b)  e  c)  venisse  a  mancare,  i contribuenti non avranno piu'
diritto  alla  maggior  detrazione  di  L. 300.000 e dovranno tenerne
conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo.
    (Omissis).

                          Comune di Trino;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trino

    Il  comune  di  TRINO  (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del
6 per mille;
2.  di  fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. (Omissis).
4. di  dare  atto che, stante l'adozione di un'aliquota unica, non e'
necessaria l'assunzione di uno specifico provvedimento regolamentare,
visto,  il  disposto  dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre
1999,  n.  488  che  prevede  che  solo fino all'anno di imposta 1999
compreso,   e  quindi  non  2000,  ai  fini  dell'I.C.I.,  l'aliquota
eventualemtne  ridotta,  comunque  non  inferiore  al 4 per mille, in
favore   delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di
cooperative  edilizie a propieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche' per quella locata con contratto registrato ad un soggetto che
la  utilizzi  come  abitazione  principale, si applica con esclusione
degli  immobili qualificabili come pertinenza, ai sensi dell'art. 817
del codice civile.
    (Omissis).

                         Comune di Trivero;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trivero

    Il  comune  di  TRIVERO  (provincia di Biella) ha adottato, il 22
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare,  (omissisi),  l'aliquota  I.C.I. per l'anno 2000
nella misura del 5,2 per mille;
2.  di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta
relativa  all'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale
dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
    (Omissis).

                          Comune di Troia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Troia

    Il  comune  di  TROIA  (provincia  di  Foggia) ha adottato, il 19
aprile  ed  il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.   di   determinare,   (omissis),   per   l'anno  2000,  l'aliquota
dell'I.C.I., come di seguito specificato:
    abitazione  principale:  5  per  mille  con  detrazione pari a L.
200.00
    immobili  diversi  dall'abitazione  principale  e  terreni: 5 per
mille;
    seconda casa non locata da almeno due anni: 5,5 per mille;
2. di dare atto che per la detrazione della base imponibile si terra'
conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  5 del decreto legislativo n.
504/1992  e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto
stabilito  dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge
n. 662/1996.     (Omissis).

                        Comune di Trucazzano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trucazzano

    Il  comune  di  TRUCAZZANO  (provincia  di  Milano)  ha adottato,
il 16 dicembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  approvare  per  l'anno  2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul
territorio comunale di Trucazzano:
    aliquota   impositiva  5,5  per  mille  per  le  sole  abitazioni
principali;
    aliquota impositiva 6 per mille per ogni altra categoria;
    detrazione per abitazione principale L. 250.000.
    (Omissis).

                        Comune di Urbisaglia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Urbisaglia

    Il  comune  di  URBISAGLIA  (provincia  di Macerata) ha adottato,
il 18 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire  che  con decorrenza immediata l'imposta comunale sugli
immobili venga applicata in ragione del 5,5 per mille;
di  disporre  altresi',  che restano confermate le detrazioni gia' in
vigore  al 31 dicembre 1999, nonche' le medesime esenzioni introdotte
con  l'atto  consigliare  n.  9 del 18 febbraio 1998 previste per gli
interventi  di  recupero  dei  fabbricati  siti nel centro storico di
questo comune;
di  precisare  altresi'  che la detrazione di L. 200.000 prevista per
l'abitazione  principale  viene estesa anche alle pertinenze, come da
proposta formulata dall'assessore Mucci Domenico.
    (Omissis).

                         Comune di Valganna;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valganna

    Il  comune  di  VALGANNA  (provincia di Varese) ha adottato, il 5
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 200
2.  di  dare  atto  che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e' di L.
200.000.
    (Omissis).

                       Comune di Vallepietra;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallepietra

    Il  comune  di  VALLEPIETRA  (provincia  di  Roma) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  2000,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  comunale  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  istituita  con  decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modifiche ed integrazioni .
    (Omissis).

