ART. 3
                            Equiparazione

1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta
nell'art.  41,  comma  1  del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 la
retribuzione  di  posizione  minima  contrattuale  dei  dirigenti  in
servizio  alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di
ex  IX  livello,  qualificato e non dell'ex DPR. 384/1990, con cinque
anni  di anzianita' al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza e'
equiparata  a  quella  dell'ex X livello non qualificato dello stesso
PPR.  Dalla  predetta  data la retribuzione di posizione minima per i
dirigenti  medici  e  veterinari di cui all'art. 36, comma 1 del CCNL
stipulato in data 8 giugno 2000 e', pertanto, cosi' determinata:


                         Medici         Veterinari
- parte fissa:       L.  2.000.000   L.  2.000.000
- parte variabile:   L. 10.820.000   L. 10.063.000

2.  La  retribuzione  di  posizione  minima  per i dirigenti medici e
veterinari  di  cui  all'art.  43 del CCNL stipulato in data 8 giugno
2000  che non abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo alla
data del 14 marzo 2000, i quali si trovano nelle condizioni di cui al
comma 1 e' cosi' determinata:


                         Medici           Veterinari
- parte fissa:        L. 1.000.000     L. 1.000.000
- parte variabile:    L. 5.214.000     L. 2.707.000

3.  La retribuzione di posizione di cui al 1 comma spetta per intero,
detratto  quanto gia' previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5
dicembre  1996  -  II  biennio  economico  1996  -1997 - ai dirigenti
tuttora  in  servizio,  ai quali l'azienda - dopo l'entrata in vigore
del  contratto  citato  -  non  abbia  attribuito una retribuzione di
posizione  superiore  al  minimo;  nei casi in cui la retribuzione di
posizione  sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella
del  comma  1,  l'azienda  provvede al relativo conguaglio mentre nel
caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato
conferito  l'incarico  di  struttura  complessa, nulla e' dovuto allo
stesso.

4. Per i dirigenti di cui ai commi 1 e 2 che alla data del 1 febbraio
2001   non   avessero   ancora  compiuto  cinque  anni  di  servizio,
l'equiparazione  opera  al  compimento  del  quinto  anno che avviene
nell'arco  di  vigenza  del  presente  contratto.  Ferma rimanendo la
componente  di  parte  fissa  della  retribuzione di posizione minima
contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi dal 1 febbraio
2001 e' cosi' rideterminata:


Dirigenti comma 1:            Medici           Veterinari
- parte variabile:         L. 4.327.000     L. 4.028.000

Dirigenti comma 2:
- parte variabile:         L. 2.516.000     L. 2.351.000

5.  Sono fatti salvi i casi in cui l'azienda ai dirigenti del comma 4
abbia  gia'  conferito incarichi di maggior valore economico rispetto
al  minimo  contrattuale  di  cui  all'art.  39,  comma  10  del CCNL
stipulato  in  data  8  giugno  2000.  Il  relativo  conguaglio,  ove
necessario, opera con le modalita' del comma 3 sia al 1 febbraio 2001
che al compimento del quinto anno.

6. Con i commi 1, 2 e 4 le parti considerano definitivamente conclusa
la  vertenza  relativa  all'equiparazione  dei  dirigenti  di  cui al
presente articolo.

7. All'incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e
4 si provvede con le risorse del fondo dell'art. 9, comma 3.

8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa
parte  del trattamento fondamentale di cui all'art. 35, comma 1 Lett.
A)  del  CCNL  stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce
quella  gia'  prevista  nella  tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre
1996, II biennio economico 1996-1997.