                      Comune di Vallesaccarda;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallesaccarda

    Il  comune  di VALLESACCARDA (provincia di Avellino) ha adottato,
il 26   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura del 6 per mille;
di  determinare  la  riduzione  per  l'abitazione  principale  in  L.
200.000.
    (Omissis).

                         Comune di Valverde;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valverde

    Il  comune  di  VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 9
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  del  5,5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari:
    a)  adibite  ad  abitazione  principale  di  persone  fisiche con
residenza anagrafica nel comune;
    b)  possedute  a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita'
immobiliare posseduta non risulti locata;
2.  di  confermare  l'aliquota  del 5,8 per mille per tutti gli altri
fabbricati,   per   i   terreni  agricoli  e  le  aree  fabbricabili;
(detrazione  d'imposta  ordinaria  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale).     (Omissis).

                      Comune di Varallo Pombia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varallo Pombia

    Il  comune  di  VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato,
il 29   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta
comunale sugli immobili) nella misura del 5,2 per mille;
di  determinare  per  l'abitazione  principale  la  detrazione  di L.
200.000  (e 103,29) da utilizzare fino a concorrenza
dell'imposta  dovuta,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992.
    (Omissis).

                         Comune di Venasca;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venasca

    Il  comune  di  VENASCA  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  e  confermare,  per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I.
nella misura del 5,5 per mille per tutte le basi imponibili;
2. di confermare le detrazioni previste dalla vigente normativa.
    (Omissis).

                        Comune di Venticano;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venticano

    Il  comune  di  VENTICANO  (provincia  di  Avellino) ha adottato,
il 25 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2000  nella  misura  del  5,5  per  mille  su tutte le unita'
immobiliari  e di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
    (Omissis).

                  Comune di Ventimiglia Di Sicilia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ventimiglia Di Sicilia

    Il  comune  di  VENTIMIGLIA  di SICILIA (provincia di Palermo) ha
adottato,  il  25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
    5,5 per mille per le case di prima abitazione;
    6  per  mille  per  le case diverse dalle prime abitazioni e aree
edificabili, attivita' commerciali ed opifici;
    L. 200.000 detrazione per la prima casa.
    (Omissis).
    Dato atto che:
      1)  l'aliquota  deve essere determinata in misura non inferiore
al 4 per   mille   ne'  superiore  al  7  per  mille  e  puo'  essere
diversificata  entro  tale  limite,  con  riferimento  agli  immobili
diversi  dalle  abitazioni,  o  posseduti  in aggiunta all'abitazione
principale,  o  agli  alloggi  non  locati,  puo' essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
      2)  l'aliquota  puo'  essere  determinata  in  misura  ridotta,
comunque  non  inferiore  al  4  per  mille,  in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale,  a  condizione  che  il  gettito complessivo previsto sia
almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
      3) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e fissata in L. 200.00
      4)   l'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo puo' essere ridotta fino
al 50 %, in alternativa l'importo della detrazione di L. 200.000 puo'
essere  ridotta fino al 50% in alternativa l'importo della detrazione
di  L.  200.000  puo'  essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto
dell'equilibrio  di  bilancio;  detta facolta' puo' essere esercitata
anche  con  riferimento  a  categorie  di  soggetti  in situazioni di
particolare disagio economico e sociale;
      5)  limitatamente  all'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del  soggetto passivo la detrazione puo' essere stabilita
in  misura  superiore  a  L.  500.000,  in  tal  caso non puo' essere
stabilita  un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria per le unita'
immobiliari tenute a disposizione;
      6)   i   comuni   possono  considerare  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
    (Omissis).

                         Comune di Verceia;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verceia

    Il  comune  di  VERCEIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  2000  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione per l'abitazione principale pari a
lire 200.000.
    (Omissis).

                    Comune di Verderio Inferiore;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verderio Inferiore

    Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco) ha adottato,
il   13  gennaio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2.  di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille
in  favore  dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero
di   unita'   immobiliari   inagibili  o  inabitabili,  o  interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzazione    di    sottotetti    applicando    l'agevolazione
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dalla fine dei lavori;
3. (omissis);
4.  in  applicazione  del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge
24 dicembre  1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la
detrazione dell'imposta di L. 200.000, (omissis), ai soggetti passivi
se appartenenti alle seguenti categorie:
    pensionati,  portatori  di  handicap con attestato di invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori  dipendenti  o  lavoratori posti in
mobilita'  con  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i
componenti  del  nucleo  famigliare,  fino  a  L. 23.050.000, piu' L.
2.000.000 per ogni persona a carico.
    Nel  caso  di  presenza,  nei  nuclei  suddetti,  di portatori di
handicap  con  attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
dell'A.S.L.,  sempre  se  conviventi,  la  quota  aggiuntiva per ogni
persona a carico e' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.00
5.  di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a
L. 300.000  tutte  le  unita'  classificate in catasto A/1, A/7, A/8,
A/9,  anche  se  appartenenti  a  cittadini  di  cui  al  punto 6. di
stabilire  che  coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione
per   l'anno   2000   dovranno   inoltrare   domanda  al  funzionario
responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2000.
    (Omissis).

                         Comune di Vernante;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernante

    Il   comune   di  VERNANTE  (provincia  di  Cuneo)  ha  adottato,
il 30 novembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che  l'aliquota  dell'I.C.I.  in questo comune con
effetto dal 1o gennaio 2000 sara' applicata nelle seguenti misure:
    a)   aliquota   da  applicare  alle  unita'  immobiliari  adibite
direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;
    b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari:
6,3 per mille.
    (Omissis);
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del
suo ammontare L. 300.000.     (Omissis).

                        Comune di Verucchio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verucchio

    Il  comune  di  VERUCCHIO  (provincia  di  Rimini) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  2000,  le aliquote I.C.I. applicate
nell'anno 1999 e precisamente:
    aliquota base 5,75 per mille;
    aliquota  per fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,5 per
mille;
    aliquota  per  alloggi  non  locati  e  terreni edificabili 7 per
mille.
    (Omissis).

                          Comune di Vervio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vervio

    Il  comune  di  VERVIO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del
7  per  mille  quale  imposta  I.C.I.  applicata  in  questo  comune,
(omissis);
2.  di  confermare  in  L.  200.000  la  detrazione  per l'abitazione
principale.
    (Omissis).

                        Comune di Vestigne';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestigne'

    Il  comune  di  VESTIGNE'  (provincia  di  Torino)  ha  adottato,
il 29 novembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo n. 504/1992
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo n. 446/1997, nella
misura del 5 per mille e piu' precisamente:

=====================================================================
                    Presupposto                    |     Aliquota
=====================================================================
Fabbricati inclusa abitazione principale ....      | 5 per mille
Aree fabbricabili ....                             | 5 per mille
Terreni agricoli ....                              |5 per mille

di confermare come stabilita dalla legge, in L. 200.000 la detrazione
dell'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale.
    (Omissis).

                        Comune di Viadanica;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viadanica

    Il  comune  di  VIADANICA  (provincia  di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare,  (omissis),  nella misura del 6 per mille la tariffa
dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000.
    (Omissis).

                         Comune di Vicovaro;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicovaro

    Il  comune  di  VICOVARO  (provincia  di Roma) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  2000,  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma   53,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura che segue:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota   per   le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale: 4,5 per mille.
    (Omissis).

                         Comune di Vignate;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignate

    Il  comune  di  VIGNATE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare  in  questo  comune  per l'anno 2000 nella misura del 6 per
mille;
2.  di  determinare  l'aliquota  ridotta  dell'imposta comunale sugli
immobili  da  applicare  in  questo comune per l'anno 2000, in favore
delle  persone  fisiche  soggetti  passivi  e dei soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel comune per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  ed,
eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5,5 per mille;
3. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale tutte
le  fattispecie  individuate dal vigente regolamento comunale I.C.I.,
oltre a quelle considerate tali per espressa previsione di legge;
4.  di  approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale
da  L. 200.000  fino  a  concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione  principale  dal
soggetto  passivo  ed,  eventualmente,  per  l'unica  pertinenza  con
effetto  per  l'anno  2000  per casi sociali e con le modalita' cosi'
come in premessa indicato;
5.  di  determinare  l'aliquota  ridotta  dell'imposta comunale sugli
immobili  da applicare in questo comune per l'anno 2000 in favore dei
soggetti  passivi  che  concedono  immobili in locazione, a titolo di
abitazione  principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    (Omissis).

                         Comune di Vignola;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignola

    Il  comune  di  VIGNOLA  (provincia  di  Modena)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  2000,  (omissis),  le  aliquote per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) nelle
misure seguenti:
    a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
    b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,   residenti   nel   comune,   esclusivamente  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale e le sue
pertinenze;
    c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate.
2.  di precisare che, per il 2000, la detrazione di L. 200.000 spetta
per  l'abitazione  principale  come  intesa dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte
dall'art.  14,  comma 1,  del  regolamento comunale con esclusione di
quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in uso gratuito a
parenti e affini.     (Omissis).

                          Comune di Vigolo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolo

    Il  comune  di  VIGOLO  (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille;
2.   di   stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di  residenza
principale in L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Vigolzone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolzone

    Il  comune  di  VIGOLZONE  (provincia di Piacenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5
per mille;
2. di dare atto che:
    a)  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 20 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi 48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3 della legge 23
dicembre 1996, n. 66
    b)  l'imposta  e'  ridotta  del  cinquanta  per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    c)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la detrazione spetta a ciascuno di essi o proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
    d)  per  abitazione  principale  s'intende  quella nella quale il
contribuente  -  che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Le  disposizioni  di cui al presente capo si applicano anche alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
3.  di  riservarsi  l'adozione  di  provvedimenti,  su proposta della
giunta  comunale,  per  l'iscrizione  nel  bilancio di previsione del
fondo  per  il  potenziamento  degli  uffici tributari del comune, in
conformita'  a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23
dicembre  1996,  n.  66  4.  di  dare atto che, ai sensi del comma 2,
dell'art.  58,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per
l'applicazione  dell'art.  9,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992
relativo  alle  modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a  titolo  principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli appositi
elenchi  comunali  di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette
al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).

                          Comune di Vigone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigone

    Il  comune  di  VIGONE  (provincia  di Torino) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
5.  di  stabilire  gli  aumenti  relativi all'I.C.I. quali risultanti
dalla tabella aliquota d'imposta tributi comunali anno 2000 (allegato
sub lettera b):
    abitazione principali e pertinenze: 5,.8 per mille;
    altri fabbricati e terreni: 7 per mille;
    detrazione abitazione principale e pertinenze: L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di Villa Cortese;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Cortese

    Il  comune  di  VILLA  CORTESE (provincia di Milano) ha adottato,
il 25   gennaio   2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per  mille  per  l'abitazione  principale  e  sue pertinenze, e nella
misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili.
    (Omissis).

                      Comune di Villa di Serio;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa di Serio

    Il  comune  di VILLA di SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato,
il 28   febbraio  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  unica  del  5  per  mille  e  la  detrazione per l'abitazione
principale nella misura di L. 200.000.
    (Omissis).

                        Comune di Villa Poma;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Poma

    Il  comune  di  VILLA  POMA  (provincia  di Mantova) ha adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  che per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta   comunale   sugli  immobili  restano  confermate  nella
seguente misura:
    a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
    b)  aliquota  maggiorata  per case (e relative pertinenze) sfitte
per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: 7 per mille;
    c)  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo: L. 200.000.
    (Omissis).

                      Comune di Villa Rendena;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Rendena

    Il  comune  di  VILLA  RENDENA (provincia di Trento) ha adottato,
il 20   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  applicare,  (omissis),  la  detrazione  dell'imposta dovuta a
titolo  I.C.I.  nella misura di L. 400.000. (e 206,58)
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo, ai sensi del disposto dall'art 8,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come
modificato  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  e  dall'art.  58,  comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446.  L'applicazione della detrazione di L. 400.000 (e  206,58)  deve intendersi applicata oltreche' alle unita'
immobiliari  dei  soggetti  pas-sivi  di  cui  al  capo I del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art.
58,  comma  1  e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari  ed  agli  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari.
    (Omissis).
    Aliquota I.C.I.: 4 per mille.
    (Omissis).

                        Comune di Villadose;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villadose

    Il  comune  di  VILLADOSE  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato,
il 26 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di determinare per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili:
    a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili
indicati  dal  comma  5, dell'art. 1, della legge 7 dicembre 1997, n.
449.  In  tali  casi  l'aliquota  sara'  applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari  oggetto  degli interventi espressamente indicati
nel  citato  comma  5, art. 1, legge n. 449/1997 per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori;
    b)  aliquota  del  5,5  per  mille per le abitazioni principali e
potenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
    c)  aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta
alla  abitazione  principale  e  per  altri  fabbricati diversi dalla
abitazione;
    d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
    e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili;
2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55,
dell'art.  3,  della  legge  n. 662/1996, verra' applicata per l'anno
2000,  cosi'  come  segue  (casi  e  criteri  di  cui  al  precedente
provvedimento  consiliare  n.  3/1997  con  le modifiche riportate in
premessa):      ai  fini della applicazione delle detrazioni minime e
massime  di  cui  all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.
449/1992,   cosi'   come  modificato  dalla  legge  n.  662/1996,  si
considerano  direttamente  adibite ad abitazioni principali le unita'
immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate;
    per  particolari  situazioni di carattere sociale con riferimento
al  reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di
imposizione e di applicazione della maggiore detrazione;
    persone  o  nuclei familiari per i quali nell'anno d'imposta o in
quello   precedente  si  e'  verificata  una  situazione  di  carenza
economica   che   abbia   determinato  l'iscrizione  nell'elenco  dei
beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari.
    (Omissis).

                      Comune di Villafalletto;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafalletto

    Il  comune  di  VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  stabilire  e regolamentare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno
2000 come segue:
    aliquota  4  per  mille  per  i fabbricati destinati ad attivita'
artigianali, industriali e commerciali;
    aliquota   4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  abitative
realizzate  per  la  vendita  e  non vendute dalle imprese aventi per
oggetto   esclusivo   o   prevalente  l'attivita'  di  costruzione  e
alienazione  di  immobili,  per  un  periodo non superiore a tre anni
dalla ultimazione dei lavori;
    aliquota  7  per mille per le unita' immobiliari abitative vuote,
non utilizzate;
    aliquota 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree
produttive  (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti
da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori agricoli e dai medesimi
condotti,  per  i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille;
la  stessa aliquota del 5,6 per mille si applica ai terreni suddetti,
limitatamente  all'area  interessata,  dal momento del rilascio della
concessione  edilizia  o  dell'approvazione  in  via  definitiva  del
P.E.C.;
    aliquota  2,5  per  mille per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili  che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti
al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai
sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5);
    aliquota 5,6 per mille per tutti gli altri immobili.
    Detrazione  per  abitazione  principale  L. 250.000, considerando
come  tale  (abitazione  principale)  anche  quella  concessa  in uso
gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado;
2.  di  stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I.
effettuati   da  un  contitolare  anche  per  conto  degli  altri  si
considerano   regolarmente   effettuati   purche'  l'I.C.I.  relativa
all'immobile  in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di
riferimento;   3.   salva   ogni   altra  determinazione  futura  per
l'affidamento   della   riscossione  del  versamento  volontario,  di
stabilire  ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n) del decreto
legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, che i versamenti da parte dei
contribuenti  dell'imposta  comunale  sogli  immobili a seguito degli
accertamenti  riguardanti qualsiasi annualita', vengano effettuati su
conto  corrente  postale  intestato  alla  tesoreria  comunale  o, in
alternativa, direttamente al tesoriere comunale.
    (Omissis).

                    Comune di Villafranca D'Asti;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafranca D'Asti

    Il  comune  di VILLAFRANCA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
aliquota I.C.I. aI 4 per mille nei seguenti casi:
    fabbricati  di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre
anni   decorrenti   dalla   data   di  rilascio  dell'agibilita'  e/o
abitabilita'  da  parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli
tipi di intervento:
      a)  interventi  di  nuova  edificazione  o  costruzione su aree
inedificate   attuati   sia   attraverso  uno  strumento  urbanistico
esecutivo e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione
d'uso uni-familiare (villetta) o per uso pluri-familiare (palazzo);
      b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosi' come
indicati  nella  circolare  del  presidente della giunta regionale n.
5/sg/urb  del  27 aprile  1984  "Definizione  dei  tipi di intervento
edilizi  ed  urbanistici  di cui all'art. 13, della legge regionale 5
dicembre  1977,  n.  56  e  smi", pubblicata nel bollettino ufficiale
della  regione  n.  19  del  9  maggio  1984,  ovvero  interventi  di
ristrutturazione   che   comportano   variazioni   in  aumento  della
superficie utile e recupero di volumi preesistenti;
    fabbricati  destinati  ad  usi  diversi  dalla  civile abitazione
ovvero   per   edilizia   artigianale,   industriale  e  commerciale,
limitatamente  al  periodo  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data di
rilascio  dell'usabilita'  e/o  agibilita'  da  parte  del  comune di
Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento:
      a)  interventi  di  nuova  edificazione  o  costruzione su aree
inedificate   attuati   sia   attraverso  uno  strumento  urbanistico
esecutivo e sia attraverso concessione singola;
      b)  interventi  di  nuova  edificazione  in  ampliamento per un
rapporto  superiore  al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno
strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola;
aliquota  I.C.I.  al  5  per  mille:  tutti  i  rimanenti casi; 2. di
stabilire che il presente provvedimento integra e modifica la propria
precedente   deliberazione   n.   71   in   data  14  dicembre  1999.
3. (Omissis).
    (Omissis).

                      Comune di Villastellone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villastellone

    Il  comune  di  VILLASTELLONE  (provincia di Torino) ha adottato,
il 20   dicembre  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
    abitazione principale dei soggetti passivi: 5 per mille;
    altri immobili diversi dell'abitazione principale: 7 per mille;
2. di approvare in L. 240.000 la detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale.     (Omissis).

                        Comune di Vimodrone;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vimodrone

    Il  comune  di  VIMODRONE  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,
il 28 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  2000  le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura di:
    4,5  per  mille  per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  (art. 5 del regolamento dell'imposta comunale
sugli  immobili  approvato  con  delibera di consiglio comunale n. 13
dell'8 febbraio  1999,  modificato con delibera di consiglio comunale
n. 34 del 15 aprile 199
    5,5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed
attivita'  artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a
100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali;
    7 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di mantenere la detrazione per la prima casa a L. 200.000, estesa
a tutti i casi previsti dal regolamento comunale. 3. di stabilire che
l'aliquota   ridotta   relativamente  agli  esercizi  commerciali  ed
attivita'  artigianali con vendita al pubblico, si applica dalla data
di  presentazione  della dichiarazione del contribuente attestante il
possesso  del requisito relativamente alla superficie (inferiore a mq
100).
    (Omissis).

                          Comune di Visso;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Visso

    Il   comune   di  VISSO  (provincia  di  Macerata)  ha  adottato,
il 12 novembre   1999,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2000:
    l'aliquota  unica  I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio
comunale  come  gia'  stabilito,  gia' confermata per l'anno 1999 con
atto  della  giunta  municipale  n.  67  del 4 marzo 1999 e consiglio
comunale n. 16 del 26 marzo 1999.
    (Omissis).

                          Comune di Zane';
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zane'

    Il  comune  di  ZANE'  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 29
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
I.C.I.:  di  confermare,  per  l'anno  2000,  le  seguenti aliquote e
detrazioni di imposta:
    aliquota ordinaria: 5 per mille;
    aliquota  ridotta  in  favore  delle  persone  fisiche,  soggetti
passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa
residenti  nel  Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad   abitazione  principale,  considerando  direttamente  adibita  ad
abitazione  principale  anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo
di  proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente  a  condizione  che  la stessa non risulti locata: 4,5 per
mille;
    detrazione   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,   considerando   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale   anche   l'unita'   immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  od  usufrutto  da  anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.00
    aumento  della  detrazione  a L. 500.000 per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  dei  soggetti  in  situazioni di
particolare disagio economico e sociale cosi' individuate:
      a)  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale deve
essere   l'unico  immobile  di  proprieta'  su  tutto  il  territorio
nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;
      b1)  reddito  derivante unicamente da pensione sociale oltre al
solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa;
nel   caso  di  piu'  componenti  il  nucleo  familiare,  il  reddito
complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello
dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza
dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
      b2)  in  alternativa  al  precedente punto b1), godimento di un
reddito  complessivo  del  nucleo  familiare  del  soggetto  passivo,
determinato ai fini dell'lRPEF per l'anno precedente cui si riferisce
l'imposta,   uguale  od  inferiore  al  minimo  vitale  nella  misura
stabilita  per  l'anno  cui  si  riferisce e con i parametri indicati
nell'art. 5 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;
    parametri:       capo famiglia: 100% quota base;
      due adulti: 70% quota base;
      un minore: 40% quota base;
      due minori: 40% quota base.
    Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati
dovranno  presentare  apposita  domanda  certificando il possesso dei
requisiti  sopraelevati  tramite  dichiarazione sostituiva di atto di
notorieta' o autocertificazione.
    (Omissis).

                         Comune di Zignago;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zignago

    Il  comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26
febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille, cosi' come stabilita per
il precedente anno 199
2.  di  confermare  il L. 200.000 la detrazione annua valevole per la
prima casa.
    (Omissis).

                          Comune di Zoagli;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zoagli

    Il  comune  di  ZOAGLI  (provincia  di Genova) ha adottato, il 31
gennaio  2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2000:
    (Omissis).
di  adottare  le seguenti aliquote I.C.I. dal 1o gennaio 2000, per le
motivazioni ampiamente illustrate in premessa:
    aliquota  4,5  per  mille  da  applicare  per  le persone fisiche
soggetti  passivi  per  unita'  immobiliare  destinata  ad abitazione
principale;  detrazione  di L.250.000 annue (art. 8, comma 2, decreto
legislativo n. 504/1992);
    aliquota  4,5  per  mille  - senza beneficio di detrazione di cui
all'art. 8,  comma  2,  decreto  legislativo n. 504/1992 - per unita'
immobiliare locate - con contratto registrato - ad un soggetto che le
utilizzi  come  abitazione principale alla data del 1o gennaio 2000 e
dietro   presentazione   di   dichiarazione   sostitutiva  e/o  copia
contratto;
    aliquota  5,5  per  mille  - senza beneficio di detrazione di cui
all'art. 8  comma  2, decreto legislativo n. 504/1992 - per tutti gli
altri immobili non compresi nella precedente casistica.
    (Omissis).

                        Comune di Zovencedo;
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zovencedo

    Il  comune  di  ZOVENCEDO  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato,
il 10 febbraio   2000,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari direttamente adibite ad
abitazioni   principali   delle   persone  fisiche  soggetti  passivi
dell'imposta, residenti a Zovencedo;
5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazioni  dei  soci
assegnatari,  residenti  a  Zovencedo  e per gli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6  per mille per tutte le altre unita immobiliari site nel territorio
comunale.
    (Omissis).